Articolo 51 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 50Articolo 52
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
30 marzo 2004
Art. 51.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,)) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 30 marzo 2004
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