TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 293/2025 V.G. introdotta con ricorso del 20.2.2025 congiuntamente proposto da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Pietra Angela e (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Errera Laura C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero;
***
Con ricorso del 20.2.2025, e dopo aver Parte_1 Controparte_1 dedotto che con sentenza n. 474/2019, pubblicata il 21.5.2019, il Tribunale di Marsala pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno chiesto – considerata la raggiunta maggiore età e indipendenza economica dei figli – la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui all'accordo di seguito riportate:
“REVOCARE l'assegno di mantenimento ivi disposto posto a carico di in favore dei Parte_1 figli minori ed nella misura di € 150,00 a far data dal mese di Gennaio 2025. Per_1 Per_2
DICHIARARE compensate le spese del presente giudizio con rinuncia alla solidarietà della legge professionale”.
Con decreto del 20.2.2025 è stata disposta, ai sensi dell'art. 473-bis.51, ult. co., c.p.c., la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del relativo parere, riservando all'esito di riferire al collegio in camera di consiglio. Con atto del 4.3.2025, acquisito al fascicolo telematico in data 5.3.2025, il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ebbene, la modifica richiesta, essendo venute meno le condizioni originarie che hanno condotto alle statuizioni della sentenza di divorzio, appare rispettosa dei principi fissati dal legislatore in materia di aspetti patrimoniali connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche alla luce dei principi di diritto espressi rispettivamente da Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020, Rv. 658717 – 01 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del
03/02/2017, Rv. 643860 – 02).
Tanto premesso, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali e della congiunta volontà dei ricorrenti, sentito il P.M., non potendo apprezzarsi motivi ostativi al positivo riscontro della loro istanza, la domanda deve trovare accoglimento, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie la domanda congiunta formulata da e Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, modifica le condizioni di cui alla sentenza n. 474/2019 emessa dal Tribunale di
Marsala, pubblicata il 21.5.2019, disponendo che i rapporti patrimoniali tra le parti siano regolati dalle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come sopra riportato e trascritto;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, il 6.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo