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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmi Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – let. A con l'Avv. Lisa Barzaghi del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – let. A con l'Avv. Lisa Barzaghi del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bussero (MI), il 09/10/1993
(anno 1993 atto n. 26 parte II serie A), trascritto anche nel comune di Milano (anno 1993 atto n. 760 parte II serie BR11)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita nel comune di Bussero (MI), Via A. Barzago n. 8 lett. A, di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti gli arredi, il corredo e le suppellettili ivi presenti e relativo vano cantina, viene assegnata alla SI.ra essendo genitore collocatario prevalente Parte_1
del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il SI. abiterà presso Parte_3
la casa coniugale sino a 6 (sei) mesi dal giorno della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e lascerà, quindi, la casa coniugale e preleverà dalla stessa i suoi effetti personali entro e non oltre il succitato termine;
3) la SI.ra si farà esclusivo carico del mantenimento del figlio , maggiorenne non Pt_1 Per_1
ancora autosufficiente, fino a quanto egli non avrà trovato un impiego lavorativo;
4) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficiente e, conseguentemente, non avanzano reciprocamente richieste di contributo per il loro mantenimento.
5) La SI.ra e il SI. intendono definire concordemente i loro Parte_1 Parte_2
rapporti di dare e avere e/o ogni altro diritto patrimoniale e/o pendenza di natura economica mediante l'obbligo e l'impegno assunto dal SI. di vendere alla signora , Parte_2 Parte_1 che accetta e si impegna ed obbliga ad acquistare, entro un (1) mese dall'emissione della sentenza di separazione e comunque entro e non oltre due mesi prima del termine per il deposito delle note scritte per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quota del 50% della casa coniugale e del vano cantina siti in Bussero (MI), Via Angelo Barzago n. 8 – let. A, con le relative pertinenze e quote comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da ipoteche, trascrizioni e iscrizioni, così censiti al Catasto Fabbricati di detto comune: Foglio 4, mappale 292, sub. 11, Via Barzago, piani secondo e sotterraneo primo, cat. A/3, cl. 1, classe 3, vani 5, R.C. €
284,05. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Le parti convengono che il presente trasferimento avverrà senza corrispettivo di denaro tenuto conto di quanto ut supra dichiarato, essendo funzionale alla composizione della crisi familiare. Gli onorari del notaio, l'imposta di registro, catastale ed ipotecaria, per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita e tutte le spese/oneri relativi alla compravendita, oltre ad eventuali costi concernenti l'attestazione energetica, saranno suddivisi in parti uguali tra coniugi.
Il signor trasferirà, a titolo gratuito alla signora , in Parte_2 Parte_1
concomitanza della sottoscrizione del rogito notarile, la sua quota della metà della piena proprietà sui beni mobili che arredano la casa di abitazione coniugale;
6) l'appartamento e il posto auto scoperto siti nel comune di Borzonasca (GE) – Località Pian Bosetti rimaranno di proprietà di entrambi i coniugi;
7) dalla sottoscrizione del presente ricorso fino a quando il SI. abiterà Parte_2 nell'appartamento sito in Bussero (MI), Via Angelo Barzago n. 8 – let. A, le spese relative agli immobili di natura ordinaria e straordinaria saranno dallo stesso sostenute in parti uguali con la SI.ra
; Parte_1
8) l'autovettura modello Volkswagen UP, targata EW209BR, intestata alla SI.ra Parte_1
, rimarrà di sua esclusiva proprietà e l'autovettura modello Ford Puma, targata GN819VV,
[...]
rimarrà di esclusiva proprietà del SI. ; Parte_2
9) le somme giacenti sul libretto di risparmio postale n. 000027601618 e sul conto CP_1
corrente Banca Mediolanum n. 001 559942-3 saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi entro e non oltre un mese dall'emissione della sentenza di separazione;
10) il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura modello Ford Puma targata GN819VV contratto con Ford Credit Italia Spa, n. 016004000253619, con rate mensili di € 283,63 circa, con scadenza anno 2027, rimarrà interamente a carico del SI. ; Parte_2
11) L'assegno unico erogato dall' è e sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, così CP_2
come le detrazioni e il carico fiscale del figlio;
12) i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 contratto matrimonio in Bussero (MI), il 09/10/1993;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di di Bussero (MI) e del Comune di
Milano (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmi Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – let. A con l'Avv. Lisa Barzaghi del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – let. A con l'Avv. Lisa Barzaghi del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bussero (MI), il 09/10/1993
(anno 1993 atto n. 26 parte II serie A), trascritto anche nel comune di Milano (anno 1993 atto n. 760 parte II serie BR11)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita nel comune di Bussero (MI), Via A. Barzago n. 8 lett. A, di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti gli arredi, il corredo e le suppellettili ivi presenti e relativo vano cantina, viene assegnata alla SI.ra essendo genitore collocatario prevalente Parte_1
del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il SI. abiterà presso Parte_3
la casa coniugale sino a 6 (sei) mesi dal giorno della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e lascerà, quindi, la casa coniugale e preleverà dalla stessa i suoi effetti personali entro e non oltre il succitato termine;
3) la SI.ra si farà esclusivo carico del mantenimento del figlio , maggiorenne non Pt_1 Per_1
ancora autosufficiente, fino a quanto egli non avrà trovato un impiego lavorativo;
4) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficiente e, conseguentemente, non avanzano reciprocamente richieste di contributo per il loro mantenimento.
5) La SI.ra e il SI. intendono definire concordemente i loro Parte_1 Parte_2
rapporti di dare e avere e/o ogni altro diritto patrimoniale e/o pendenza di natura economica mediante l'obbligo e l'impegno assunto dal SI. di vendere alla signora , Parte_2 Parte_1 che accetta e si impegna ed obbliga ad acquistare, entro un (1) mese dall'emissione della sentenza di separazione e comunque entro e non oltre due mesi prima del termine per il deposito delle note scritte per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quota del 50% della casa coniugale e del vano cantina siti in Bussero (MI), Via Angelo Barzago n. 8 – let. A, con le relative pertinenze e quote comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da ipoteche, trascrizioni e iscrizioni, così censiti al Catasto Fabbricati di detto comune: Foglio 4, mappale 292, sub. 11, Via Barzago, piani secondo e sotterraneo primo, cat. A/3, cl. 1, classe 3, vani 5, R.C. €
284,05. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Le parti convengono che il presente trasferimento avverrà senza corrispettivo di denaro tenuto conto di quanto ut supra dichiarato, essendo funzionale alla composizione della crisi familiare. Gli onorari del notaio, l'imposta di registro, catastale ed ipotecaria, per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita e tutte le spese/oneri relativi alla compravendita, oltre ad eventuali costi concernenti l'attestazione energetica, saranno suddivisi in parti uguali tra coniugi.
Il signor trasferirà, a titolo gratuito alla signora , in Parte_2 Parte_1
concomitanza della sottoscrizione del rogito notarile, la sua quota della metà della piena proprietà sui beni mobili che arredano la casa di abitazione coniugale;
6) l'appartamento e il posto auto scoperto siti nel comune di Borzonasca (GE) – Località Pian Bosetti rimaranno di proprietà di entrambi i coniugi;
7) dalla sottoscrizione del presente ricorso fino a quando il SI. abiterà Parte_2 nell'appartamento sito in Bussero (MI), Via Angelo Barzago n. 8 – let. A, le spese relative agli immobili di natura ordinaria e straordinaria saranno dallo stesso sostenute in parti uguali con la SI.ra
; Parte_1
8) l'autovettura modello Volkswagen UP, targata EW209BR, intestata alla SI.ra Parte_1
, rimarrà di sua esclusiva proprietà e l'autovettura modello Ford Puma, targata GN819VV,
[...]
rimarrà di esclusiva proprietà del SI. ; Parte_2
9) le somme giacenti sul libretto di risparmio postale n. 000027601618 e sul conto CP_1
corrente Banca Mediolanum n. 001 559942-3 saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi entro e non oltre un mese dall'emissione della sentenza di separazione;
10) il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura modello Ford Puma targata GN819VV contratto con Ford Credit Italia Spa, n. 016004000253619, con rate mensili di € 283,63 circa, con scadenza anno 2027, rimarrà interamente a carico del SI. ; Parte_2
11) L'assegno unico erogato dall' è e sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, così CP_2
come le detrazioni e il carico fiscale del figlio;
12) i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 contratto matrimonio in Bussero (MI), il 09/10/1993;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di di Bussero (MI) e del Comune di
Milano (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG