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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4458 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 21.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pontedera, via F. lotti n.
12, presso lo studio dell'avv. CASSANDRA BIANCHI che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.;
- Attore opponente contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pontedera, via I Maggio n. 16, presso lo studio dell'avv.
ELISA GARGANI, che la rappresenta e difende insieme con l'avv. NICCOLO'
GIANNINI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 3528/2022 (RG n. 3388/2022) del 2.11.2022, il Tribunale di
Pisa ha ingiunto ad il pagamento della Parte_2 somma di € 5.789,96, oltre interessi, spese e competenze di legge, a titolo di compensi per l'attività professionale in tesi svolta (nell'ambito di un contratto di appalto di servizi) dalla come riconosciuti in data 8.9.2020 dal legale rappresentante CP_1
della ingiunta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione perché infondata in fatto ed in diritto, così provvedere: − In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− Nel merito dichiarare nullo, e/o inefficace e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
3528/2022 (N.R.G. 3388/2022) - emesso dal Tribunale di Pisa in data 02.11.2022, perché infondata in fatto ed in diritto ogni richiesta per i motivi esposti in narrativa;
−
Sempre nel merito condannare la in persona del suo legale rappresentante, CP_1 alla corresponsione in favore della della somma di € Parte_3
8.202,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti nello svolgimento dell'incarico professionale, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per la fase monitoria, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”.
A sostegno delle domande svolte, l'opponente – dopo avere confermato l'esistenza di un rapporto contrattuale per la prestazione di servizi professionali, come da lettera di incarico del 18.9.2018 - ha contestato il quantum debeatur, eccependo, in particolare: -
l'omessa comunicazione delle fatture pro forma 64/A, 120/A e 312/A (la prima delle quali mai emessa); - che, nonostante il pagamento concordato “a vista fattura”, la controparte non ha mai emesso le fatture relative ai tre proforma appena menzionati;
-
l'assenza di fatture per il periodo settembre 2018/luglio 2019 e febbraio 2020/agosto
2020; - l'invalidità del riconoscimento di debito, compilato dalla creditrice e sottoscritto dal “in blocco”, in quanto effettuato “per errore”; - che infatti il dichiarante Parte_4
pag. 2/8 nel 2022 ha ricevuto una comunicazione da (per l'anno 2020) con cui sono stati CP_2
accertati errori nei modelli compilati dalla società incaricata. La opponente ha quindi dedotto plurimi profili di inadempimento/inesatto adempimento in tesi addebitabili alla condotta negligente della opposta, e ha svolto in via riconvenzionale domanda di condanna al risarcimento del danno, pari a € 8.202,50; ed ha altresì contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
In data 26.4.2023, si è ritualmente costituita , chiedendo in via preliminare la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata, alla luce del tenore inequivoco del riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappresentante della società debitrice, il quale avrebbe altresì riconosciuto la correttezza dell'attività professionale sino ad allora svolta.
Con ordinanza del 4.5.2023, è stata accolta la domanda ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto di credito, azionato in sede monitoria (D.I. del Tribunale di Pisa n. 3528/2022 del 2.11.2022), a titolo di omesso pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta dalla in favore CP_1
della , in forza del contratto del 18.9.2018, Parte_2 nonché dell'accertamento della fondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno svolta (in via riconvenzionale) dalla ingiunta, a motivo del preteso inadempimento/inesatto adempimento imputabile alla controparte, la quale avrebbe svolto il proprio incarico in violazione del canone di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Nei fatti, è pacifico e in ogni caso risulta per tabulas (doc. 1 allegato al fascicolo monitorio) che quale legale rappresentante della Parte_5 [...]
in data 18.9.2018 ha conferito alla società Parte_2 CP_1 incarico per la tenuta della contabilità aziendale, per l'ausilio alla redazione dei
[...]
pag. 3/8 libri sociali, per la redazione ed invio del bilancio annuale alla CCiAA, per la redazione e invio del Modello Unico, per la predisposizione ed invio degli studi di settore, per la comunicazione annuale IVA, pe la redazione ed invio del modello 770 professionisti, oltre che per ogni altro adempimento telematico richiesto dalla normativa vigente (art. 1); l'incarico decorreva dal 18.09.2018, data di sottoscrizione della scrittura, e sino al
18.09.2019, con rinnovo tacito annuale (art. 2). I compensi per la prestazione professionale fornita dalla in favore della CP_1 Parte_2
sono stati concordati come segue (art. 3): - euro 3.600,00 da
[...]
corrispondersi in rate mensili di euro 300,00; - elaborazione buste paga euro 30,00 ciascuna;
- le spese documentate e sostenute dalla società in nome e per conto CP_1 del cliente per l'espletamento dell'incarico, escluse dai predetti importi.
Emerge del pari in via documentale che in data 8.9.2020, lo stesso legale rappresentante della ha sottoscritto un atto di Parte_2
“riconoscimento del debito” con cui, da un lato, ha riconosciuto che la società rappresentata era debitrice dell'importo di euro 4.500,00, oltre IVA, in favore della odierna opposta (concordando anche le modalità di rientro, con il pagamento di euro
500,00 al mese e facoltà di estinzione anticipata), e, dall'altro, ha espressamente riconosciuto che “il Dott. , la Dott.ssa e la hanno Parte_6 Controparte_3 CP_1 adempiuto diligentemente a tutti gli obblighi dell'incarico professionale conferito e nessuna eccezione è posta al loro operato” (all. 3 al ricorso per d.i.).
4. Tali i rapporti tra le parti, come documentati dalla opposta e riconosciuti dalla opponente, l'eccezione sollevata dalla Parte_2
secondo cui la controparte non avrebbe emesso le fatture relative agli importi ingiunti
(pure in presenza di una condizione di pagamento a “vista fattura”), non merita accoglimento, considerato che il diritto di credito ingiunto rinviene la propria causa nel riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappresentante della debitrice in data
8.9.2020.
4.1. Come noto, la ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (non titolata, come nella specie) determina l'astrazione processuale della causa debendi, talchè il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
pag. 4/8 Nel rispetto dei principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. civ., sez. III, n. 21098/2013).E nel fornire detta prova contraria il promittente non incontra alcun limite probatorio (Cass. civ., sez. I, n.
6191/2005)
Ne discende che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. civ., sez. I, n. 2091/2022).
Nel caso, poi, in cui la promessa di pagamento coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732, l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass. civ., II, n. 9880/2018).
4.2. Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto contrattuale, così come l'esecuzione della prestazione, è stata ammessa (con efficacia confessoria) dalla difesa opponente, la quale ha contestato alla controparte negoziale il corretto e diligente adempimento, deducendo di essere caduta “in errore” per non essere a conoscenza, al momento della ricognizione del debito, dell'inesatto adempimento della . CP_1
L'argomento difensivo, che può essere qualificato in termini di “errore di fatto” rilevante per l'eventuale annullabilità della ricognizione di debito (art. 2732 c.c.), attiene, a ben vedere, alla corretta esecuzione della prestazione, ammessa – anch'essa con efficacia confessoria – nella seconda parte della scrittura privata dell'8.9.2020.
Sul punto, è appena il caso di osservare che dalla lettura delle comunicazioni inviate da alla opponente (all. 6 e 7 al fascicolo attore), emerge che le stesse facevano CP_2 riferimento a presunti “errori” nella compilazione della dichiarazione modello IVA
2020 e della dichiarazione modello redditi 2020, vale a dire a modelli risalenti ad un'epoca anteriore alla ricognizione di debito e alla correlata rinuncia ad ogni pretesa per le prestazioni professionali sino a quel momento rese dalla;
rispetto a tale CP_1 dichiarazione ricognitiva, l'opponente non ha dato prova documentale che si trattasse di pag. 5/8 “errori” conosciuti solo in epoca successiva, essendosi limitata a depositare le comunicazioni pervenutele nel 2022, senza che ciò esclusa una conoscenza della CP_2
non correttezza dei dati inseriti già in epoca anteriore.
In sostanza, l'opponente ha omesso di dare prova non solo dell'inesistenza del fatto confessato, ma anche dell'ulteriore circostanza che al momento della confessione il confitente versava in errore (in linea con l'onere probatorio su cui, ex multis, si richiama
Cass. civ., n. 9777/2016); per tale ragione la domanda non merita accoglimento.
5. E' del pari infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta, in via riconvenzionale, dall'opponente.
5.1. Con riferimento alle prestazioni professionali eseguite nell'anno 2020, anche a voler prescindere dalla superiori assorbenti considerazioni in ordine al valore della dichiarazione confessoria resa nella scrittura privata dell'8.9.2020 (per cui, si ripete, non vi sono sufficienti elementi concernenti il dedotto “errore di fatto”), si osserva che: a) la convocazione dell'assemblea dei soci è onere dell'amministratore Unico e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione, non della professionista incaricato di eseguire gli adempimenti fiscali;
ed infatti non è oggetto dell'incarico conferito dalla Parte_2
Cont alla;
b) non vi è prova che alla data della scadenza dell'adempimento fiscale il bilancio fosse già stato approvato e, ciononostante, non fosse stato depositato dalla opposta;
si tratta, in ogni caso di adempimento degli amministratori (art. 2423 c.c.) rispetto al quale il professionista incaricato interviene solo per il materiale inserimento di dati forniti, appunto, dagli amministratori della società; c) considerato che la dichiarazione dei redditi può essere presentata solo dopo l'approvazione e il deposito dei bilanci, non vi è prova che il bilancio fosse stato tempestivamente approvato dalla società opponente e che, ciononostante, la opposta sia incorsa in colpevole ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi (fermo restando, che in tutti i casi, il deposito tardivo è ammesso, previo pagamento di una sanzione pecuniaria di entità assai modesta).
In ogni caso, oltre a non sussistere prova della ventilata condotta negligente dalla CP_1
la opponente non ha dimostrato (né allegato con sufficiente precisione) il danno
[...] subito (nell'an e nel quantum debeatur).
pag. 6/8 5.2. Con riguardo alle prestazioni eseguite anno 2021, si osserva che l'opponente solo con l'introduzione del presente giudizio ha eccepito di avere pagato il compenso alla pure in assenza di prestazione, non essendovi documentazione (es. missive, CP_1
comunicazioni PEC) relativa a contestazioni di epoca anteriore.
La domanda, qualificata in termini di azione di restituzione per indebito oggettivo, ai sensi dell'art. doc. 2033 c.c., è infondata, atteso che dalla documentazione prodotta dalla opposta (doc. da 7 a 10) ha dato prova dell'esecuzione della prestazione (si guardi, ad esempio, le buste paga dei lavori); e ciò in linea con il tenore letterale del messaggio inviato mediante applicazione Whatsapp, in data 10.3.2022, in cui il dott. , per Pt_6
la opposta, ha fatto riferimento alla cessazione del rapporto di assistenza fiscale e contabile “per l'anno di imposta 2020”, i cui adempimenti, come noto, perdurano sino al 2021 (periodo coperto da fatturazione).
5.3. Da ultimo, con riguardo alla domanda di rimborso del compenso corrisposto ad altro professionista nell'anno 2022, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale scade il giorno 30 aprile successivo all'anno d'imposta in questione e quindi, alla data della chiusura del rapporto di collaborazione con (datata Parte_2
10/03/2022) mancavano ancora 51 giorni per potere procedere ed eseguire gli adempimenti fiscali previsti per l'anno 2021, compreso il deposito della dichiarazione dei redditi. Va quindi esclusa una condotta inadempiente imputabile alla opposta la quale, sotto altro profilo, ha dato prova di avere messo a disposizione della controparte la documentazione utile a tal fine.
6. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del titolo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) dei parametri minimi di riferimento
(poiché il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione e attesa la natura documentale dell'istruttoria svolta) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 7/8 CONDANNA la opponente alla refusione in favore di , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4458 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 21.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pontedera, via F. lotti n.
12, presso lo studio dell'avv. CASSANDRA BIANCHI che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.;
- Attore opponente contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pontedera, via I Maggio n. 16, presso lo studio dell'avv.
ELISA GARGANI, che la rappresenta e difende insieme con l'avv. NICCOLO'
GIANNINI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 3528/2022 (RG n. 3388/2022) del 2.11.2022, il Tribunale di
Pisa ha ingiunto ad il pagamento della Parte_2 somma di € 5.789,96, oltre interessi, spese e competenze di legge, a titolo di compensi per l'attività professionale in tesi svolta (nell'ambito di un contratto di appalto di servizi) dalla come riconosciuti in data 8.9.2020 dal legale rappresentante CP_1
della ingiunta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione perché infondata in fatto ed in diritto, così provvedere: − In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− Nel merito dichiarare nullo, e/o inefficace e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n.
3528/2022 (N.R.G. 3388/2022) - emesso dal Tribunale di Pisa in data 02.11.2022, perché infondata in fatto ed in diritto ogni richiesta per i motivi esposti in narrativa;
−
Sempre nel merito condannare la in persona del suo legale rappresentante, CP_1 alla corresponsione in favore della della somma di € Parte_3
8.202,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti nello svolgimento dell'incarico professionale, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per la fase monitoria, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”.
A sostegno delle domande svolte, l'opponente – dopo avere confermato l'esistenza di un rapporto contrattuale per la prestazione di servizi professionali, come da lettera di incarico del 18.9.2018 - ha contestato il quantum debeatur, eccependo, in particolare: -
l'omessa comunicazione delle fatture pro forma 64/A, 120/A e 312/A (la prima delle quali mai emessa); - che, nonostante il pagamento concordato “a vista fattura”, la controparte non ha mai emesso le fatture relative ai tre proforma appena menzionati;
-
l'assenza di fatture per il periodo settembre 2018/luglio 2019 e febbraio 2020/agosto
2020; - l'invalidità del riconoscimento di debito, compilato dalla creditrice e sottoscritto dal “in blocco”, in quanto effettuato “per errore”; - che infatti il dichiarante Parte_4
pag. 2/8 nel 2022 ha ricevuto una comunicazione da (per l'anno 2020) con cui sono stati CP_2
accertati errori nei modelli compilati dalla società incaricata. La opponente ha quindi dedotto plurimi profili di inadempimento/inesatto adempimento in tesi addebitabili alla condotta negligente della opposta, e ha svolto in via riconvenzionale domanda di condanna al risarcimento del danno, pari a € 8.202,50; ed ha altresì contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
In data 26.4.2023, si è ritualmente costituita , chiedendo in via preliminare la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata, alla luce del tenore inequivoco del riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappresentante della società debitrice, il quale avrebbe altresì riconosciuto la correttezza dell'attività professionale sino ad allora svolta.
Con ordinanza del 4.5.2023, è stata accolta la domanda ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto di credito, azionato in sede monitoria (D.I. del Tribunale di Pisa n. 3528/2022 del 2.11.2022), a titolo di omesso pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta dalla in favore CP_1
della , in forza del contratto del 18.9.2018, Parte_2 nonché dell'accertamento della fondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno svolta (in via riconvenzionale) dalla ingiunta, a motivo del preteso inadempimento/inesatto adempimento imputabile alla controparte, la quale avrebbe svolto il proprio incarico in violazione del canone di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Nei fatti, è pacifico e in ogni caso risulta per tabulas (doc. 1 allegato al fascicolo monitorio) che quale legale rappresentante della Parte_5 [...]
in data 18.9.2018 ha conferito alla società Parte_2 CP_1 incarico per la tenuta della contabilità aziendale, per l'ausilio alla redazione dei
[...]
pag. 3/8 libri sociali, per la redazione ed invio del bilancio annuale alla CCiAA, per la redazione e invio del Modello Unico, per la predisposizione ed invio degli studi di settore, per la comunicazione annuale IVA, pe la redazione ed invio del modello 770 professionisti, oltre che per ogni altro adempimento telematico richiesto dalla normativa vigente (art. 1); l'incarico decorreva dal 18.09.2018, data di sottoscrizione della scrittura, e sino al
18.09.2019, con rinnovo tacito annuale (art. 2). I compensi per la prestazione professionale fornita dalla in favore della CP_1 Parte_2
sono stati concordati come segue (art. 3): - euro 3.600,00 da
[...]
corrispondersi in rate mensili di euro 300,00; - elaborazione buste paga euro 30,00 ciascuna;
- le spese documentate e sostenute dalla società in nome e per conto CP_1 del cliente per l'espletamento dell'incarico, escluse dai predetti importi.
Emerge del pari in via documentale che in data 8.9.2020, lo stesso legale rappresentante della ha sottoscritto un atto di Parte_2
“riconoscimento del debito” con cui, da un lato, ha riconosciuto che la società rappresentata era debitrice dell'importo di euro 4.500,00, oltre IVA, in favore della odierna opposta (concordando anche le modalità di rientro, con il pagamento di euro
500,00 al mese e facoltà di estinzione anticipata), e, dall'altro, ha espressamente riconosciuto che “il Dott. , la Dott.ssa e la hanno Parte_6 Controparte_3 CP_1 adempiuto diligentemente a tutti gli obblighi dell'incarico professionale conferito e nessuna eccezione è posta al loro operato” (all. 3 al ricorso per d.i.).
4. Tali i rapporti tra le parti, come documentati dalla opposta e riconosciuti dalla opponente, l'eccezione sollevata dalla Parte_2
secondo cui la controparte non avrebbe emesso le fatture relative agli importi ingiunti
(pure in presenza di una condizione di pagamento a “vista fattura”), non merita accoglimento, considerato che il diritto di credito ingiunto rinviene la propria causa nel riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappresentante della debitrice in data
8.9.2020.
4.1. Come noto, la ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. (non titolata, come nella specie) determina l'astrazione processuale della causa debendi, talchè il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
pag. 4/8 Nel rispetto dei principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. civ., sez. III, n. 21098/2013).E nel fornire detta prova contraria il promittente non incontra alcun limite probatorio (Cass. civ., sez. I, n.
6191/2005)
Ne discende che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. civ., sez. I, n. 2091/2022).
Nel caso, poi, in cui la promessa di pagamento coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732, l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass. civ., II, n. 9880/2018).
4.2. Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto contrattuale, così come l'esecuzione della prestazione, è stata ammessa (con efficacia confessoria) dalla difesa opponente, la quale ha contestato alla controparte negoziale il corretto e diligente adempimento, deducendo di essere caduta “in errore” per non essere a conoscenza, al momento della ricognizione del debito, dell'inesatto adempimento della . CP_1
L'argomento difensivo, che può essere qualificato in termini di “errore di fatto” rilevante per l'eventuale annullabilità della ricognizione di debito (art. 2732 c.c.), attiene, a ben vedere, alla corretta esecuzione della prestazione, ammessa – anch'essa con efficacia confessoria – nella seconda parte della scrittura privata dell'8.9.2020.
Sul punto, è appena il caso di osservare che dalla lettura delle comunicazioni inviate da alla opponente (all. 6 e 7 al fascicolo attore), emerge che le stesse facevano CP_2 riferimento a presunti “errori” nella compilazione della dichiarazione modello IVA
2020 e della dichiarazione modello redditi 2020, vale a dire a modelli risalenti ad un'epoca anteriore alla ricognizione di debito e alla correlata rinuncia ad ogni pretesa per le prestazioni professionali sino a quel momento rese dalla;
rispetto a tale CP_1 dichiarazione ricognitiva, l'opponente non ha dato prova documentale che si trattasse di pag. 5/8 “errori” conosciuti solo in epoca successiva, essendosi limitata a depositare le comunicazioni pervenutele nel 2022, senza che ciò esclusa una conoscenza della CP_2
non correttezza dei dati inseriti già in epoca anteriore.
