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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 38334 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il ricorrente versa, dalla domanda amministrativa del 6 ottobre 2022, nella condizione di disabilità ex art. 3, co.1, legge n.104/92; b) respinge le altre domande proposte;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un quarto CP_1 delle spese di difesa, che liquida, per questa parte, per la prima fase, in €. 4,00 per spese e €. 450,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
da distrarsi;
e per la presente fase, sempre per questa parte, in €. 4,00 per spese e €. 1.250,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
da distrarsi. Compensa il resto. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 29/9/2023 adìva questo Parte_1
Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 12 della legge n.118/71 e s.m., per fruire della pensione di invalidità civile;
b) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.80, co.3, della legge n.388/2000, per fruire del corrispondente beneficio di contribuzione figurativa;
c) in condizione di invalidità superiore ai due terzi, ai fini socio-sanitari (cd. esenzione ticket); d) in condizione di handicap grave ex art. 3, co.3, legge n.104/92 (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato: art. 4 d.lgs. n.62/2024); ~ 2 ~
e) in condizione di handicap ex art. 3, co.1, legge n.104/92 (oggi disabilità: art. 4 d.lgs. n.62/2024); fatti che l' aveva omesso di accertare, a seguito di domanda amministrativa CP_1 proposta il 6/10/2022. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 13/9/2024 in senso positivo CP_1 per l'handicap ex art..3, co.1, e in senso negativo per tutte le altre condizioni;
ed era contestata, nella parte negativa, dalla sola parte ricorrente con atto pervenuto il 1/10/2024, con richiesta di omologa parziale per l'handicap lieve, che il giudice disattendeva. Con ricorso pervenuto il 22/10/2024 l' introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi stati e diritti, con le conseguenti condanne. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità della domanda ex art. 80, co.3, per CP_1 mancanza di domanda amministrativa di contribuzione figurativa;
che peraltro assumeva rilevanza solo ai fini del diritto a pensione, sicchè mancava interesse attuale;
l'inammissibilità della domanda di esenzione ticket non trattandosi di prestazione di competenza dell'Istituto; l'inammissibilità del ricorso per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della pronuncia su diritti e la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari. La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale quanto, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda attorea appare in modesta parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. Il beneficio di contribuzione figurativa di cui all'art.80, co.3, della legge n.388/2000 dipende dalla e si commisura alla coesistenza temporale tra una condizione di invalidità civile pari o superiore al 75% ed uno stato di attualità lavorativa (Cass. 9960/2005, 27450/2006).
4. L'accertamento della condizione di invalidità civile utile è di competenza delle Commissioni preposte allo scopo (art.1, commi 1.-3, legge n.295/90; art.1, co,1 DPR n.698/94). Se a seguito di una domanda di accertamento di stato di invalidità civile il grado necessario è disconosciuto, e tale accertamento non viene contrastato nel termine di decadenza previsto dall'art. 42 della legge n.326/2003, l'interessato non potrà mai più fruire del beneficio di contribuzione figurativa se non a partire dalla presentazione di una nuova domanda amministrativa volta all'accertamento del grado di invalidità civile richiesto dalla legge.
5. Tutto ciò rende del tutto attuale ed anzi cogente, ai fini della tutela mediata del diritto perseguito, che la tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita (Cost. 24 e 111) sia esperita nel termine di decadenza predetto;
e concorre nel palesare che lo stato di invalidità civile va “giustiziato” con immediatezza in ~ 3 ~
quanto tale, durante la vita lavorativa del soggetto, a prescindere dall'attualità del diritto che mira a salvaguardare. Tanto è ormai riconosciuto anche dalla S.C. (Cass. 30636/2022).
6. Il beneficio di contribuzione figurativa è invece un diritto previdenziale. L'art. 80, co.3, della legge n. 388/2000 prevede bensì che per ottenerlo si proponga una domanda amministrativa (“ad hoc”), ma non prevede alcun procedimento volto all'accertamento del relativo requisito sanitario, perché il requisito di invalidità civile va preventivamente accertato, nel corso della vita lavorativa del soggetto, nell'altra competente sede. Ed infatti l' già con circolare n. CP_1
29 del 30 gennaio 2002, ha previsto che per vedersi riconoscere il beneficio, gli interessati dovranno produrre “il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica….”.
7. Ne segue con ulteriormente chiara evidenza che se nella sede competente l'interessato si vede disconoscere il requisito di invalidità civile utile allo scopo, è perfettamente inutile che egli chieda all' di riconoscergli il CP_1 beneficio. Cosa che l' risulta aver comunque fatto il 29/9/2023. Pt_1
8. In realtà il sistema non può ragionevolmente operare che nel senso che solo una volta che l'interessato, maturato nel corso della vita lavorativa un periodo
“di supervalutazione” in sede di accertamento degli stati di invalidità civile, matura il diritto a pensione, presenterà domanda di pensione accompagnata da domanda di supervalutazione, corredata dalla prova che in un certo periodo ha lavorato con un grado di invalidità almeno pari al 75%.
9. Sarebbe infatti perfettamente inutile che egli si attivasse prima, visto che: a) l'accertamento del grado di invalidità civile utile resterà normalmente, nei fatti, efficace, quanto al giudicato implicito sullo stato di invalidità, ma solo finchè il requisito non sia negato da eventuale successivo verbale di accertamento in revisione, intervenuto il quale, l'interessato, per continuare a godere della maggiorazione, dovrà ricominciare tutto daccapo;
b) la situazione contributiva accertata dalla sentenza subirà normalmente una successiva evoluzione, anche quanto al diritto alla supervalutazione, per tutto il tempo in cui l'interessato svolgerà attività lavorativa successiva. Poichè tale attività non sarà stata accertata dalla sentenza, l'interessato, per farla valere, anche se continua a godere dello stato sanitario rilevante, dovrà proporre nuove domande ex art. 80; c) se l'interessato non conseguirà mai un diritto a pensione, tutto sarà stato inutile, perché il beneficio in questione rileva solo per la consistenza contributiva temporale utile per la pensione1.
10. L' , prendendo, ad avviso del giudicante saggiamente, atto di tali evidenze, CP_1 nella surrichiamata circolare, ha messo da subito in chiaro che, a suo avviso,
“Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un 1 Cass. 12 novembre 2018, n. 28934. ~ 4 ~
accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e delle liquidazione del trattamento pensionistico”; ed ancora
“La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento”. La stessa difesa dell' richiama detta CP_1 circolare, apparentemente senza accorgersi che essa contraddice il suo ragionamento. 11. In buona sostanza, pare che oggi, chi, anche munito di “verbale positivo”, e di documentazione probante il lavoro prestato in stato di invalidità superiore al 74%, chieda all' ai sensi dell'art. 80, co.3, il riconoscimento del cd. diritto CP_1 alla contribuzione figurativa, si sentirà rispondere di ripresentarsi quando, in forza del beneficio di contribuzione figurativa, riterrà di aver maturato il diritto a pensione.
12. Tale presa di posizione appare del tutto ragionevole.
13. Ed invero, alla luce di quanto sopra premesso, non si vede perché, ed in forza di quale disposizione l' dovrebbe darsi carico di aggiornare CP_1 formalmente la posizione contributiva di chiunque abbia una
“supervalutazione” in atto, ogni volta che glielo chieda, indefinitamente, senza che vi sia ragione di ritenere che i relativi presupposti siano posti in discussione, e prima che la supervalutazione possa aver determinato un diritto a pensione. Un onere tanto inutile, quanto materialmente inaffrontabile. 14. Il sistema opera invece efficacemente, e con appropriata economia di mezzi, ammettendo ed imponendo l'azione ex art. 445 bis c.p.c. volta, in caso di
“verbale negativo”, all'accertamento o alla conservazione dello stato di invalidità rilevante al fine futuro di consentire al lavoratore invalido di far valere la contribuzione figurativa che gli sarà necessaria per conseguire anticipatamente la pensione, o conseguirne una maggiore.
15. La tesi contraria, francamente, oltre a non avere una attendibile giustificazione giuridica, appare in conflitto col principio generale di economicità del ricorso alla giustizia (Cass. SS.UU. nn. 26242 e 26243 del 2014), quanto col canone di buon andamento dell'amministrazione (Cost. 97).
16. E' documentato agli atti del procedimento per ATPO che il ricorrente ha lavorato almeno fino al dicembre 2022.
17. Per analoghe ragioni l'ATPO sull'esenzione ticket deve ritenersi ammissibile, come ormai riconosciuto anche dalla S.C. (Cass. 20415/2024). Il procedimento per ATPO ha per mero oggetto l'accertamento del requisito sanitario che è di competenza dell' anche ai fini della legittimazione passiva processuale che CP_1
è esclusiva (Cass.20862/22, 32695/22); senza l'esito positivo del quale non è possibile ai consociati chiedere utilmente all'Ente competente l'esenzione (cosa che l' risulta comunque aver fatto); e l'esito positivo del quale è Pt_1 opponibile al terzo legittimato passivo sul diritto quale avente causa, con la conseguenza che nemmeno è necessario che egli prenda parte al processo (Cass. 31147/22). ~ 5 ~
18. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023; Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino al 8/9/2024; termine per la contestazione “preventivo” fino a 30 gg. dopo (il 8/10/24); la perizia risulta depositata il 13/9/2024, e contestata il 1/10/2024, assolutamente nel termine assegnato. Il ricorso del 22/10/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
19. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
20. La CTU di prime cure non è apparsa sostenuta da motivazione idonea a confutare i rilievi contro di essa mossi;
se ne è quindi disposto il rinnovo
21. La CTU esperita in questa sede ha però confermato che il ricorrente versa in condizione di disabilità ex art.3, co.1, della legge n.104/92; ma non versa né è mai versato nè in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, né nelle altre condizioni rivendicate, presentando un grado di invalidità largamente inferiore al 67%. ~ 6 ~
22. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
23. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al DM n..55/2014 e s.m. seguono per entrambe la fasi per un quarto la soccombenza parziale dell' per aver dato causa al giudizio quanto alla domanda accolta CP_1 omettendo di convocare a visita il ricorrente per un anno, per poi chiedere il rigetto totale del ricorso di merito malgrado lo stato di disabilità “semplice” fosse stato accertato incontestatamente già nella prima fase in modo neanche contestato in questa sede. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.. Nel resto sono contestate per l'accoglimento del tutto parziale.
24. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 38334 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il ricorrente versa, dalla domanda amministrativa del 6 ottobre 2022, nella condizione di disabilità ex art. 3, co.1, legge n.104/92; b) respinge le altre domande proposte;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un quarto CP_1 delle spese di difesa, che liquida, per questa parte, per la prima fase, in €. 4,00 per spese e €. 450,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
da distrarsi;
e per la presente fase, sempre per questa parte, in €. 4,00 per spese e €. 1.250,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
da distrarsi. Compensa il resto. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 29/9/2023 adìva questo Parte_1
Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 12 della legge n.118/71 e s.m., per fruire della pensione di invalidità civile;
b) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.80, co.3, della legge n.388/2000, per fruire del corrispondente beneficio di contribuzione figurativa;
c) in condizione di invalidità superiore ai due terzi, ai fini socio-sanitari (cd. esenzione ticket); d) in condizione di handicap grave ex art. 3, co.3, legge n.104/92 (oggi disabilità con necessità di sostegno elevato: art. 4 d.lgs. n.62/2024); ~ 2 ~
e) in condizione di handicap ex art. 3, co.1, legge n.104/92 (oggi disabilità: art. 4 d.lgs. n.62/2024); fatti che l' aveva omesso di accertare, a seguito di domanda amministrativa CP_1 proposta il 6/10/2022. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 13/9/2024 in senso positivo CP_1 per l'handicap ex art..3, co.1, e in senso negativo per tutte le altre condizioni;
ed era contestata, nella parte negativa, dalla sola parte ricorrente con atto pervenuto il 1/10/2024, con richiesta di omologa parziale per l'handicap lieve, che il giudice disattendeva. Con ricorso pervenuto il 22/10/2024 l' introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi stati e diritti, con le conseguenti condanne. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità della domanda ex art. 80, co.3, per CP_1 mancanza di domanda amministrativa di contribuzione figurativa;
che peraltro assumeva rilevanza solo ai fini del diritto a pensione, sicchè mancava interesse attuale;
l'inammissibilità della domanda di esenzione ticket non trattandosi di prestazione di competenza dell'Istituto; l'inammissibilità del ricorso per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della pronuncia su diritti e la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari. La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale quanto, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda attorea appare in modesta parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. Il beneficio di contribuzione figurativa di cui all'art.80, co.3, della legge n.388/2000 dipende dalla e si commisura alla coesistenza temporale tra una condizione di invalidità civile pari o superiore al 75% ed uno stato di attualità lavorativa (Cass. 9960/2005, 27450/2006).
4. L'accertamento della condizione di invalidità civile utile è di competenza delle Commissioni preposte allo scopo (art.1, commi 1.-3, legge n.295/90; art.1, co,1 DPR n.698/94). Se a seguito di una domanda di accertamento di stato di invalidità civile il grado necessario è disconosciuto, e tale accertamento non viene contrastato nel termine di decadenza previsto dall'art. 42 della legge n.326/2003, l'interessato non potrà mai più fruire del beneficio di contribuzione figurativa se non a partire dalla presentazione di una nuova domanda amministrativa volta all'accertamento del grado di invalidità civile richiesto dalla legge.
5. Tutto ciò rende del tutto attuale ed anzi cogente, ai fini della tutela mediata del diritto perseguito, che la tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita (Cost. 24 e 111) sia esperita nel termine di decadenza predetto;
e concorre nel palesare che lo stato di invalidità civile va “giustiziato” con immediatezza in ~ 3 ~
quanto tale, durante la vita lavorativa del soggetto, a prescindere dall'attualità del diritto che mira a salvaguardare. Tanto è ormai riconosciuto anche dalla S.C. (Cass. 30636/2022).
6. Il beneficio di contribuzione figurativa è invece un diritto previdenziale. L'art. 80, co.3, della legge n. 388/2000 prevede bensì che per ottenerlo si proponga una domanda amministrativa (“ad hoc”), ma non prevede alcun procedimento volto all'accertamento del relativo requisito sanitario, perché il requisito di invalidità civile va preventivamente accertato, nel corso della vita lavorativa del soggetto, nell'altra competente sede. Ed infatti l' già con circolare n. CP_1
29 del 30 gennaio 2002, ha previsto che per vedersi riconoscere il beneficio, gli interessati dovranno produrre “il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica….”.
7. Ne segue con ulteriormente chiara evidenza che se nella sede competente l'interessato si vede disconoscere il requisito di invalidità civile utile allo scopo, è perfettamente inutile che egli chieda all' di riconoscergli il CP_1 beneficio. Cosa che l' risulta aver comunque fatto il 29/9/2023. Pt_1
8. In realtà il sistema non può ragionevolmente operare che nel senso che solo una volta che l'interessato, maturato nel corso della vita lavorativa un periodo
“di supervalutazione” in sede di accertamento degli stati di invalidità civile, matura il diritto a pensione, presenterà domanda di pensione accompagnata da domanda di supervalutazione, corredata dalla prova che in un certo periodo ha lavorato con un grado di invalidità almeno pari al 75%.
9. Sarebbe infatti perfettamente inutile che egli si attivasse prima, visto che: a) l'accertamento del grado di invalidità civile utile resterà normalmente, nei fatti, efficace, quanto al giudicato implicito sullo stato di invalidità, ma solo finchè il requisito non sia negato da eventuale successivo verbale di accertamento in revisione, intervenuto il quale, l'interessato, per continuare a godere della maggiorazione, dovrà ricominciare tutto daccapo;
b) la situazione contributiva accertata dalla sentenza subirà normalmente una successiva evoluzione, anche quanto al diritto alla supervalutazione, per tutto il tempo in cui l'interessato svolgerà attività lavorativa successiva. Poichè tale attività non sarà stata accertata dalla sentenza, l'interessato, per farla valere, anche se continua a godere dello stato sanitario rilevante, dovrà proporre nuove domande ex art. 80; c) se l'interessato non conseguirà mai un diritto a pensione, tutto sarà stato inutile, perché il beneficio in questione rileva solo per la consistenza contributiva temporale utile per la pensione1.
