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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 38/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza dell'11.3.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
RG N. 38/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, pronunzia, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA e Parte_1
C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, disgiuntamente, dagli Avv.ti P.IVA_1 Antonio Colavincenzo e Fabrizio Buttà, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Domenico Di Paolo in Isernia, alla via Dante Alighieri n. 13; appellante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. , nato a [...] il [...], quali eredi di ,
[...] C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. presso il cui studio in Formia CP_2
alla via Vitruvio n. 228 sono elettivamente domiciliati;
- appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 261/2017 del Giudice di Pace di Isernia, depositata in data 17.6.2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di Persona_1
Parte Pace di Isernia (da qui in avanti rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni patiti dal sig. così come individuati in premessa e quantificati in € 3.850,00, di cui 1.000,00 Persona_1
per fermo tecnico, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal settembre 2015 all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”. Parte attrice, in particolare, rappresentava di essere proprietario della vettura Volkswagen TIGUAN TG.
EB656FN, acquistata in Macchia d'Isernia nel novembre 2010; nel mese di settembre 2015, il veicolo subiva la rottura della valvola EGR nonché il danneggiamento di uno degli iniettori, a causa del cattivo funzionamento del software di gestione dei gas di scarico (difetto riconosciuto dalla stessa ); tale difetto causava danni al motore quantificati in Parte_1
euro 2.850,00, oltre al fermo tecnico di venti giorni lavorativi. Stante il mancato riscontro alle
Parte contestazioni da parte della sede italiana della casa automobilistica tedesca), il Per_1
chiedeva dunque in sede giudiziaria il risarcimento dei danni. Parte Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Isernia, il difetto di titolarità passiva nel rapporto controverso, l'assenza di difetti di conformità del bene oltre che di danni risarcibili. Chiedeva, quindi, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 261/2017 il Giudice di Pace di Isernia accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 750,00, oltre interessi e spese di lite. Parte spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata, sollevando i seguenti motivi di appello: “I. La Sentenza merita censura perché, in violazione dell'art. 66 bis del Codice del
Consumo, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. […] La Sentenza è erronea Parte per aver rigettato l'eccezione di carenza di titolarità passiva di nonché per aver ritenuto quest'ultima contrattualmente responsabile nei confronti della Sig. , in violazione del Per_1
Codice del Consumo, Parte IV, Titolo III. […] La Sentenza è erronea nella parte in cui ritiene esistente e dimostrato un difetto di conformità ex art. 129, comma 2, Codice del Consumo, sulla Vettura per cui è causa, e non considera satisfattivo l'intervento tecnico offerto spontaneamente dalla casa costruttrice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
[…] La Sentenza è da riformare anche in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché per errata applicazione dei principi della responsabilità contrattuale ex art. 1223 c.c. e della ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. […] La Sentenza è altresì censurabile per quanto statuito in relazione alla quantificazione del danno, in violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c.”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: - in via preliminare, accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Cassino;
- ancora in via preliminare, accertato e dichiarato che non ha Parte_1
titolarità passiva nel rapporto di garanzia relativo alla vettura di Controparte_3 proprietà dell'attore, respingere tutte le domande promosse del Sig. ; - ancora in via Per_1
preliminare, accertato e dichiarato che non partecipa alla Parte_1 fase produttiva, né all'omologazione delle vetture a marchio , respingere tutte le Parte_1
domande promosse dal Sig. ; - nel merito, respingere tutte le domande Persona_1
formulate dal Sig. poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di Persona_1
prova; - in ogni caso, respingere la domanda di liquidazione del danno in via equitativa del
Sig. in assenza dei relativi presupposti. - in ogni caso, condannare il Sig. Persona_1
a restituire a tutte le somme, nessuna esclusa, Persona_1 Parte_1 corrisposte dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad €
1.475,00, oltre interessi legali dal giorno di corresponsione alla data di restituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse deduzioni e rassegnando le Persona_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inappellabile la sentenza 261/17 del
Giudice di Pace di Isernia, emessa secondo i criteri di equità e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello spiegato da in via Parte_1 principale rigettare l'appello in quanto illegittimo e infondato sia in fatto che in diritto, confermando così la sentenza n. 261/17 del Giudice di Pace di Isernia;
In ogni caso rigettare
l'appello per come quantificato e determinato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, in data 12.9.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte dell'appellato.
