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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509/24 V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, C.F._1
Largo Messico n. 7, presso lo studio dell'Avv. , del foro di Roma (c.f. Parte_2
) che con l'Avv. Ernesto De Sanctis (c.f. lo C.F._2 CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTE
E
, e non costituiti in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 appello
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 3160/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, nella causa iscritta al n. R.G. 54363/2018 - mantenimento figli maggiorenni fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in cancelleria il 10.8.2018 e ritualmente notificato, , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
1
[...] convenivano in giudizio deducendo che: con sentenza n°11143/2016 Parte_1 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da;
in sede divorzile era stato Controparte_1 Parte_1 posto a carico del un assegno pari ad euro 5.000,00 mensili quale contributo Parte_1 al mantenimento dei figli e conviventi con Parte_3 Controparte_3 la madre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, nonché un assegno divorzile pari ad euro 1.000,00 mensili in favore di Controparte_1
con provvedimento del 4.8.2017 il Tribunale di Roma aveva revocato l'assegno
[...] stabilito a carico del quale contributo per il mantenimento dei figli, in quanto Parte_1 non più conviventi con la madre;
dal mese di agosto dell'anno 2017 il padre aveva versato ai figli solo la somma di euro 300,00 mensili ciascuno;
entrambi i figli erano studenti e non erano indipendenti economicamente. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano porsi a carico di un assegno alimentare pari ad euro Parte_1
2.718,00 in favore di ed un assegno alimentare pari ad euro Parte_3
3.828,00 mensili in favore di oltre al pagamento del 50% delle spese Controparte_3 straordinarie necessarie per gli stessi. , costituendosi in giudizio, Parte_1 eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e, nel merito, chiedeva, comunque, che la stessa contribuisse al mantenimento
[...] dei figli, tenuto conto del reddito da lei percepito quale docente universitaria in Londra, delle sue consistenze patrimoniali e dell'eredità dalla stessa ricevuta. Chiedeva, inoltre, di tener conto del fatto che il reddito del resistente era diminuito, essendo il Parte_1 non più percettore della retribuzione erogatagli in precedenza dal Ministero degli Esteri in ragione della sua permanenza all'estero, per essere egli rientrato in Italia nel periodo compreso fra l'anno 2017 e l'anno 2018, e concludeva nel senso che venisse previsto per il mantenimento dei figli un assegno di € 1.500,00 mensili per ciascuno, da suddividersi tra entrambi i genitori, oltre all'obbligo per questi ultimi di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con conseguente trasformazione del rito in giudizio ordinario. In sede di precisazione delle conclusioni gli attori così concludevano: “…stabilire a carico del Dott. la corresponsione Parte_1 dell'assegno alimentare mensile nella misura - di euro 2.718,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore del Signor , con effetto dall'agosto 2017 Parte_3
e sino al 31 gennaio 2021, detratto quanto versato in acconto;
- di euro 3.828,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore del Signor , con effetto Controparte_3 dall'agosto 2017 e detratto quanto versato in acconto;” mentre il convenuto chiedeva
“Piaccia all'On.le Tribunale, verificate le effettive esigenze dei figli e Pt_3 CP_3
, stabilire, nel rispetto del principio della domanda, e tenuto conto delle
[...] circostanze sopravvenute relative alle nuove modalità di vita e alle attività svolte dai medesimi, nonché delle disponibilità economiche da essi acquisite stabilire se sia ancora dovuto un contributo economico dei genitori al loro mantenimento e, solo nell'ipotesi affermativa, stabilire che tale contributo sia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.”. Con la memoria conclusionale gli attori limitavano temporalmente anche la domanda per il figlio n quanto economicamente autonomo dal mese CP_3 di luglio 2022”.
