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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1247/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1247/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. CARDONE AMALIA e presso lo studio ultimo della Parte_1 quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. DI GAETA MARIA GRAZIA e presso lo Controparte_1 studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 03.06.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/09/2007 in MAIORI (SA) di cui all'atto di matrimonio n. 19 del 2007, parte II, Serie C, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il 13.11.2017 (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 01.03.2018), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie (c.f. ) nata ad [...] il [...] e Persona_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ) nata ad [...] il [...] ed evidenziato che i Per_2 CodiceFiscale_2 patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, con Controparte_1 delibera del locale Consiglio del 22.10.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 27/09/2007 in MAIORI (SA), di cui all'atto di matrimonio n. 19 del 2007, parte II, Serie C, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
2) le figlie e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) con riferimento alla gestione delle relazioni genitoriali, nel riconoscere la necessità e l'opportunità dell'affidamento condiviso, si chiede confermarsi la collocazione prevalente delle figlie presso la casa familiare sita in Cava de' Tirreni, con il padre, in virtu' del lavoro della madre fuori sede;
4) all'uopo, si rileva che la sig.ra , giusta contratto di lavoro, per i prossimi tre anni Parte_1 domicilierà a Venezia per i detti motivi lavorativi e pertanto le figlie resteranno collocate presso la detta casa coniugale con il padre, che si occuperà delle medesime;
5) il Sig. , per tutto il periodo che la madre lavorerà fuori città, coabiterà, pertanto con le CP_1 minori presso l'abitazione in Cava de' Tirreni, alla Via Ugo Foscolo, 3.
6) ogni qual volta la signora periodicamente, rientrerà per ferie o per congedi, il signor Pt_1
lascerà l'abitazione familiare e ritornerà presso la sua residenza, sita in San Valentino CP_1
Torio alla Via Caporale Vito Ruggiero, 23, con possibilità di visita del padre alle minori, da concordarsi volta per volta tra le parti;
7) allorquando, la signora al termine del contratto di lavoro, rientrerà definitivamente a Pt_1
Cava de' Tirreni, ritornerà ad abitare presso l'immobile di sua proprietà sito in Cava de' Tirreni, alla Via Ugo Foscolo, 3 ) e il sig. si trasferirà presso un'altra abitazione, con Per_3 CP_1 diritto di visita alle minori che sarà in seguito regolamentato;
8) attesa la collocazione delle minori con il padre per le esigenze lavorative della madre e mutate le condizioni economiche in peius del sig. , rispetto all'omologa della sentenza di CP_1 separazione -evidenziando che quest'ultimo, oggi, percepisce l'assegno di inclusione ed ha necessità di sottoporsi a frequenti accertamenti medici e a varie spese per patologia accertata- al fine di realizzare il principio di proporzionalità, come sancito dal novellato art. 155 cc., che tenga conto delle esigenze delle minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e delle risorse economiche di questi, le parti concordano che il Signor corrisponderà alla signora la somma di € 200,00 Controparte_1 Parte_1
(duecento/00), quale contributo complessivo al mantenimento delle minorenni e Persona_1
; Persona_2
9) la suddetta somma verrà corrisposta all'avente diritto anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario, tenuto conto che l'assegno di mantenimento è soggetto alla rivalutazione automatica a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, nella misura della svalutazione monetaria intervenuta dall'anno precedente come elaborata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, convenendosi espressamente tra le parti, a far data dal mese di settembre 2024; 11) le parti, altresì, si impegnano a coprire in parti eguali ovvero al 50% le spese mediche non coperte dal SSN che risulteranno necessarie per la crescita delle figlie, oltre a ricoprire sempre al 50% le spese scolastiche e quelle ludico-ricreativo-culturali, se ritenute necessarie e previo consenso ed accordo di entrambi i genitori. Il costo del cellulare e delle schede telefoniche delle figlie minori saranno al 50% a carico di entrambi i genitori;
12) le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico e universale previsto ai sensi del decreto legislativo 21.12.2021 n. 230, approvato in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1.4.2021 n. 46 e spettante per le figlie minori, sarà percepito, al 100% dalla IG , quale ulteriore contributo a favore delle minori, in aggiunta all'assegno di Parte_1 mantenimento, attualmente pari ad € 278,00. 14) qualsiasi variazione di residenza o di domicilio sarà comunicata all'altro genitore, anche ai fini dell'esercizio del diritto-dovere di entrambi in ordine al mantenimento, istruzione delle figlie minorenni ed al regolare svolgimento dei rapporti con gli stessi; “
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“10) le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avanzare qualsivoglia pretesa di natura alimentare e/o di mantenimento e rinunciano pertanto, al mantenimento reciproco;
13) la Sig.ra nell'interesse delle figlie minori, concede in comodato d'uso l'autovettura Fiat Pt_1
Panda tg. ER 589 RF al Sig. per il periodo che resterà fuori per lavoro, concordando che CP_1 la Sig.ra provvederà alle spese di assicurazione e di manutenzione dell'autovettura e il Sig. Pt_1
