TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ND Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4645/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VEZZOLI DANIELE e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VEZZOLI DANIELE e
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/03/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Chiari-BS in data 12.7.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chiari al numero 11 parte I dell'anno 2008), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 11.7.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) la sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in 25032 Chiari (BS) Parte_1 Parte_2
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
5 unitamente al figlio maggiorenne e minorenne;
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio minore ND la somma di €. 400,00 mensili da CP_1 versarsi entro il 15 di ogni mese con rivalutazione ISTAT;
L'obbligo permarrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
I coniugi danno atto che l'Assegno Unico per ND sarà interamente corrisposto alla sig.ra ; Parte_1
4) I coniugi danno atto che il padre potrà vedere il bambino ogni volta che lo desidera, tenuto conto gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e sempre compatibilmente agli impegni lavorativi il padre potrà tenere con sé il figlio nei week end con cadenza alternata (un week-end si uno no).
Pertanto, i coniugi si organizzeranno in tal senso settimanalmente.
b) le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno, saranno di anno in anno alternate tra i due genitori così come quelle di Pasqua e Pasquetta;
CP_ c) durante le vacanze estive il GN , dandone comunicazione alla moglie entro la prima settimana di giugno, trascorrerà con il figlio ND una settimana all'anno.
I rimanenti giorni saranno gestiti come per il resto dell'anno;
Quanto sopra nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della figlia.
5) Il padre provvederà al pagamento al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che eventualmente si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo o gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. CP_ 7) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra in quanto quest'ultima è Parte_1 economicamente autosufficiente;
8) spese legali compensate.
9) I coniugi con tali condizioni dichiarano di aver risolto ogni questione tra di loro pendente»;
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. ND Tinelli
Pag. 3 di 3