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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5096/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Domenico Ricciardi e Rosa Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19.04.2024, l'istante in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver presentato all' in data 22.11.2021 domande per il riconoscimento CP_1
dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, senza esito;
1 - di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, n.
2025/2023 R.G.;
- di aver inoltrato, nel predetto giudizio sommario, una istanza di rimessione nei termini in data 05.06.2023 con richiesta di fissazione di un secondo accesso peritale, vista l'assenza del ricorrente alla visita medica fissata per il giorno 18.05.2023 per l'accertamento medico legale;
- che il Magistrato, con provvedimento del 06.06.2023, definiva il giudizio rigettando l'istanza di a.t.p. stante il mancato espletamento della CTU;
- di avere interesse all'accertamento, nella presente fase di merito, del proprio stato di invalidità civile, tenuto conto delle gravi condizioni di salute, come attestate nel certificato medico del 07.06.2023, ed in considerazione di “quanto incolpevolmente accaduto nella fase sommaria” da ritenersi “eccezionalmente scusabile”.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento delle provvidenze CP_1
previdenziali riconosciute.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del giudizio di merito essendo stato CP_1
il giudizio di a.t.p. definito con ordinanza di inammissibilità per non essere il ricorrente comparso alla visita peritale. Ha, inoltre, contestato l'avversa domanda nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
21.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le allegazioni poste da parte ricorrente a fondamento della domanda appaiono generiche nonché prive di riscontro documentale.
Come si evince dal provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del giudizio di atp n. 2025/2023 R.G., allegato al ricorso, il giudice con provvedimento del
27.04.2023 aveva conferito incarico al CTU nonché fissato per l'accesso peritale la data del 18.05.2023.
2 Il CTU, con nota del 03.06.2023, aveva restituito gli atti rappresentando l'assenza ingiustificata di parte ricorrente nel luogo e nella data fissati per l'espletamento delle operazioni di consulenza.
In seguito, con istanza depositata in data 05.06.2023, il procuratore di parte ricorrente, dopo aver genericamente rappresentato l'impossibilità di quest'ultimo di presenziare alla visita peritale del giorno 18.05.2023 per motivi di salute, aveva chiesto autorizzarsi la visita domiciliare, allegando a sostegno di tale richiesta un piano riabilitativo del
19.05.2023.
Questo Giudice, pertanto, in data 06.06.2023, aveva emesso provvedimento di rigetto fondato sulla seguente motivazione: “ rilevato che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale […] comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (Cass. n. 19577 del 2013; n. 29906 del 2011; Cass. n. 12721 del
2017, tutte richiamate da Cass. n. 2361 del 2019); rilevato che, nel caso di specie,
l'istante non ha ottemperato all'onere di collaborazione predetto e non ha in alcun modo giustificato tale inottemperanza, essendosi limitato a depositare, in allegato all'istanza di fissazione di secondo accesso, piano riabilitativo del 19.05.2023 con prescrizione di deambulatore, assolutamente inidoneo a giustificare l'assenza alla visita peritale già fissata per il 18.05.2023; rilevato, inoltre, che l'istanza di visita domiciliare è pervenuta solo successivamente alla predetta assenza alla visita peritale
e che, in ogni caso, detta istanza non è supportata da alcuna valida certificazione medica, non potendosi ritenere idoneo a certificare l'intrasportabilità del periziando il piano riabilitativo del 19.05.2023 che, come già detto, rappresenta la sola documentazione allegata all'istanza in argomento;
[…] Rigetta l'istanza di atp”.
Ciò posto, deve in primo luogo evidenziarsi come il rigetto della domanda di a.t.p. sia stato determinato dall'inerzia di parte ricorrente che non ha allegato né provato l'esistenza di circostanze idonee a determinare l'impossibilità a comparire alla visita fissata.
3 Ed infatti, nell'istanza depositata in data 05.06.2023 si fa genericamente riferimento a non meglio specificati “problemi di salute” – in alcun modo documentati – a causa dei quali il ricorrente sarebbe incolpevolmente mancato alla visita peritale fissata per il giorno 18.05.2023. Né detta giustificazione può essere in alcun modo rinvenuta nel piano riabilitativo depositato a supporto della richiesta di visita domiciliare, giacché non solo detto documento è datato 19.05.2023, ma nello stesso non si attesta affatto l'intrasportabilità del , bensì unicamente difficoltà deambulatorie. Pt_1
Alla luce delle considerazioni esposte, rilevato che anche in tale giudizio – il quale non può essere diretto a svolgere l'accertamento in elusione delle regole riguardanti le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali relativi alla fase obbligatoria di ATP
– non è stata giustificata l'assenza di parte ricorrente alla visita peritale, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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