10. L' , prendendo, ad avviso del giudicante saggiamente, atto di tali evidenze, CP_1 nella surrichiamata circolare, ha messo da subito in chiaro che, a suo avviso,
“Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un 1 Cass. 12 novembre 2018, n. 28934. ~ 4 ~
accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e delle liquidazione del trattamento pensionistico”; ed ancora
“La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento”. La stessa difesa dell' richiama detta CP_1 circolare, apparentemente senza accorgersi che essa contraddice il suo ragionamento. 11. In buona sostanza, pare che oggi, chi, anche munito di “verbale positivo”, e di documentazione probante il lavoro prestato in stato di invalidità superiore al 74%, chieda all' ai sensi dell'art. 80, co.3, il riconoscimento del cd. diritto CP_1 alla contribuzione figurativa, si sentirà rispondere di ripresentarsi quando, in forza del beneficio di contribuzione figurativa, riterrà di aver maturato il diritto a pensione.
12. Tale presa di posizione appare del tutto ragionevole.
13. Ed invero, alla luce di quanto sopra premesso, non si vede perché, ed in forza di quale disposizione l' dovrebbe darsi carico di aggiornare CP_1 formalmente la posizione contributiva di chiunque abbia una
“supervalutazione” in atto, ogni volta che glielo chieda, indefinitamente, senza che vi sia ragione di ritenere che i relativi presupposti siano posti in discussione, e prima che la supervalutazione possa aver determinato un diritto a pensione. Un onere tanto inutile, quanto materialmente inaffrontabile. 14. Il sistema opera invece efficacemente, e con appropriata economia di mezzi, ammettendo ed imponendo l'azione ex art. 445 bis c.p.c. volta, in caso di
“verbale negativo”, all'accertamento o alla conservazione dello stato di invalidità rilevante al fine futuro di consentire al lavoratore invalido di far valere la contribuzione figurativa che gli sarà necessaria per conseguire anticipatamente la pensione, o conseguirne una maggiore.
15. La tesi contraria, francamente, oltre a non avere una attendibile giustificazione giuridica, appare in conflitto col principio generale di economicità del ricorso alla giustizia (Cass. SS.UU. nn. 26242 e 26243 del 2014), quanto col canone di buon andamento dell'amministrazione (Cost. 97).
16. E' documentato agli atti del procedimento per ATPO che il ricorrente ha lavorato almeno fino al dicembre 2022.
17. Per analoghe ragioni l'ATPO sull'esenzione ticket deve ritenersi ammissibile, come ormai riconosciuto anche dalla S.C. (Cass. 20415/2024). Il procedimento per ATPO ha per mero oggetto l'accertamento del requisito sanitario che è di competenza dell' anche ai fini della legittimazione passiva processuale che CP_1
è esclusiva (Cass.20862/22, 32695/22); senza l'esito positivo del quale non è possibile ai consociati chiedere utilmente all'Ente competente l'esenzione (cosa che l' risulta comunque aver fatto); e l'esito positivo del quale è Pt_1 opponibile al terzo legittimato passivo sul diritto quale avente causa, con la conseguenza che nemmeno è necessario che egli prenda parte al processo (Cass. 31147/22). ~ 5 ~
18. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023; Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino al 8/9/2024; termine per la contestazione “preventivo” fino a 30 gg. dopo (il 8/10/24); la perizia risulta depositata il 13/9/2024, e contestata il 1/10/2024, assolutamente nel termine assegnato. Il ricorso del 22/10/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
19. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
20. La CTU di prime cure non è apparsa sostenuta da motivazione idonea a confutare i rilievi contro di essa mossi;
se ne è quindi disposto il rinnovo
21. La CTU esperita in questa sede ha però confermato che il ricorrente versa in condizione di disabilità ex art.3, co.1, della legge n.104/92; ma non versa né è mai versato nè in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, né nelle altre condizioni rivendicate, presentando un grado di invalidità largamente inferiore al 67%. ~ 6 ~
22. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
23. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al DM n..55/2014 e s.m. seguono per entrambe la fasi per un quarto la soccombenza parziale dell' per aver dato causa al giudizio quanto alla domanda accolta CP_1 omettendo di convocare a visita il ricorrente per un anno, per poi chiedere il rigetto totale del ricorso di merito malgrado lo stato di disabilità “semplice” fosse stato accertato incontestatamente già nella prima fase in modo neanche contestato in questa sede. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.. Nel resto sono contestate per l'accoglimento del tutto parziale.
24. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)