Articolo 21 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 20Articolo 22
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11 gennaio 2024
Art. 21. Promozione della valorizzazione e della
tutela del patrimonio culturale immateriale 1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identita' culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: « materiali e immateriali »; b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: « del patrimonio culturale » sono sostituite dalle seguenti: « , anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale ».
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024