Art. 8. 1. Il consiglio scientifico e' composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'articolo 12, nonche' da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 10.
2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attivita' didattiche.
3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attivita' didattiche.
3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).