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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 703/2023 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f. 0486), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Ronconi (c.f. P.IVA_1
) e NG GN (c.f. ) CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
pec: e appellante Email_1 Email_2
e (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Pasquale Biondi (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio in Telese Terme (BN) alla via Carso 6 pec: appellato Email_3
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE CONSERVATIVA
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1143/2023, pubblicata il 7.7.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto il ricorso proposto da contro avente ad Controparte_1 Parte_1
oggetto l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con nota prot. 375 del 27.1.2020 (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 1 giorno), per l'insussistenza del fatto così come contestato da nota disciplinare n. prot. 3916 del 7.11.2019 (“ ] in data 04.06.2019, comandato sul turno CP_1
1 guida PA013 (06.00 – 12.16), si rifiutava, senza legittimo motivo, di svolgere il turno assegnato con la vettura n. 73694, segnalando attraverso il modulo segnalazione guasti MOD 12 BIS, anomalie che, in seguito agli accertamenti svolti, si sono rivelati infondati”).
In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accertato e dichiarato l'illegittimità della sanzione e ha ordinato la cancellazione della stessa dal fascicolo personale del dipendente e ogni altro provvedimento consequenziale atto a ristabilire la situazione quo ante. Inoltre, ha condannato la
[...]
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal oltre Parte_1 CP_1
accessori come per legge.
§ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che, in data 4.6.2019, il aveva segnalato, con riguardo alla vettura n. CP_1
73694, le seguenti problematiche:
- impossibilità di regolare lo schienale del sedile dell'autista;
- mancanza di un pannello di copertura su un posto passeggeri, con conseguente esposizione di cavi elettrici;
- presenza di spia arancione sul display corrispondente al segnale di preallarme del liquido di raffreddamento;
• che, in ragione delle suddette anomalie, si era rifiutato di svolgere il turno di guida con il mezzo assegnato e che, pertanto, gli era stata mossa contestazione disciplinare con nota prot. 3916 del 7.11.2019;
• che il aveva dedotto l'effettiva sussistenza delle anomalie segnalate e CP_1
di essersi regolarmente trattenuto nei locali aziendali dopo la segnalazione, in attesa di eventuali vetture disponibili;
• che la per converso, aveva sostenuto che nelle Parte_1
giornate del 3 e 4 giugno 2019 si era verificata una forma di protesta collettiva senza attivazione sindacale e che la segnalazione dei guasti da parte del CP_1
e di altri colleghi era stata pretestuosa;
2 • che il teste , capo officina, aveva dichiarato che i guasti Testimone_1
segnalati dal CA sussistevano ma “non erano bloccanti”;
• che tuttavia non era addebitabile al lavoratore il fatto di non essersi reso conto della natura “non bloccante” dei guasti, considerando che il , in quanto CP_1
autista privo delle specifiche competenze tecniche per poter decidere se le anomalie riscontrate consentissero o meno l'uscita del mezzo, non poteva assumersi il rischio di provocare un danno a terzi o alla vettura stessa;
• che, inoltre, se il fosse partito nonostante i guasti, l'azienda avrebbe CP_1
potuto addebitargli gli eventuali danni dovuti alla circolazione di un mezzo che segnalava anomalie (come riferito anche dai testi e Testimone_2 Tes_3
;
[...]
• che, infine, l'azienda non aveva riscontrato nell'immediatezza la natura “non bloccante” dei guasti e non aveva rilasciato autorizzazione all'uscita del mezzo dopo la segnalazione;
• che le spese di lite andavano poste a carico di Parte_1
secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
§ 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 28.12.2023, dolendosi dell'accoglimento del ricorso proposto dal e concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di CP_1
spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la valutazione svolta dal Tribunale sulla legittimità della condotta tenuta dal non era condivisibile, poiché i guasti non sussistevano, in quanto CP_1
quelli segnalati non erano identificabili come guasti, bensì come anomalie, che non comportavano alcun difetto di funzionamento del mezzo;
• che la valutazione del Tribunale non era condivisibile neppure dove affermava che il era “privo delle specifiche competenze tecniche per poter CP_1
decidere se le anomalie riscontrate consentissero o meno l'uscita del mezzo”, dal momento che il così come gli altri autisti, aveva seguito il corso CP_1
3 CQC (carta qualificazione del conducente), avente ad oggetto la normativa di circolazione stradale, la sicurezza e l'individuazione delle anomalie sui mezzi
(come affermato anche dal teste . Testimone_3
§ 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito con memoria Controparte_1
del 23.10.2025, con cui ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, in subordine di accogliere la domanda di annullamento della sanzione (rimasta assorbita in primo grado) per manifesta sproporzione, e, infine, di condannare l'appellante alle spese anche del grado di appello, in favore dell'avvocato antistatario.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'appello era da considerarsi inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ed autonoma ratio decidendi (la prima, basata sulla materiale sussistenza dei guasti segnalati, la seconda, sulla mancata autorizzazione all'uscita del mezzo da parte dell'azienda) e che la seconda ratio decidendi non era stata impugnata;
• che l'appello era, altresì, infondato nel merito, in quanto la distinzione tra
“guasti” e “anomalie” era meramente “semantica”, e irrilevante ai fini della decisione del Tribunale, che aveva valutato, invece, la sussistenza materiale dei problemi sul mezzo assegnato al inoltre, il corso CQC insegnava ai CP_1
lavoratori a identificare e segnalare le anomalie, non a diagnosticarle, quindi il non aveva specifiche conoscenze tecniche per valutare se le anomalie CP_1
riscontrate consentissero l'uscita del mezzo, così come correttamente rilevato dal Tribunale;
• che, in subordine, anche laddove il fatto contestato con nota disciplinare prot.
3916 del 7.11.2019 fosse stato ritenuto sussistente, la sanzione comminata al era manifestamente sproporzionata, dal momento che mancava qualsiasi CP_1
presupposto di volontarietà dell'inadempimento o di negligenza.
§ 4 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data 3.11.2025.
§ 6. Preliminarmente, si rileva che l'appello non può essere considerato inammissibile, poiché non c'era nessun onere per l'appellante di impugnare la motivazione del Tribunale circa la mancata autorizzazione all'uscita del mezzo da parte dell'azienda. Infatti, questa non costituisce una ratio decidendi autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, bensì è parte di un ragionamento complesso, costituito da una pluralità di valutazioni che tutte insieme conducono alla decisione.
Tuttavia, seppur ammissibile, l'appello è infondato nel merito.
6.1. Quanto al primo motivo, la distinzione tra “guasti” e “anomalie” non influisce sulla valutazione svolta dal Tribunale circa la legittimità della condotta tenuta dal Infatti, il Giudice di prime cure ha specificato che le CP_1
problematiche segnalate dal ricorrente “non erano bloccanti”, come emerso dalle dichiarazioni del teste , e, pertanto, è pacifico che non si trattava di Tes_1
difetti che impedissero il funzionamento del mezzo.
La valutazione del Tribunale –che questa Corte condivide– poggia, invece, sull'effettiva sussistenza di problematiche della vettura n. 73694 (pur “non bloccanti”) e sulla correttezza del comportamento del Questi, infatti, CP_1
non poteva assumersi il rischio di provocare un danno a terzi o alla vettura
(danno di cui avrebbe risposto) e si tratteneva regolarmente nei locali aziendali dopo la segnalazione, in attesa di altre vetture disponibili: attesa ragionevole, dal momento che l'azienda stessa non riscontrava nell'immediatezza la natura “non bloccante” dei difetti del mezzo e non ne autorizzava espressamente l'uscita.
* 6.2. L'appello va rigettato anche con riguardo al secondo motivo, in quanto il
Tribunale ha correttamente ritenuto che il fosse “privo delle specifiche CP_1
5 competenze tecniche per poter decidere se le anomalie riscontrate consentissero
o meno l'uscita del mezzo”.
Infatti, come specificato dal teste il corso CQC (Carta di Qualificazione Tes_3
del Conducente) ha ad oggetto semplicemente le norme di sicurezza, la circolazione stradale e l'individuazione delle anomalie sui mezzi, non la loro diagnosi. Pertanto, la semplice frequentazione del corso CQC non consente di ritenere che il possedesse conoscenze tecniche paragonabili a quelle di CP_1
un meccanico e tali da decidere in autonomia se poter uscire, o meno, con un mezzo difettoso.
È, quindi, condivisibile la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui il non era tenuto a rendersi conto della natura “non bloccante” delle CP_1
problematiche segnalate né ad assumersi il rischio di provocare danni a terzi o alla vettura stessa (ad esempio, se i cavi scoperti non fossero risultati a bassa tensione o se il segnale arancione di preallarme del liquido di raffreddamento fosse poi degenerato in segnale rosso di allarme), considerato il servizio pubblico svolto da e la necessità di garantire la Parte_1
sicurezza dell'utenza.
§
7. Ne consegue il rigetto dell'appello.
7.1. Per quanto riguarda le spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, si liquidano con riferimento allo scaglione di valore da € 26.000 a € 52.000, parametri minimi, ai sensi dell'art. 5 co.6 d.m. 55/2014 e seguenti modifiche, in favore del difensore antistatario dell'appellato.
* 7.2. Il tenore della decisione comporta la dichiarazione a carico dell'appellante prevista dall'art. 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato
(Cass. S.U., sentenza 4315 del 20/2/20: 'LLaa ddeebbeennzzaa ddeellll''uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo ((cc..dd.. ddooppppiioo ccoonnttrriibbuuttoo)) ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo ppeerr 6 ll''iimmppuuggnnaazziioonnee èè nnoorrmmaattiivvaammeennttee ccoonnddiizziioonnaattaa aa dduuee pprreessuuppppoossttii:: iill pprriimmoo,, ddii nnaattuurraa pprroocceessssuuaallee,, ccoossttiittuuiittoo ddaallll''aaddoozziioonnee ddii uunnaa pprroonnuunncciiaa ddii iinntteeggrraallee rriiggeettttoo oo iinnaammmmiissssiibbiilliittàà oo iimmpprroocceeddiibbiilliittàà ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, llaa ccuuii ssuussssiisstteennzzaa èè ooggggeettttoo ddeellll''aatttteessttaazziioonnee rreessaa ddaall ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 1133 ccoommmmaa 11 qquuaatteerr,, ddeell dd..PP..RR.. 111155//0022;; iill sseeccoonnddoo,, ddii ddiirriittttoo ssoossttaannzziiaallee ttrriibbuuttaarriioo,, ccoonnssiisstteennttee nneellll''oobbbblliiggoo ddeellllaa ppaarrttee iimmppuuggnnaannttee ddii vveerrssaarree iill ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo iinniizziiaallee,, iill ccuuii aacccceerrttaammeennttoo ssppeettttaa iinnvveeccee aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee ggiiuuddiizziiaarriiaa').
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro n. 1143/2023, pubblicata il 7.7.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellato, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.029, 00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, 3.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio
7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 703/2023 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f. 0486), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Ronconi (c.f. P.IVA_1
) e NG GN (c.f. ) CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
pec: e appellante Email_1 Email_2
e (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Pasquale Biondi (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso il suo studio in Telese Terme (BN) alla via Carso 6 pec: appellato Email_3
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE CONSERVATIVA
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1143/2023, pubblicata il 7.7.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto il ricorso proposto da contro avente ad Controparte_1 Parte_1
oggetto l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con nota prot. 375 del 27.1.2020 (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 1 giorno), per l'insussistenza del fatto così come contestato da nota disciplinare n. prot. 3916 del 7.11.2019 (“ ] in data 04.06.2019, comandato sul turno CP_1
1 guida PA013 (06.00 – 12.16), si rifiutava, senza legittimo motivo, di svolgere il turno assegnato con la vettura n. 73694, segnalando attraverso il modulo segnalazione guasti MOD 12 BIS, anomalie che, in seguito agli accertamenti svolti, si sono rivelati infondati”).
In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accertato e dichiarato l'illegittimità della sanzione e ha ordinato la cancellazione della stessa dal fascicolo personale del dipendente e ogni altro provvedimento consequenziale atto a ristabilire la situazione quo ante. Inoltre, ha condannato la
[...]
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal oltre Parte_1 CP_1
accessori come per legge.
§ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che, in data 4.6.2019, il aveva segnalato, con riguardo alla vettura n. CP_1
73694, le seguenti problematiche:
- impossibilità di regolare lo schienale del sedile dell'autista;
- mancanza di un pannello di copertura su un posto passeggeri, con conseguente esposizione di cavi elettrici;
- presenza di spia arancione sul display corrispondente al segnale di preallarme del liquido di raffreddamento;
• che, in ragione delle suddette anomalie, si era rifiutato di svolgere il turno di guida con il mezzo assegnato e che, pertanto, gli era stata mossa contestazione disciplinare con nota prot. 3916 del 7.11.2019;
• che il aveva dedotto l'effettiva sussistenza delle anomalie segnalate e CP_1
di essersi regolarmente trattenuto nei locali aziendali dopo la segnalazione, in attesa di eventuali vetture disponibili;
• che la per converso, aveva sostenuto che nelle Parte_1
giornate del 3 e 4 giugno 2019 si era verificata una forma di protesta collettiva senza attivazione sindacale e che la segnalazione dei guasti da parte del CP_1
e di altri colleghi era stata pretestuosa;
2 • che il teste , capo officina, aveva dichiarato che i guasti Testimone_1
segnalati dal CA sussistevano ma “non erano bloccanti”;
• che tuttavia non era addebitabile al lavoratore il fatto di non essersi reso conto della natura “non bloccante” dei guasti, considerando che il , in quanto CP_1
autista privo delle specifiche competenze tecniche per poter decidere se le anomalie riscontrate consentissero o meno l'uscita del mezzo, non poteva assumersi il rischio di provocare un danno a terzi o alla vettura stessa;
• che, inoltre, se il fosse partito nonostante i guasti, l'azienda avrebbe CP_1
potuto addebitargli gli eventuali danni dovuti alla circolazione di un mezzo che segnalava anomalie (come riferito anche dai testi e Testimone_2 Tes_3
;
[...]
• che, infine, l'azienda non aveva riscontrato nell'immediatezza la natura “non bloccante” dei guasti e non aveva rilasciato autorizzazione all'uscita del mezzo dopo la segnalazione;
• che le spese di lite andavano poste a carico di Parte_1
secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
§ 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 28.12.2023, dolendosi dell'accoglimento del ricorso proposto dal e concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di CP_1
spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la valutazione svolta dal Tribunale sulla legittimità della condotta tenuta dal non era condivisibile, poiché i guasti non sussistevano, in quanto CP_1
quelli segnalati non erano identificabili come guasti, bensì come anomalie, che non comportavano alcun difetto di funzionamento del mezzo;
• che la valutazione del Tribunale non era condivisibile neppure dove affermava che il era “privo delle specifiche competenze tecniche per poter CP_1
decidere se le anomalie riscontrate consentissero o meno l'uscita del mezzo”, dal momento che il così come gli altri autisti, aveva seguito il corso CP_1
3 CQC (carta qualificazione del conducente), avente ad oggetto la normativa di circolazione stradale, la sicurezza e l'individuazione delle anomalie sui mezzi
(come affermato anche dal teste . Testimone_3
§ 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito con memoria Controparte_1
del 23.10.2025, con cui ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, in subordine di accogliere la domanda di annullamento della sanzione (rimasta assorbita in primo grado) per manifesta sproporzione, e, infine, di condannare l'appellante alle spese anche del grado di appello, in favore dell'avvocato antistatario.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'appello era da considerarsi inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ed autonoma ratio decidendi (la prima, basata sulla materiale sussistenza dei guasti segnalati, la seconda, sulla mancata autorizzazione all'uscita del mezzo da parte dell'azienda) e che la seconda ratio decidendi non era stata impugnata;
• che l'appello era, altresì, infondato nel merito, in quanto la distinzione tra
“guasti” e “anomalie” era meramente “semantica”, e irrilevante ai fini della decisione del Tribunale, che aveva valutato, invece, la sussistenza materiale dei problemi sul mezzo assegnato al inoltre, il corso CQC insegnava ai CP_1
lavoratori a identificare e segnalare le anomalie, non a diagnosticarle, quindi il non aveva specifiche conoscenze tecniche per valutare se le anomalie CP_1
riscontrate consentissero l'uscita del mezzo, così come correttamente rilevato dal Tribunale;
• che, in subordine, anche laddove il fatto contestato con nota disciplinare prot.
3916 del 7.11.2019 fosse stato ritenuto sussistente, la sanzione comminata al era manifestamente sproporzionata, dal momento che mancava qualsiasi CP_1
presupposto di volontarietà dell'inadempimento o di negligenza.
§ 4 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data 3.11.2025.
§ 6. Preliminarmente, si rileva che l'appello non può essere considerato inammissibile, poiché non c'era nessun onere per l'appellante di impugnare la motivazione del Tribunale circa la mancata autorizzazione all'uscita del mezzo da parte dell'azienda. Infatti, questa non costituisce una ratio decidendi autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, bensì è parte di un ragionamento complesso, costituito da una pluralità di valutazioni che tutte insieme conducono alla decisione.
Tuttavia, seppur ammissibile, l'appello è infondato nel merito.
6.1. Quanto al primo motivo, la distinzione tra “guasti” e “anomalie” non influisce sulla valutazione svolta dal Tribunale circa la legittimità della condotta tenuta dal Infatti, il Giudice di prime cure ha specificato che le CP_1
problematiche segnalate dal ricorrente “non erano bloccanti”, come emerso dalle dichiarazioni del teste , e, pertanto, è pacifico che non si trattava di Tes_1
difetti che impedissero il funzionamento del mezzo.
La valutazione del Tribunale –che questa Corte condivide– poggia, invece, sull'effettiva sussistenza di problematiche della vettura n. 73694 (pur “non bloccanti”) e sulla correttezza del comportamento del Questi, infatti, CP_1
non poteva assumersi il rischio di provocare un danno a terzi o alla vettura
(danno di cui avrebbe risposto) e si tratteneva regolarmente nei locali aziendali dopo la segnalazione, in attesa di altre vetture disponibili: attesa ragionevole, dal momento che l'azienda stessa non riscontrava nell'immediatezza la natura “non bloccante” dei difetti del mezzo e non ne autorizzava espressamente l'uscita.
* 6.2. L'appello va rigettato anche con riguardo al secondo motivo, in quanto il
Tribunale ha correttamente ritenuto che il fosse “privo delle specifiche CP_1
5 competenze tecniche per poter decidere se le anomalie riscontrate consentissero
o meno l'uscita del mezzo”.
Infatti, come specificato dal teste il corso CQC (Carta di Qualificazione Tes_3
del Conducente) ha ad oggetto semplicemente le norme di sicurezza, la circolazione stradale e l'individuazione delle anomalie sui mezzi, non la loro diagnosi. Pertanto, la semplice frequentazione del corso CQC non consente di ritenere che il possedesse conoscenze tecniche paragonabili a quelle di CP_1
un meccanico e tali da decidere in autonomia se poter uscire, o meno, con un mezzo difettoso.
È, quindi, condivisibile la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui il non era tenuto a rendersi conto della natura “non bloccante” delle CP_1
problematiche segnalate né ad assumersi il rischio di provocare danni a terzi o alla vettura stessa (ad esempio, se i cavi scoperti non fossero risultati a bassa tensione o se il segnale arancione di preallarme del liquido di raffreddamento fosse poi degenerato in segnale rosso di allarme), considerato il servizio pubblico svolto da e la necessità di garantire la Parte_1
sicurezza dell'utenza.
§
7. Ne consegue il rigetto dell'appello.
7.1. Per quanto riguarda le spese, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, si liquidano con riferimento allo scaglione di valore da € 26.000 a € 52.000, parametri minimi, ai sensi dell'art. 5 co.6 d.m. 55/2014 e seguenti modifiche, in favore del difensore antistatario dell'appellato.
* 7.2. Il tenore della decisione comporta la dichiarazione a carico dell'appellante prevista dall'art. 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato
(Cass. S.U., sentenza 4315 del 20/2/20: 'LLaa ddeebbeennzzaa ddeellll''uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo ((cc..dd.. ddooppppiioo ccoonnttrriibbuuttoo)) ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo ppeerr 6 ll''iimmppuuggnnaazziioonnee èè nnoorrmmaattiivvaammeennttee ccoonnddiizziioonnaattaa aa dduuee pprreessuuppppoossttii:: iill pprriimmoo,, ddii nnaattuurraa pprroocceessssuuaallee,, ccoossttiittuuiittoo ddaallll''aaddoozziioonnee ddii uunnaa pprroonnuunncciiaa ddii iinntteeggrraallee rriiggeettttoo oo iinnaammmmiissssiibbiilliittàà oo iimmpprroocceeddiibbiilliittàà ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, llaa ccuuii ssuussssiisstteennzzaa èè ooggggeettttoo ddeellll''aatttteessttaazziioonnee rreessaa ddaall ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 1133 ccoommmmaa 11 qquuaatteerr,, ddeell dd..PP..RR.. 111155//0022;; iill sseeccoonnddoo,, ddii ddiirriittttoo ssoossttaannzziiaallee ttrriibbuuttaarriioo,, ccoonnssiisstteennttee nneellll''oobbbblliiggoo ddeellllaa ppaarrttee iimmppuuggnnaannttee ddii vveerrssaarree iill ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo iinniizziiaallee,, iill ccuuii aacccceerrttaammeennttoo ssppeettttaa iinnvveeccee aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee ggiiuuddiizziiaarriiaa').
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro n. 1143/2023, pubblicata il 7.7.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellato, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.029, 00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, 3.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio
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