Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/04/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03134/2025REG.PROV.COLL.
N. 03904/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3904 del 2024, proposto da
ST ER, NE ER, GE ER, Casa Vinicola PI ER S.r.l., Azienda Vinicola Caven, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Amadio, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tresivio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Luciano Manara, n. 1;
nei confronti
IO SA, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02392/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tresivio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Francesca Picardi;
Uditi per le parti gli avvocati Figura e Pellicani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. PI ER, a cui in corso di giudizio sono subentrati gli eredi (ST ER, NE ER ed GE ER), in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Casa Vinicola PI ER s.r.l., e NC di Caven Società Agricola hanno impugnato l’ordinanza n. 26 del 18 luglio 2017, con cui il sindaco del Comune di Tresivio ha ordinato di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del versante e dei manufatti ivi presenti (muri di contenimento), con riferimento ai terreni identificati al foglio 17, mapp. 17, e 14, mapp. 414, in modo da escludere futuri episodi di pericolo imminente, oltre ad ogni atto presupposto e collegato, ivi inclusa la precedente ordinanza n. 18 del 27 giugno 2017, lamentando: 1) la carenza di una adeguata istruttoria e motivazione; 2) la violazione dell’art. 887 c.c. e l’eccesso di potere, non essendo stato coinvolto il proprietario di uno dei terreni in esame; 3) la violazione del principio di proporzionalità, essendo stata imposta la soluzione più gravosa; 4) il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Agricola Caven.
2. Il Comune costituitosi ha sollevato plurime eccezioni pregiudiziali di rito e, comunque, concluso per l’infondatezza del ricorso.
3.Il T.a.r. adito ha rigettato il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di rito (nella sentenza si legge: “A parere della Sezione è possibile prescindere dalle eccezioni in rito perchè il ricorso è infondato e va rigettato”). Il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il provvedimento su adeguata istruttoria, svolta nell’ambito del progetto OS.TE., all’esito di plurime richieste di intervento nei confronti dei ricorrenti, la cui inerzia ha comportato l’intensificarsi del pericolo. Ha, inoltre, escluso la necessità per la parte pubblica di rivolgersi a tutti i proprietari delle aree interessate, salva la possibilità di quelli intimati di recuperare le spese dagli altri obbligati (“non rileva l’art.887 c.c., il quale detta solo un criterio di ripartizione delle spese tra i proprietari dei fondi finitimi, laddove le ordinanze contingibili e urgenti operano su un piano prettamente pubblicistico e sono preordinate ad ovviare ad una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica rispetto alle quali rileva solo l’esistenza del pregiudizio”).
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti originari, deducendo: 1) l’omessa ed errata valutazione delle ragioni allegate con il primo motivo di ricorso introduttivo (contraddittorietà ed erroneità della motivazione, violazione degli artt. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità), che sono state superate in base ad un palese errore di fatto e, cioè, all’identificazione dell’istruttoria con le valutazioni (peraltro risalenti ad anni prima) assunte nell’ambito del progetto Osservatorio Terrazzamenti della provincia di Sondrio, a cui il provvedimento impugnato non ha fatto alcun riferimento, essendo state menzionate solo in giudizio; 2) l’omessa ed errata valutazione delle ragioni allegate con il secondo motivo di ricorso introduttivo, posto che uno dei muri di cui si chiede il ripristino (il muro posto a confine tra il mappale 17 ed il mappale 441) ha funzione di sostegno del terreno posto a monte, su cui è ubicato, sicché i relativi interventi devono essere posti in essere dal proprietario del fondo superiore (sig. SA); 3) la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la sentenza pronunciata sul terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di proporzionalità, in relazione alla ritenuta insufficienza della barriera paramassi, soluzione meno onerosa ed incisiva, con riferimento al muro ubicato sul fg. 14, ed in relazione all’imposizione di un obbligo impossibile (la redazione di una relazione sulla stabilità dell’intero versante, che implica il necessario coinvolgimento di tutti i proprietari, anche dei terreni sovrastanti); 4) la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la sentenza pronunciata sul quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva della Azienda Vinicola Caven, che non è proprietaria dei terreni de quibus.
5. Il Comune si è costituito, concludendo per l’infondatezza dell’appello e riproponendo le eccezioni assorbite.
5. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato.
7. Non merita accoglimento il primo motivo, con cui si è denunciata l’omessa ed errata valutazione delle ragioni allegate con il primo motivo di ricorso introduttivo, che sono state superate in base ad un palese errore di fatto e, cioè, all’identificazione dell’istruttoria con le valutazioni (peraltro risalenti ad anni prima) assunte nell’ambito del progetto Osservatorio Terrazzamenti della provincia di Sondrio, a cui il provvedimento impugnato non ha fatto alcun riferimento, essendo state menzionate per la prima volta in giudizio.
Correttamente la sentenza ha valorizzato, nell’escludere la denunciata carenza di istruttoria, i rilievi effettuati nell’ambito del progetto avviato anni prima proprio per il monitoraggio dei terrazzamenti della provincia di Sondrio, da cui già erano emerse le criticità delle aree interessate: criticità che si sono aggravate nel tempo, proprio in considerazione dell’inerzia dei proprietari e della mancata esecuzione dei necessari interventi. In proposito occorre evidenziare che non solo non è precluso, ma anzi risponde al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto consente risultati migliori in termini di maggiore economicità, efficacia ed efficienza, l’utilizzo, a fini istruttori, di materiale già nella disponibilità dell’Amministrazione. Dal punto di vista motivazionale, profilo distinto da quello dell’istruttoria espletata, nella sentenza si legge “nel provvedimento impugnato sono stati indicati i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione”: statuizione che, oltre ad essere confermata dalla lettura del provvedimento impugnato, non è stata specificamente contestata, limitandosi piuttosto la censura di appello a lamentare la omessa menzione nel provvedimento degli studi eseguiti nell’ambito del progetto Osservatorio Terrazzamenti della provincia di Sondrio. Tale carenza non incide, tuttavia, sulla completezza della motivazione, che non deve necessariamente indicare tutti gli atti dell’istruttoria. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria: pertanto, è necessario che dal provvedimento si evinca il suo fondamento fattuale e giuridico alla luce dei risultati dell’istruttoria, ma non che siano indicati tutti gli atti del procedimento. Del resto, secondo la giurisprudenza, nel processo amministrativo è, comunque, ammissibile l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo laddove effettuata mediante gli atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta, per cui la mancata menzione nel provvedimento dell’atto istruttorio non ne esclude il recupero in sede giudiziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666).
8. Neppure può trovare accoglimento il secondo motivo, con cui si è denunciata l’omessa ed errata valutazione delle ragioni allegate con il secondo motivo di ricorso introduttivo, con cui si è asserito che il muro posto a confine tra il mappale 17 ed il mappale 441 ha funzione di sostegno del terreno posto a monte, su cui è ubicato, sicché i relativi interventi devono essere posti in essere dal proprietario del fondo superiore (sig. SA).
In primo luogo deve ricordarsi che il soggetto destinatario di una ordinanza contingibile e urgente non deve essere necessariamente il proprietario dell’area ma è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, essendo questo il presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi diretti a rimuovere la situazione di pericolo: l’ordinanza va, pertanto, rivolta nei confronti del soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentire di eliminare il riscontrato pericolo di danno, indipendentemente dalla natura dal titolo in base al quale ha disponibilità del bene (Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9216). A ciò si aggiunga che proprio la disposizione invocata dagli appellanti pone una presunzione (semplice) di comproprietà del muro (così Cass., 29 ottobre 2001, n. 13406), che, unitamente alla presunzione di cui all’art. 880 c.c., rende gli appellanti legittimi destinatari dell’ordinanza impugnata.
9. Il terzo ed il quarto motivo, con cui si è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la sentenza pronunciata sul terzo e sul quarto motivo di ricorso, aventi ad oggetto la violazione del principio di proporzionalità ed il difetto di legittimazione passiva della Azienda Vinicola Caven, sono infondati. In primo luogo la sentenza precisa espressamente di ritenere infondate le doglianze non espressamente affrontate, sicché non si pone un problema di omessa pronuncia, ma al più di insufficiente motivazione, che può essere in questa sede integrata, non essendo del tutto mancante.
In ordine alla proporzionalità, deve rilevarsi che dal provvedimento impugnato risulta che l’Amministrazione ha valutato l’intervento proposto, ma lo ha ritenuto insufficiente al fine di arginare il pericolo esistente e che i ricorrenti, odierni appellanti, non hanno prodotto documentazione tecnica idonea a sconfessare tale valutazione. Per quanto concerne la relazione tecnica richiesta, la stessa va intesa limitata al terreno ed alle opere di competenza.
In ordine al difetto di legittimazione passiva della Azienda vinicola Caven, è sufficiente ricordare quanto già osservato: il soggetto destinatario di una ordinanza contingibile e urgente non deve essere necessariamente il proprietario dell’area ma è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, essendo questo il presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo: l’ordinanza va, pertanto, rivolta nei confronti del soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentire di eliminare il riscontrato pericolo di danno, indipendentemente dalla natura dal titolo in base al quale ha disponibilità del bene (Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9216).
10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
Rigetta l’appello.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
ST Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO