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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.2629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2629/2023, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Piscitelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Strato
n.17;
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ( , CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Chiara Palazzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lucilio n. 15;
CONVENUTA/OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo pagina1 di 15 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo N.8489/2022 (R.G.N.
25791/2022) - reso il 23/24.11.2022 dal Tribunale di Napoli, IV Sez. civile e notificato in data 5.12.2022 con cui l'odierno opponente è stato condannato al pagamento della somma di € 9.371,25, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge – l'odierno opponente conveniva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento CP_1
della presente opposizione, in via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda;
2) in via subordinata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previa revoca del decreto opposto, accertare il controcredito dell'opponente come da esso determinato e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da portare a parziale e/o integrale compensazione del credito azionato;
3) in via gradata, previa revoca del decreto opposto, determinare
l'esatto ammontare del credito dovuto con applicazione dei soli interessi legali per i suesposti motivi;
4) condannare in ogni caso i convenuti opposti al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
L'opponente in epigrafe esponeva, invero, che la somma ingiunta costituirebbe quanto da egli dovuto in rivalsa alla sua ex coniuge e odierna opposta, quale CP_1
condebitore obbligato in solido, rappresentando che, nello specifico, il credito posto in esecuzione - per cui si addiveniva all'assegnazione di somme di cui si chiede la parziale ripetizione - sarebbe sorto dalla condanna in solido delle parti oggi in lite, relativamente ad un contenzioso sorto sin dal 2001 contro la SIA srl.
Spiegando le proprie difese, l'opponente eccepiva, anzitutto, l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita, quindi, nel merito, deduceva l'erronea applicazione degli interessi moratori ingiunti con il decreto in oggetto, pur in assenza di richiesta della ricorrente;
eccepiva, infine, a parziale pagina2 di 15 compensazione del credito ingiunto, un proprio controcredito, spiegando, a tal fine, domanda riconvenzionale.
A tal riguardo, le somme dovute al dall'odierna opposta ed oggetto della Pt_1
domanda riconvenzionale, deriverebbero, a dire dell'opponente, sia dalle spese da questi sostenute nelle diverse fasi di giudizio contro la predetta SIA srl, sia dall'inadempimento dell'odierna opposta alle obbligazioni derivanti dalla sentenza n.12425/12 del 16.11.2012 emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e che prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni: 1) obbligo da parte del a trasferire a titolo gratuito in Pt_1
favore della entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza il diritto di CP_1
usufrutto pari al 50% dell'immobile già adibito ad abitazione familiare sito in Napoli alla via Tasso 480, Villa Matarazzo, in proprietà comune al 50% ciascuno;
2)
l'obbligo da parte della dalla data di trasferimento dell'usufrutto vitalizio, a CP_1
sostenere tutti gli oneri di natura ordinaria e straordinaria che gravavano o che dovessero gravare sul citato immobile ivi compresi oneri condominiali, costi di manutenzione, imposte e tasse come qualsiasi onere e spesa o costo di gestione nonché le spese di trasferimento anche notarili;
3) l'impegno da parte del , a Pt_1
seguito del trasferimento dell'usufrutto, a trasferire la propria quota pari al 50% di nuda proprietà del predetto immobile al proprio figlio 4) l'obbligo, sempre CP_2
entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, del a trasferire alla Pt_1 CP_1
la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in TO UR (SA) alla località Saline;
5) l'obbligo del a rilasciare ad essa Barone procura Pt_1
irrevocabile a vendere con spese a carico di quest'ultima che si sarebbe dovuta accollare ogni spesa, onere, costi fiscali e tributari nonché di manutenzione e spese di trasferimento e quant'altro dovesse gravare su detto immobile anche con rinuncia ad ogni credito verso il marito per le spese già sostenute o da sostenersi per la gestione precedente del predetto immobile.
Il esponeva che, mentre egli, sin dal deposito della sentenza di divorzio, si Pt_1
sarebbe sempre reso disponibile a stipulare gli atti necessari per poter eseguire gli pagina3 di 15 accordi sopra elencati, di contro, la Barone restava del tutto inerte (tanto da dover indurre lo stesso opponente a fare ricorso all'esecuzione in forma specifica ex art.2932 cod. civ.) sicché il protrarsi di tale situazione avrebbe comportato un ingente esborso di somme a carico dell'odierno istante.
In sintesi, dall'importo intimato di € 9.371,25 l'opponente chiedeva doversi decurtare il proprio controcredito di € 5.379,43, così, specificamente, distinto: € 1.420,00 quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio c/ la Sia srl;
€ 948,62 quale quota per tassa di registro della sentenza di primo grado del secondo giudizio c/ la
SIA srl.; € 2.069,00 per IMU versata per l'immobile sito nel comune di TO dal
2012 al 2021; € 501,81 per TARI relativa all'immobile nel Comune di TO dal
2012 al 2017; € 300,00 per imposte dirette relative al predetto immobile dal 2012 al
2022; € 140,00 quale quota per tassa di registro sentenza della C.A. Napoli
n.3757/20.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva contestando la fondatezza della opposizione e rappresentando che il CP_1
credito di cui al decreto ingiuntivo opposto sarebbe sorto a seguito di un contezioso tra le parti oggi in lite, già ex coniugi, contro la SIA srl.
Esponeva, nello specifico, l'opposta che tale giudizio sarebbe stato definito in primo grado con una sentenza che condannava entrambi al pagamento in favore della SIA srl della somma di € 52.333,22, somma che veniva ridotta ad € 20.447,26 in virtù della sentenza n. 3757/2020, resa (in parziale riforma della sentenza n. 8193/2014 di primo grado) nel giudizio di appello proposto dalla sola in forza di detta CP_1
sentenza, gli ex coniugi venivano condannati in solido, sicché la SIA srl avrebbe notificato un nuovo atto di precetto e riassunto il giudizio di esecuzione originariamente sospeso. Narrava, ancora, l'odierna opposta che le somme di cui alla citata sentenza di appello sarebbero, poi, state accantonate soltanto sul suo conto corrente, attesa l'unica dichiarazione positiva in sede di esecuzione (ad eccezione della somma di € 1.712,62 accantonata sul conto corrente del ). Pt_1
A dire della il debito nei confronti della SIA srl risulterebbe, pertanto, CP_1
pagina4 di 15 interamente da lei pagato, ad eccezione di € 1.712,62, con l'effetto che il Pt_1
risulterebbe suo debitore di € 9.221,25 ai quali andrebbe aggiunta la somma di €
150,00 (quota parte del ) quale spesa già effettuata per intero dalla per Pt_1 CP_1
la tassa di registro relativa al provvedimento di assegnazione, il tutto per un totale di euro 9.371,25, somma, quest'ultima, che veniva, in effetti, riconosciuta con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
La nel dedurre che alcuna effettiva contestazione sarebbe stata mossa CP_1
dall'odierno opponente in merito al calcolo dell'importo relativo alla sorte capitale riconosciuta con il decreto ingiuntivo opposto, eccepiva, a sua volta, l'infondatezza della richiesta di compensazione avanzata dal ed oggetto della domanda Pt_1
riconvenzionale di quest'ultimo.
L'opposta, contestava, in proposito, che non fosse rispondente al vero il fatto che, seppur beneficiaria dei trasferimenti disposti con la sentenza di separazione, ella non si sarebbe mai mostrata disponibile ad addivenire agli stessi, sostenendo che il ritardo fosse, piuttosto, dipeso da contrasti interpretativi che avrebbero impedito ad entrambe le parti l'adempimento della sentenza e da ignote motivazioni personali dell'opponente, con la conseguenza che gli effetti obbligatori e tributari sarebbero iniziati a decorrere solo dal momento in cui l'atto di trasferimento fu redatto e trascritto, anche se in un lasso di tempo esecutivo ben maggiore di quello contemplato e solo per una parte dei diritti reali previsti nella sentenza.
Nello specifico, quanto alle presunte voci di credito portate in compensazione,
l'opposta eccepiva che: a) con riguardo alle spese e le competenze legali relative ad un primo contenzioso per complessivi € 2.840,00, esse riguarderebbero una controversia alla quale la non prese parte in quanto neppure convenuta;
b) con CP_1
riguardo alla voce di spesa relativa alla tassazione della sentenza per € 1.897,24 essa sarebbe stata chiesta due volte, essendo essa stata imputata sia al giudizio al quale la non prese parte in quanto non convenuta, sia al giudizio di primo grado (di CP_1
cui all'appello ed al conseguente decreto ingiuntivo per cui è causa) per la quale, la stessa riconosceva, invece, la solidarietà tra i due ex coniugi, affermando di CP_1
pagina5 di 15 potersene fare carico nella misura del 50% pari ad euro 948,62, da detrarsi dal suo maggior credito;
c) con riguardo, all' IMU, alla TARI e alle imposte dirette pagate per l'immobile sito in TO, esso risulterebbe ancora cointestato ai due ex coniugi, per cui sarebbe legittimo che nella mancata ottemperanza della sentenza, l'odierno opponente, resti ancora comproprietario e coobbligato rispetto agli enti, dei debiti connessi.
Così, dunque, la formalizzava le proprie conclusioni: “rigettare l'opposizione CP_1
perché infondata in fatto ed in diritto, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, - in via gradata, nel merito, accertare e confermare il credito della
IG.ra come richiesto in ricorso, per euro 9.371,25 e per l'effetto condannare CP_1
il IG. al pagamento di detto importo oltre interessi moratori al soddisfo. - Pt_1
Condannare il IG. per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. - Con vittoria di spese, Pt_1
diritti ed onorari di causa”.
Introitato il giudizio, all'udienza del 12.9.2023, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
quindi, dava atto dell'offerta banco iudicis, per la minor somma di € 4.131,82, formulata dall'opponente (che veniva rifiutata dalla con dichiarazione di cui alle note di CP_1
udienza del 11.9.2023); infine, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva, dunque, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024; quivi la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Preliminarmente, si fa presente che nelle more della prima udienza, l'odierna opposta ha invitato l'opponente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, cui è seguita adesione da parte dello stesso senza che, tuttavia, la procedura abbia prodotto esito positivo. Deve, pertanto, ritenersi spurata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal . Pt_1
pagina6 di 15 Passando all'esame del merito, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla domanda di inapplicabilità degli interessi moratori contemplati dal decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, essa va solo parzialmente accolta, il tutto per le ragioni sottoindicate.
Anzitutto, va rilevato che, con il presente giudizio, l'istante non ha contestato l'importo riconosciuto dall'impugnato decreto ingiuntivo relativamente al credito in favore dell'odierna opposta, avendo egli eccepito la sola erroneità dell'applicazione degli interessi ex art. 1284, 4°.
Essendo, dunque, pacifico ed incontestato il credito per come accertato in sede di procedimento monitorio, l'oggetto della presente pronuncia, oltre ai predetti interessi, si riduce esclusivamente ai controcrediti offerti in compensazione dall'opponente ed oggetto della proposta domanda riconvenzionale.
Orbene, quanto alla doglianza attorea circa l'erronea applicazione degli interessi moratori, essa risulta avere fondamento, anzitutto per la ragione che gli stessi non sono stati espressamente richiesti dalla con il ricorso introduttivo del CP_1
procedimento monitorio.
Inoltre, tenuto conto che il credito riconosciuto dal D.I. opposto, risulta derivare da una sentenza di condanna in solido in danno delle parti oggi in lite deve, sul punto, osservarsi che il tasso maggiorato degli interessi di cui all' art 1284 cod. civ., non può trovare applicazione.
Invero, la richiamata disposizione prevede testualmente l'inciso “se le parti non ne hanno determinato la misura”, ciò determinando che la disciplina possa trovare applicazione alle sole obbligazioni pecuniarie contrattuali (Cass.
7.11.2018 n.28409).
I Giudici della Suprema Corte hanno, invero, affermato che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo pagina7 di 15 la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.
(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha anche inteso precisare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Alla luce di quanto sopra - dovendo ribadirsi che il credito riconosciuto dal D.I. opposto trae origine da una sentenza di condanna in solido delle parti oggi in lite, per somme esborsate dalla a seguito di procedura esecutiva, somme delle quali è CP_1
stata chiesta dalla stessa in rivalsa la quota parte gravante sul – deve, dunque, Pt_1
ritenersi fondata la doglianza attorea, non avendo dette parti determinato e concordato in alcun modo la misura degli interessi.
Ciò statuito, va, adesso, esaminata la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di compensazione con i controcrediti allegati da parte opponente.
Nello specifico, l'odierno istante ha chiesto doversi decurtare dall'importo intimato di
€ 9.371,25 (come già detto da ritenersi pacifico) il proprio asserito controcredito di €
5.379,43, così distinguendo le varie voci di credito:
- € 948,62 quale quota per tassa di registro della sentenza di primo grado del secondo giudizio c/ la SIA srl.;
- € 1.420,00 quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio c/ la
Sia srl;
€ 2.069,00 per IMU versata per l'immobile sito nel comune di TO dal
2012 al 2021; € 501,81 per TARI relativa all'immobile nel Comune di TO dal 2012 al 2017; € 300,00 per imposte dirette relative al predetto immobile dal 2012 al 2022;
- € 140,00 quale quota per tassa di registro sentenza della C.A. Napoli
pagina8 di 15 n.3757/20 (pagata nelle more del presente giudizio).
In punto di diritto, si osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art 1243 c.c. comma
1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.”
La Suprema Corte ha ricostruito la disciplina codicistica dell'istituto compensativo, ricordando che l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024).
La compensazione legale, dunque, ricorre unicamente in presenza di tre distinti requisiti, individuati nella certezza dei crediti, nella loro liquidità e nella relativa esigibilità. Quanto al criterio della liquidità, deve intendersi liquido quel credito determinato nel suo ammontare, ossia il cui oggetto sia precisamente individuato (o comunque facilmente e prontamente individuabile) sulla base del titolo.
Diversamente dalla liquidità, la certezza del credito investe, invece, direttamente la sua esistenza, imponendo così che, ai fini dell'operatività della compensazione, il controcredito invocato, ancora prima di essere esigibile e determinato nel suo ammontare, sia effettivamente sussistente e dunque non controverso sotto il profilo dell'an debeatur. Quanto, infine, al requisito della esigibilità, si richiede che credito non debba essere sottoposto né vincoli, né a termini.
pagina9 di 15 Chiarito quanto sopra, occorre procedere al vaglio delle singole voci di credito allegate dall'opponente e da egli opposte in compensazione.
Orbene, con riguardo alla richiesta di compensazione del credito di cui all'ingiunzione giudiziale con il controcredito di € 948,62 ( rappresentante la quota del 50% della tassa di registro della sentenza del Tribunale di Napoli n.8193/2014 ammontante a complessivi € 1.897,24) la stessa ha riconosciuto CP_1
espressamente, con dichiarazioni rese nei propri atti di causa, l'esistenza dello stesso, laddove ha così affermato: “residua la seconda imputazione alla tassa di registro della citata sentenza per la quale effettivamente vi è solidarietà tra i due ex coniugi e, pertanto, la IG.ra potrebbe farsi carico del 50% pari ad euro 948,62, da CP_1
detrarsi dal maggior credito.”
Tae importo, deve, dunque, ritenersi certo, liquido ed esigibile, sicché relativamente ad esso va senza dubbio dichiarata la compensazione parziale.
Infondata è, invece, la richiesta di compensazione con l'asserito controcredito di €
1.420,00, quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio contro la SIA srl.
L'opponente produce al riguardo una propria dichiarazione autografa indirizzata all'avv. Mario Montefusco, avente come oggetto “pagamento onorari sentenza n.
11980/01” e contenente un mero calcolo di parte da cui emergerebbe che egli avrebbe corrisposto al citato legale l'importo complessivo di € 2.840,00, a mezzo cinque assegni, da cui farebbe derivare il suo diritto al rimborso dell'importo di € 1.420,00
(quale quota del 50% asseritamente gravante sulla . CP_1
Ebbene, anzitutto non si ritiene raggiunta la prova in ordine agli asseriti esborsi, non essendo stata prodotta dall'opponente alcuna copia degli assegni dallo stesso elencati, né alcuna fattura del legale cui questi sarebbero stati corrisposti.
Deve, poi, evidenziarsi che non vi è traccia agli atti della sentenza invocata, pertanto, alcun tipo di riconoscimento può al riguardo neppure operarsi.
L'asserito controcredito è, in ogni caso, contestato dalla in quanto CP_1
riguarderebbe un giudizio al quale l'odierna opposta non avrebbe preso parte poiché
pagina10 di 15 non convenuta.
Deve, pertanto, ritenersi infondata la richiesta di compensazione con la somma di €
1.420,00, quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio contro la Sia srl, per l'evidente ragione che non può addebitarsi all'odierna opposta il pagamento di spese legali relative ad un giudizio riguardante altre parti, conseguendone che nulla, a tal titolo, è, perciò, dovuto dalla Barone al . Pt_1
Solo ad abundantiam, si rileva, poi, che dalla documentazione allegata in atti - in particolare nella sentenza n. 3757/2020 della Corte d'Appello d Napoli (relativa al giudizio di appello vertente tra il , la e la SIA srl) viene fatta menzione Pt_1 CP_1
ad un precedente contenzioso (tra la SIA srl e il solo , in quanto l'odierna Pt_1
opposta non veniva citata in giudizio) che era stato definito con la sentenza n.
1276/2004, resa dalla medesima Corte;
detta sentenza risulta aver costituto un mero antecedente che ha, poi, occasionato il diverso, successivo, giudizio a sua volta confluito nella citata sentenza n. 3757/2020.
Ebbene, anche a voler ritenere che l'opponente, nel chiedere il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio definito con la sentenza n. 11980/01, si sia, invece, voluto riferire al giudizio di cui alla sopra menzionata sentenza n.1276/2004, si osserva che quest'ultima, per quanto possa essere stata posta a fondamento della decisione contenuta nella sentenza n. 3757/2020 - come elemento di prova di libero apprezzamento da parte del Giudice, stante l'incidenza della stessa sul medesimo rapporto giuridico - è, cionondimeno, improduttiva di effetti diretti nei confronti della ( non partecipante al giudizio poiché non evocata) per cui, è evidente CP_1
che anche in tal caso, ogni relativa spesa di giudizio non può essere posta a carico dell'odierna opposta.
Proseguendo con l'esame della successiva voce di credito, va, poi, rigettata la richiesta di rimborso delle somme pagate dall'odierno opponente per IMU, TARI e imposte dirette relative all'immobile sito in TO UR (SA).
Invero, deve precisarsi che la sentenza n. 12425/2012 del Tribunale di Napoli I sez.
Civile (allegata in atti) - in forza della quale è stato pronunciato lo scioglimento del pagina11 di 15 matrimonio tra il e la - ha espressamente disposto, al punto 4) delle Pt_1 CP_1
concordate condizioni, che il , avrebbe trasferito il 50% di sua proprietà del Pt_1
predetto immobile all'odierna opposta, non appena completate le pratiche urbanistiche, garantendo, comunque, nelle more, la piena disponibilità del cespite alla rilasciandole all'uopo apposita procura, anche per contrarre con se' CP_1
stessa e facendo decorrere dal momento del rilascio della predetta procura, la diversa successiva distribuzione successiva degli oneri.
Si riporta, in proposito, stralcio del provvedimento, nello specifico il punto 4) delle condizioni di cui alla citata sentenza, riguardante la disciplina pattizia sulla distribuzione degli oneri: “Le spese, gli oneri, i costi fiscali e tributari, nonché di manutenzione e quant'altro possa gravare sull'immobile stesso verranno sostenuti dalla professoressa dall'atto del rilascio della predetta procura…” . CP_1
Dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'odierno opponente non ha prodotto in giudizio alcuna procura, ragione per cui non risulta provato l'avveramento della condizione concordata dalle parti per l'attribuzione alla CP_1
dell'onere di pagare le varie spese relative all'immobile in oggetto.
Si evidenzia, in ogni caso, che malgrado il abbia inizialmente dimostrato di Pt_1
essersi fatto parte diligente, con l'inoltro delle diffide alla tra l'anno 2012 e CP_1
il 2013, e con la notifica dell'atto di citazione nel novembre 2016 per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere gli atti di trasferimento previsti nella richiamata sentenza, tale condotta non appare idonea a far sorgere il diritto al chiesto rimborso, stante che non solo il giudizio ex art. 2932 c.c., ad un certo punto, non risulta essere più stato coltivato dall'attore, ma anche per il fatto che, dall'anno 2016 sino ad oggi, il non ha più provveduto neppure a mettere in mora l'opponente. Pt_1
Deve rigettarsi, infine, anche la domanda di rimborso della somma di € 140,00, quale quota del 50% rispetto alla maggior somma di € 280,00, che l'odierno istante ha allegato di aver pagato per la tassa di registro sentenza della C.A. Napoli n.3757/20.
Tale domanda risulta, invero, essere stata formulata con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., dunque in una fase nella quale il thema decidendum era già
pagina12 di 15 fissato con la conseguenza che era preclusa all'attore la facoltà di proporre ulteriori domande.
Alla luce di quanto sopra ed alla stregua della documentazione prodotta in atti, nonché dell'espresso riconoscimento operato dalla stessa il credito opposto CP_1
in compensazione deve, dunque, ritenersi certo, liquido ed esigibile, con esclusivo riferimento al solo importo di € 948,62, quale quota per tassa di registro della sentenza di primo grado del secondo giudizio c/ la SIA srl,
Rispetto a tale importo va, pertanto, dichiarata la compensazione parziale con il credito dell'odierna opposta, sicché i due crediti andranno compensati fino alla concorrenza del minore dei due.
Alla luce di quanto argomentato, l'opposizione deve ritenersi, dunque, parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna per responsabilità ex art. 96, c.p.c., proposta dalla trattandosi di accoglimento parziale della domanda e non CP_1
rinvenendosi, in ogni caso, sotto il profilo soggettivo, alcuna concreta presenza di malafede o colpa grave dell'opponente.
Le spese di lite del presente giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, vengono compensate per 1/3, mentre per la restante parte sono poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da € 5.201 a € 26.000, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per pagina13 di 15 rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo N. 8489/2022 (R.G.N. 25791/2022) - reso il 23/24.11.2022 dal Tribunale di Napoli, IV Sez. civile e notificato in data 5.12.2022;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
9.371,25, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara la compensazione del predetto credito con il credito opposto da parte attrice, ammontante ad € 948,62, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fino alla concorrenza di quest'ultimo;
- compensa parzialmente le spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/3 e condanna al pagamento della residua parte in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 97,00 per spese ed euro 2071,32 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 31.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
pagina14 di 15 pagina15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2629/2023, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Piscitelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Strato
n.17;
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ( , CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Chiara Palazzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lucilio n. 15;
CONVENUTA/OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo pagina1 di 15 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo N.8489/2022 (R.G.N.
25791/2022) - reso il 23/24.11.2022 dal Tribunale di Napoli, IV Sez. civile e notificato in data 5.12.2022 con cui l'odierno opponente è stato condannato al pagamento della somma di € 9.371,25, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge – l'odierno opponente conveniva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento CP_1
della presente opposizione, in via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda;
2) in via subordinata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previa revoca del decreto opposto, accertare il controcredito dell'opponente come da esso determinato e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da portare a parziale e/o integrale compensazione del credito azionato;
3) in via gradata, previa revoca del decreto opposto, determinare
l'esatto ammontare del credito dovuto con applicazione dei soli interessi legali per i suesposti motivi;
4) condannare in ogni caso i convenuti opposti al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.”
L'opponente in epigrafe esponeva, invero, che la somma ingiunta costituirebbe quanto da egli dovuto in rivalsa alla sua ex coniuge e odierna opposta, quale CP_1
condebitore obbligato in solido, rappresentando che, nello specifico, il credito posto in esecuzione - per cui si addiveniva all'assegnazione di somme di cui si chiede la parziale ripetizione - sarebbe sorto dalla condanna in solido delle parti oggi in lite, relativamente ad un contenzioso sorto sin dal 2001 contro la SIA srl.
Spiegando le proprie difese, l'opponente eccepiva, anzitutto, l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita, quindi, nel merito, deduceva l'erronea applicazione degli interessi moratori ingiunti con il decreto in oggetto, pur in assenza di richiesta della ricorrente;
eccepiva, infine, a parziale pagina2 di 15 compensazione del credito ingiunto, un proprio controcredito, spiegando, a tal fine, domanda riconvenzionale.
A tal riguardo, le somme dovute al dall'odierna opposta ed oggetto della Pt_1
domanda riconvenzionale, deriverebbero, a dire dell'opponente, sia dalle spese da questi sostenute nelle diverse fasi di giudizio contro la predetta SIA srl, sia dall'inadempimento dell'odierna opposta alle obbligazioni derivanti dalla sentenza n.12425/12 del 16.11.2012 emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e che prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni: 1) obbligo da parte del a trasferire a titolo gratuito in Pt_1
favore della entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza il diritto di CP_1
usufrutto pari al 50% dell'immobile già adibito ad abitazione familiare sito in Napoli alla via Tasso 480, Villa Matarazzo, in proprietà comune al 50% ciascuno;
2)
l'obbligo da parte della dalla data di trasferimento dell'usufrutto vitalizio, a CP_1
sostenere tutti gli oneri di natura ordinaria e straordinaria che gravavano o che dovessero gravare sul citato immobile ivi compresi oneri condominiali, costi di manutenzione, imposte e tasse come qualsiasi onere e spesa o costo di gestione nonché le spese di trasferimento anche notarili;
3) l'impegno da parte del , a Pt_1
seguito del trasferimento dell'usufrutto, a trasferire la propria quota pari al 50% di nuda proprietà del predetto immobile al proprio figlio 4) l'obbligo, sempre CP_2
entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, del a trasferire alla Pt_1 CP_1
la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in TO UR (SA) alla località Saline;
5) l'obbligo del a rilasciare ad essa Barone procura Pt_1
irrevocabile a vendere con spese a carico di quest'ultima che si sarebbe dovuta accollare ogni spesa, onere, costi fiscali e tributari nonché di manutenzione e spese di trasferimento e quant'altro dovesse gravare su detto immobile anche con rinuncia ad ogni credito verso il marito per le spese già sostenute o da sostenersi per la gestione precedente del predetto immobile.
Il esponeva che, mentre egli, sin dal deposito della sentenza di divorzio, si Pt_1
sarebbe sempre reso disponibile a stipulare gli atti necessari per poter eseguire gli pagina3 di 15 accordi sopra elencati, di contro, la Barone restava del tutto inerte (tanto da dover indurre lo stesso opponente a fare ricorso all'esecuzione in forma specifica ex art.2932 cod. civ.) sicché il protrarsi di tale situazione avrebbe comportato un ingente esborso di somme a carico dell'odierno istante.
In sintesi, dall'importo intimato di € 9.371,25 l'opponente chiedeva doversi decurtare il proprio controcredito di € 5.379,43, così, specificamente, distinto: € 1.420,00 quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio c/ la Sia srl;
€ 948,62 quale quota per tassa di registro della sentenza di primo grado del secondo giudizio c/ la
SIA srl.; € 2.069,00 per IMU versata per l'immobile sito nel comune di TO dal
2012 al 2021; € 501,81 per TARI relativa all'immobile nel Comune di TO dal
2012 al 2017; € 300,00 per imposte dirette relative al predetto immobile dal 2012 al
2022; € 140,00 quale quota per tassa di registro sentenza della C.A. Napoli
n.3757/20.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva contestando la fondatezza della opposizione e rappresentando che il CP_1
credito di cui al decreto ingiuntivo opposto sarebbe sorto a seguito di un contezioso tra le parti oggi in lite, già ex coniugi, contro la SIA srl.
Esponeva, nello specifico, l'opposta che tale giudizio sarebbe stato definito in primo grado con una sentenza che condannava entrambi al pagamento in favore della SIA srl della somma di € 52.333,22, somma che veniva ridotta ad € 20.447,26 in virtù della sentenza n. 3757/2020, resa (in parziale riforma della sentenza n. 8193/2014 di primo grado) nel giudizio di appello proposto dalla sola in forza di detta CP_1
sentenza, gli ex coniugi venivano condannati in solido, sicché la SIA srl avrebbe notificato un nuovo atto di precetto e riassunto il giudizio di esecuzione originariamente sospeso. Narrava, ancora, l'odierna opposta che le somme di cui alla citata sentenza di appello sarebbero, poi, state accantonate soltanto sul suo conto corrente, attesa l'unica dichiarazione positiva in sede di esecuzione (ad eccezione della somma di € 1.712,62 accantonata sul conto corrente del ). Pt_1
A dire della il debito nei confronti della SIA srl risulterebbe, pertanto, CP_1
pagina4 di 15 interamente da lei pagato, ad eccezione di € 1.712,62, con l'effetto che il Pt_1
risulterebbe suo debitore di € 9.221,25 ai quali andrebbe aggiunta la somma di €
150,00 (quota parte del ) quale spesa già effettuata per intero dalla per Pt_1 CP_1
la tassa di registro relativa al provvedimento di assegnazione, il tutto per un totale di euro 9.371,25, somma, quest'ultima, che veniva, in effetti, riconosciuta con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
La nel dedurre che alcuna effettiva contestazione sarebbe stata mossa CP_1
dall'odierno opponente in merito al calcolo dell'importo relativo alla sorte capitale riconosciuta con il decreto ingiuntivo opposto, eccepiva, a sua volta, l'infondatezza della richiesta di compensazione avanzata dal ed oggetto della domanda Pt_1
riconvenzionale di quest'ultimo.
L'opposta, contestava, in proposito, che non fosse rispondente al vero il fatto che, seppur beneficiaria dei trasferimenti disposti con la sentenza di separazione, ella non si sarebbe mai mostrata disponibile ad addivenire agli stessi, sostenendo che il ritardo fosse, piuttosto, dipeso da contrasti interpretativi che avrebbero impedito ad entrambe le parti l'adempimento della sentenza e da ignote motivazioni personali dell'opponente, con la conseguenza che gli effetti obbligatori e tributari sarebbero iniziati a decorrere solo dal momento in cui l'atto di trasferimento fu redatto e trascritto, anche se in un lasso di tempo esecutivo ben maggiore di quello contemplato e solo per una parte dei diritti reali previsti nella sentenza.
Nello specifico, quanto alle presunte voci di credito portate in compensazione,
l'opposta eccepiva che: a) con riguardo alle spese e le competenze legali relative ad un primo contenzioso per complessivi € 2.840,00, esse riguarderebbero una controversia alla quale la non prese parte in quanto neppure convenuta;
b) con CP_1
riguardo alla voce di spesa relativa alla tassazione della sentenza per € 1.897,24 essa sarebbe stata chiesta due volte, essendo essa stata imputata sia al giudizio al quale la non prese parte in quanto non convenuta, sia al giudizio di primo grado (di CP_1
cui all'appello ed al conseguente decreto ingiuntivo per cui è causa) per la quale, la stessa riconosceva, invece, la solidarietà tra i due ex coniugi, affermando di CP_1
pagina5 di 15 potersene fare carico nella misura del 50% pari ad euro 948,62, da detrarsi dal suo maggior credito;
c) con riguardo, all' IMU, alla TARI e alle imposte dirette pagate per l'immobile sito in TO, esso risulterebbe ancora cointestato ai due ex coniugi, per cui sarebbe legittimo che nella mancata ottemperanza della sentenza, l'odierno opponente, resti ancora comproprietario e coobbligato rispetto agli enti, dei debiti connessi.
Così, dunque, la formalizzava le proprie conclusioni: “rigettare l'opposizione CP_1
perché infondata in fatto ed in diritto, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, - in via gradata, nel merito, accertare e confermare il credito della
IG.ra come richiesto in ricorso, per euro 9.371,25 e per l'effetto condannare CP_1
il IG. al pagamento di detto importo oltre interessi moratori al soddisfo. - Pt_1
Condannare il IG. per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. - Con vittoria di spese, Pt_1
diritti ed onorari di causa”.
Introitato il giudizio, all'udienza del 12.9.2023, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
quindi, dava atto dell'offerta banco iudicis, per la minor somma di € 4.131,82, formulata dall'opponente (che veniva rifiutata dalla con dichiarazione di cui alle note di CP_1
udienza del 11.9.2023); infine, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva, dunque, disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024; quivi la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Preliminarmente, si fa presente che nelle more della prima udienza, l'odierna opposta ha invitato l'opponente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, cui è seguita adesione da parte dello stesso senza che, tuttavia, la procedura abbia prodotto esito positivo. Deve, pertanto, ritenersi spurata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal . Pt_1
pagina6 di 15 Passando all'esame del merito, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla domanda di inapplicabilità degli interessi moratori contemplati dal decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, essa va solo parzialmente accolta, il tutto per le ragioni sottoindicate.
Anzitutto, va rilevato che, con il presente giudizio, l'istante non ha contestato l'importo riconosciuto dall'impugnato decreto ingiuntivo relativamente al credito in favore dell'odierna opposta, avendo egli eccepito la sola erroneità dell'applicazione degli interessi ex art. 1284, 4°.
Essendo, dunque, pacifico ed incontestato il credito per come accertato in sede di procedimento monitorio, l'oggetto della presente pronuncia, oltre ai predetti interessi, si riduce esclusivamente ai controcrediti offerti in compensazione dall'opponente ed oggetto della proposta domanda riconvenzionale.
Orbene, quanto alla doglianza attorea circa l'erronea applicazione degli interessi moratori, essa risulta avere fondamento, anzitutto per la ragione che gli stessi non sono stati espressamente richiesti dalla con il ricorso introduttivo del CP_1
procedimento monitorio.
Inoltre, tenuto conto che il credito riconosciuto dal D.I. opposto, risulta derivare da una sentenza di condanna in solido in danno delle parti oggi in lite deve, sul punto, osservarsi che il tasso maggiorato degli interessi di cui all' art 1284 cod. civ., non può trovare applicazione.
Invero, la richiamata disposizione prevede testualmente l'inciso “se le parti non ne hanno determinato la misura”, ciò determinando che la disciplina possa trovare applicazione alle sole obbligazioni pecuniarie contrattuali (Cass.
7.11.2018 n.28409).
I Giudici della Suprema Corte hanno, invero, affermato che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo pagina7 di 15 la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.
(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 28409 del 07/11/2018).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha anche inteso precisare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Alla luce di quanto sopra - dovendo ribadirsi che il credito riconosciuto dal D.I. opposto trae origine da una sentenza di condanna in solido delle parti oggi in lite, per somme esborsate dalla a seguito di procedura esecutiva, somme delle quali è CP_1
stata chiesta dalla stessa in rivalsa la quota parte gravante sul – deve, dunque, Pt_1
ritenersi fondata la doglianza attorea, non avendo dette parti determinato e concordato in alcun modo la misura degli interessi.
Ciò statuito, va, adesso, esaminata la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di compensazione con i controcrediti allegati da parte opponente.
Nello specifico, l'odierno istante ha chiesto doversi decurtare dall'importo intimato di
€ 9.371,25 (come già detto da ritenersi pacifico) il proprio asserito controcredito di €
5.379,43, così distinguendo le varie voci di credito:
- € 948,62 quale quota per tassa di registro della sentenza di primo grado del secondo giudizio c/ la SIA srl.;
- € 1.420,00 quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio c/ la
Sia srl;
€ 2.069,00 per IMU versata per l'immobile sito nel comune di TO dal
2012 al 2021; € 501,81 per TARI relativa all'immobile nel Comune di TO dal 2012 al 2017; € 300,00 per imposte dirette relative al predetto immobile dal 2012 al 2022;
- € 140,00 quale quota per tassa di registro sentenza della C.A. Napoli
pagina8 di 15 n.3757/20 (pagata nelle more del presente giudizio).
In punto di diritto, si osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art 1243 c.c. comma
1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.”
La Suprema Corte ha ricostruito la disciplina codicistica dell'istituto compensativo, ricordando che l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024).
La compensazione legale, dunque, ricorre unicamente in presenza di tre distinti requisiti, individuati nella certezza dei crediti, nella loro liquidità e nella relativa esigibilità. Quanto al criterio della liquidità, deve intendersi liquido quel credito determinato nel suo ammontare, ossia il cui oggetto sia precisamente individuato (o comunque facilmente e prontamente individuabile) sulla base del titolo.
Diversamente dalla liquidità, la certezza del credito investe, invece, direttamente la sua esistenza, imponendo così che, ai fini dell'operatività della compensazione, il controcredito invocato, ancora prima di essere esigibile e determinato nel suo ammontare, sia effettivamente sussistente e dunque non controverso sotto il profilo dell'an debeatur. Quanto, infine, al requisito della esigibilità, si richiede che credito non debba essere sottoposto né vincoli, né a termini.
pagina9 di 15 Chiarito quanto sopra, occorre procedere al vaglio delle singole voci di credito allegate dall'opponente e da egli opposte in compensazione.
Orbene, con riguardo alla richiesta di compensazione del credito di cui all'ingiunzione giudiziale con il controcredito di € 948,62 ( rappresentante la quota del 50% della tassa di registro della sentenza del Tribunale di Napoli n.8193/2014 ammontante a complessivi € 1.897,24) la stessa ha riconosciuto CP_1
espressamente, con dichiarazioni rese nei propri atti di causa, l'esistenza dello stesso, laddove ha così affermato: “residua la seconda imputazione alla tassa di registro della citata sentenza per la quale effettivamente vi è solidarietà tra i due ex coniugi e, pertanto, la IG.ra potrebbe farsi carico del 50% pari ad euro 948,62, da CP_1
detrarsi dal maggior credito.”
Tae importo, deve, dunque, ritenersi certo, liquido ed esigibile, sicché relativamente ad esso va senza dubbio dichiarata la compensazione parziale.
Infondata è, invece, la richiesta di compensazione con l'asserito controcredito di €
1.420,00, quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio contro la SIA srl.
L'opponente produce al riguardo una propria dichiarazione autografa indirizzata all'avv. Mario Montefusco, avente come oggetto “pagamento onorari sentenza n.
11980/01” e contenente un mero calcolo di parte da cui emergerebbe che egli avrebbe corrisposto al citato legale l'importo complessivo di € 2.840,00, a mezzo cinque assegni, da cui farebbe derivare il suo diritto al rimborso dell'importo di € 1.420,00
(quale quota del 50% asseritamente gravante sulla . CP_1
Ebbene, anzitutto non si ritiene raggiunta la prova in ordine agli asseriti esborsi, non essendo stata prodotta dall'opponente alcuna copia degli assegni dallo stesso elencati, né alcuna fattura del legale cui questi sarebbero stati corrisposti.
Deve, poi, evidenziarsi che non vi è traccia agli atti della sentenza invocata, pertanto, alcun tipo di riconoscimento può al riguardo neppure operarsi.
L'asserito controcredito è, in ogni caso, contestato dalla in quanto CP_1
riguarderebbe un giudizio al quale l'odierna opposta non avrebbe preso parte poiché
pagina10 di 15 non convenuta.
Deve, pertanto, ritenersi infondata la richiesta di compensazione con la somma di €
1.420,00, quale quota per compenso al difensore per il primo giudizio contro la Sia srl, per l'evidente ragione che non può addebitarsi all'odierna opposta il pagamento di spese legali relative ad un giudizio riguardante altre parti, conseguendone che nulla, a tal titolo, è, perciò, dovuto dalla Barone al . Pt_1
Solo ad abundantiam, si rileva, poi, che dalla documentazione allegata in atti - in particolare nella sentenza n. 3757/2020 della Corte d'Appello d Napoli (relativa al giudizio di appello vertente tra il , la e la SIA srl) viene fatta menzione Pt_1 CP_1
ad un precedente contenzioso (tra la SIA srl e il solo , in quanto l'odierna Pt_1
opposta non veniva citata in giudizio) che era stato definito con la sentenza n.
1276/2004, resa dalla medesima Corte;
detta sentenza risulta aver costituto un mero antecedente che ha, poi, occasionato il diverso, successivo, giudizio a sua volta confluito nella citata sentenza n. 3757/2020.
Ebbene, anche a voler ritenere che l'opponente, nel chiedere il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio definito con la sentenza n. 11980/01, si sia, invece, voluto riferire al giudizio di cui alla sopra menzionata sentenza n.1276/2004, si osserva che quest'ultima, per quanto possa essere stata posta a fondamento della decisione contenuta nella sentenza n. 3757/2020 - come elemento di prova di libero apprezzamento da parte del Giudice, stante l'incidenza della stessa sul medesimo rapporto giuridico - è, cionondimeno, improduttiva di effetti diretti nei confronti della ( non partecipante al giudizio poiché non evocata) per cui, è evidente CP_1
che anche in tal caso, ogni relativa spesa di giudizio non può essere posta a carico dell'odierna opposta.
Proseguendo con l'esame della successiva voce di credito, va, poi, rigettata la richiesta di rimborso delle somme pagate dall'odierno opponente per IMU, TARI e imposte dirette relative all'immobile sito in TO UR (SA).
Invero, deve precisarsi che la sentenza n. 12425/2012 del Tribunale di Napoli I sez.
Civile (allegata in atti) - in forza della quale è stato pronunciato lo scioglimento del pagina11 di 15 matrimonio tra il e la - ha espressamente disposto, al punto 4) delle Pt_1 CP_1
concordate condizioni, che il , avrebbe trasferito il 50% di sua proprietà del Pt_1
predetto immobile all'odierna opposta, non appena completate le pratiche urbanistiche, garantendo, comunque, nelle more, la piena disponibilità del cespite alla rilasciandole all'uopo apposita procura, anche per contrarre con se' CP_1
stessa e facendo decorrere dal momento del rilascio della predetta procura, la diversa successiva distribuzione successiva degli oneri.
Si riporta, in proposito, stralcio del provvedimento, nello specifico il punto 4) delle condizioni di cui alla citata sentenza, riguardante la disciplina pattizia sulla distribuzione degli oneri: “Le spese, gli oneri, i costi fiscali e tributari, nonché di manutenzione e quant'altro possa gravare sull'immobile stesso verranno sostenuti dalla professoressa dall'atto del rilascio della predetta procura…” . CP_1
Dall'esame della documentazione allegata, emerge che l'odierno opponente non ha prodotto in giudizio alcuna procura, ragione per cui non risulta provato l'avveramento della condizione concordata dalle parti per l'attribuzione alla CP_1
dell'onere di pagare le varie spese relative all'immobile in oggetto.
Si evidenzia, in ogni caso, che malgrado il abbia inizialmente dimostrato di Pt_1
essersi fatto parte diligente, con l'inoltro delle diffide alla tra l'anno 2012 e CP_1
il 2013, e con la notifica dell'atto di citazione nel novembre 2016 per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere gli atti di trasferimento previsti nella richiamata sentenza, tale condotta non appare idonea a far sorgere il diritto al chiesto rimborso, stante che non solo il giudizio ex art. 2932 c.c., ad un certo punto, non risulta essere più stato coltivato dall'attore, ma anche per il fatto che, dall'anno 2016 sino ad oggi, il non ha più provveduto neppure a mettere in mora l'opponente. Pt_1
Deve rigettarsi, infine, anche la domanda di rimborso della somma di € 140,00, quale quota del 50% rispetto alla maggior somma di € 280,00, che l'odierno istante ha allegato di aver pagato per la tassa di registro sentenza della C.A. Napoli n.3757/20.
Tale domanda risulta, invero, essere stata formulata con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., dunque in una fase nella quale il thema decidendum era già
pagina12 di 15 fissato con la conseguenza che era preclusa all'attore la facoltà di proporre ulteriori domande.
Alla luce di quanto sopra ed alla stregua della documentazione prodotta in atti, nonché dell'espresso riconoscimento operato dalla stessa il credito opposto CP_1
in compensazione deve, dunque, ritenersi certo, liquido ed esigibile, con esclusivo riferimento al solo importo di € 948,62, quale quota per tassa di registro della sentenza di primo grado del secondo giudizio c/ la SIA srl,
Rispetto a tale importo va, pertanto, dichiarata la compensazione parziale con il credito dell'odierna opposta, sicché i due crediti andranno compensati fino alla concorrenza del minore dei due.
Alla luce di quanto argomentato, l'opposizione deve ritenersi, dunque, parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va, infine, rigettata la richiesta di condanna per responsabilità ex art. 96, c.p.c., proposta dalla trattandosi di accoglimento parziale della domanda e non CP_1
rinvenendosi, in ogni caso, sotto il profilo soggettivo, alcuna concreta presenza di malafede o colpa grave dell'opponente.
Le spese di lite del presente giudizio, comprensive di quelle della fase monitoria, vengono compensate per 1/3, mentre per la restante parte sono poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da € 5.201 a € 26.000, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per pagina13 di 15 rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo N. 8489/2022 (R.G.N. 25791/2022) - reso il 23/24.11.2022 dal Tribunale di Napoli, IV Sez. civile e notificato in data 5.12.2022;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
9.371,25, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara la compensazione del predetto credito con il credito opposto da parte attrice, ammontante ad € 948,62, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fino alla concorrenza di quest'ultimo;
- compensa parzialmente le spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/3 e condanna al pagamento della residua parte in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 97,00 per spese ed euro 2071,32 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 31.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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