Infine, la causa veniva decisa con la sentenza oggetto di impugnazione, con la quale il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, così disponeva:
2 1)pone a carico di un assegno pari ad euro 2.500,00 mensili quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal Parte_3 deposito dell'atto introduttivo e per il resto dell'anno 2018 e pari ad euro 1.500,00 quale contributo al mantenimento del predetto per gli anni 2019 e 2020, oltre Istat ed interessi legali dal dì del dovuto al dì del soddisfo;
2)pone a carico di l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio per i periodi sopra indicati nella misura Parte_3 del 50%;
3)pone a carico di un assegno pari ad euro 2.500,00 mensili quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal deposito Controparte_3 dell'atto introduttivo fino al mese di giugno dell'anno 2020, oltre Istat ed interessi legali dal dì del dovuto al dì del soddisfo;
4)pone a carico di l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio er il periodo sopra indicato nella misura del Controparte_3
50%;
5)compensa le spese di lite fra le parti.
Con “Ricorso in appello ex art. 473 bis.30 cpc” depositato in data 7 settembre 2024
[...]
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 20 febbraio Parte_1
2024 e non notificata, lamentando:
1) Violazione del contraddittorio;
omessa estromissione di una parte;
violazione e falsa applicazione degli art. 24 Cost., 81 C.p.c. e dell'art. 337 – septies c.c.;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione – attribuzione di un bene diverso da quello oggetto della domanda;
3) Errore nella valutazione degli atti;
omessa valutazione delle circostanze riferite dalle parti. Violazione dell'art. 111 Cost, 132 cpc, 118 d.a. rigetto delle domande proposte dagli attori.
L'appellante concludeva chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disporre l'integrale riforma della sentenza 3160/2024 del 20/2/2024 -non notificata – resa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio RG 54363/2018 e il rigetto delle domande proposte dagli attori Accertata e dichiarata la fondatezza di tutti i motivi svolti dall'appellante:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Dott.ssa e per l'effetto, in Controparte_1 accoglimento del presente atto di appello, condannarla alla refusione delle spese del primo grado di giudizio;
2. Accertare e dichiarare che la condizione economica degli attori e , non era tale da farli versare in uno stato di Parte_3 Controparte_3 bisogno e che la loro domanda di assegno alimentare va rigettata;
3. Accertare e dichiarare che la sentenza va integralmente riformata perché resa in violazione dell'art. 112 cpc in quanto priva della specifica domanda e comunque per aver attribuito un bene maggiore di quello richiesto;
In via subordinata 4. Accertare e dichiarare che entrambi i genitori e evono concorrere in pari misura Parte_1 Controparte_1
a corrispondere l'assegno di mantenimento dei figli: per il Parte_3 periodo da agosto 2018 a dicembre 2020 euro 1500,00 mensili;
euro Controparte_3
1500,00 mese dalla presentazione della domanda sino a giugno del 2020. Nessuna
3 pronuncia sulle spese straordinarie perché non provate. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi dei due gradi del giudizio.
Con decreto del 3 ottobre 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 ottobre 2025 e, rilevato che l'appello era stato proposto con ricorso anziché con atto di citazione, disponeva il mutamento del rito, ordinando al ricorrente di provvedere alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto stesso entro i termini di cui all'art. 342 c.p.c., previa integrazione dell'atto secondo quanto previsto dall'articolo 163 c.p.c..
Nessuno si costituiva per gli appellati.
Con decreto del 9 settembre 2025 veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. .
Con note sostitutive dell'udienza del 23 ottobre 2025 il procuratore dell'appellante evidenziava a questa Corte che nell'accingersi a redigere le note stesse aveva rilevato che l'atto di appello notificato in allegato alla pec da lui spedita il 25/10/2024 in osservanza del decreto del 3 ottobre 2024 riguardava altro giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi alla medesima Corte d'Appello di Roma, peraltro avente a oggetto ugualmente una domanda di condanna al pagamento di somme, con scadenza e tempi di redazione del tutto coincidenti. Ritenendo che risultasse di tutta evidenza l'errore in cui era incorso l'appellante nella convinzione di aver dato tempestiva esecuzione all'adempimento ordinatogli, chiedeva La remissione in termini per procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nelle forme di cui all'art. 342 c.p.c. siccome disposto nell'ordinanza del 10/10/2024.
Ciò posto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, per inosservanza, da parte dell'appellante, del termine assegnato dal Presidente di questa Sezione con decreto del 3 ottobre 2024 per la notifica dell'atto introduttivo integrato secondo quanto stabilito dall'articolo 163 c.p.c..
Nel caso di specie, invero, l'appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione, anziché, come di fatto avvenuto, con ricorso. Il Presidente di questa Sezione, rilevato l'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del presente grado, con decreto del 3 ottobre 2024 aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 23 ottobre 2025, disponendo la notifica dell'atto introduttivo e del decreto stesso nel rispetto dei termini di cui all'articolo 342 c.p.c., previa integrazione dell'atto secondo quanto disposto dall'articolo 163 c.p.c.. A tanto non ha provveduto l'appellante, il quale solo a distanza di oltre un anno dall'emissione del decreto presidenziale, con le note sostitutive depositate il 22 ottobre 2025 ha chiesto di essere rimesso in termini per ottemperare a quanto era stato disposto con il suddetto decreto, deducendo di essere incorso in errore per aver notificato agli appellanti un atto relativo ad altra causa pendente in secondo grado tra le medesime parti.
Ritiene questa Corte che la richiesta di rimessione in termini non possa trovare accoglimento.
È noto, invero, che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione in termini presuppone la presenza di un errore ascrivibile a un fattore impeditivo estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si sia verificata una decadenza. Affinché tale istituto possa trovare applicazione anche con riguardo al
4 termine per proporre impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016, richiamata da Cass. n. 24180 del 2019), l'impedimento deve assumere carattere di assolutezza, escludendo quindi situazioni di mera difficoltà, e deve porsi in un nesso di causalità diretta con la decadenza in cui, incolpevolmente, la parte sia incorsa (Cass. Sez. un. n. 4135 del 2019).
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche (cfr. Cass. n. 36001 del 2023): la prima attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte che la richiede e che dalla stessa non risulti governabile neppure con "difficoltà" (cfr. Cass. SS.UU. n. 4135/2019 Cass. SS.UU. n. 27773 del 2020; Cass. n. 11062 del 2006 ); l'altra attiene alla c.d. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr. Cass Sezioni Unite n. 4135/2019, Cass. n. 21304/ 2019 e Cass. n. 22342 del 2021).
La ratio sottesa alla tempestività dell'istanza, intesa in termini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti (da ultimo, Cass. n. 14348 del 2025). L'immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un'eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l'efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (Cass. n. 21282 del 2024). Viene ribadito che a tal fine rileva la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga "in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. n. 9114 del 2012; Cass n. 25289 del 2020; Cass. n. 2473 del 2023).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile né il fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, trattandosi di un errore nel quale l'interessato è colpevolmente incorso nel notificare erroneamente un atto introduttivo diverso da quello per il quale era stata disposta l'integrazione, né la tempestività della reazione, essendo stata l'istanza di rimessione formulata a distanza di un anno dall'inesatto adempimento dell'ordine del Presidente di questo Collegio, senza che a tal fine possa essere invocata la circostanza che la scoperta dell'errore sarebbe avvenuta solo allora.
La inosservanza del termine fissato per la disposta notifica dell'integrazione dell'atto di appello integra gli estremi della inattività della parte, ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., con conseguente improcedibilità del gravame.
Non può, in ogni caso, non rilevarsi che in caso di errore dell'appellante nella scelta della forma dell'atto introduttivo del gravame (ricorso in luogo di atto di citazione), la decadenza dall'impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se, entro il termine per impugnare, si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso, il che nella specie non è affatto avvenuto.
5 Va infine sottolineato che la parte reclamata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, difettando la costituzione degli appellati.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7 Parte_1 settembre 2024, avverso la sentenza n. 3160/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 12/07/2023 e pubblicata il 20 febbraio 2024 nel proc. R.G. n. 54363/18, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509/24 V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, C.F._1
Largo Messico n. 7, presso lo studio dell'Avv. , del foro di Roma (c.f. Parte_2
) che con l'Avv. Ernesto De Sanctis (c.f. lo C.F._2 CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTE
E
, e non costituiti in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 appello
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 3160/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, nella causa iscritta al n. R.G. 54363/2018 - mantenimento figli maggiorenni fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in cancelleria il 10.8.2018 e ritualmente notificato, , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
1
[...] convenivano in giudizio deducendo che: con sentenza n°11143/2016 Parte_1 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da;
in sede divorzile era stato Controparte_1 Parte_1 posto a carico del un assegno pari ad euro 5.000,00 mensili quale contributo Parte_1 al mantenimento dei figli e conviventi con Parte_3 Controparte_3 la madre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, nonché un assegno divorzile pari ad euro 1.000,00 mensili in favore di Controparte_1
con provvedimento del 4.8.2017 il Tribunale di Roma aveva revocato l'assegno
[...] stabilito a carico del quale contributo per il mantenimento dei figli, in quanto Parte_1 non più conviventi con la madre;
dal mese di agosto dell'anno 2017 il padre aveva versato ai figli solo la somma di euro 300,00 mensili ciascuno;
entrambi i figli erano studenti e non erano indipendenti economicamente. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano porsi a carico di un assegno alimentare pari ad euro Parte_1
2.718,00 in favore di ed un assegno alimentare pari ad euro Parte_3
3.828,00 mensili in favore di oltre al pagamento del 50% delle spese Controparte_3 straordinarie necessarie per gli stessi. , costituendosi in giudizio, Parte_1 eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e, nel merito, chiedeva, comunque, che la stessa contribuisse al mantenimento
[...] dei figli, tenuto conto del reddito da lei percepito quale docente universitaria in Londra, delle sue consistenze patrimoniali e dell'eredità dalla stessa ricevuta. Chiedeva, inoltre, di tener conto del fatto che il reddito del resistente era diminuito, essendo il Parte_1 non più percettore della retribuzione erogatagli in precedenza dal Ministero degli Esteri in ragione della sua permanenza all'estero, per essere egli rientrato in Italia nel periodo compreso fra l'anno 2017 e l'anno 2018, e concludeva nel senso che venisse previsto per il mantenimento dei figli un assegno di € 1.500,00 mensili per ciascuno, da suddividersi tra entrambi i genitori, oltre all'obbligo per questi ultimi di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con conseguente trasformazione del rito in giudizio ordinario. In sede di precisazione delle conclusioni gli attori così concludevano: “…stabilire a carico del Dott. la corresponsione Parte_1 dell'assegno alimentare mensile nella misura - di euro 2.718,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore del Signor , con effetto dall'agosto 2017 Parte_3
e sino al 31 gennaio 2021, detratto quanto versato in acconto;
- di euro 3.828,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore del Signor , con effetto Controparte_3 dall'agosto 2017 e detratto quanto versato in acconto;” mentre il convenuto chiedeva
“Piaccia all'On.le Tribunale, verificate le effettive esigenze dei figli e Pt_3 CP_3
, stabilire, nel rispetto del principio della domanda, e tenuto conto delle
[...] circostanze sopravvenute relative alle nuove modalità di vita e alle attività svolte dai medesimi, nonché delle disponibilità economiche da essi acquisite stabilire se sia ancora dovuto un contributo economico dei genitori al loro mantenimento e, solo nell'ipotesi affermativa, stabilire che tale contributo sia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.”. Con la memoria conclusionale gli attori limitavano temporalmente anche la domanda per il figlio n quanto economicamente autonomo dal mese CP_3 di luglio 2022”.
Infine, la causa veniva decisa con la sentenza oggetto di impugnazione, con la quale il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, così disponeva:
2 1)pone a carico di un assegno pari ad euro 2.500,00 mensili quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal Parte_3 deposito dell'atto introduttivo e per il resto dell'anno 2018 e pari ad euro 1.500,00 quale contributo al mantenimento del predetto per gli anni 2019 e 2020, oltre Istat ed interessi legali dal dì del dovuto al dì del soddisfo;
2)pone a carico di l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio per i periodi sopra indicati nella misura Parte_3 del 50%;
3)pone a carico di un assegno pari ad euro 2.500,00 mensili quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal deposito Controparte_3 dell'atto introduttivo fino al mese di giugno dell'anno 2020, oltre Istat ed interessi legali dal dì del dovuto al dì del soddisfo;
4)pone a carico di l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per il figlio er il periodo sopra indicato nella misura del Controparte_3
50%;
5)compensa le spese di lite fra le parti.
Con “Ricorso in appello ex art. 473 bis.30 cpc” depositato in data 7 settembre 2024
[...]
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 20 febbraio Parte_1
2024 e non notificata, lamentando:
1) Violazione del contraddittorio;
omessa estromissione di una parte;
violazione e falsa applicazione degli art. 24 Cost., 81 C.p.c. e dell'art. 337 – septies c.c.;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione – attribuzione di un bene diverso da quello oggetto della domanda;
3) Errore nella valutazione degli atti;
omessa valutazione delle circostanze riferite dalle parti. Violazione dell'art. 111 Cost, 132 cpc, 118 d.a. rigetto delle domande proposte dagli attori.
L'appellante concludeva chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disporre l'integrale riforma della sentenza 3160/2024 del 20/2/2024 -non notificata – resa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio RG 54363/2018 e il rigetto delle domande proposte dagli attori Accertata e dichiarata la fondatezza di tutti i motivi svolti dall'appellante:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Dott.ssa e per l'effetto, in Controparte_1 accoglimento del presente atto di appello, condannarla alla refusione delle spese del primo grado di giudizio;
2. Accertare e dichiarare che la condizione economica degli attori e , non era tale da farli versare in uno stato di Parte_3 Controparte_3 bisogno e che la loro domanda di assegno alimentare va rigettata;
3. Accertare e dichiarare che la sentenza va integralmente riformata perché resa in violazione dell'art. 112 cpc in quanto priva della specifica domanda e comunque per aver attribuito un bene maggiore di quello richiesto;
In via subordinata 4. Accertare e dichiarare che entrambi i genitori e evono concorrere in pari misura Parte_1 Controparte_1
a corrispondere l'assegno di mantenimento dei figli: per il Parte_3 periodo da agosto 2018 a dicembre 2020 euro 1500,00 mensili;
euro Controparte_3
1500,00 mese dalla presentazione della domanda sino a giugno del 2020. Nessuna
3 pronuncia sulle spese straordinarie perché non provate. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi dei due gradi del giudizio.
Con decreto del 3 ottobre 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 ottobre 2025 e, rilevato che l'appello era stato proposto con ricorso anziché con atto di citazione, disponeva il mutamento del rito, ordinando al ricorrente di provvedere alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto stesso entro i termini di cui all'art. 342 c.p.c., previa integrazione dell'atto secondo quanto previsto dall'articolo 163 c.p.c..
Nessuno si costituiva per gli appellati.
Con decreto del 9 settembre 2025 veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. .
Con note sostitutive dell'udienza del 23 ottobre 2025 il procuratore dell'appellante evidenziava a questa Corte che nell'accingersi a redigere le note stesse aveva rilevato che l'atto di appello notificato in allegato alla pec da lui spedita il 25/10/2024 in osservanza del decreto del 3 ottobre 2024 riguardava altro giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi alla medesima Corte d'Appello di Roma, peraltro avente a oggetto ugualmente una domanda di condanna al pagamento di somme, con scadenza e tempi di redazione del tutto coincidenti. Ritenendo che risultasse di tutta evidenza l'errore in cui era incorso l'appellante nella convinzione di aver dato tempestiva esecuzione all'adempimento ordinatogli, chiedeva La remissione in termini per procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nelle forme di cui all'art. 342 c.p.c. siccome disposto nell'ordinanza del 10/10/2024.
