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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1768 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Serena Andreani e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Galeazzi, presso cui elettivamente domicilia alla via Chiassi n. 71, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Avitabile, CP_1 C.F._2 presso cui elettivamente domicilia, alla via Carmelitani Scalzi n. 11, in Verona (VR)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 28.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1) Scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2) nessun assegno per il figlio
, a decorrere dal mese di febbraio 2025; 3) la ex casa coniugale resta nella disponibilità del Per_1 ricorrente;
4) assegno divorzile a carico del ricorrente e in favore della resistente pari ad euro
250,00 mensili, dal mese di febbraio 2025, per 3 anni e successivamente riduzione dell'assegno ad euro 200 mensili;
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data
30.08.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Roverbella (MN) in data 10.05.2003 con , come risulta dagli estratti del Comune di CP_1
Roverbella atto n. 2, Parte I, anno 2003, e che da tale matrimonio sono nati due figli, nato Per_2 il 18.01.2003, e , nato il [...], entrambi economicamente autosufficienti, ha chiesto Per_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento per la CP_ signora e previsione di un assegno di mantenimento a carico della resistente e in favore del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, CP_1 chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore e opponendosi alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio . Per_1
All'udienza del 28.01.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa del ricorso per la separazione n. 895/2022, emesso in data 28.09.2022 e depositato in data 4.10.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2) dispone che nessun assegno venga corrisposto in favore del figlio , a partire dal mese Per_1 di febbraio 2025;
3) dà atto che la ex casa coniugale resterà nella disponibilità del ricorrente;
4) pone a carico del ricorrente l'onere di corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente pari ad euro 250,00 mensili, a partire dal mese di febbraio 2025 e per i 3 anni successivi, e successivamente l'assegno verrà ridotto ad euro 200 mensili;
5) spese di lite compensate
6) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roverbella per le annotazioni di rito (atto n. 2, P. I, anno 2003).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola