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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.402/2024
@-Acc.AA - NASPI(no decadenza) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.12.2024, e vertente tra
(appellante) e l' (appellato contumace), Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°126/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso teso a veder accertato il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità NASpI in riferimento al rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso nel periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2022 quale allenatore di calcio per la società Piacenza Calcio 1919
S.r.l. , con qualifica di allenatore con licenza UEFA B ed incarico di preparatore dei portieri di prima squadra.
Più in dettaglio, l'appellante ha dedotto che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva richiesto all'Istituto previdenziale, con domanda in data 06.07.2022, la liquidazione del trattamento
1 CP_ spettante a titolo di disoccupazione NASpI, ma che la domanda era stata respinta dall' con comunicazione del 03.10.2022, con la seguente motivazione: “La S.V. non ha le settimane contributive
e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione in oggetto.”. Avverso il suddetto diniego aveva dapprima presentato domanda di riesame in data 14.10.2022, rimasta inevasa, e successivamente il ricorso amministrativo di seconda istanza in data 22.06.2023. L'esito negativo del ricorso amministrativo non era mai stato comunicato al lavoratore con un provvedimento formale contenente i requisiti di legge, ma era stato appreso dal sito dell'Ente, in cui era riportata l'indicazione REIEZIONE-
DESCRIZIONE NON NOTA datata 03.07.2023.
La delibera di rigetto adottata dall' non era mai stata comunicata al ricorrente, neppure all'esito CP_1 della formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90, presentata sia personalmente dall'interessato che dal difensore. Pertanto, la mancata notifica della delibera di rigetto del Comitato
Provinciale aveva impedito all'istante di conoscere compiutamente la motivazione del diniego, con conseguente lesione del diritto di difesa, con conseguente necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nel processo di primo grado, l' è rimasta contumace e, trattata la causa, il Giudice di prime cure CP_2 ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo tardivo il ricorso amministrativo presentato dallo stesso in data 22.06.2023, in quanto depositato oltre i 300 giorni previsti per la fase amministrativa necessaria prima dell'avvio dell'azione giudiziaria. Nello specifico il Tribunale di Pesaro ha ritenuto che:
“l'individuazione del dies a quo per introitare il ricorso giudiziario, è insensibile alla presentazione di un ricorso amministrativo depositato successivamente al decorso dei 300 gg previsti per la conclusione dell'intero procedimento amministrativo” e dunque “spirato il termine stabilito per legge per la conclusione del procedimento, questi è esaurito senza alcuna possibilità di riviviscenza”. “A sua volta il successivo silenzio rigetto della Commissione Provinciale (tale dovendosi considerare l'indicazione di rigetto, non comunicato e privo di motivazione, che compariva sul sito e di cui è disponibile in atti CP_2 copia) essendo intervenuto successivamente al termine massimo di durata del procedimento amministrativo, non appare di per sé idoneo a “rimettere in termini” il ricorrente. Ne discende pertanto che la (duplice) tardività nella proposizione del ricorso amministrativo in seconda istanza determina la decadenza della domanda e la tardività del presente ricorso”.
A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal primo
Giudice, denunciandone l'erroneità e l'illogicità, sotto i seguenti profili: 1) erronea declaratoria della decadenza della domanda giudiziale in violazione dell'art. 47 D.P.R. n.639/1970 a mente del quale la tardiva presentazione del ricorso amministrativo non determinerebbe, ad avviso dell'appellante, la decadenza dall'azione giudiziaria;
2) erroneità del diniego dell'ordine di produzione documentale ex art.210 c.p.c., posto che il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo sarebbe necessario per
2 l'accertamento dei presupposti costitutivi del diritto azionato;
3) nel merito, sussistenza dei requisiti di legge per accedere alla prestazione richiesta.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “a totale riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del presente appello, accertare che il ricorrente si trova in possesso di tutti i presupposti di CP_ legge per usufruire dell'indennità di disoccupazione e per l'effetto condannare l' all'erogazione a favore dello stesso della prestazione richiesta con la decorrenza, nella misura e per il periodo previsto dalla legge;
con sentenza esecutiva, gli interessi legali dal dovuto al saldo, e vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario
Nel giudizio di appello l' pur regolarmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace, CP_2 al pari di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado.
L'appello è fondato e, conseguentemente, va accolto.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione gravata, Parte_1 deducendone l'erroneità in ordine agli effetti riconosciuti dal primo giudice alla intervenuta decadenza annuale, ai sensi dell'art. 47 secondo comma del D.P.R. 639/1970, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 384/92. Contesta che il primo Giudice avrebbe travisato la natura e i termini previsti dall'art. 47 D.P.R. n.369/70, confondendo il termine massimo di espletamento della fase amministrativa prodromica all'azione giudiziaria che è di 300 giorni a partire dal giorno di presentazione della domanda
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88) con il termine utile per la proposizione dell'azione giudiziaria. Evidenzia a tal proposito che, a mente dell'art. 47 DPR 639/70, nelle controversie in materia di prestazioni di competenze della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, quale quella in esame, il termine di decadenza posto dalla legge per l'azione giudiziaria è annuale e decorre dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ad avviso dell'appellante è corretto affermare che la presentazione di un ricorso tardivo non comporta lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale;
tuttavia, la tardività del ricorso non determina automaticamente la tardività dell'azione giudiziaria, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Pesaro. Infatti, il Giudice non avrebbe considerato che esiste un termine annuale che decorre dalla conclusione del procedimento amministrativo, entro il quale il soggetto può validamente esercitare l'azione giudiziaria senza incorrere nella decadenza. Il Tribunale
3 avrebbe quindi ritenuto erroneamente decaduto il dalla domanda giudiziale, sostenendo che Pt_1
l'azione dovesse essere proposta entro il 2 maggio 2023, ossia alla scadenza dei 300 giorni previsti per la definizione del procedimento amministrativo.
Il motivo ha fondamento.
Come è noto, il comma 2 dell'art. 47 del D.P.R.639/70, come sostituito dall'art 4 L.384/92, prevede che “l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Tale termine è ridotto ad un anno, a norma del successivo terzo comma, per le controversie, come la presente, in materia di prestazioni a carico della gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria di cui all'art.24 della L.9 marzo 1989
n°88.
Tali termini, a norma dell'art.6 del D.L.103/91, sono posti a pena di decadenza, per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. Tale decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale (Corte cost., 3 giugno
1992, n. 246; Corte cost. ord.27 luglio 1992, n. 376). Trattasi di decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 1998, n. 12141).
Ciò premesso, è noto che ai sensi dell'art. 443 c.p.c. “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Il richiamo che la norma opera alla disciplina delle leggi speciali deve essere integrato con le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 533/1973 ed all'art. 148 delle disp. att. c.p.c.. In particolare, l'art. 7 Legge n. 533/1973 sancisce che la richiesta all'istituto previdenziale si intende respinta ad ogni effetto di legge decorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l'istituto si sia pronunciato.
L'art. 8 Legge n. 533/1973 stabilisce l'irrilevanza in giudizio dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nel corso delle procedure amministrative contenziose.
4 L'art. 148 delle disp. att. c.p.c., invece, ha abrogato tutte le disposizioni di legge speciale che condizionavano la proponibilità della domanda giudiziale al previo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi, con la conseguenza che il procedimento amministrativo - rebus sic stantibus
- costituisce solo una condizione di procedibilità. E ciò sull'assunto che l'azione giudiziaria e l'azione amministrativa hanno diversa natura e funzioni, avendo l'azione giudiziaria ad oggetto non la legittimità del provvedimento amministrativo, ma il diritto soggettivo che si intende far valere nei confronti dell'ente previdenziale.
La fase amministrativa prodromica all'azione giudiziaria, complessivamente considerata, ha una durata massima di 300 giorni, risultante dalla somma del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, previsto dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per la formazione del silenzio-rifiuto, e di quello di 180 giorni complessivamente assegnato dall'art.46 della Legge n. 88 del 1989, per l'esperimento e la decisione del previsto gravame amministrativo, per un totale, appunto, di 300 giorni.
Ciò premesso, poiché il termine di un anno (entro il quale l'art. 47 del D.P.R. 639/1970 dispone che si possa promuovere a pena di decadenza l'azione giudiziaria) decorre dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, allorquando manchi il ricorso amministrativo, per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale, occorre fare riferimento alla scadenza del termine di 300 giorni di cui sopra, con previsione di un triplice metodo di computo del dies a quo.
Nello specifico il termine per il deposito del ricorso giudiziario decorre infatti: 1) o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; 2) o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
3) ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
La Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza delineando i confini dei tre termini e ribadendo, sotto il profilo che qui interessa, che, alla luce della lettura organica della normativa di settore, “– ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto CP_2 reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è CP_2 rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento
(120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento
5 giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato”. (Cass. n.
7681/2017).
Alla luce della normativa di settore e dei principi delineati dal Supremo Collegio, il ricorso amministrativo tardivo, pur essendo valido ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità, certamente non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale, ma non determina la decadenza automatica dall'azione giudiziaria.
Nello specifico, con sentenza n.7681/2017 la Suprema Corte di Cassazione ha esplicitato che: “Invero, le sezioni Unite di questa Corte (SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conf. v. anche Cass. sez. Lav. n.
7527 del 29.3.2010) hanno precisato al riguardo quanto segue:- In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47″.(…).
5. Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) – e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
– ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente ricorso CP_2 amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
– se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il termine decorre CP_2 dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
6 – ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza CP_2 dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è CP_2 rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato”.
Orbene, risulta per tabulas che l'appellante ha provveduto a presentare la domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione in data 06.07.2022 (presso la sede di Torre del CP_2
Greco) e che tale domanda è stata respinta dall'Istituto il 03.10.2022; da tale momento decorre quindi il termine di 90 giorni per il ricorso amministrativo (art.46 comma 5 legge 88/89) e di ulteriori 90 giorni per l'emissione della decisione (comma 6 art. 46 citato). Il termine dei 300 giorni si è compiuto dunque in data 02.05.2023.
Pertanto, anche qualora non si volesse applicare il termine massimo di 300 giorni - essendo intervenuta la risposta di rigetto dell'istanza in data 03.10.2022 - la fase amministrativa del caso in esame
è stata comunque definita in data 01.04.2023 (che deriva dall'applicazione di 90+90 gg. a decorrere dal
03.10.2022), con la conseguenza che il termine decadenziale di un anno per la proposizione del ricorso giurisdizionale non può decorrere prima di tale data.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che la tardività del ricorso amministrativo presentato in data 22.06.2023, così come la dichiarata tardività dell'esito della domanda di riesame, non sono idonei ad anticipare la decorrenza del termine annuale per la presentazione del ricorso giudiziario che decorre, in caso di assenza del deposito di un valido ricorso amministrativo, dal termine di scadenza previsto dalla norma per l'esaurimento di tutto l'iter amministrativo (e quindi dal 03.10.2022). Ne segue che alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale (depositato in data 29.09.2023) non era ancora scaduto il termine di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che essa è da ritenersi tempestivamente proposta.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_1 per avere il primo giudice disatteso la sua richiesta di ordinare all' di produrre il provvedimento di CP_2 rigetto del ricorso amministrativo. Evidenzia che il Tribunale ha interpretato il mancato accoglimento del ricorso amministrativo da parte del come silenzio-rigetto, non tenendo conto Controparte_3 invero che l'esito della procedura era stata pubblicato sul sito , benché il provvedimento formale CP_2
7 non fosse mai stato comunicato all'interessato. Per tale ragione il ricorrente aveva formulato istanza istruttoria ex art.210 cpc chiedendo che l' producesse tutta la documentazione, inclusa la delibera di CP_2 rigetto, ottenendo tuttavia un diniego con ordinanza in data 09.01.2024, con motivazione ripresa anche nella decisione di merito, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi previsti dalla Legge
n.241/90 compreso il contenzioso amministrativo innanzi al TAR previsto nei casi di diniego di accesso agli atti. L'appellante contesta la decisione sul punto evidenziando che in materia di diritti previdenziali,
l'accertamento giudiziale è comunque necessario, a prescindere dalla conclusione (anche negativa) del procedimento amministrativo, tenuto conto anche del fatto che: - l'art. 8 della Legge 533/1973 prevede che nelle cause previdenziali non si applicano rigidamente preclusioni e decadenze;
- l'art. 210 c.p.c., pur essendo uno strumento residuale, deve essere valutato in relazione ai poteri officiosi del Giudice del
Lavoro (artt. 421 e 427 c.p.c.); - il giudice avrebbe dovuto comunque accertare la rilevanza ai fini della decisione del documento di cui era stata richiesta l'esibizione.
Il motivo, pur astrattamente fondato, non ha un concreto rilievo sulla decisione di merito.
L'ordine di produzione di cui all'art. 210 c.p.c. presuppone che l'interessato si sia preventivamente attivato per richiedere la documentazione che ritiene rilevante ai fini del riconoscimento del proprio diritto, facendo ricorso agli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento. In questa prospettiva, l'esercizio dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/90 non può essere ritenuto presupposto necessario per sorreggere validamente la richiesta istruttoria di cui all'art.210 c.p.c., essendo solo una fase eventuale offerta dall'ordinamento a rimedio di una inadempienza dell'Amministrazione.
Tuttavia, il motivo resta assorbito da quanto argomentato sul primo motivo di gravame, per cui, essendo stata accertata la tempestività del ricorso giurisdizionale, la produzione documentale richiesta non è rilevante ai fini delle statuizioni da prendere.
***
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ripropone le difese rimaste assorbite in prime cure in ordine al merito della controversia, evidenziando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del beneficio invocato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 22/15 (stato di disoccupazione involontaria ed almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti). Evidenzia altresì che l'allenatore professionista rientra tra i lavoratori dipendenti fruitori della NASpI, a condizione che il rapporto sia regolato da un contratto di lavoro subordinato, come è documentato nel caso di specie, in quanto la Legge n.91/81 e il D.Lgs. 36/2021 estendono la copertura previdenziale (compreso il diritto alla NASpI) anche ai lavoratori sportivi subordinati.
La pretesa è fondata.
In punto di diritto, è noto che l'indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co.
8 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni Aspi e Miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.
28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la NASpI è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La
NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
n. 92 del 2012”.
In punto di fatto, l'appellante ha documentato di aver lavorato come allenatore con un contratto a termine, di aver percepito redditi da lavoro dipendente e di aver versato la contribuzione necessaria per CP_ fruire della NASpI, come confermato dalla Certificazione Unica 2023 e dall'estratto contributivo
Risulta quindi per tabulas che in qualità di allenatore tesserato per la FIGC, ha svolto Parte_1 dal 01.07.2021 al 30.06.2022 l'incarico di allenatore portieri prima squadra, per la società Piacenza
Calcio 1919 S.r.l., con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La circostanza è adeguatamente provata mediante la produzione del contratto di lavoro nonché della certificazione unica
2023, dalla quale si evincono la natura subordinata della prestazione, lo stato di disoccupazione involontaria nonché la sussistenza del requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
All'appellante va dunque riconosciuto il beneficio della NASpi per il periodo richiesto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
9 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, come da domanda Parte_1 amministrativa del 06.07.2022;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della relativa indennità, CP_2 nella misura di legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati, a partire dal 121° giorno a decorrere dalla data di maturazione del diritto, salvi gli effetti di cui all'art. 16 comma 6 L. n. 412/91;
CP_
- condanna l' a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.200,00 e, per il secondo grado, in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Giada Di Gaspare
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