Ciò posto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, per inosservanza, da parte dell'appellante, del termine assegnato dal Presidente di questa Sezione con decreto del 3 ottobre 2024 per la notifica dell'atto introduttivo integrato secondo quanto stabilito dall'articolo 163 c.p.c..
Nel caso di specie, invero, l'appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione, anziché, come di fatto avvenuto, con ricorso. Il Presidente di questa Sezione, rilevato l'errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del presente grado, con decreto del 3 ottobre 2024 aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 23 ottobre 2025, disponendo la notifica dell'atto introduttivo e del decreto stesso nel rispetto dei termini di cui all'articolo 342 c.p.c., previa integrazione dell'atto secondo quanto disposto dall'articolo 163 c.p.c.. A tanto non ha provveduto l'appellante, il quale solo a distanza di oltre un anno dall'emissione del decreto presidenziale, con le note sostitutive depositate il 22 ottobre 2025 ha chiesto di essere rimesso in termini per ottemperare a quanto era stato disposto con il suddetto decreto, deducendo di essere incorso in errore per aver notificato agli appellanti un atto relativo ad altra causa pendente in secondo grado tra le medesime parti.
Ritiene questa Corte che la richiesta di rimessione in termini non possa trovare accoglimento.
È noto, invero, che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione in termini presuppone la presenza di un errore ascrivibile a un fattore impeditivo estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si sia verificata una decadenza. Affinché tale istituto possa trovare applicazione anche con riguardo al
4 termine per proporre impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016, richiamata da Cass. n. 24180 del 2019), l'impedimento deve assumere carattere di assolutezza, escludendo quindi situazioni di mera difficoltà, e deve porsi in un nesso di causalità diretta con la decadenza in cui, incolpevolmente, la parte sia incorsa (Cass. Sez. un. n. 4135 del 2019).
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche (cfr. Cass. n. 36001 del 2023): la prima attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte che la richiede e che dalla stessa non risulti governabile neppure con "difficoltà" (cfr. Cass. SS.UU. n. 4135/2019 Cass. SS.UU. n. 27773 del 2020; Cass. n. 11062 del 2006 ); l'altra attiene alla c.d. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr. Cass Sezioni Unite n. 4135/2019, Cass. n. 21304/ 2019 e Cass. n. 22342 del 2021).
La ratio sottesa alla tempestività dell'istanza, intesa in termini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti (da ultimo, Cass. n. 14348 del 2025). L'immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un'eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l'efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (Cass. n. 21282 del 2024). Viene ribadito che a tal fine rileva la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga "in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. n. 9114 del 2012; Cass n. 25289 del 2020; Cass. n. 2473 del 2023).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile né il fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte, trattandosi di un errore nel quale l'interessato è colpevolmente incorso nel notificare erroneamente un atto introduttivo diverso da quello per il quale era stata disposta l'integrazione, né la tempestività della reazione, essendo stata l'istanza di rimessione formulata a distanza di un anno dall'inesatto adempimento dell'ordine del Presidente di questo Collegio, senza che a tal fine possa essere invocata la circostanza che la scoperta dell'errore sarebbe avvenuta solo allora.
La inosservanza del termine fissato per la disposta notifica dell'integrazione dell'atto di appello integra gli estremi della inattività della parte, ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., con conseguente improcedibilità del gravame.
Non può, in ogni caso, non rilevarsi che in caso di errore dell'appellante nella scelta della forma dell'atto introduttivo del gravame (ricorso in luogo di atto di citazione), la decadenza dall'impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se, entro il termine per impugnare, si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso, il che nella specie non è affatto avvenuto.
5 Va infine sottolineato che la parte reclamata non si è costituita in giudizio.
L'appello deve essere, dunque, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, difettando la costituzione degli appellati.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7 Parte_1 settembre 2024, avverso la sentenza n. 3160/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 12/07/2023 e pubblicata il 20 febbraio 2024 nel proc. R.G. n. 54363/18, così dispone:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese della presente fase del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)
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