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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/06/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 815 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1 dall'avv. TESTA GERALDINE
per il convenuto TE dall'avv. SCARPANTONI CARLO, SCARPANTONI LUCA e Controparte_2
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nella consolle del magistrato.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 6 N. R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TESTA GERALDINE giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
attrice contro
( ) in persona del sindaco pro tempore, TE P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARPANTONI CARLO, dall'avv. SCARPANTONI LUCA e dall'avv. giusta procura in atti;
Controparte_2
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. spiegava all'intestato Tribunale di aver percepito, Parte_1
fino a novembre del 2019, il Contributo di Autonoma da parte del CP_3 TE
sul presupposto che l'immobile ove la stessa viveva con il proprio nucleo familiare, in Via
[...]
G. d'Annunzio n. 1, fosse stato danneggiato dal sisma e divenuto inagibile. Affermava la ricorrente che nel proprio nucleo familiare era ricompresa la figlia, e il nipote Controparte_4 Controparte_5
mentre non vi facevano parte, in quanto appartenenti ad altro nucleo familiare, e _6
. CP_7
Spiegava altresì che, tuttavia, con provvedimento del 31/07/2020 prot. 4673, il Comune di
[...]
disponeva la revoca del beneficio indennitario con sospensione del relativo pagamento e _1 restituzione della somma erogata di Euro 403,00, ritenendo i residenti di Via G. D'Annunzio n. 1 un unico il nucleo familiare e attribuendo agli stessi la comproprietà dell'immobile sito in OL PI.
pagina 2 di 6 Ritenendo il suddetto provvedimento ingiusto in quanto fondato su erronei presupposti chiedeva al
Tribunale “1. accertare e dichiarare che la signora ha diritto di beneficiare del Parte_1
Contributo di sulla base delle argomentazioni/motivazione svolte nel presente Controparte_8 atto e sulla base della documentazione prodotta e, per l'effetto, annullare la revoca del C.A.S. disposto con provvedimento comunale del 31/07/2020 e condannare il alla TE
corresponsione delle somme maturate da dicembre 2019 sino a maggio 2023 pari ad Euro 45.100,00 oltre al riconoscimento del diritto a percepire il CAS per i mesi successivi, con accertamento negativo del diritto del alla restituzione della somma richiesta;
2. condannare il _1 TE
, se dovesse risultare soccombente, al pagamento di una somma equitativamente
[...] determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; 3. Condannare il TE
al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio”.
[...]
Si costituiva in giudizio il resistente sottolineando l'assoluta correttezza del proprio operato in _1 considerazione dell'evidente perdita da parte di a far data dal mese di dicembre 2019, del Parte_1
diritto ad ottenere il CAS costituendo la stessa un unico nucleo familiare con la figlia, , Controparte_4
CP_ il genero e i nipoti e con i quali coabitava nell'immobile dichiarato _6 CP_5
inagibile (prima del sisma) e con i quali si era trasferita, successivamente al sisma, in via delle Begonie di OL PI, nell'immobile di proprietà e nella disponibilità della figlia e del di lei marito.
Sottolineava come, in ogni caso, la non avesse mai avanzato domanda per ottenere il CAS Pt_1
relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 con la conseguenza che il beneficio, a tutto voler concedere, non poteva di certo essere riconosciuto per i citati anni.
Concludeva, dunque, chiedendo “1. Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. In via subordinata, accertare la mancata riproposizione della domanda di accesso al beneficio e per l'effetto dichiarare dovuto il contributo esclusivamente per l'annualità 2019-2020. 3. In via subordinata, dichiarare la natura gratuita della sistemazione abitativa temporanea e per l'effetto ridurre la pretesa creditoria nella metà dell'importo riconosciuto.
4. Spese rifuse”.
La domanda andrà rigettata. Part
in data 21 febbraio 2017, avanzava domanda al fine di ottenere il al Comune di Parte_1
[...]
per essa e per il proprio nucleo familiare composto da , , _1 _6 Controparte_4
tutti abitanti, al momento del sisma nell'immobile sito in via Controparte_5 CP_7
D'Annunzio n. 1 (all. 5 fascicolo ricorrente). A distanza di un mese, proprio in concomitanza con la presentazione della medesima domanda da parte del genero (all. 4 fascicolo _6
ricorrente), chiedeva la rettifica delle precedenti dichiarazioni, affermando che – Parte_1
diversamente da quanto sostenuto – il proprio nucleo familiare era composto solo da lei, dalla figlia pagina 3 di 6 e dal nipote con esclusione, dunque, di e Controparte_4 Controparte_5 _6
(doc. 6 fascicolo ricorrente). CP_7
Tale ultima circostanza, oggetto di rettifica, oltre a non essere stata dimostrata, appare del tutto inverosimile.
Va precisato, in primo luogo, come in relazione ai certificati di famiglia depositati dalla parte ricorrente, agli stessi “nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esser[e] riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni”, come pure lapidariamente affermato dalle SSUU sentenza 03/04/2003 n° 5167.
In secondo luogo non si comprende il motivo per cui – né parte ricorrente ha fornito alcuna spiegazione in merito – la figlia della ricorrente, , debba trovarsi nel nucleo familiare della madre, Controparte_4
unitamente al proprio figlio, e non, come è chiaro che sia, nel nucleo familiare insieme al proprio marito e all'altra figlia. D'altro canto, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di due distinte abitazioni, nel Comune di in via Campolungo snc ove vi TE
vivevano i due asseriti nuclei familiari distinti.
Posto, infatti, che la documentazione prodotta solo in sede di prima udienza – non trattandosi evidentemente di documenti a prova contraria – si palesa tardiva, a tutto voler concedere, le ricevute di pagamento delle utenze allegate alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 16.11.2023 nulla provano in relazione ai fatti rilevanti ai fini del presente giudizio;
dagli stessi non si comprende – infatti - a quale immobile si riferiscano, essendo intestate, tra l'altro, a soggetti che non risultano coinvolti nella vicenda che ci occupa con la conseguenza che non si vede come tali documenti possano provare che e non fossero nel medesimo nucleo familiare della ricorrente. _6 CP_7
D'altro canto, è la stessa ricorrente a dichiarare che, successivamente all'evento sismico, tutto il nucleo familiare precedentemente occupante l'immobile dichiarato inagibile, si trasferiva (prima) a Villa Pigna di Folignano, presso un immobile di proprietà del cognato (cfr. dichiarazione del _6
12.1.2021 – doc. 14 allegato al ricorso) per poi trasferirsi, sempre tutti insieme, in OL PI, in via delle Begonie 119, evidentemente in considerazione del completamento dei lavori da parte dei proprietari e . Controparte_4 _6
È innegabile, infatti, che l'odierna ricorrente si sia trasferita in un appartamento “idoneo all'uso” e di proprietà di un componente del proprio nucleo familiare – già in base alla ricostruzione della stessa - continuando a coabitare, così come prima dell'evento sismico, con i medesimi soggetti con i quali coabitava nell'immobile poi dichiarato inagibile.
pagina 4 di 6 In particolare, con la domanda prescritta dall'Ordinanza n. 614 del 12 Novembre 2019 per conseguire il mantenimento del beneficio, l'attrice chiariva che il proprio nucleo familiare era costituto da 5 componenti (ovvero dalla stessa dalla figlia , dal genero e dai Pt_1 CP_4 _6
CP_ nipoti e ed aggiungeva di avere trovato nuova sistemazione abitativa alla via delle CP_5
Begonie n. 117 di OL PI (doc. 14 Fascicolo attrice).
Va ricordato che il citato appartamento di OL PI è di proprietà, per la quota del 50%, della figlia, , e per la quota dell'ulteriore 50% del genero, . Controparte_4 _6
Ora, se è vero che la normativa di riferimento prevede, quale condizione ostativa alla richiesta del CAS
“non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante” e se è vero che, alla data del sisma,
non era in possesso di un immobile “idoneo all'uso per il nucleo familiare” (cfr. sul Controparte_4
punto, anche dichiarazioni testi di parte ricorrente) è anche vero che, nel momento in cui il citato immobile di proprietà di un componente il nucleo familiare della è diventato “idoneo all'uso” - Pt_1
tanto che la stessa vi si è trasferita unitamente al proprio nucleo familiare composto, anche, da CP_6
e come dalla stessa dichiarato (doc. 14 citato) - è chiaro che il diritto ad
[...] CP_7
ottenere il beneficio del CAS è venuto veno, essendo venuti meno i presupposti richiesti dalla legge per il suo mantenimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda andrà rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL PI, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 815 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Così è deciso in OL PI, 6 giugno 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1 dall'avv. TESTA GERALDINE
per il convenuto TE dall'avv. SCARPANTONI CARLO, SCARPANTONI LUCA e Controparte_2
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nella consolle del magistrato.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 6 N. R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 815/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TESTA GERALDINE giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
attrice contro
( ) in persona del sindaco pro tempore, TE P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARPANTONI CARLO, dall'avv. SCARPANTONI LUCA e dall'avv. giusta procura in atti;
Controparte_2
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. spiegava all'intestato Tribunale di aver percepito, Parte_1
fino a novembre del 2019, il Contributo di Autonoma da parte del CP_3 TE
sul presupposto che l'immobile ove la stessa viveva con il proprio nucleo familiare, in Via
[...]
G. d'Annunzio n. 1, fosse stato danneggiato dal sisma e divenuto inagibile. Affermava la ricorrente che nel proprio nucleo familiare era ricompresa la figlia, e il nipote Controparte_4 Controparte_5
mentre non vi facevano parte, in quanto appartenenti ad altro nucleo familiare, e _6
. CP_7
Spiegava altresì che, tuttavia, con provvedimento del 31/07/2020 prot. 4673, il Comune di
[...]
disponeva la revoca del beneficio indennitario con sospensione del relativo pagamento e _1 restituzione della somma erogata di Euro 403,00, ritenendo i residenti di Via G. D'Annunzio n. 1 un unico il nucleo familiare e attribuendo agli stessi la comproprietà dell'immobile sito in OL PI.
pagina 2 di 6 Ritenendo il suddetto provvedimento ingiusto in quanto fondato su erronei presupposti chiedeva al
Tribunale “1. accertare e dichiarare che la signora ha diritto di beneficiare del Parte_1
Contributo di sulla base delle argomentazioni/motivazione svolte nel presente Controparte_8 atto e sulla base della documentazione prodotta e, per l'effetto, annullare la revoca del C.A.S. disposto con provvedimento comunale del 31/07/2020 e condannare il alla TE
corresponsione delle somme maturate da dicembre 2019 sino a maggio 2023 pari ad Euro 45.100,00 oltre al riconoscimento del diritto a percepire il CAS per i mesi successivi, con accertamento negativo del diritto del alla restituzione della somma richiesta;
2. condannare il _1 TE
, se dovesse risultare soccombente, al pagamento di una somma equitativamente
[...] determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; 3. Condannare il TE
al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio”.
[...]
Si costituiva in giudizio il resistente sottolineando l'assoluta correttezza del proprio operato in _1 considerazione dell'evidente perdita da parte di a far data dal mese di dicembre 2019, del Parte_1
diritto ad ottenere il CAS costituendo la stessa un unico nucleo familiare con la figlia, , Controparte_4
CP_ il genero e i nipoti e con i quali coabitava nell'immobile dichiarato _6 CP_5
inagibile (prima del sisma) e con i quali si era trasferita, successivamente al sisma, in via delle Begonie di OL PI, nell'immobile di proprietà e nella disponibilità della figlia e del di lei marito.
Sottolineava come, in ogni caso, la non avesse mai avanzato domanda per ottenere il CAS Pt_1
relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 con la conseguenza che il beneficio, a tutto voler concedere, non poteva di certo essere riconosciuto per i citati anni.
Concludeva, dunque, chiedendo “1. Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. In via subordinata, accertare la mancata riproposizione della domanda di accesso al beneficio e per l'effetto dichiarare dovuto il contributo esclusivamente per l'annualità 2019-2020. 3. In via subordinata, dichiarare la natura gratuita della sistemazione abitativa temporanea e per l'effetto ridurre la pretesa creditoria nella metà dell'importo riconosciuto.
4. Spese rifuse”.
La domanda andrà rigettata. Part
in data 21 febbraio 2017, avanzava domanda al fine di ottenere il al Comune di Parte_1
[...]
per essa e per il proprio nucleo familiare composto da , , _1 _6 Controparte_4
tutti abitanti, al momento del sisma nell'immobile sito in via Controparte_5 CP_7
D'Annunzio n. 1 (all. 5 fascicolo ricorrente). A distanza di un mese, proprio in concomitanza con la presentazione della medesima domanda da parte del genero (all. 4 fascicolo _6
ricorrente), chiedeva la rettifica delle precedenti dichiarazioni, affermando che – Parte_1
diversamente da quanto sostenuto – il proprio nucleo familiare era composto solo da lei, dalla figlia pagina 3 di 6 e dal nipote con esclusione, dunque, di e Controparte_4 Controparte_5 _6
(doc. 6 fascicolo ricorrente). CP_7
Tale ultima circostanza, oggetto di rettifica, oltre a non essere stata dimostrata, appare del tutto inverosimile.
Va precisato, in primo luogo, come in relazione ai certificati di famiglia depositati dalla parte ricorrente, agli stessi “nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esser[e] riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni”, come pure lapidariamente affermato dalle SSUU sentenza 03/04/2003 n° 5167.
In secondo luogo non si comprende il motivo per cui – né parte ricorrente ha fornito alcuna spiegazione in merito – la figlia della ricorrente, , debba trovarsi nel nucleo familiare della madre, Controparte_4
unitamente al proprio figlio, e non, come è chiaro che sia, nel nucleo familiare insieme al proprio marito e all'altra figlia. D'altro canto, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di due distinte abitazioni, nel Comune di in via Campolungo snc ove vi TE
vivevano i due asseriti nuclei familiari distinti.
Posto, infatti, che la documentazione prodotta solo in sede di prima udienza – non trattandosi evidentemente di documenti a prova contraria – si palesa tardiva, a tutto voler concedere, le ricevute di pagamento delle utenze allegate alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 16.11.2023 nulla provano in relazione ai fatti rilevanti ai fini del presente giudizio;
dagli stessi non si comprende – infatti - a quale immobile si riferiscano, essendo intestate, tra l'altro, a soggetti che non risultano coinvolti nella vicenda che ci occupa con la conseguenza che non si vede come tali documenti possano provare che e non fossero nel medesimo nucleo familiare della ricorrente. _6 CP_7
D'altro canto, è la stessa ricorrente a dichiarare che, successivamente all'evento sismico, tutto il nucleo familiare precedentemente occupante l'immobile dichiarato inagibile, si trasferiva (prima) a Villa Pigna di Folignano, presso un immobile di proprietà del cognato (cfr. dichiarazione del _6
12.1.2021 – doc. 14 allegato al ricorso) per poi trasferirsi, sempre tutti insieme, in OL PI, in via delle Begonie 119, evidentemente in considerazione del completamento dei lavori da parte dei proprietari e . Controparte_4 _6
È innegabile, infatti, che l'odierna ricorrente si sia trasferita in un appartamento “idoneo all'uso” e di proprietà di un componente del proprio nucleo familiare – già in base alla ricostruzione della stessa - continuando a coabitare, così come prima dell'evento sismico, con i medesimi soggetti con i quali coabitava nell'immobile poi dichiarato inagibile.
pagina 4 di 6 In particolare, con la domanda prescritta dall'Ordinanza n. 614 del 12 Novembre 2019 per conseguire il mantenimento del beneficio, l'attrice chiariva che il proprio nucleo familiare era costituto da 5 componenti (ovvero dalla stessa dalla figlia , dal genero e dai Pt_1 CP_4 _6
CP_ nipoti e ed aggiungeva di avere trovato nuova sistemazione abitativa alla via delle CP_5
Begonie n. 117 di OL PI (doc. 14 Fascicolo attrice).
Va ricordato che il citato appartamento di OL PI è di proprietà, per la quota del 50%, della figlia, , e per la quota dell'ulteriore 50% del genero, . Controparte_4 _6
Ora, se è vero che la normativa di riferimento prevede, quale condizione ostativa alla richiesta del CAS
“non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante” e se è vero che, alla data del sisma,
non era in possesso di un immobile “idoneo all'uso per il nucleo familiare” (cfr. sul Controparte_4
punto, anche dichiarazioni testi di parte ricorrente) è anche vero che, nel momento in cui il citato immobile di proprietà di un componente il nucleo familiare della è diventato “idoneo all'uso” - Pt_1
tanto che la stessa vi si è trasferita unitamente al proprio nucleo familiare composto, anche, da CP_6
e come dalla stessa dichiarato (doc. 14 citato) - è chiaro che il diritto ad
[...] CP_7
ottenere il beneficio del CAS è venuto veno, essendo venuti meno i presupposti richiesti dalla legge per il suo mantenimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda andrà rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL PI, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 815 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Così è deciso in OL PI, 6 giugno 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6