Il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi, che si costituivano.
La causa giungeva all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è ammissibile sia perché è stato proposto tempestivamente, sia perché, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, quella impugnata non è una sentenza resa secondo equità: ed infatti, da un lato il valore della causa eccedeva i millecento euro (ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda e, dunque, corrispondeva ad euro 3.850,00 chiesti nell'atto di citazione), dall'altro l'equità è stata utilizzata come criterio di giudizio nella liquidazione dei danni, non nella decisione della controversia.
Va poi, sempre preliminarmente, respinta l'eccezione di incompetenza, tempestivamente formulata in primo grado e reiterata in appello, posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità di recente (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 12541/2022), “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”.
Orbene, posto che il foro scelto dal è quello in cui è stato concluso il contratto di Per_1
acquisto della vettura e che il forum contractus è uno dei fori alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c., l'eccezione va respinta.
Sempre in via preliminare, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Tanto premesso e sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, l'appello è fondato. Parte Ed infatti, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Ed infatti, è pacifico (in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione
Parte prodotta, con particolare riferimento al doc. 2 della produzione di n primo grado) che la vettura TG. EB656FN sia stata acquistata in Macchia di Isernia presso Controparte_3
il concessionario . Controparte_4
Orbene, il compratore ha azione contrattuale solo ed esclusivamente nei confronti del proprio dante causa diretto, cioè del proprio venditore, e non può agire, a livello contrattuale, nei confronti degli altri anelli della catena di vendita (produttore e/o importatore). Come chiarito da giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 11612/2015; Cass. 26514/2009), nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.
Queste conclusioni trovano, d'altronde, indiretta conferma nella previsione di cui all'art. 131
D.Lgs. 206/05 (TU Consumo), in materia di regresso del venditore finale nei confronti del produttore o di altro soggetto intermedio della filiera.
Parte Parte Né la responsabilità di uò essere quella del produttore. Ed infatti, premesso che solo importatore del veicolo e non produttore, in ogni caso, nella fattispecie in esame, non può discorrersi di prodotto difettoso, ex artt. 114 ss. Cod. Consumo, ratione temporis applicabile.
Prodotto difettoso, secondo l'art. 117 del citato del citato d.lgs 206/2005, è quel prodotto che
“...non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze…”.
Il significato di prodotto difettoso è legato, pertanto, al concetto di pericolosità e di sicurezza, tanto che sono risarcibili soltanto i danni cagionati da morte o lesioni personali, o dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (art. 123 Cod.
Consumo): ciò che, a ben vedere, non ricorre nel caso di specie.
Alla luce di quanto argomentato, va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva Parte della in quanto quest'ultima non è stata dante causa immediata del ricorrente e quindi non può essere inadempiente in relazione ad un contratto di compravendita di cui non era stata parte.
Al riguardo si osserva che la verifica sull'esistenza della legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta nella domanda introduttiva, con la conseguenza che una questione di difetto di legittimazione attiva o passiva si pone quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso di specie, fin dalla stessa prospettazione di parte attrice emerge l'assoluta estraneità Parte della l contratto di vendita, con conseguente rigetto delle domande azionate dal Per_1
Parte nei confronti della L'appello, dunque, è fondato.
In assenza di prova del versamento delle somme in esecuzione della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di restituzione formulata dall'appellante.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di
Parte che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 261/2017 del Giudice di
Pace di Isernia, rigetta la domanda formulata in primo grado da;
Persona_1
• Condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro € 671,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
Depositato telematicamente in data 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 38/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza dell'11.3.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
RG N. 38/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, pronunzia, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA e Parte_1
C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, disgiuntamente, dagli Avv.ti P.IVA_1 Antonio Colavincenzo e Fabrizio Buttà, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Domenico Di Paolo in Isernia, alla via Dante Alighieri n. 13; appellante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. , nato a [...] il [...], quali eredi di ,
[...] C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. presso il cui studio in Formia CP_2
alla via Vitruvio n. 228 sono elettivamente domiciliati;
- appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 261/2017 del Giudice di Pace di Isernia, depositata in data 17.6.2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di Persona_1
Parte Pace di Isernia (da qui in avanti rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni patiti dal sig. così come individuati in premessa e quantificati in € 3.850,00, di cui 1.000,00 Persona_1
per fermo tecnico, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal settembre 2015 all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”. Parte attrice, in particolare, rappresentava di essere proprietario della vettura Volkswagen TIGUAN TG.
EB656FN, acquistata in Macchia d'Isernia nel novembre 2010; nel mese di settembre 2015, il veicolo subiva la rottura della valvola EGR nonché il danneggiamento di uno degli iniettori, a causa del cattivo funzionamento del software di gestione dei gas di scarico (difetto riconosciuto dalla stessa ); tale difetto causava danni al motore quantificati in Parte_1
euro 2.850,00, oltre al fermo tecnico di venti giorni lavorativi. Stante il mancato riscontro alle
Parte contestazioni da parte della sede italiana della casa automobilistica tedesca), il Per_1
chiedeva dunque in sede giudiziaria il risarcimento dei danni. Parte Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Isernia, il difetto di titolarità passiva nel rapporto controverso, l'assenza di difetti di conformità del bene oltre che di danni risarcibili. Chiedeva, quindi, nel merito, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 261/2017 il Giudice di Pace di Isernia accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di euro 750,00, oltre interessi e spese di lite. Parte spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata, sollevando i seguenti motivi di appello: “I. La Sentenza merita censura perché, in violazione dell'art. 66 bis del Codice del
Consumo, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. […] La Sentenza è erronea Parte per aver rigettato l'eccezione di carenza di titolarità passiva di nonché per aver ritenuto quest'ultima contrattualmente responsabile nei confronti della Sig. , in violazione del Per_1
Codice del Consumo, Parte IV, Titolo III. […] La Sentenza è erronea nella parte in cui ritiene esistente e dimostrato un difetto di conformità ex art. 129, comma 2, Codice del Consumo, sulla Vettura per cui è causa, e non considera satisfattivo l'intervento tecnico offerto spontaneamente dalla casa costruttrice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
[…] La Sentenza è da riformare anche in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché per errata applicazione dei principi della responsabilità contrattuale ex art. 1223 c.c. e della ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. […] La Sentenza è altresì censurabile per quanto statuito in relazione alla quantificazione del danno, in violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c.”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: - in via preliminare, accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Cassino;
- ancora in via preliminare, accertato e dichiarato che non ha Parte_1
titolarità passiva nel rapporto di garanzia relativo alla vettura di Controparte_3 proprietà dell'attore, respingere tutte le domande promosse del Sig. ; - ancora in via Per_1
preliminare, accertato e dichiarato che non partecipa alla Parte_1 fase produttiva, né all'omologazione delle vetture a marchio , respingere tutte le Parte_1
domande promosse dal Sig. ; - nel merito, respingere tutte le domande Persona_1
formulate dal Sig. poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di Persona_1
prova; - in ogni caso, respingere la domanda di liquidazione del danno in via equitativa del
Sig. in assenza dei relativi presupposti. - in ogni caso, condannare il Sig. Persona_1
a restituire a tutte le somme, nessuna esclusa, Persona_1 Parte_1 corrisposte dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad €
1.475,00, oltre interessi legali dal giorno di corresponsione alla data di restituzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse deduzioni e rassegnando le Persona_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inappellabile la sentenza 261/17 del
Giudice di Pace di Isernia, emessa secondo i criteri di equità e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello spiegato da in via Parte_1 principale rigettare l'appello in quanto illegittimo e infondato sia in fatto che in diritto, confermando così la sentenza n. 261/17 del Giudice di Pace di Isernia;
In ogni caso rigettare
l'appello per come quantificato e determinato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, in data 12.9.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte dell'appellato.
Il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi, che si costituivano.
La causa giungeva all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è ammissibile sia perché è stato proposto tempestivamente, sia perché, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, quella impugnata non è una sentenza resa secondo equità: ed infatti, da un lato il valore della causa eccedeva i millecento euro (ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda e, dunque, corrispondeva ad euro 3.850,00 chiesti nell'atto di citazione), dall'altro l'equità è stata utilizzata come criterio di giudizio nella liquidazione dei danni, non nella decisione della controversia.
Va poi, sempre preliminarmente, respinta l'eccezione di incompetenza, tempestivamente formulata in primo grado e reiterata in appello, posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità di recente (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 12541/2022), “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”.
Orbene, posto che il foro scelto dal è quello in cui è stato concluso il contratto di Per_1
acquisto della vettura e che il forum contractus è uno dei fori alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c., l'eccezione va respinta.
Sempre in via preliminare, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Tanto premesso e sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, l'appello è fondato. Parte Ed infatti, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Ed infatti, è pacifico (in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione
Parte prodotta, con particolare riferimento al doc. 2 della produzione di n primo grado) che la vettura TG. EB656FN sia stata acquistata in Macchia di Isernia presso Controparte_3
il concessionario . Controparte_4
Orbene, il compratore ha azione contrattuale solo ed esclusivamente nei confronti del proprio dante causa diretto, cioè del proprio venditore, e non può agire, a livello contrattuale, nei confronti degli altri anelli della catena di vendita (produttore e/o importatore). Come chiarito da giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 11612/2015; Cass. 26514/2009), nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.
Queste conclusioni trovano, d'altronde, indiretta conferma nella previsione di cui all'art. 131
D.Lgs. 206/05 (TU Consumo), in materia di regresso del venditore finale nei confronti del produttore o di altro soggetto intermedio della filiera.
Parte Parte Né la responsabilità di uò essere quella del produttore. Ed infatti, premesso che solo importatore del veicolo e non produttore, in ogni caso, nella fattispecie in esame, non può discorrersi di prodotto difettoso, ex artt. 114 ss. Cod. Consumo, ratione temporis applicabile.
Prodotto difettoso, secondo l'art. 117 del citato del citato d.lgs 206/2005, è quel prodotto che
“...non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze…”.
Il significato di prodotto difettoso è legato, pertanto, al concetto di pericolosità e di sicurezza, tanto che sono risarcibili soltanto i danni cagionati da morte o lesioni personali, o dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (art. 123 Cod.
Consumo): ciò che, a ben vedere, non ricorre nel caso di specie.
Alla luce di quanto argomentato, va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva Parte della in quanto quest'ultima non è stata dante causa immediata del ricorrente e quindi non può essere inadempiente in relazione ad un contratto di compravendita di cui non era stata parte.
Al riguardo si osserva che la verifica sull'esistenza della legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta nella domanda introduttiva, con la conseguenza che una questione di difetto di legittimazione attiva o passiva si pone quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso di specie, fin dalla stessa prospettazione di parte attrice emerge l'assoluta estraneità Parte della l contratto di vendita, con conseguente rigetto delle domande azionate dal Per_1
Parte nei confronti della L'appello, dunque, è fondato.
In assenza di prova del versamento delle somme in esecuzione della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di restituzione formulata dall'appellante.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di
Parte che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 261/2017 del Giudice di
Pace di Isernia, rigetta la domanda formulata in primo grado da;
Persona_1
• Condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro € 671,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
Depositato telematicamente in data 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione