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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa DR Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3610/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Danile, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: malattia professionale e danno biologico
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.11.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento della natura professionale della patologia da lui contratta – accertarsi che lo stesso presenta il grado di invalidità che verrà accertato nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannarsi l' alla corresponsione, CP_1 in suo favore, del relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò detto, giova evidenziarsi che se da un lato dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco il Tes_1 ricorrente da circa 35 anni, in quanto eravamo colleghi alla forestale;
io vi lavoro dal 1989, facevo i turni di lavoro insieme al ricorrente perché facevamo parte della stessa squadra, abbiamo lavorato insieme per circa 20 anni;
il ricorrente era un bracciante agricolo, utilizzava la motosega per abbattere gli alberi e nel periodo estivo utilizzava il decespugliatore;
preciso che gli attrezzi utilizzati erano molto rumorosi, le motoseghe funzionano tutte a benzina e veniva utilizzata anche una motosega telescopica della lunghezza di 4 mt circa;
lavoravamo per 40 ore settimanali, per cui se il lavoro era distribuito su 5 cinque giorni facevamo 8 ore al giorno, mentre su sei giorni lavoravamo
6,30 ore al giorno;
ricordo che la sua qualifica principale era quella di motoseghista, ma, seppur raramente, capitava che zappasse la terra al fine di creare il cosiddetto tagliafuoco;
capitava che il ricorrente lavorasse insieme a colleghi che utilizzavano contemporaneamente gli stessi attrezzi meccanici rumorosi”) e (“conosco il ricorrente dal 1990 perché abbiamo lavorato insieme Tes_2 nel territorio di Agrigento per la forestale, dove io lavoro tuttora;
anche lui come me era un motoseghista e un decespugliatorista;
l'orario di lavoro era di 39 ore settimanali;
nello svolgimento del suo lavoro il ricorrente utilizzava la motosega, il decespugliatore e una motosega telescopica di circa 4 mt, che viene appoggiata sulla spalla;
ci occupiamo anche della preparazione del cosiddetto tagliafuoco nei boschi;
preciso che inizialmente non avevamo dispositivi di protezione individuale;
capitava che il ricorrente lavorasse insieme a colleghi che utilizzavano contemporaneamente gli stessi strumenti meccanici rumorosi;
per quel che so il ricorrente ha sempre lavorato nell'ambito agricolo”) è emersa in giudizio la prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso, dall'altra il CTU ha osservato che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente è affetto da ipoacusia bilaterale di tipo percettivo e da riferite discopatie (assenza assoluta di documentazione). L'ipoacusia bilaterale di tipo percettivo
è causalmente ricollegabile alla specifica attività lavorativa svolta dallo stesso (addetto al decespugliatore e alla motosega) e pertanto può essere considerata di natura professionale con danno biologico pari al 3%, mentre le riferite patologie del rachide lombare non sono da correlare all'attività professionale”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste – per le medesime ragioni - a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
DR Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa DR Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3610/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Danile, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: malattia professionale e danno biologico
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.11.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento della natura professionale della patologia da lui contratta – accertarsi che lo stesso presenta il grado di invalidità che verrà accertato nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannarsi l' alla corresponsione, CP_1 in suo favore, del relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1 il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1 di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò detto, giova evidenziarsi che se da un lato dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco il Tes_1 ricorrente da circa 35 anni, in quanto eravamo colleghi alla forestale;
io vi lavoro dal 1989, facevo i turni di lavoro insieme al ricorrente perché facevamo parte della stessa squadra, abbiamo lavorato insieme per circa 20 anni;
il ricorrente era un bracciante agricolo, utilizzava la motosega per abbattere gli alberi e nel periodo estivo utilizzava il decespugliatore;
preciso che gli attrezzi utilizzati erano molto rumorosi, le motoseghe funzionano tutte a benzina e veniva utilizzata anche una motosega telescopica della lunghezza di 4 mt circa;
lavoravamo per 40 ore settimanali, per cui se il lavoro era distribuito su 5 cinque giorni facevamo 8 ore al giorno, mentre su sei giorni lavoravamo
6,30 ore al giorno;
ricordo che la sua qualifica principale era quella di motoseghista, ma, seppur raramente, capitava che zappasse la terra al fine di creare il cosiddetto tagliafuoco;
capitava che il ricorrente lavorasse insieme a colleghi che utilizzavano contemporaneamente gli stessi attrezzi meccanici rumorosi”) e (“conosco il ricorrente dal 1990 perché abbiamo lavorato insieme Tes_2 nel territorio di Agrigento per la forestale, dove io lavoro tuttora;
anche lui come me era un motoseghista e un decespugliatorista;
l'orario di lavoro era di 39 ore settimanali;
nello svolgimento del suo lavoro il ricorrente utilizzava la motosega, il decespugliatore e una motosega telescopica di circa 4 mt, che viene appoggiata sulla spalla;
ci occupiamo anche della preparazione del cosiddetto tagliafuoco nei boschi;
preciso che inizialmente non avevamo dispositivi di protezione individuale;
capitava che il ricorrente lavorasse insieme a colleghi che utilizzavano contemporaneamente gli stessi strumenti meccanici rumorosi;
per quel che so il ricorrente ha sempre lavorato nell'ambito agricolo”) è emersa in giudizio la prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso, dall'altra il CTU ha osservato che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente è affetto da ipoacusia bilaterale di tipo percettivo e da riferite discopatie (assenza assoluta di documentazione). L'ipoacusia bilaterale di tipo percettivo
è causalmente ricollegabile alla specifica attività lavorativa svolta dallo stesso (addetto al decespugliatore e alla motosega) e pertanto può essere considerata di natura professionale con danno biologico pari al 3%, mentre le riferite patologie del rachide lombare non sono da correlare all'attività professionale”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste – per le medesime ragioni - a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
DR Di CA