Sentenza 5 febbraio 1982
Massime • 1
Non ricorre una delle ipotesi che comportano, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, o la rinnovazione di Atti invalidi, nel caso in cui il giudice di primo grado anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo a seguito della mancata comparizione di tutte le parti a due successive udienze di trattazione, abbia fissato una nuova udienza di trattazione, giacché al di fuori dei casi tassativamente previsti dell'art. 354 cod. proc. civ. le Invalidità di carattere processuale incorse nel giudizio di primo grado sono irrilevanti, con la conseguenza che la parte soccombente può dolersi in Sede di impugnazione solo del merito della decisione adottata. ( V 2189/67, mass n 329351).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1982, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1982 |
Testo completo
Non ricorre una delle ipotesi che comportano, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, o la rinnovazione di Atti invalidi, nel caso in cui il giudice di primo grado anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo a seguito della mancata comparizione di tutte le parti a due successive udienze di trattazione, abbia fissato una nuova udienza di trattazione, giacché al di fuori dei casi tassativamente previsti dell'art. 354 cod. proc. civ. le Invalidità di carattere processuale incorse nel giudizio di primo grado sono irrilevanti, con la conseguenza che la parte soccombente può dolersi in Sede di impugnazione solo del merito della decisione adottata. ( V 2189/67, mass n 329351).*