Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8093 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05618/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5618 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Golino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via G. Porzio n. 4;
nei confronti
Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Coppa, Viviana Cornacchia, Anna Antonietta Manganelli, Luigi Punzo e Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via D. Morelli n. 75;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1) dell’ordinanza di sgombero n.-OMISSIS-emessa dalla Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco del Comune di Sparanise;
2) di tutti gli atti in essa richiamati, compresa la nota dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, Dipartimento di Caserta, prot. ACER n.-OMISSIS- acquisita al protocollo dell’Ente comunale n. -OMISSIS-;
3) di ogni ulteriore atto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sparanise e dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente impugnava l’ordinanza n.-OMISSIS-con la quale la Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco del Comune di Sparanise le aveva ingiunto lo sgombero dell’alloggio ACER occupato sine titulo ;
- in particolare, la ricorrente si doleva dell’illegittimità del provvedimento in quanto “ adottato in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti dall’art. 54 TUEL ”;
Considerato che:
- pendente il presente giudizio, il Comune di Sparanise ha emesso l’ordinanza n.-OMISSIS-, avente a oggetto “ Sgombero coatto amministrativo, ad horas, ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP dell’ACER Caserta, sito in Sparanise, … abusivamente occupato dalla [ricorrente] … unitamente al proprio nucleo familiare ”;
- tale provvedimento, che non è stato impugnato dalla ricorrente nei termini di legge, supera e sostituisce la precedente ordinanza n. 62 del 20 settembre 2023;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
Visto il decreto n. 91 del 25 luglio 2024, con il quale a Commissione del T.A.R. Campania per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza della ricorrente, per non avere la stessa “ adempiuto agli incombenti istruttori posti a suo carico con precedente decreto n. 51/2024 ”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL RI OR, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | EL RI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.