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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv.to Fabio Canestrelli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. , rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
c.f. CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio Dragone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona della procuratrice speciale in qualità di Controparte_1 CP_2 cessionaria in blocco dei crediti alla stessa ceduti da MPS S.p.A., agiva in revocatoria nei confronti di che aveva prestato fideiussione in favore di e Parte_1 Parte_3 della moglie del predetto, , in relazione al credito di € 397.200,67, per il quale Parte_2 era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 23105/2016 nei confronti della società e dei fideiussori.
Deducendo che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la società chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto a rogito notaio di Roma del 31.10.2013, con Persona_1 cui i coniugi avevano costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 c.c., un fondo patrimoniale sulle porzioni immobiliari meglio descritte in atti.
***
Con sentenza n. 17606/2021, R.G. n. 69458/2018, depositata in data 11.11.2021, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
***
Hanno proposto appello e , chiedendo alla Corte, in riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza, di rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice.
***
Si è costituita in giudizio come sopra rappresentata, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
***
La Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 25.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate solo dall'appellata).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
***
pagina 2 di 9 Il primo motivo è rubricato ‹‹In via preliminare: il capo della sentenza dove è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della , sollevata dai convenuti in sede di comparsa CP_1 di costituzione. Assenza di idonea prova documentale da parte della società attrice della titolarità - in capo alla medesima - del diritto a promuovere il presente giudizio quale cessionaria del credito della Controparte_3
[...]
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente e ingiustamente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, su cui aveva inteso far leva parte attrice, non prova ex se l'avvenuta fattispecie traslativa;
il giudice, in sostanza, avrebbe impropriamente tentato di sopperire alle lacune probatorie dell'attrice, ritenendo “pienamente conforme” ai requisiti di legge la mera generica elencazione di una serie di categorie di crediti ceduti nell'ambito della cartolarizzazione avvenuta nell'anno 2016.
***
Il motivo, sul quale parte appellante si è soffermato in sede di discussione, è infondato.
Il Tribunale ha richiamato, prestandovi adesione, i consolidati principi enunciati dalla Suprema
Corte (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 20495/2020), secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Ha quindi rilevato che l'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta (doc. n. 21) risultava pienamente conforme a detti requisiti, alla luce della clausola di individuazione dei crediti ceduti che elencava «(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 […]».
pagina 3 di 9 La statuizione di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire è corretta e in linea con la giurisprudenza formatasi anche successivamente alla pronuncia della gravata sentenza.
La Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023) ha ribadito infatti che, in caso di cessione
"in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Ha spiegato la Corte di legittimità (Cass. n. 17944 del 22/06/2023, richiamata da Cass. n.
7866/2024, in motivazione, unitamente a Cass. n. 9412 del 5/04/2023) che, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Ora, nel caso di specie, non risulta che sia stata contestata l'esistenza a monte dell'operazione di cessione dei crediti in blocco tra le due società.
Né la censura attacca specificamente la motivazione sotto il profilo della riconducibilità o meno del credito alle categorie indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non avendo parte appellante allegato e lamentato che le caratteristiche del credito controverso non corrispondevano a quelle che individuavano i crediti oggetto della cessione in blocco.
In particolare, nessuna contestazione è dato rinvenire nell'atto di appello con specifico riguardo, ad esempio, alla natura del credito o al profilo temporale.
pagina 4 di 9 Gli appellati si sono limitati, sostanzialmente, ad affermare che “tali generiche elencazioni di categorie di crediti ceduti, non possono certo costituire “documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (Cass. n. 5617/20, cit.), anche perché nulla esclude che il contratto de quo sia stato in realtà ceduto ad altra società, nell'ambito di una diversa operazione di cartolarizzazione di BM (che, come noto, sono molto frequenti)” e che “nonostante la specifica contestazione formulata dai convenuti con la comparsa di costituzione, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico mediante la produzione del contratto di cessione del credito, necessaria per dimostrare che sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio”.
In altre parole, la parte avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non vi era esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuavano i crediti oggetto della cessione in blocco, tanto più che, alla data del 18.4.2016, il credito della nascente da rapporti Parte_3 bancari, era già stato classificato a sofferenza (cfr. docc. 16 e 17 di parte attrice).
Pertanto, ferma la genericità della contestazione, la sentenza è, sul punto, immune da censure e il motivo deve essere respinto.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹In via subordinata nel merito: la parte di sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto sussistere, in capo ai convenuti odierni appellanti, l'elemento soggettivo della scientia damni, richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex adverso proposta. Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 115, comma 1, e dell'art. 116, comma 1, c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione››.
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto in re ipsa il requisito della scientia damni sul presupposto della “vendita contestuale di una pluralità di beni”; in realtà, nel caso in esame non vi era stata alcuna vendita contestuale di una pluralità di beni, ma la mera costituzione di un fondo patrimoniale con il conferimento di alcuni, non tutti, i beni di proprietà del convenuto inoltre, il Tribunale avrebbe applicato lo strumento Pt_1 della presunzione in modo assolutamente errato, atteso che le risultanze istruttorie non consentivano affatto di ritenere provata la scientia damni dei convenuti, ma imponevano di escluderla radicalmente.
In particolare, deduce che: 1) il era titolare di altri beni immobili oltre a quelli conferiti nel Pt_1 fondo patrimoniale e, quindi, non si era reso del tutto incapiente;
2) i convenuti non erano soci Part della correntista e debitrice principale, 3) tale società, alla data dell'atto Parte_3 dispositivo era perfettamente solvibile;
4) non erano emerse criticità in ordine al rapporto creditizio in essere con MPS, non avendo quest'ultima, prima del 18.5.2016, adottato alcuna iniziativa volta a notiziare i garanti di eventuali sconfinamenti;
5) il fatto che i rapporti di conto pagina 5 di 9 corrente presentassero, nel periodo dal 28.6.2012 al 1°.8.2013, movimenti di capitali costituiti da anticipazioni di credito da parte della banca, nonché rimesse effettuate dalla correntista, non costituiva affatto un indice di difficoltà finanziaria;
6) nonostante l'assenza di qualsivoglia segnale di allarme in ordine al rapporto garantito dalla fideiussione, i convenuti, al momento della costituzione del predetto fondo, si curavano, comunque, di lasciare disponibili una serie di beni immobili per fare fronte ad eventuali richieste della banca creditrice;
7) tale atteggiamento era tutt'altro che sintomatico della volontà di voler sottrarre i beni alla garanzia prestata.
***
Anche questo motivo è infondato.
Giova premettere che, qualora sia stata prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (Cass. n. 10824/2019; Cass. n. 1450/2015).
Per giurisprudenza consolidata, deve quindi aversi riguardo al momento nel quale l'obbligo fideiussorio è sorto, ancorché l'esecuzione di tale obbligo di garanzia sia stata richiesta in un momento successivo.
Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità, in capo al debitore, del pregiudizio (Cass. n. 7262/2000), mentre l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo (Cass. n. 12045/2010).
La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo in caso di atto a titolo oneroso) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013), come affermato nella sentenza impugnata.
Con specifico riferimento alla revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del pagina 6 di 9 creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 13343/2015; Cass. n.
966 del 2007).
Ora, è pacifico che la costituzione del fondo patrimoniale (31.10.2013), atto a titolo gratuito, fosse successivo all'insorgere del credito, dal momento che la fideiussione in favore di MPS è stata prestata in data 15.10.2007 e 22.5.2012.
A tanto si aggiunga che il fideiussore ha costituito in fondo una pluralità di beni, sui quali Pt_1 il creditore avrebbe potuto soddisfarsi.
Tale elemento è stato debitamente valutato dal Tribunale («Con l'atto oggetto di revoca, infatti, i convenuti hanno costituito in fondo patrimoniale una cospicua parte del loro patrimonio immobiliare»).
È evidente che la giurisprudenza citata in sentenza (secondo la quale «nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono “in re ipsa”»), ben si attaglia anche al caso di specie.
Ciò che rileva, invero, non è la forma dell'atto dispositivo (compravendita o costituzione di fondo patrimoniale), bensì la ratio sottesa al principio in esame e, cioè, il fatto che il disponente non può non essere consapevole che, per effetto dell'atto di disposizione, i beni vengono di fatto sottratti alla garanzia del creditore, rendendo più difficile il recupero del credito.
Del pari ininfluenti sono le dedotte residualità patrimoniali, la cui esistenza, fra l'altro, assume rilievo in relazione all'eventus damni, che nella specie non ha formato motivo di censura.
Alla luce dei suddetti principi ed elementi, che assorbono e superano le argomentazioni e le doglianze di parte appellante, deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia affermato la sussistenza, tra gli altri presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., della scientia damni.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹La parte di sentenza in cui il Giudice di prime cure accoglie la domanda di revocatoria sul presupposto dell'esistenza di un presunto credito di €. 397.200,67 in capo alla attrice, nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_4
Lamenta parte appellante che la domanda era stata accolta sul presupposto che l'attrice vantava un credito di complessivi € 397.200,67, mentre con sentenza n. 1182/2022,
pagina 7 di 9 depositata il 25.1.2022, il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai signori e riducendo il credito (lo CP_5 Parte_1 stesso che aveva dato luogo al giudizio di revocatoria) a complessivi € 342.736,69; pertanto, la sentenza impugnata doveva essere comunque riformata in punto di quantificazione del credito vantato da parte attrice, dando atto che questo ammontava ad € 342.736,69.
***
Il motivo è evidentemente infondato.
Soccorrono anche in tal caso i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del 15/05/2018).
Com'è noto, il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante, Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
L'azione revocatoria è volta soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria, sicché la sentenza, non ancora passata in giudicato, non può condizionare l'esito del giudizio.
Ne consegue che del tutto ininfluente, ai fini del decidere, è la avvenuta riduzione del credito operata dal giudice in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di talché la richiesta di riforma della gravata sentenza deve essere disattesa.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
*** pagina 8 di 9 Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche Cass. n.
3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione € 260.001,00 - € 520.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 17606/2021, R.G. n. 69458/2018, depositata in data 11.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna, in solido, e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 17.179,00 a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv.to Fabio Canestrelli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. , rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
c.f. CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio Dragone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona della procuratrice speciale in qualità di Controparte_1 CP_2 cessionaria in blocco dei crediti alla stessa ceduti da MPS S.p.A., agiva in revocatoria nei confronti di che aveva prestato fideiussione in favore di e Parte_1 Parte_3 della moglie del predetto, , in relazione al credito di € 397.200,67, per il quale Parte_2 era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 23105/2016 nei confronti della società e dei fideiussori.
Deducendo che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la società chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto a rogito notaio di Roma del 31.10.2013, con Persona_1 cui i coniugi avevano costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 c.c., un fondo patrimoniale sulle porzioni immobiliari meglio descritte in atti.
***
Con sentenza n. 17606/2021, R.G. n. 69458/2018, depositata in data 11.11.2021, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
***
Hanno proposto appello e , chiedendo alla Corte, in riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza, di rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice.
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Si è costituita in giudizio come sopra rappresentata, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
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La Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 25.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate solo dall'appellata).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
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pagina 2 di 9 Il primo motivo è rubricato ‹‹In via preliminare: il capo della sentenza dove è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della , sollevata dai convenuti in sede di comparsa CP_1 di costituzione. Assenza di idonea prova documentale da parte della società attrice della titolarità - in capo alla medesima - del diritto a promuovere il presente giudizio quale cessionaria del credito della Controparte_3
[...]
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente e ingiustamente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, su cui aveva inteso far leva parte attrice, non prova ex se l'avvenuta fattispecie traslativa;
il giudice, in sostanza, avrebbe impropriamente tentato di sopperire alle lacune probatorie dell'attrice, ritenendo “pienamente conforme” ai requisiti di legge la mera generica elencazione di una serie di categorie di crediti ceduti nell'ambito della cartolarizzazione avvenuta nell'anno 2016.
***
Il motivo, sul quale parte appellante si è soffermato in sede di discussione, è infondato.
Il Tribunale ha richiamato, prestandovi adesione, i consolidati principi enunciati dalla Suprema
Corte (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 20495/2020), secondo cui in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Ha quindi rilevato che l'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta (doc. n. 21) risultava pienamente conforme a detti requisiti, alla luce della clausola di individuazione dei crediti ceduti che elencava «(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 […]».
pagina 3 di 9 La statuizione di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire è corretta e in linea con la giurisprudenza formatasi anche successivamente alla pronuncia della gravata sentenza.
La Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023) ha ribadito infatti che, in caso di cessione
"in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Ha spiegato la Corte di legittimità (Cass. n. 17944 del 22/06/2023, richiamata da Cass. n.
7866/2024, in motivazione, unitamente a Cass. n. 9412 del 5/04/2023) che, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Ora, nel caso di specie, non risulta che sia stata contestata l'esistenza a monte dell'operazione di cessione dei crediti in blocco tra le due società.
Né la censura attacca specificamente la motivazione sotto il profilo della riconducibilità o meno del credito alle categorie indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non avendo parte appellante allegato e lamentato che le caratteristiche del credito controverso non corrispondevano a quelle che individuavano i crediti oggetto della cessione in blocco.
In particolare, nessuna contestazione è dato rinvenire nell'atto di appello con specifico riguardo, ad esempio, alla natura del credito o al profilo temporale.
pagina 4 di 9 Gli appellati si sono limitati, sostanzialmente, ad affermare che “tali generiche elencazioni di categorie di crediti ceduti, non possono certo costituire “documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (Cass. n. 5617/20, cit.), anche perché nulla esclude che il contratto de quo sia stato in realtà ceduto ad altra società, nell'ambito di una diversa operazione di cartolarizzazione di BM (che, come noto, sono molto frequenti)” e che “nonostante la specifica contestazione formulata dai convenuti con la comparsa di costituzione, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico mediante la produzione del contratto di cessione del credito, necessaria per dimostrare che sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio”.
In altre parole, la parte avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non vi era esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuavano i crediti oggetto della cessione in blocco, tanto più che, alla data del 18.4.2016, il credito della nascente da rapporti Parte_3 bancari, era già stato classificato a sofferenza (cfr. docc. 16 e 17 di parte attrice).
Pertanto, ferma la genericità della contestazione, la sentenza è, sul punto, immune da censure e il motivo deve essere respinto.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹In via subordinata nel merito: la parte di sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto sussistere, in capo ai convenuti odierni appellanti, l'elemento soggettivo della scientia damni, richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ex adverso proposta. Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 115, comma 1, e dell'art. 116, comma 1, c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione››.
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto in re ipsa il requisito della scientia damni sul presupposto della “vendita contestuale di una pluralità di beni”; in realtà, nel caso in esame non vi era stata alcuna vendita contestuale di una pluralità di beni, ma la mera costituzione di un fondo patrimoniale con il conferimento di alcuni, non tutti, i beni di proprietà del convenuto inoltre, il Tribunale avrebbe applicato lo strumento Pt_1 della presunzione in modo assolutamente errato, atteso che le risultanze istruttorie non consentivano affatto di ritenere provata la scientia damni dei convenuti, ma imponevano di escluderla radicalmente.
In particolare, deduce che: 1) il era titolare di altri beni immobili oltre a quelli conferiti nel Pt_1 fondo patrimoniale e, quindi, non si era reso del tutto incapiente;
2) i convenuti non erano soci Part della correntista e debitrice principale, 3) tale società, alla data dell'atto Parte_3 dispositivo era perfettamente solvibile;
4) non erano emerse criticità in ordine al rapporto creditizio in essere con MPS, non avendo quest'ultima, prima del 18.5.2016, adottato alcuna iniziativa volta a notiziare i garanti di eventuali sconfinamenti;
5) il fatto che i rapporti di conto pagina 5 di 9 corrente presentassero, nel periodo dal 28.6.2012 al 1°.8.2013, movimenti di capitali costituiti da anticipazioni di credito da parte della banca, nonché rimesse effettuate dalla correntista, non costituiva affatto un indice di difficoltà finanziaria;
6) nonostante l'assenza di qualsivoglia segnale di allarme in ordine al rapporto garantito dalla fideiussione, i convenuti, al momento della costituzione del predetto fondo, si curavano, comunque, di lasciare disponibili una serie di beni immobili per fare fronte ad eventuali richieste della banca creditrice;
7) tale atteggiamento era tutt'altro che sintomatico della volontà di voler sottrarre i beni alla garanzia prestata.
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Anche questo motivo è infondato.
Giova premettere che, qualora sia stata prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (Cass. n. 10824/2019; Cass. n. 1450/2015).
Per giurisprudenza consolidata, deve quindi aversi riguardo al momento nel quale l'obbligo fideiussorio è sorto, ancorché l'esecuzione di tale obbligo di garanzia sia stata richiesta in un momento successivo.
Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità, in capo al debitore, del pregiudizio (Cass. n. 7262/2000), mentre l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo (Cass. n. 12045/2010).
La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo in caso di atto a titolo oneroso) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013), come affermato nella sentenza impugnata.
Con specifico riferimento alla revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del pagina 6 di 9 creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 13343/2015; Cass. n.
966 del 2007).
Ora, è pacifico che la costituzione del fondo patrimoniale (31.10.2013), atto a titolo gratuito, fosse successivo all'insorgere del credito, dal momento che la fideiussione in favore di MPS è stata prestata in data 15.10.2007 e 22.5.2012.
A tanto si aggiunga che il fideiussore ha costituito in fondo una pluralità di beni, sui quali Pt_1 il creditore avrebbe potuto soddisfarsi.
Tale elemento è stato debitamente valutato dal Tribunale («Con l'atto oggetto di revoca, infatti, i convenuti hanno costituito in fondo patrimoniale una cospicua parte del loro patrimonio immobiliare»).
È evidente che la giurisprudenza citata in sentenza (secondo la quale «nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono “in re ipsa”»), ben si attaglia anche al caso di specie.
Ciò che rileva, invero, non è la forma dell'atto dispositivo (compravendita o costituzione di fondo patrimoniale), bensì la ratio sottesa al principio in esame e, cioè, il fatto che il disponente non può non essere consapevole che, per effetto dell'atto di disposizione, i beni vengono di fatto sottratti alla garanzia del creditore, rendendo più difficile il recupero del credito.
Del pari ininfluenti sono le dedotte residualità patrimoniali, la cui esistenza, fra l'altro, assume rilievo in relazione all'eventus damni, che nella specie non ha formato motivo di censura.
Alla luce dei suddetti principi ed elementi, che assorbono e superano le argomentazioni e le doglianze di parte appellante, deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia affermato la sussistenza, tra gli altri presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., della scientia damni.
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Il terzo motivo è rubricato ‹‹La parte di sentenza in cui il Giudice di prime cure accoglie la domanda di revocatoria sul presupposto dell'esistenza di un presunto credito di €. 397.200,67 in capo alla attrice, nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_4
Lamenta parte appellante che la domanda era stata accolta sul presupposto che l'attrice vantava un credito di complessivi € 397.200,67, mentre con sentenza n. 1182/2022,
pagina 7 di 9 depositata il 25.1.2022, il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai signori e riducendo il credito (lo CP_5 Parte_1 stesso che aveva dato luogo al giudizio di revocatoria) a complessivi € 342.736,69; pertanto, la sentenza impugnata doveva essere comunque riformata in punto di quantificazione del credito vantato da parte attrice, dando atto che questo ammontava ad € 342.736,69.
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Il motivo è evidentemente infondato.
Soccorrono anche in tal caso i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del 15/05/2018).
Com'è noto, il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante, Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
L'azione revocatoria è volta soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria, sicché la sentenza, non ancora passata in giudicato, non può condizionare l'esito del giudizio.
Ne consegue che del tutto ininfluente, ai fini del decidere, è la avvenuta riduzione del credito operata dal giudice in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di talché la richiesta di riforma della gravata sentenza deve essere disattesa.
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In conclusione, l'appello deve essere respinto.
*** pagina 8 di 9 Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche Cass. n.
3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione € 260.001,00 - € 520.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 17606/2021, R.G. n. 69458/2018, depositata in data 11.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna, in solido, e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 17.179,00 a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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