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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2024, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 2 ottobre
2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6926/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Leonilda A. Marzano, Parte_1
- Attore - contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Giorgio Selleri,
- Convenuta - nonchè
e , in persona del rispettivo legale Controparte_2 CP_3
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Santis,
- Altro convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 20.06.2021, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi a codesto Tribunale, il e la Controparte_4
in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al fine di sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “A) Riconoscere e dichiarare la responsabilità del e dell' , in persona dei loro Controparte_2 Controparte_5
1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per i danni subiti dal veicolo di proprietà del sig. in conseguenza dell'evento descritto in Parte_2
narrativa, in quanto Enti preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente; B) Per
l'effetto, condannare il e l , in Controparte_2 Controparte_5
persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , quantificati in Parte_2
€ 9.182,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro
(17.12.2020) al soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletamento della attività istruttoria;
C)
Condannare, altresì, il e l , in Controparte_2 Controparte_5
persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e competenze legali, da distrarsi a favore del … procuratore.”.
L'attore deduceva che il giorno 17.12.2020, alle ore 16.45, alla guida della propria autovettura Peugeot 308, Tg. EW 619 PT, assicurata per la r.c.a. con
[...]
percorreva la S.S. 101, direzione Gallipoli – quando, giunto CP_6 CP_5
in agro di , impattava contro un cane randagio di grossa taglia e colore CP_2
bianco che improvvisamente si poneva sulla corsia di pertinenza;
il nulla Pt_2
poteva fare per evitare l'urto e la morte del randagio.
Sul luogo del sinistro intervenivano per i rilievi e gli accertamenti di rito i
Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama, i quali, dopo aver rinvenuto il cane esanime sul ciglio della strada accanto al guardrail...... a circa 200 metri di distanza rispetto all'autovettura dell'odierno attore, appuravano che “i danni subiti dall'autovettura targata EW619PT condotta dal sig. erano del Parte_1
tutto compatibili con l'investimento dell'animale di razza canina rinvenuto nei pressi del sinistro”.
I militari informavano, altresì, dell'incidente il Comando di Polizia
Municipale di per procedere alla verifica dell'eventuale presenza di CP_2
microchip; quindi, i Vigili Urbani appuravano, con l'ausilio di una volontaria dell' la natura randagia dell'animale, risultato privo di microchip. CP_7
2 Risultati vani i tentativi di comporre la lite in via extragiudiziale,
[...]
adiva codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto al Pt_1
risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2021, si costituiva la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, previa integrale CP_1
contestazione delle avverse difese, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare I. DICHIARARE il difetto di legittimazione processuale passiva della
In subordine nel MERITO II. ACCERTARE E DICHIARARE la Parte_3 carenza di qualsiasi responsabilità in capo all' Controparte_5 nella causazione dell'evento per cui è processo e per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata nei confronti di perché totalmente infondate sia in CP_1
fatto che in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa In estremo subordine, nella non creduta ipotesi in cui l'attore dovesse assolvere all'onere probatorio di spettanza e pertanto si dovesse ravvisare una qualsivoglia Con responsabilità anche concorrente dell' Le convenuta III. ACCERTARE E
DICHIARARE che la causazione del sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta di guida tenuta dall'attore connotata da colpa per l'effetto ACCERTARE
E DICHIARARE che la responsabilità del sinistro è imputabile esclusivamente all'attore, e conseguentemente rigettare la domanda nei confronti di CP_8
[.
. ACCERTARE E DICHIARARE che la causazione del sinistro è imputabile in via concorrente alla condotta di guida tenuta dall'attore connotata da colpa e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE che la responsabilità del sinistro è imputabile - in via concorrente – all'attore, e pertanto ex art. 1227 co.1 cc, ridurre il risarcimento spettante all'attore in proporzione al grado di colpa di quest'ultimo che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso V. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta di pari data (13.12.2021), si costituivano il e la compagnia di assicurazione , Controparte_2 CP_3
al fine di impugnare e contestare in toto la domanda attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione passiva, ovvero la carenza di responsabilità
3 del convenuto per tutti i motivi di cui in narrativa e Controparte_2
conseguenzialmente pronunciare il rigetto della domanda attorea.
2. In via subordinata, stabilire l'effettivo grado di responsabilità a carico dell'attore nella produzione dinamica del sinistro per cui è causa, statuendo di conseguenza. 3.
Sempre in via subordinata, stabilire l'effettiva e reale ripartizione di responsabilità e compiti a carico del convenuto. e della Controparte_2
convenuta disponendo di conseguenza.
4. Contenere il quantum della CP_1
domanda nel suo reale alveo, per come sarà meglio accertato a seguito di idonea
CTU che si invoca ed in ogni caso entro il valore commerciale ante sinistro del veicolo, rapportando lo stesso al grado di responsabilità che sarà acclarato. 5.
Con vittoria di spese di lite tutte, ovvero di integrale compensazione delle stesse, ex articolo 92 c.p.c. in caso di accertata sproporzione tra il domandato e l'accertato”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale dell'attore, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti Parte_1
termini.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle prove orali in atti.
L'attore, in sede di interpello, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti per come già esposta sin dall'atto introduttivo del giudizio;
in particolare, il
MA, ha ribadito che il cane in questione, prima del verificarsi del sinistro de quo non stava camminando lungo il ciglio della strada, ma era al di là del guard rail che delimitava la corsia di marcia opposta a quella percorsa dallo stesso attore.
Quindi, ha, altresì, ribadito, che il predetto cane, ebbe a saltare il guard rail, finendo per invadere la sua corsia di marcia ed impattare con la sua autovettura.
Il teste, Comandante della P.M. di , in ordine al sinistro Tes_1 CP_2 in questione ha dichiarato quanto segue: “Il giorno dell'incidente venivo avvisato
4 dai Carabinieri di San Pietro in Lama circa un sinistro nel quale ero stato coinvolto un cane. Non siamo intervenuti nell'immediatezza perché diversamente impegnati ..… È vero che il 28/12/2020 mi sono recato sul luogo del sinistro ove ho provveduto a verificare con l'ausilio di strumentazione in possesso di una volontaria che il cane era privo di microchip. Confermo di aver redatto e CP_7
sottoscritto la nota del 28.12.2020 in atti, che mi viene esibita. Non ricordo se nell'anno 2020 abbiamo ricevuto come PM segnalazioni verbali in merito a cani randagi. …." (cfr. dich. teste verb. ud. 7.12.2022). Tes_1
Il teste, , Vigile Urbano della P.M. di , ha così Testimone_2 CP_2
riferito: “All'epoca dei fatti ero agente di Polizia Locale presso il Comando di
. Non ricordo se nel periodo immediatamente precedente la data del CP_2
sinistro per cui è causa fossero state o meno presentate denunce e/o segnalazioni di cani randagi vaganti nel territorio comunale. … All'epoca dei fatti, posso riferire che il Comune di si affidava ad una struttura esterna come canile, CP_2
in quanto non ne aveva una proprio. A questa struttura venne affidato l'animale recuperato. In data 28.12.2020 ho partecipato unitamente al comandante Tes_1
e ad una volontaria al sopralluogo sul luogo del sinistro per cui è causa e CP_7
in quella occasione abbiamo rinvenuto la carcassa di un cane bianco di taglia medio-grande posizionato subito fuori al guard rail, se non ricordo male sulla corsia in direzione Con il lettore in dotazione alla volontaria CP_5 CP_7 abbiamo verificato che il cane non aveva microchip. …” (cfr. dich. teste Tes_2
verb. ud. 2.02.2023).
Il teste dirigente Servizio Veterinario Sanità Animale Testimone_3
della ha riferito di non aver ricevuto segnalazioni da parte del CP_1 [...]
, né con riferimento al sinistro per cui è causa, né nei mesi precedenti, CP_2
riguardo la presenza di cani vaganti in quell'area o in altre zone del CP_2
, ribadendo di non essere stato contattato da nessuno (cfr. dich. teste CP_2
, verb. ud. 2.02.2023). Tes_3
Il teste, , Carabiniere in servizio presso il Comando di Testimone_4
San Pietro in Lama, ha riferito: “Confermo di essere intervenuto unitamente al collega sui luoghi relativi all'incidente per cui è causa e di aver Testimone_5
redatto e sottoscritto la relazione di servizio che mi viene esibita in visione ed
5 allegata al fascicolo di parte attrice. … Confermo che il cane rinvenuto sul luogo dell'incidente era di taglia media, di colore bianco e privo di collare;
l'assenza di microchip è stata accertata in esito alla attività svolta dal Comune di . Il CP_2
cane è stato rinvenuto nella stessa direzione di marcia dell'auto presente sul luogo. …. Preciso che abbiamo ricevuto diverse segnalazioni relative a cani randagi sulla S.S. 101 in entrambe le direzioni, in merito al tratto di nostra competenza …." (cfr. dich. teste verb. ud. 2.02.2023). Tes_4
Il testimone oculare, ha reso le seguenti dichiarazioni: “È Testimone_6
vera la circostanza sub a) delle memorie istruttorie di parte attrice e tanto posso riferire perché ero trasportato a bordo della Peugeot 308 condotta del sig. Pt_2
Preciso che l'autovettura viaggiava ad una velocità compresa tra 70 e 80 km/h, posso dirlo perché nel dialogo con il guidatore lo sguardo mi è caduto sul tachimetro. …. Il cane usciva dal lato sinistro della carreggiata rispetto alla nostra direzione di marcia. L'urto è avvenuto con la parte anteriore della autovettura;
subito dopo la collusione ci siamo fermati e siamo scesi dall'autovettura, constatando che il cane era deceduto ed era finito sul lato destro della nostra corsia di marcia ad una distanza di circa 40/50 metri dal punto d'urto con l'auto. Abbiamo chiamato i Carabinieri che sono intervenuti;
il cane non aveva il collare" (cfr. dich. teste , verb. ud. 2.02.2023). Tes_6
I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama, dopo aver rinvenuto il cane “esanime sul ciglio della strada accanto al guardrail...... a circa 200 metri di distanza rispetto all'autovettura del sig. appuravano che “i danni Parte_1 subiti dall'autovettura targata EW619PT condotta dal sig. rano Parte_1 del tutto compatibili con l'investimento dell'animale di razza canina rinvenuto nei pressi del sinistro” (cfr. doc. in atti).
I Vigili Urbani, notiziati dell'accaduto dai Carabinieri, appuravano, con l'ausilio di una volontaria dell' la natura randagia dell'animale, risultato CP_7
privo di microchip. In particolare, nella nota a firma del responsabile dello Ufficio di Polizia Municipale del Comune di , si legge: “In data 17.12.2020 intorno CP_2
alle 18:15, il sottoscritto riceveva segnalazione su Parte_4
utenza mobile privata del sinistro in oggetto dalla pattuglia dei Carabinieri della stazione di S. Pietro in Lama occorsa sul luogo dell'incidente, con l'intento di dare
6 impulso ad un intervento al fine di verificare eventuale presenza di microchip identificante la proprietà dell'animale coinvolto…. In data 28/15/2020 alle ore
10:20 ca, quindi, il sottoscritto si recava sul posto della segnalazione … avvalendosi dell'ausilio di una volontaria dell' munita della CP_7 strumentazione necessaria per il rilevamento dell'eventuale codice microchip,
Individuata la carcassa alle seguenti coordinate: 40°14'58.2” NORD,
18°06'54.6” EST, si procedeva all'analisi di cui sopra accertando l'assenza di microchip che desse informazioni precise sulla proprietà del cane” (cfr. doc. in atti).
A parere della scrivente, può ritenersi pienamente provato sia l'effettivo verificarsi del sinistro de quo, che la causa dello stesso, individuabile nell'improvvisa e, quindi, imprevedibile invasione della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura attorea da parte del randagio in questione.
In particolare, lo status di “randagio” del cane che ha causato il sinistro oggetto dell'odierno giudizio è stato sufficientemente provato in questa sede mediante l'acquisizione della nota a firma del Responsabile dell'Ufficio di Polizia del da cui si evince che gli agenti intervenuti sul luogo del Controparte_2
sinistro, con l'ausilio di una volontaria dell' , avevano appurato che il cane CP_7
in questione era sprovvisto di microchip e di collare.
Al contempo, si osserva che le contestazioni mosse dagli odierni convenuti, sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori esterni, con particolare riferimento ad una ipotizzabile responsabilità a carico del atteso che alcuna Pt_2
prova è stata fornita circa la negligente condotta di guida del conducente, ovvero circa la effettiva possibilità di evitare l'impatto con il randagio.
Pertanto, secondo questo giudice, l'attore ha idoneamente assolto al proprio onere probatorio e, quindi, si può ritenere raggiunta la prova certa in ordine alla causa del sinistro de quo, ossia alla presenza di un cane “randagio”, che vagava nella zona in cui è accaduto il sinistro.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 2741/2015, in base al principio del neminem laedere, ha affermato che la P.A. è responsabile dei danni riconducibili
7 all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.. E invero, in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poichè l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale.
È stato poi segnatamente evidenziato che, poichè è fuori discussione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorchè si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008 n. 584; Cass. civ.
11 gennaio 2008, 582; Cass. civ. 12 febbraio 2015, n. 2741 in motivazione).
La Legge Regionale Puglia 7.02.2020 n. 2, intitolata “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”, all'art.
4 - Competenze dei comuni- prevede:
1. Ai comuni, singoli o associati, competono: a) dotarsi dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b) la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6; c) la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della polizia locale o guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l'azione penale;
d) in collaborazione Cont con l'azienda sanitaria locale ( ), la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale o delle associazioni animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n),
e di medici veterinari liberi professionisti;
e) la stipula di convenzioni o accordi Cont di collaborazione, di intesa con servizi veterinari della con le associazioni
8 iscritte all'albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re- immissione sul territorio e per l'adozione dei cani comunali;
f) l'adozione o l'affido, in collaborazione con le associazioni protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
g) i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi
Cont veterinari della , da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie;
h) l'erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani Cont randagi o inselvatichiti e accertate dai servizi veterinari della competente per territorio;
i) la nomina di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo.”.
Art.
5 - Canili sanitari- :
1. I comuni, singoli o associati provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in Cont quanto vaganti. Presso tali strutture i servizi veterinari della provvedono a erogare le prestazioni previste all'articolo 15. 3. Presso i canili sanitari, i cani stazionano per un periodo massimo di sessanta giorni in attesa di restituzione al proprietario o affidamento o adozione a norma dell'articolo 4. 4. I comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano necessariamente la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste.
5. Nel canile sanitario deve essere presente un registro degli animali presenti individuati tramite identificativo elettronico e provenienza, aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale informatizzata.
6. I comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati.”.
Art. 12 - Recupero cani e dei gatti randagi-:
1. Spetta ai servizi veterinari Cont delle il recupero dei cani randagi.
2. Il recupero dei cani randagi deve essere
9 effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. L'utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, Cont dipendente della o libero professionista, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.
3. I cani feriti, o che a giudizio del medico Cont veterinario della , abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall'autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia.
4. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale vanno addebitate le relative spese.
5. Ogni ASL territorialmente competente dovrà prevedere l'attivazione di una apposita sezione informatica dove pubblicare le foto dei cani catturati e i relativi dati, al fine di favorire il ricongiungimento con i proprietari o l'adozione degli stessi.
Art. 14 - Competenze delle 1. Le aziende sanitarie locali, mediante CP_1
i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti: a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all'attuazione della presente legge;
b) gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione; c) censimento, d'intesa con i comuni e con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
d) interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
e) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della l. 281/1991; f) le attività di cattura dei cani vaganti.”.
Art. 15 - Prestazioni sanitarie -:
1. Sono di competenza dei servizi Cont veterinari della le seguenti prestazioni sanitarie sui cani vaganti recuperati:
a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico;
b) in assenza dell'identificativo di cui al punto a), identificazione del soggetto recuperato tramite applicazione di microchip e iscrizione in anagrafe canina entro settantadue ore;
c) esame clinico mediante esame obiettivo generale del soggetto al momento dell'ingresso nel canile sanitario e, comunque, entro quarantotto ore dalla cattura;
…”.
10 Contr È evidente, pertanto, che le competenze dei Comuni e delle sono tra loro complementari e si integrano a vicenda.
Ancora, secondo la Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 10190 del
28.10.2010 e Cass. sent. n. 17528 del 23.08.2011) tutto si gioca su una ripartizione Cont di compiti tra Comuni e la responsabilità dell'uno non fa venir meno quella dell'altro soggetto.
Nel caso di specie, si può ritenere alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, nonché dall'esito dell'istruttoria, che la responsabilità va addebitata, in solido, al ed alla Controparte_2 CP_1
invero, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.” (Cass. Civ. Ord.
8.02.2023, n. 3737).
Relativamente al quantum della domanda avanzata da si Parte_1
osserva quanto segue.
Il nominato CTU, Prof. , all'esito delle indagini svolte, ha Per_1
accertato che “i danni lamentati dall'attore sono riconducibili all'evento narrato in citazione e confermato anche dal rapporto dalla relazione di servizio dei
Carabinieri di San Pietro in Lama intervenuti per rilevarlo. A conferma di quanto appena riferito, va sottolineato che anche il fiduciario della Compagnia, Per. Ind.
, nella sua relazione di stima esprime parere di “coerenza dei danni Per_2 con la dinamica del sinistro”.
Pers Il Prof. ha, altresì, precisato, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, che “l'apertura degli air -bags può avvenire anche alla velocità di 40
Km/h”.
Infine, il CTU ha stimato il danno subito dal veicolo attoreo, in complessivi
€ 7.399,52, esclusa IVA del 22%, importo dato dalla sommatoria tra l'importo
11 periziato dal fiduciario della Compagnia ed il costo del cruscotto e relativa m.o.
(€. 4.803,52+2.596,00).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice condanna, in solido, il l' e la in persona Controparte_2 Controparte_9 CP_1
del rispettivo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore, come innanzi quantificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra Parte_5
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara e riconosce la responsabilità solidale del e della Controparte_2
nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa;
CP_1
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti da Parte_1
liquidati in complessivi € 7.399,52, oltre accessori di legge, come innanzi specificato;
3) condanna, altresì, le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lecce, 2 ottobre 2024
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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