In sostanza, l'opponente ha omesso di dare prova non solo dell'inesistenza del fatto confessato, ma anche dell'ulteriore circostanza che al momento della confessione il confitente versava in errore (in linea con l'onere probatorio su cui, ex multis, si richiama
Cass. civ., n. 9777/2016); per tale ragione la domanda non merita accoglimento.
5. E' del pari infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta, in via riconvenzionale, dall'opponente.
5.1. Con riferimento alle prestazioni professionali eseguite nell'anno 2020, anche a voler prescindere dalla superiori assorbenti considerazioni in ordine al valore della dichiarazione confessoria resa nella scrittura privata dell'8.9.2020 (per cui, si ripete, non vi sono sufficienti elementi concernenti il dedotto “errore di fatto”), si osserva che: a) la convocazione dell'assemblea dei soci è onere dell'amministratore Unico e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione, non della professionista incaricato di eseguire gli adempimenti fiscali;
ed infatti non è oggetto dell'incarico conferito dalla Parte_2
Cont alla;
b) non vi è prova che alla data della scadenza dell'adempimento fiscale il bilancio fosse già stato approvato e, ciononostante, non fosse stato depositato dalla opposta;
si tratta, in ogni caso di adempimento degli amministratori (art. 2423 c.c.) rispetto al quale il professionista incaricato interviene solo per il materiale inserimento di dati forniti, appunto, dagli amministratori della società; c) considerato che la dichiarazione dei redditi può essere presentata solo dopo l'approvazione e il deposito dei bilanci, non vi è prova che il bilancio fosse stato tempestivamente approvato dalla società opponente e che, ciononostante, la opposta sia incorsa in colpevole ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi (fermo restando, che in tutti i casi, il deposito tardivo è ammesso, previo pagamento di una sanzione pecuniaria di entità assai modesta).
In ogni caso, oltre a non sussistere prova della ventilata condotta negligente dalla CP_1
la opponente non ha dimostrato (né allegato con sufficiente precisione) il danno
[...] subito (nell'an e nel quantum debeatur).
pag. 6/8 5.2. Con riguardo alle prestazioni eseguite anno 2021, si osserva che l'opponente solo con l'introduzione del presente giudizio ha eccepito di avere pagato il compenso alla pure in assenza di prestazione, non essendovi documentazione (es. missive, CP_1
comunicazioni PEC) relativa a contestazioni di epoca anteriore.
La domanda, qualificata in termini di azione di restituzione per indebito oggettivo, ai sensi dell'art. doc. 2033 c.c., è infondata, atteso che dalla documentazione prodotta dalla opposta (doc. da 7 a 10) ha dato prova dell'esecuzione della prestazione (si guardi, ad esempio, le buste paga dei lavori); e ciò in linea con il tenore letterale del messaggio inviato mediante applicazione Whatsapp, in data 10.3.2022, in cui il dott. , per Pt_6
la opposta, ha fatto riferimento alla cessazione del rapporto di assistenza fiscale e contabile “per l'anno di imposta 2020”, i cui adempimenti, come noto, perdurano sino al 2021 (periodo coperto da fatturazione).
5.3. Da ultimo, con riguardo alla domanda di rimborso del compenso corrisposto ad altro professionista nell'anno 2022, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale scade il giorno 30 aprile successivo all'anno d'imposta in questione e quindi, alla data della chiusura del rapporto di collaborazione con (datata Parte_2
10/03/2022) mancavano ancora 51 giorni per potere procedere ed eseguire gli adempimenti fiscali previsti per l'anno 2021, compreso il deposito della dichiarazione dei redditi. Va quindi esclusa una condotta inadempiente imputabile alla opposta la quale, sotto altro profilo, ha dato prova di avere messo a disposizione della controparte la documentazione utile a tal fine.
6. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del titolo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) dei parametri minimi di riferimento
(poiché il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione e attesa la natura documentale dell'istruttoria svolta) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 7/8 CONDANNA la opponente alla refusione in favore di , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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