Articolo 5 della Legge 13 agosto 1979, n. 380
Articolo 4Articolo 6
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1 settembre 1979
Art. 5.
Le disponibilita' residue esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi del terzo comma dell'articolo 199 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , saranno fatte affluire al capitolo n. 2368 dello stato di previsione delle entrate per la contemporanea riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 1 settembre 1979