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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ), con l'Avv. RESTELLI Parte_1 C.F._1
SIMONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vigevano (PV),
Via Roncalli n. 15
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente e congiuntamente dagli avv. Fabio Montalto e Francesca Terranova ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Monza alla via Spreafico n 3 presso
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in FQ EN AH (Marocco) il
01.02.2018 trascritto in data 18/04/2018 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Palestro con atto n. 3 Parte II – Serie C;
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in FQ EN AH (Marocco) il 01.02.2018 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Palestro con atto n. 3 Parte II – Serie C in data 18.04.2018 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato Pt_1
in data 12.03.2024, ha chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n.1319/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 30.09.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, come concordemente richiesto dalle parti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato di voler divorziare senza alcuna condizione, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in FQ EN AH (Marocco) il 01.02.2018 Controparte_1
Pag. 2 di 3 (trascritto in data 18/04/2018 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Palestro con atto n. 3 Parte II – Serie C);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ), con l'Avv. RESTELLI Parte_1 C.F._1
SIMONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vigevano (PV),
Via Roncalli n. 15
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente e congiuntamente dagli avv. Fabio Montalto e Francesca Terranova ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Monza alla via Spreafico n 3 presso
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in FQ EN AH (Marocco) il
01.02.2018 trascritto in data 18/04/2018 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Palestro con atto n. 3 Parte II – Serie C;
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in FQ EN AH (Marocco) il 01.02.2018 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Palestro con atto n. 3 Parte II – Serie C in data 18.04.2018 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato Pt_1
in data 12.03.2024, ha chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n.1319/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 30.09.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, come concordemente richiesto dalle parti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato di voler divorziare senza alcuna condizione, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in FQ EN AH (Marocco) il 01.02.2018 Controparte_1
Pag. 2 di 3 (trascritto in data 18/04/2018 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Palestro con atto n. 3 Parte II – Serie C);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3