alle spese di carburante”. CP_1
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1247/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. CARDONE AMALIA e presso lo studio ultimo della Parte_1 quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. DI GAETA MARIA GRAZIA e presso lo Controparte_1 studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 03.06.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/09/2007 in MAIORI (SA) di cui all'atto di matrimonio n. 19 del 2007, parte II, Serie C, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il 13.11.2017 (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 01.03.2018), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie (c.f. ) nata ad [...] il [...] e Persona_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ) nata ad [...] il [...] ed evidenziato che i Per_2 CodiceFiscale_2 patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, con Controparte_1 delibera del locale Consiglio del 22.10.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 27/09/2007 in MAIORI (SA), di cui all'atto di matrimonio n. 19 del 2007, parte II, Serie C, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
2) le figlie e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) con riferimento alla gestione delle relazioni genitoriali, nel riconoscere la necessità e l'opportunità dell'affidamento condiviso, si chiede confermarsi la collocazione prevalente delle figlie presso la casa familiare sita in Cava de' Tirreni, con il padre, in virtu' del lavoro della madre fuori sede;
4) all'uopo, si rileva che la sig.ra , giusta contratto di lavoro, per i prossimi tre anni Parte_1 domicilierà a Venezia per i detti motivi lavorativi e pertanto le figlie resteranno collocate presso la detta casa coniugale con il padre, che si occuperà delle medesime;
5) il Sig. , per tutto il periodo che la madre lavorerà fuori città, coabiterà, pertanto con le CP_1 minori presso l'abitazione in Cava de' Tirreni, alla Via Ugo Foscolo, 3.
6) ogni qual volta la signora periodicamente, rientrerà per ferie o per congedi, il signor Pt_1
lascerà l'abitazione familiare e ritornerà presso la sua residenza, sita in San Valentino CP_1
Torio alla Via Caporale Vito Ruggiero, 23, con possibilità di visita del padre alle minori, da concordarsi volta per volta tra le parti;
7) allorquando, la signora al termine del contratto di lavoro, rientrerà definitivamente a Pt_1
Cava de' Tirreni, ritornerà ad abitare presso l'immobile di sua proprietà sito in Cava de' Tirreni, alla Via Ugo Foscolo, 3 ) e il sig. si trasferirà presso un'altra abitazione, con Per_3 CP_1 diritto di visita alle minori che sarà in seguito regolamentato;
8) attesa la collocazione delle minori con il padre per le esigenze lavorative della madre e mutate le condizioni economiche in peius del sig. , rispetto all'omologa della sentenza di CP_1 separazione -evidenziando che quest'ultimo, oggi, percepisce l'assegno di inclusione ed ha necessità di sottoporsi a frequenti accertamenti medici e a varie spese per patologia accertata- al fine di realizzare il principio di proporzionalità, come sancito dal novellato art. 155 cc., che tenga conto delle esigenze delle minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e delle risorse economiche di questi, le parti concordano che il Signor corrisponderà alla signora la somma di € 200,00 Controparte_1 Parte_1
(duecento/00), quale contributo complessivo al mantenimento delle minorenni e Persona_1
; Persona_2
9) la suddetta somma verrà corrisposta all'avente diritto anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario, tenuto conto che l'assegno di mantenimento è soggetto alla rivalutazione automatica a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, nella misura della svalutazione monetaria intervenuta dall'anno precedente come elaborata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, convenendosi espressamente tra le parti, a far data dal mese di settembre 2024; 11) le parti, altresì, si impegnano a coprire in parti eguali ovvero al 50% le spese mediche non coperte dal SSN che risulteranno necessarie per la crescita delle figlie, oltre a ricoprire sempre al 50% le spese scolastiche e quelle ludico-ricreativo-culturali, se ritenute necessarie e previo consenso ed accordo di entrambi i genitori. Il costo del cellulare e delle schede telefoniche delle figlie minori saranno al 50% a carico di entrambi i genitori;
12) le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico e universale previsto ai sensi del decreto legislativo 21.12.2021 n. 230, approvato in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1.4.2021 n. 46 e spettante per le figlie minori, sarà percepito, al 100% dalla IG , quale ulteriore contributo a favore delle minori, in aggiunta all'assegno di Parte_1 mantenimento, attualmente pari ad € 278,00. 14) qualsiasi variazione di residenza o di domicilio sarà comunicata all'altro genitore, anche ai fini dell'esercizio del diritto-dovere di entrambi in ordine al mantenimento, istruzione delle figlie minorenni ed al regolare svolgimento dei rapporti con gli stessi; “
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“10) le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avanzare qualsivoglia pretesa di natura alimentare e/o di mantenimento e rinunciano pertanto, al mantenimento reciproco;
13) la Sig.ra nell'interesse delle figlie minori, concede in comodato d'uso l'autovettura Fiat Pt_1
Panda tg. ER 589 RF al Sig. per il periodo che resterà fuori per lavoro, concordando che CP_1 la Sig.ra provvederà alle spese di assicurazione e di manutenzione dell'autovettura e il Sig. Pt_1
alle spese di carburante”. CP_1
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire