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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4729/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Via Ferrari Bonini n. 3, Reggio Emilia;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE GABRIELLA, elettivamente _2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Piazza Cinque Giornate n. 6, Milano;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/07/2024:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
in via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
dichiarando che la stessa è addebitabile al marito IG. ; _2 _2
2) affidare i figli minori nato in data [...] (13 anni) e nato in [...] R_ Per_2 5.10.2016 (8 anni) alla madre, IG.ra , che avrà l'esercizio esclusivo Controparte_1 pagina 1 di 13 della responsabilità genitoriale sugli stessi, disponendo che il padre possa vederli a week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21,00 nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la IG.ra o, in ogni caso, secondo tempi, orari e modalità disposte dal P_
Servizio Sociale del Comune di Cadelbosco di Sopra o comunque dal Servizio Sociale competente per territorio, disponendo altresì che il Servizio Sociale possa interrompere le visite del padre ai figli in presenza di gravi ed urgenti motivi;
3) assegnare in godimento esclusivo e gratuito, con tutti i beni mobili che l'arredano, la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Dante Alighieri n. 53, alla IG.ra P_
che continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente
[...] autosufficiente ed i figli minori ed Persona_3 R_ Per_2 4) porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla moglie _2 P_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 600,00, o
[...] quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal luglio 2025, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle _2 spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023, necessarie per i figli minori, già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della IG.ra , delle pezze giustificative;
Controparte_1
6) ordinare che l'Assegno Unico e Universale per i figli sia percepito al 100% dalla IG.ra
; Controparte_1
7) ordinare che le indennità di frequenza, eventualmente spettanti ai figli minori e R_
siano percepite al 100% dalla IG.ra . Per_2 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17/07/2024:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
IN VIA PRINCIPALE
- pronunciarsi sulla separazione dei IGnori e confermando l'ordinanza emessa in _2 P_ data 14 febbraio 2024; nel merito disporre:
1) affido condiviso dei minori con collocazione presso il padre;
2) assegnazione della casa coniugale al padre che ne è titolare e che continuerà a pagarne in via esclusiva la rata del mutuo pari ad € 700,00:
3) assegnare le indennità dei figli al padre in quanto collocatario dei figli;
4) disporre la gestione dei figli per pari giorni infrasettimanali con weekend alternati con carico delle spese dei figli equamente divisi tra i genitori;
così analogamente le festività. fatte salve ogni ulteriore indicazione dettata dall'esito delle relazioni dei servizi sociali incaricati. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte . Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 12/12/2023, Controparte_1
- premesso che dal matrimonio contratto in data 01/03/2003 con fossero nati i tre figli _2
(nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il [...]) - Persona_3 R_ Per_2 conveniva in giudizio il coniuge , chiedendo in via preliminare l'emissione a carico del _2
convenuto di un ordine di protezione ex art. 473 bis.70 c.p.c.; domandava di pronunciare la separazione con addebito al marito, deducendo che l'unione coniugale fosse entrata in crisi a causa dei comportamenti vessatori, persecutori e violenti posti in essere dal nei suoi confronti. Quanto ai _2
figli, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, visite del padre organizzate dai Servizi
Sociali mediante incontri protetti, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed infine di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori e fossero percepiti al 100% dalla ricorrente. R_ Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di “ordinare alla IG.ra di cessare _2 Controparte_1 le condotte pregiudizievoli e ostili nei confronti del IG. e dei propri figli in un'ottica di _2 collaborazione familiare”; di “dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla IG.ra ”. Quanto ai figli, domandava disporsi il loro affidamento condiviso Controparte_1 ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, diritti di visita della madre ed un contributo di mantenimento a carico della stessa pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, domandava di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori e fossero percepiti al 100% dal padre. R_ Per_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 06/02/2024, alla quale compariva solo la parte ricorrente che veniva interrogata liberamente sui fatti di causa, il giudice relatore - ritenuto necessario, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c., procedere all'ascolto del minore ed all'assunzione di sommarie informazioni - Persona_4
disponeva l'ascolto del minore e l'escussione di informatori sui capitoli di prova 4-5-8-9 della memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 26/01/2024 di parte ricorrente ( con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
NF IS ), rinviando per detti incombenti all'udienza del 13/02/2024.
In tale udienza, cui compariva anche il personalmente con il suo difensore, venivano sentiti il _2
minore, i testi ed anche il convenuto. All'esito, con ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai pagina 3 di 13 sensi degli artt. 473bis.46 e 473bis.69 ss. c.p.c., in accoglimento della domanda attorea di ordine di protezione, ordinava a di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta _2
nei confronti della moglie , prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla (luogo di abitazione e luogo di lavoro, scuola dei figli minori P_
nei giorni non previsti dai Servizi Sociali come giorni di competenza del padre per la visita dei minori); stabiliva in un anno la durata dell'ordine di protezione.
Con la medesima ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre, con loro R_ Per_2
collocamento residenziale presso la stessa;
- assegnava la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53, alla ricorrente;
- disponeva che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) fossero percepiti al 100% dalla IG.ra ; Controparte_1
- disponeva il mantenimento ordinario diretto della prole da parte dei genitori e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
- disponeva che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
(Cadelbosco di Sopra) regolamentassero le modalità ed i tempi di frequentazioni tra il Persona_5
padre ed i figli minori, anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza); con facoltà di sospendere gli incontri qualora si fossero presentate situazioni di pregiudizio per i minori.
La causa, ulteriormente istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali, veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/10/2024, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 13 2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo pacifico che i coniugi abbiano cessato la convivenza dai primi di ottobre del 2023, quindi già prima del deposito del ricorso di separazione
(depositato il 12/12/2023), e non l'abbiano più ripresa. Già quindi vivevano separati, di fatto, al momento dell'udienza di prima comparizione del 06/02/2024, avendo il lasciato la casa familiare _2
i primi di ottobre del 2023, come comprovato dal messaggio di posta elettronica dell'08/10/2023 prodotto dal resistente in allegato alla sua comparsa costitutiva, ove quest'ultimo comunicava alla moglie il proprio allontanamento dalla casa coniugale.
3.
E' ad oggi vigente l'ordine di protezione emesso con ordinanza in data 14/02/2024, avente la durata di un anno dalla comunicazione dell'ordinanza medesima, quindi con scadenza prevista per il 14/02/2025.
Parte ricorrente, nella comparsa conclusionale e poi all'udienza del 17/10/2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, ha chiesto una proroga dell'ordine di protezione precedentemente emesso.
L'art. 473 bis.70, comma 3, c.p.c., prevede che la durata dell'ordine di protezione non possa essere superiore ad un anno, e possa “essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”.
Sussiste la necessità di concedere la proroga richiesta.
L'ordine di protezione emesso nello scorso mese di febbraio 2024, della durata di un anno e ad oggi quindi ancora in essere, non pare abbia sortito l'effetto di conseguire l'attuazione concreta delle prescrizioni ivi contenute, posto che, come si evince dal verbale di annotazione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Poviglio del 16 novembre 2024, i Carabinieri, la sera del 16 novembre 2024, hanno rinvenuto sotto l'abitazione della (al civico 53/2 di Via Dante Alighieri a Cadelbosco Sopra, P_
ove si trova la casa coniugale), il . A ciò si aggiungono i numerosi messaggi via e-mail inviati di _2 recente dal sia all'assistente sociale sia al legale della ricorrente (doc. n. 36), il cui contenuto, _2
unitamente alla segnalata opportunità, evidenziata dai Servizi Sociali nella loro ultima relazione, di un approfondimento personologico in capo al convenuto, non offrono un quadro tranquillizzante in merito alla cessazione delle condotte pregiudizievoli per cui era stato emesso l'ordine di protezione, e circa l'osservanza, da parte del , delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali. _2
Si ritiene pertanto che l'ordine di protezione debba essere prorogato. Si stima congrua una proroga dell'ordine di protezione per il periodo di 7 mesi con decorso dal giorno della sua scadenza.
pagina 5 di 13 4.
Venendo alla questione dell'addebito della separazione, la domanda di addebito formulata dal resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né è stata coltivata nella comparsa conclusionale, e dunque deve intendersi rinunciata.
Quanto invece alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il ricorso di separazione è stato depositato dalla moglie in data 12/12/2023.
Già prima, il marito si era allontanato dalla casa coniugale (si veda a conferma il messaggio di posta elettronica dell'8 ottobre 2023, prodotto dal resistente in allegato alla sua comparsa costitutiva, ove quest'ultimo comunicava alla moglie il proprio allontanamento dalla casa coniugale).
La ricorrente, all'udienza del 06/02/2024, ha dichiarato: “non vivo più con mio marito dalla fine di settembre 2023, ossia da quando lui se n'è andato di casa, anche se poi, avendo lui conservato le chiavi, ha spesso fatto accesso alla casa coniugale, anche di notte, portando via la maggior parte delle cose che c'erano in casa. Io di notte dormo con i miei due figli più piccoli ed e R_ Per_2
mi chiudo a chiave nella mia camera per paura che mio marito possa entrare in casa da un momento all'altro.
I più recenti fatti di violenza fisica posti in essere dal convenuto nei confronti della moglie, qualche mese prima che il , i primi di ottobre 2023, si allontanasse dalla casa familiare, risalgono ai mesi _2
di luglio e settembre del 2023. Essi sono comprovati dalla deposizione testimoniale della figlia maggiorenne della coppia, , escussa in qualità di teste all'udienza del 13/02/2024; Testimone_3
episodi ai quali la figlia stessa ha assistito direttamente, intervenendo per far desistere il padre: nel primo, durante una lite, il ha colpito la moglie con un calcio alla gamba e le ha tirato i capelli;
nel _2
secondo, sempre durante una lite, le ha dato dei pugni in testa, ed in altra occasione le ha messo le mani al collo:
- Capitolo 4): “Ricordo il primo recente episodio del bagno, nel senso che è avvenuto dentro il bagno di casa, un po' di mesi fa, prima che i miei genitori si separassero. In quell'occasione,
c'è stata una lite tra i miei genitori, mia madre aveva in mano il cellulare di mio padre, lui ha cercato di riprendere il suo cellulare dalle mani di mia madre e l'ha spinta per terra, mia mamma mentre stava per cadere per terra si è aggrappata a lui, e lui per cercare di allontanarla l'ha colpita alla gamba con un calcio e le ha tirato i capelli cercando di spostarla
e così è riuscito a tornare in possesso del suo cellulare. Io ero presente e li ho divisi”.
pagina 6 di 13 - Capitolo 5): “In quella occasione la dinamica è stata questa: i miei genitori stavano litigando, mia mamma aveva in mano il cellulare di mio padre che lui le aveva dato, e mia mamma aveva scoperto certe cose sul cellulare di mio padre che ora non ricordo. Poi mio padre si è innervosito e le ha stretto con le mani sul viso gli zigomi e le guance, ed ha provato a metterle le mani al collo ma non ha fatto in tempo a stringere il collo perché sono intervenuta io urlandogli contro “ma cosa stai facendo!” e lui allora ha smesso. In un'altra occasione, di recente, questo è accaduto poco prima dell'episodio del bagno che ho riferito prima, ho visto mio padre che, durante un litigio, dava dei pugni in testa a mia mamma, io l'ho visto ed immediatamente dopo che sono arrivata, lui ha smesso” (teste , verbale d'udienza Testimone_1
del 13/02/2023).
Inoltre, qualche giorno prima del deposito del ricorso di separazione, è accaduto l'episodio del
01/12/2023, da cui poi è scaturito l'ordine di protezione adottato con ordinanza del 14/02/2024, non reclamato, emesso sulla scorta di riscontri concordanti rappresentati dalle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 13/02/2024, nonché dalla annotazione di P.G. dei Carabinieri di Guastalla acquisita agli atti: nella sera del 01/12/2023 il convenuto, a bordo della propria autovettura, aveva inseguito l'autovettura ove viaggiava la moglie guidata da tale NF IS, l'aveva affiancata strisciandola e costringendola a fermarsi in mezzo alla strada, con successivo intervento dei
Carabinieri.
Significativo ed emblematico, infine, dello stato di timore ingenerato nella ricorrente è poi il fatto, riferito non solo dalla ricorrente stessa ma anche dal figlio minore in sede di ascolto, che la R_
, di notte, si chiudesse a chiave con i due figli più piccoli ed nella P_ R_ Per_2 propria camera da letto per paura degli accessi improvvisi del marito all'interno della casa coniugale, avendo quest'ultimo conservato le chiavi di casa (il minore all'udienza del Persona_4
13/02/2024, ha infatti dichiarato: “Di notte dormo con mia madre e mio fratello in un letto matrimoniale. Mia mamma si chiude a chiave la notte in camera, perché ha paura che mio padre entri in casa e nella camera”).
Deve quindi ritenersi che le condotte sopra descritte poste in essere dal resistente, anche in considerazione della provata contiguità cronologica tra le stesse ed il deposito del ricorso di separazione da parte della moglie, avvenuto nel mese di dicembre 2023, siano state di per sé del tutto idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione dell'unione coniugale, alla luce del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali tipi di comportamenti siano già di per sé idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, e dunque a fondare la pronuncia di addebito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011 ; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza
pagina 7 di 13 n. 433 del 14/01/2016); orientamento poi ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione, con l'Ordinanza n. 27324 del 16/09/2022: “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che
l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27324 del 16/09/2022).
La domanda della ricorrente ex art. 151, comma 2, c.c. va pertanto accolta e la separazione deve essere addebitata al marito.
Non può di contro assumere rilievo, al fine di impedire l'addebito al convenuto, il fatto che la ricorrente si fosse iscritta ad un sito web di incontri, poiché, a prescindere dalle motivazioni che avessero portato la ad iscriversi a tale sito internet, detta iscrizione, secondo la stessa P_
prospettazione del convenuto (cfr. pag. 6 della comparsa di risposta), è stata risalente nel tempo
(risaliva a circa due anni prima della fine della convivenza), e in ogni caso le condotte di natura violenta così come quelle sopra descritte esonerano il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia stato vittima di tali condotte, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle condotte violente rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in tal senso, cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27324 del
16/09/2022).
pagina 8 di 13 5.
Quanto alle disposizioni riguardanti i figli, si prende atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda, formulata nella comparsa conclusionale, di limitazione e sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre.
Per quanto riguarda il regime di affidamento dei due minori (il secondogenito ed il R_
terzogenito essendo la prima figlia maggiorenne), le condotte poste in essere dal Per_2 Per_3
convenuto verso la moglie così come sopra descritte, fanno emergere seri profili di inadeguatezza genitoriale in capo al padre.
Né potrebbe fondatamente sostenersi che gli elementi di pregiudizio riscontrati non riguardino i minori
(cfr. Cass.18600/2021).
Si richiama infatti, sul punto, l'art. 31 della “Convenzione del ConIGlio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di
Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore dall'agosto 2014), ai sensi del quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
I profili di inadeguatezza genitoriale del padre sono poi risultati confermati da quanto riportato dai
Servizi Sociali nelle loro relazioni acquisite agli atti, da cui si evince un atteggiamento altalenante del convenuto con riguardo ai diritti di visita dei figli, avendo egli dichiarato in un primo momento la volontà di interrompere gli incontri sostenendo, tra l'altro, che il terzogenito non fosse suo Per_2
figlio e pretendendo la prova del DNA, e poi manifestando la disponibilità di riprenderli;
atteggiamento altalenante confermato, da ultimo, dalla mole di e-mails dallo stesso inviate sia all'assistente sociale che al legale della ricorrente, nelle quali il , contestando l'operato dei servizi sociali e dell'autorità _2
giudiziaria, si dichiara vittima di un complotto ordito nei suoi confronti (cfr., tra le tante, la e-mail indirizzata dal all'assistente sociale il 2/9/2024: “…vi comunico che se i bimbi non mi vengono _2 affidati non li prenderò più…”) (doc. 36 fasc. ricorrente).
Tali comportamenti sono sintomatici della inidoneità del padre ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non coabitino stabilmente (cfr. Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
A conferma delle modalità paterne di gestione degli incontri con i figli disfunzionali rispetto ai loro interessi, si legge nell'ultima relazione dei servizi sociali del 04/10/2024: “I minori sono sempre stati coinvolti ed hanno vissuto con delusione i comportamenti incongruenti del genitore, sperimentando una modalità di visita caratterizzata da incertezza ed imprevedibilità, elemento che ha minato il senso di stabilità e continuità della relazione padre-bambini”.
pagina 9 di 13 Si ritiene pertanto che il regime di affidamento maggiormente tutelante per i due minori, in deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, sia l'affido esclusivo dei figli ed R_ Per_2 alla madre, come già disposto con l'ordinanza del 14/02/2024.
Si rileva sul punto la contraddittorietà delle conclusioni della difesa del convenuto, il quale ha precisato le conclusioni chiedendo pronunciarsi sulla separazione dei IGnori e “confermando _2 P_
l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2024” (ordinanza che disponeva la collocazione dei figli alla madre), per poi chiedere, nel medesimo foglio di precisazione delle conclusioni, la collocazione dei figli presso il padre.
La collocazione dei figli minori ed presso la madre comporta, ai sensi dell'art. R_ Per_2
337 sexies c.c., l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via
Dante Alighieri n. 53.
Quanto ai diritti di visita del padre, è emerso sia in sede di ascolto del figlio minore (ed è R_
comunque un fatto riconosciuto dalla stessa ricorrente) sia dalle relazioni dei Servizi Sociali, che i due minori ed abbiano mostrato un IGnificativo attaccamento ed un buon rapporto R_ Per_2
con il padre. Pertanto, al fine di tutelare la bigenitorialità e di preservare comunque la possibilità di una frequentazione padre-figli, si ritiene necessario confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente affinché regolamenti le visite tra il padre ed i minori, in modo tale da garantire ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, anche con pernottamento, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare, sino alla scadenza del vigente ordine di protezione, qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza).
E' opportuno inoltre mantenere un monitoraggio sull'andamento degli incontri padre-figli, con facoltà del Servizio Sociale di sospendere gli incontri qualora ritenuti impraticabili o pregiudizievoli per i figli,
e con onere di segnalazione alla Procura minorile di qualsiasi situazione di pregiudizio riscontrata per i minori.
6.
Per quanto riguarda le disposizioni di carattere economico relative al contributo di mantenimento dei tre figli , ed (rispettivamente dell'età di 20, 13 e 8 anni), vanno Per_3 R_ Per_2
innanzitutto esaminate le risorse economiche delle parti.
La ricorrente, ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato, svolge dal
2/11/2023 l'attività lavorativa di parrucchiera.
pagina 10 di 13 La sua capacità di produrre reddito si attesta attorno alla misura mensile di circa € 750,00 al mese, come si evince dalla busta paga prodotta al documento n. 9 del ricorso e dal Mod. 730/2023 di cui al documento 16. Ha inoltre riconosciuto, all'udienza del 06/02/2024, di percepire anche proventi in
“nero” per arrotondare lo stipendio ( “non nascondo però che faccio anche qualche lavoretto non in regola sempre come parrucchiera per arrotondare lo stipendio”).
Ella ha di recente cambiato datore di lavoro (si veda il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato del 30/08/2024 prodotto al doc. 39 della comparsa conclusionale), e, considerata la tipologia di lavoro reperito (sempre come parrucchiera), deve presumersi che la sua capacità di produrre reddito sia rimasta la stessa.
Il resistente, di contro, svolge attività lavorativa di operaio alle dipendenze della Controparte_3 ed il suo stipendio netto mensile è pari a circa € 1.800,00, come si evince dalle Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2019, 2021 e 2022 prodotte in atti, e come riconosciuto dal suo difensore nella comparsa conclusionale.
Non sono provate le attuali spese locative gravanti a suo carico, emergendo dalla relazione dei servizi sociali del 14/06/2024, che il IG. , dal 9 luglio 2024, avrebbe lasciato l'appartamento ove abitava _2
(per cui pagava un canone di locazione mensile pari ad € 650,00), per trasferirsi presso cugini che gli avrebbero dato ospitalità.
Anche i finanziamenti Agos, Compass e Mediolanum dedotti e documentati dal convenuto non possono essere valorizzati, in assenza di prova della loro causale.
La disparità reddituale a vantaggio del marito risulta solo in parte perequata:
- dal fatto che, in conseguenza dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, quest'ultima percepirà per intero l'Assegno Unico, pacificamente pari a circa € 800,00 al mese;
- dal fatto che il marito paghi una rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di sua proprietà esclusiva ed assegnata alla moglie, pari a circa € 700,00 al mese, il cui pagamento costituisce una forma indiretta di contribuzione al mantenimento della prole convivente con la madre.
Pertanto, considerati il reddito da lavoro del resistente così come documentato in atti, il mutuo a suo carico, e, di contro, la disparità reddituale ed i tempi di permanenza prevalenti presso la madre, si stima equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti temporanei del 14/2/2024), un assegno mensile di mantenimento dei tre figli pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio).
Resta ferma la suddivisione, al 50% ciascuno tra i genitori, delle spese straordinarie.
Si ritiene opportuno precisare che il contributo di mantenimento viene quantificato in questa misura sul presupposto che il ricorrente continui a farsi carico del mutuo sulla casa coniugale, che come si è detto,
pagina 11 di 13 essendo l'immobile assegnato alla madre convivente con i figli, costituisce una forma indiretta di concorso al mantenimento della prole.
Da ultimo, l'erogazione dell'assegno unico segue la disciplina legislativa secondo cui, in caso di affido esclusivo del figlio, l'assegno andrà interamente al genitore affidatario, unico legittimato a poter presentare la relativa richiesta all'INPS.
Parimenti, le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) dovranno essere percepite al
100% dalla IG.ra quale genitore affidatario dei minori. Controparte_1
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022 in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , che hanno _2 Controparte_1
contratto matrimonio in data 01/03/2003 a Crotone, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Crotone (Atto n. 8, Parte 2, Serie A, anno 2003).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito . _2
4) Proroga le prescrizioni contenute nel provvedimento datato 14 febbraio 2024, comunicato in pari data, per il periodo di ulteriori sette mesi a partire dal 14 febbraio 2025.
5) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con loro collocamento presso la madre stessa.
6) Assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53.
7) Dispone che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
, regolamentino le modalità ed i tempi di frequentazione tra il padre ed i figli minori, Persona_5
anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare, sino alla scadenza del vigente ordine di protezione, qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza); con facoltà di sospendere gli pagina 12 di 13 incontri qualora questi risultino impraticabili o vi siano situazioni di pregiudizio per i minori, e con onere di segnalare dette situazioni di pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
8) Demanda al Servizio sociale territorialmente competente il compito di monitorare l'andamento degli incontri tra i due figli minori ed il padre.
9) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (rimanendo il periodo pregresso regolato come da provvedimenti temporanei del 14/2/2024), l'obbligo di versare alla madre un assegno mensile per il mantenimento dei tre figli pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale per la famiglia in uso presso questo Tribunale.
10) Dispone che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) siano percepiti al 100% dalla IG.ra . Controparte_1
11) Condanna il resistente a pagare in favore dello Stato le spese di lite, liquidate in € 4.750,00 per compenso, € 98,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi:
- ai Carabinieri di Poviglio (RE);
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui ai capi 7) e 8) del dispositivo.
Reggio Emilia, 6 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4729/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Via Ferrari Bonini n. 3, Reggio Emilia;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE GABRIELLA, elettivamente _2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Piazza Cinque Giornate n. 6, Milano;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/07/2024:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
in via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
dichiarando che la stessa è addebitabile al marito IG. ; _2 _2
2) affidare i figli minori nato in data [...] (13 anni) e nato in [...] R_ Per_2 5.10.2016 (8 anni) alla madre, IG.ra , che avrà l'esercizio esclusivo Controparte_1 pagina 1 di 13 della responsabilità genitoriale sugli stessi, disponendo che il padre possa vederli a week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21,00 nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la IG.ra o, in ogni caso, secondo tempi, orari e modalità disposte dal P_
Servizio Sociale del Comune di Cadelbosco di Sopra o comunque dal Servizio Sociale competente per territorio, disponendo altresì che il Servizio Sociale possa interrompere le visite del padre ai figli in presenza di gravi ed urgenti motivi;
3) assegnare in godimento esclusivo e gratuito, con tutti i beni mobili che l'arredano, la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Dante Alighieri n. 53, alla IG.ra P_
che continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente
[...] autosufficiente ed i figli minori ed Persona_3 R_ Per_2 4) porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla moglie _2 P_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 600,00, o
[...] quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal luglio 2025, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle _2 spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023, necessarie per i figli minori, già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della IG.ra , delle pezze giustificative;
Controparte_1
6) ordinare che l'Assegno Unico e Universale per i figli sia percepito al 100% dalla IG.ra
; Controparte_1
7) ordinare che le indennità di frequenza, eventualmente spettanti ai figli minori e R_
siano percepite al 100% dalla IG.ra . Per_2 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17/07/2024:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
IN VIA PRINCIPALE
- pronunciarsi sulla separazione dei IGnori e confermando l'ordinanza emessa in _2 P_ data 14 febbraio 2024; nel merito disporre:
1) affido condiviso dei minori con collocazione presso il padre;
2) assegnazione della casa coniugale al padre che ne è titolare e che continuerà a pagarne in via esclusiva la rata del mutuo pari ad € 700,00:
3) assegnare le indennità dei figli al padre in quanto collocatario dei figli;
4) disporre la gestione dei figli per pari giorni infrasettimanali con weekend alternati con carico delle spese dei figli equamente divisi tra i genitori;
così analogamente le festività. fatte salve ogni ulteriore indicazione dettata dall'esito delle relazioni dei servizi sociali incaricati. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte . Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 12/12/2023, Controparte_1
- premesso che dal matrimonio contratto in data 01/03/2003 con fossero nati i tre figli _2
(nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il [...]) - Persona_3 R_ Per_2 conveniva in giudizio il coniuge , chiedendo in via preliminare l'emissione a carico del _2
convenuto di un ordine di protezione ex art. 473 bis.70 c.p.c.; domandava di pronunciare la separazione con addebito al marito, deducendo che l'unione coniugale fosse entrata in crisi a causa dei comportamenti vessatori, persecutori e violenti posti in essere dal nei suoi confronti. Quanto ai _2
figli, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, visite del padre organizzate dai Servizi
Sociali mediante incontri protetti, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed infine di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori e fossero percepiti al 100% dalla ricorrente. R_ Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di “ordinare alla IG.ra di cessare _2 Controparte_1 le condotte pregiudizievoli e ostili nei confronti del IG. e dei propri figli in un'ottica di _2 collaborazione familiare”; di “dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla IG.ra ”. Quanto ai figli, domandava disporsi il loro affidamento condiviso Controparte_1 ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, diritti di visita della madre ed un contributo di mantenimento a carico della stessa pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, domandava di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori e fossero percepiti al 100% dal padre. R_ Per_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 06/02/2024, alla quale compariva solo la parte ricorrente che veniva interrogata liberamente sui fatti di causa, il giudice relatore - ritenuto necessario, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c., procedere all'ascolto del minore ed all'assunzione di sommarie informazioni - Persona_4
disponeva l'ascolto del minore e l'escussione di informatori sui capitoli di prova 4-5-8-9 della memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 26/01/2024 di parte ricorrente ( con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
NF IS ), rinviando per detti incombenti all'udienza del 13/02/2024.
In tale udienza, cui compariva anche il personalmente con il suo difensore, venivano sentiti il _2
minore, i testi ed anche il convenuto. All'esito, con ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai pagina 3 di 13 sensi degli artt. 473bis.46 e 473bis.69 ss. c.p.c., in accoglimento della domanda attorea di ordine di protezione, ordinava a di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta _2
nei confronti della moglie , prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla (luogo di abitazione e luogo di lavoro, scuola dei figli minori P_
nei giorni non previsti dai Servizi Sociali come giorni di competenza del padre per la visita dei minori); stabiliva in un anno la durata dell'ordine di protezione.
Con la medesima ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre, con loro R_ Per_2
collocamento residenziale presso la stessa;
- assegnava la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53, alla ricorrente;
- disponeva che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) fossero percepiti al 100% dalla IG.ra ; Controparte_1
- disponeva il mantenimento ordinario diretto della prole da parte dei genitori e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
- disponeva che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
(Cadelbosco di Sopra) regolamentassero le modalità ed i tempi di frequentazioni tra il Persona_5
padre ed i figli minori, anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza); con facoltà di sospendere gli incontri qualora si fossero presentate situazioni di pregiudizio per i minori.
La causa, ulteriormente istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali, veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/10/2024, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 13 2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo pacifico che i coniugi abbiano cessato la convivenza dai primi di ottobre del 2023, quindi già prima del deposito del ricorso di separazione
(depositato il 12/12/2023), e non l'abbiano più ripresa. Già quindi vivevano separati, di fatto, al momento dell'udienza di prima comparizione del 06/02/2024, avendo il lasciato la casa familiare _2
i primi di ottobre del 2023, come comprovato dal messaggio di posta elettronica dell'08/10/2023 prodotto dal resistente in allegato alla sua comparsa costitutiva, ove quest'ultimo comunicava alla moglie il proprio allontanamento dalla casa coniugale.
3.
E' ad oggi vigente l'ordine di protezione emesso con ordinanza in data 14/02/2024, avente la durata di un anno dalla comunicazione dell'ordinanza medesima, quindi con scadenza prevista per il 14/02/2025.
Parte ricorrente, nella comparsa conclusionale e poi all'udienza del 17/10/2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione, ha chiesto una proroga dell'ordine di protezione precedentemente emesso.
L'art. 473 bis.70, comma 3, c.p.c., prevede che la durata dell'ordine di protezione non possa essere superiore ad un anno, e possa “essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”.
Sussiste la necessità di concedere la proroga richiesta.
L'ordine di protezione emesso nello scorso mese di febbraio 2024, della durata di un anno e ad oggi quindi ancora in essere, non pare abbia sortito l'effetto di conseguire l'attuazione concreta delle prescrizioni ivi contenute, posto che, come si evince dal verbale di annotazione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Poviglio del 16 novembre 2024, i Carabinieri, la sera del 16 novembre 2024, hanno rinvenuto sotto l'abitazione della (al civico 53/2 di Via Dante Alighieri a Cadelbosco Sopra, P_
ove si trova la casa coniugale), il . A ciò si aggiungono i numerosi messaggi via e-mail inviati di _2 recente dal sia all'assistente sociale sia al legale della ricorrente (doc. n. 36), il cui contenuto, _2
unitamente alla segnalata opportunità, evidenziata dai Servizi Sociali nella loro ultima relazione, di un approfondimento personologico in capo al convenuto, non offrono un quadro tranquillizzante in merito alla cessazione delle condotte pregiudizievoli per cui era stato emesso l'ordine di protezione, e circa l'osservanza, da parte del , delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali. _2
Si ritiene pertanto che l'ordine di protezione debba essere prorogato. Si stima congrua una proroga dell'ordine di protezione per il periodo di 7 mesi con decorso dal giorno della sua scadenza.
pagina 5 di 13 4.
Venendo alla questione dell'addebito della separazione, la domanda di addebito formulata dal resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né è stata coltivata nella comparsa conclusionale, e dunque deve intendersi rinunciata.
Quanto invece alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il ricorso di separazione è stato depositato dalla moglie in data 12/12/2023.
Già prima, il marito si era allontanato dalla casa coniugale (si veda a conferma il messaggio di posta elettronica dell'8 ottobre 2023, prodotto dal resistente in allegato alla sua comparsa costitutiva, ove quest'ultimo comunicava alla moglie il proprio allontanamento dalla casa coniugale).
La ricorrente, all'udienza del 06/02/2024, ha dichiarato: “non vivo più con mio marito dalla fine di settembre 2023, ossia da quando lui se n'è andato di casa, anche se poi, avendo lui conservato le chiavi, ha spesso fatto accesso alla casa coniugale, anche di notte, portando via la maggior parte delle cose che c'erano in casa. Io di notte dormo con i miei due figli più piccoli ed e R_ Per_2
mi chiudo a chiave nella mia camera per paura che mio marito possa entrare in casa da un momento all'altro.
I più recenti fatti di violenza fisica posti in essere dal convenuto nei confronti della moglie, qualche mese prima che il , i primi di ottobre 2023, si allontanasse dalla casa familiare, risalgono ai mesi _2
di luglio e settembre del 2023. Essi sono comprovati dalla deposizione testimoniale della figlia maggiorenne della coppia, , escussa in qualità di teste all'udienza del 13/02/2024; Testimone_3
episodi ai quali la figlia stessa ha assistito direttamente, intervenendo per far desistere il padre: nel primo, durante una lite, il ha colpito la moglie con un calcio alla gamba e le ha tirato i capelli;
nel _2
secondo, sempre durante una lite, le ha dato dei pugni in testa, ed in altra occasione le ha messo le mani al collo:
- Capitolo 4): “Ricordo il primo recente episodio del bagno, nel senso che è avvenuto dentro il bagno di casa, un po' di mesi fa, prima che i miei genitori si separassero. In quell'occasione,
c'è stata una lite tra i miei genitori, mia madre aveva in mano il cellulare di mio padre, lui ha cercato di riprendere il suo cellulare dalle mani di mia madre e l'ha spinta per terra, mia mamma mentre stava per cadere per terra si è aggrappata a lui, e lui per cercare di allontanarla l'ha colpita alla gamba con un calcio e le ha tirato i capelli cercando di spostarla
e così è riuscito a tornare in possesso del suo cellulare. Io ero presente e li ho divisi”.
pagina 6 di 13 - Capitolo 5): “In quella occasione la dinamica è stata questa: i miei genitori stavano litigando, mia mamma aveva in mano il cellulare di mio padre che lui le aveva dato, e mia mamma aveva scoperto certe cose sul cellulare di mio padre che ora non ricordo. Poi mio padre si è innervosito e le ha stretto con le mani sul viso gli zigomi e le guance, ed ha provato a metterle le mani al collo ma non ha fatto in tempo a stringere il collo perché sono intervenuta io urlandogli contro “ma cosa stai facendo!” e lui allora ha smesso. In un'altra occasione, di recente, questo è accaduto poco prima dell'episodio del bagno che ho riferito prima, ho visto mio padre che, durante un litigio, dava dei pugni in testa a mia mamma, io l'ho visto ed immediatamente dopo che sono arrivata, lui ha smesso” (teste , verbale d'udienza Testimone_1
del 13/02/2023).
Inoltre, qualche giorno prima del deposito del ricorso di separazione, è accaduto l'episodio del
01/12/2023, da cui poi è scaturito l'ordine di protezione adottato con ordinanza del 14/02/2024, non reclamato, emesso sulla scorta di riscontri concordanti rappresentati dalle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 13/02/2024, nonché dalla annotazione di P.G. dei Carabinieri di Guastalla acquisita agli atti: nella sera del 01/12/2023 il convenuto, a bordo della propria autovettura, aveva inseguito l'autovettura ove viaggiava la moglie guidata da tale NF IS, l'aveva affiancata strisciandola e costringendola a fermarsi in mezzo alla strada, con successivo intervento dei
Carabinieri.
Significativo ed emblematico, infine, dello stato di timore ingenerato nella ricorrente è poi il fatto, riferito non solo dalla ricorrente stessa ma anche dal figlio minore in sede di ascolto, che la R_
, di notte, si chiudesse a chiave con i due figli più piccoli ed nella P_ R_ Per_2 propria camera da letto per paura degli accessi improvvisi del marito all'interno della casa coniugale, avendo quest'ultimo conservato le chiavi di casa (il minore all'udienza del Persona_4
13/02/2024, ha infatti dichiarato: “Di notte dormo con mia madre e mio fratello in un letto matrimoniale. Mia mamma si chiude a chiave la notte in camera, perché ha paura che mio padre entri in casa e nella camera”).
Deve quindi ritenersi che le condotte sopra descritte poste in essere dal resistente, anche in considerazione della provata contiguità cronologica tra le stesse ed il deposito del ricorso di separazione da parte della moglie, avvenuto nel mese di dicembre 2023, siano state di per sé del tutto idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione dell'unione coniugale, alla luce del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali tipi di comportamenti siano già di per sé idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, e dunque a fondare la pronuncia di addebito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011 ; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza
pagina 7 di 13 n. 433 del 14/01/2016); orientamento poi ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione, con l'Ordinanza n. 27324 del 16/09/2022: “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che
l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27324 del 16/09/2022).
La domanda della ricorrente ex art. 151, comma 2, c.c. va pertanto accolta e la separazione deve essere addebitata al marito.
Non può di contro assumere rilievo, al fine di impedire l'addebito al convenuto, il fatto che la ricorrente si fosse iscritta ad un sito web di incontri, poiché, a prescindere dalle motivazioni che avessero portato la ad iscriversi a tale sito internet, detta iscrizione, secondo la stessa P_
prospettazione del convenuto (cfr. pag. 6 della comparsa di risposta), è stata risalente nel tempo
(risaliva a circa due anni prima della fine della convivenza), e in ogni caso le condotte di natura violenta così come quelle sopra descritte esonerano il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia stato vittima di tali condotte, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle condotte violente rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in tal senso, cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27324 del
16/09/2022).
pagina 8 di 13 5.
Quanto alle disposizioni riguardanti i figli, si prende atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda, formulata nella comparsa conclusionale, di limitazione e sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre.
Per quanto riguarda il regime di affidamento dei due minori (il secondogenito ed il R_
terzogenito essendo la prima figlia maggiorenne), le condotte poste in essere dal Per_2 Per_3
convenuto verso la moglie così come sopra descritte, fanno emergere seri profili di inadeguatezza genitoriale in capo al padre.
Né potrebbe fondatamente sostenersi che gli elementi di pregiudizio riscontrati non riguardino i minori
(cfr. Cass.18600/2021).
Si richiama infatti, sul punto, l'art. 31 della “Convenzione del ConIGlio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di
Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore dall'agosto 2014), ai sensi del quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
I profili di inadeguatezza genitoriale del padre sono poi risultati confermati da quanto riportato dai
Servizi Sociali nelle loro relazioni acquisite agli atti, da cui si evince un atteggiamento altalenante del convenuto con riguardo ai diritti di visita dei figli, avendo egli dichiarato in un primo momento la volontà di interrompere gli incontri sostenendo, tra l'altro, che il terzogenito non fosse suo Per_2
figlio e pretendendo la prova del DNA, e poi manifestando la disponibilità di riprenderli;
atteggiamento altalenante confermato, da ultimo, dalla mole di e-mails dallo stesso inviate sia all'assistente sociale che al legale della ricorrente, nelle quali il , contestando l'operato dei servizi sociali e dell'autorità _2
giudiziaria, si dichiara vittima di un complotto ordito nei suoi confronti (cfr., tra le tante, la e-mail indirizzata dal all'assistente sociale il 2/9/2024: “…vi comunico che se i bimbi non mi vengono _2 affidati non li prenderò più…”) (doc. 36 fasc. ricorrente).
Tali comportamenti sono sintomatici della inidoneità del padre ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non coabitino stabilmente (cfr. Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
A conferma delle modalità paterne di gestione degli incontri con i figli disfunzionali rispetto ai loro interessi, si legge nell'ultima relazione dei servizi sociali del 04/10/2024: “I minori sono sempre stati coinvolti ed hanno vissuto con delusione i comportamenti incongruenti del genitore, sperimentando una modalità di visita caratterizzata da incertezza ed imprevedibilità, elemento che ha minato il senso di stabilità e continuità della relazione padre-bambini”.
pagina 9 di 13 Si ritiene pertanto che il regime di affidamento maggiormente tutelante per i due minori, in deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, sia l'affido esclusivo dei figli ed R_ Per_2 alla madre, come già disposto con l'ordinanza del 14/02/2024.
Si rileva sul punto la contraddittorietà delle conclusioni della difesa del convenuto, il quale ha precisato le conclusioni chiedendo pronunciarsi sulla separazione dei IGnori e “confermando _2 P_
l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2024” (ordinanza che disponeva la collocazione dei figli alla madre), per poi chiedere, nel medesimo foglio di precisazione delle conclusioni, la collocazione dei figli presso il padre.
La collocazione dei figli minori ed presso la madre comporta, ai sensi dell'art. R_ Per_2
337 sexies c.c., l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via
Dante Alighieri n. 53.
Quanto ai diritti di visita del padre, è emerso sia in sede di ascolto del figlio minore (ed è R_
comunque un fatto riconosciuto dalla stessa ricorrente) sia dalle relazioni dei Servizi Sociali, che i due minori ed abbiano mostrato un IGnificativo attaccamento ed un buon rapporto R_ Per_2
con il padre. Pertanto, al fine di tutelare la bigenitorialità e di preservare comunque la possibilità di una frequentazione padre-figli, si ritiene necessario confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente affinché regolamenti le visite tra il padre ed i minori, in modo tale da garantire ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, anche con pernottamento, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare, sino alla scadenza del vigente ordine di protezione, qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza).
E' opportuno inoltre mantenere un monitoraggio sull'andamento degli incontri padre-figli, con facoltà del Servizio Sociale di sospendere gli incontri qualora ritenuti impraticabili o pregiudizievoli per i figli,
e con onere di segnalazione alla Procura minorile di qualsiasi situazione di pregiudizio riscontrata per i minori.
6.
Per quanto riguarda le disposizioni di carattere economico relative al contributo di mantenimento dei tre figli , ed (rispettivamente dell'età di 20, 13 e 8 anni), vanno Per_3 R_ Per_2
innanzitutto esaminate le risorse economiche delle parti.
La ricorrente, ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato, svolge dal
2/11/2023 l'attività lavorativa di parrucchiera.
pagina 10 di 13 La sua capacità di produrre reddito si attesta attorno alla misura mensile di circa € 750,00 al mese, come si evince dalla busta paga prodotta al documento n. 9 del ricorso e dal Mod. 730/2023 di cui al documento 16. Ha inoltre riconosciuto, all'udienza del 06/02/2024, di percepire anche proventi in
“nero” per arrotondare lo stipendio ( “non nascondo però che faccio anche qualche lavoretto non in regola sempre come parrucchiera per arrotondare lo stipendio”).
Ella ha di recente cambiato datore di lavoro (si veda il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato del 30/08/2024 prodotto al doc. 39 della comparsa conclusionale), e, considerata la tipologia di lavoro reperito (sempre come parrucchiera), deve presumersi che la sua capacità di produrre reddito sia rimasta la stessa.
Il resistente, di contro, svolge attività lavorativa di operaio alle dipendenze della Controparte_3 ed il suo stipendio netto mensile è pari a circa € 1.800,00, come si evince dalle Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2019, 2021 e 2022 prodotte in atti, e come riconosciuto dal suo difensore nella comparsa conclusionale.
Non sono provate le attuali spese locative gravanti a suo carico, emergendo dalla relazione dei servizi sociali del 14/06/2024, che il IG. , dal 9 luglio 2024, avrebbe lasciato l'appartamento ove abitava _2
(per cui pagava un canone di locazione mensile pari ad € 650,00), per trasferirsi presso cugini che gli avrebbero dato ospitalità.
Anche i finanziamenti Agos, Compass e Mediolanum dedotti e documentati dal convenuto non possono essere valorizzati, in assenza di prova della loro causale.
La disparità reddituale a vantaggio del marito risulta solo in parte perequata:
- dal fatto che, in conseguenza dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, quest'ultima percepirà per intero l'Assegno Unico, pacificamente pari a circa € 800,00 al mese;
- dal fatto che il marito paghi una rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di sua proprietà esclusiva ed assegnata alla moglie, pari a circa € 700,00 al mese, il cui pagamento costituisce una forma indiretta di contribuzione al mantenimento della prole convivente con la madre.
Pertanto, considerati il reddito da lavoro del resistente così come documentato in atti, il mutuo a suo carico, e, di contro, la disparità reddituale ed i tempi di permanenza prevalenti presso la madre, si stima equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti temporanei del 14/2/2024), un assegno mensile di mantenimento dei tre figli pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio).
Resta ferma la suddivisione, al 50% ciascuno tra i genitori, delle spese straordinarie.
Si ritiene opportuno precisare che il contributo di mantenimento viene quantificato in questa misura sul presupposto che il ricorrente continui a farsi carico del mutuo sulla casa coniugale, che come si è detto,
pagina 11 di 13 essendo l'immobile assegnato alla madre convivente con i figli, costituisce una forma indiretta di concorso al mantenimento della prole.
Da ultimo, l'erogazione dell'assegno unico segue la disciplina legislativa secondo cui, in caso di affido esclusivo del figlio, l'assegno andrà interamente al genitore affidatario, unico legittimato a poter presentare la relativa richiesta all'INPS.
Parimenti, le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) dovranno essere percepite al
100% dalla IG.ra quale genitore affidatario dei minori. Controparte_1
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022 in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , che hanno _2 Controparte_1
contratto matrimonio in data 01/03/2003 a Crotone, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Crotone (Atto n. 8, Parte 2, Serie A, anno 2003).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito . _2
4) Proroga le prescrizioni contenute nel provvedimento datato 14 febbraio 2024, comunicato in pari data, per il periodo di ulteriori sette mesi a partire dal 14 febbraio 2025.
5) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con loro collocamento presso la madre stessa.
6) Assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53.
7) Dispone che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
, regolamentino le modalità ed i tempi di frequentazione tra il padre ed i figli minori, Persona_5
anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare, sino alla scadenza del vigente ordine di protezione, qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza); con facoltà di sospendere gli pagina 12 di 13 incontri qualora questi risultino impraticabili o vi siano situazioni di pregiudizio per i minori, e con onere di segnalare dette situazioni di pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
8) Demanda al Servizio sociale territorialmente competente il compito di monitorare l'andamento degli incontri tra i due figli minori ed il padre.
9) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (rimanendo il periodo pregresso regolato come da provvedimenti temporanei del 14/2/2024), l'obbligo di versare alla madre un assegno mensile per il mantenimento dei tre figli pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale per la famiglia in uso presso questo Tribunale.
10) Dispone che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) siano percepiti al 100% dalla IG.ra . Controparte_1
11) Condanna il resistente a pagare in favore dello Stato le spese di lite, liquidate in € 4.750,00 per compenso, € 98,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Si comunichi:
- ai Carabinieri di Poviglio (RE);
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui ai capi 7) e 8) del dispositivo.
Reggio Emilia, 6 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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