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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10436 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona EL dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 23243/2023 degli affari civili contenziosi e riunita con la causa iscritta al R.G. n. 4954/2024, entrambe aventi ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di ELibera assembleare - spese condominiali
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, residente in [...]
San Paolo 42, , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, ivi resistente alla via Giacinto Gigante 23/F, CodiceFiscale_2 CP_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._3
, ivi residente a[...] NO
[...]
IT, nato a [...] il [...], codice fiscale , CodiceFiscale_4 ivi residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Lepanto 111, presso lo studio ELl'avvocato Ermelinda Cavaliere (codice fiscale ) CodiceFiscale_5 dal quale sono rappresentati e difesi, come in atti. PARTI ATTRICI
CONTRO
sito in Napoli alla via Cintia – Parco Controparte_2
S. Paolo 42/43, codice fiscale , in persona ELl'amministratore p.t. P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliato in Napoli alla via San Giacomo CP_3
15 presso lo studio degli avvocati Andrea Amabile (codice fiscale
[...]
) e FR EL AT (codice fiscale C.F._6 C.F._7
) dal quale è rappresentato e difeso, come in atti.
[...]
PARTE CONVENUTA
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione EL 02.11.2023 i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e NO IT proponevano opposizione alla ELibera di CP_1 condominio EL 27.06.2023 al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, e, comunque, illegittimità limitatamente alla parte in cui approvava i bilanci consuntivi 2020, 2021 e 2022. Segnatamente, gli attori chiedevano l'accoglimento ELle seguenti conclusioni: a)- In via preliminare sospendere provvisoriamente l'esecutività ELl'impugnata ELibera EL 27.06.2023, all'approvazione EL primo punto all'ordine EL giorno, ovvero l'approvazione dei bilanci consuntivi 2020, 2021 e 2022, e per tutti i motivi di cui al presente atto;
b)- nel merito, accertare e dichiarare illegittima, nulla e priva di qualsiasi effetto giuridico, ovvero invalidare ed annullare la ELibera assunta nella seduta EL 27.06.2023 limitatamente alla parte in cui sono stati approvati i bilanci consuntivi ed i relativi riparti ELle seguenti annualità: -2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020; -2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021; -2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di cui al punto 1 ELl'o.d.g. per i motivi e le causali tutte esposte;
c)- vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali di studio, iva e cpa come per legge. Il giudizio, regolarmente iscritto a ruolo, prendeva n. R.G. 23243/23.
Con successivo atto di citazione EL 29.02.2024 i sigg.ri Parte_1
, e NO IT proponevano opposizione alla Parte_2 CP_1 ELibera di condominio EL 22.10. 2023 al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, e, comunque, illegittimità “limitatamente alla parte in cui ha approvato le modifiche e/ integrazioni ai bilanci e, comunque i bilanci modificati, ELle ultime tre annualità” relative ai consuntivi 2020, 2021 e 2022. Segnatamente, gli attori chiedevano l'accoglimento ELle seguenti conclusioni: a)- In via preliminare sospendere provvisoriamente l'esecutività ELl'impugnata ELibera EL 23.10.2023, all'approvazione EL primo punto all'ordine EL giorno, ovvero l'approvazione ELle integrazioni e/o modifiche dei bilanci consuntivi 2020, 2021 e 2022, e per tutti i motivi di cui al presente atto;
b)- nel merito, accertare e dichiarare illegittima, nulla e priva di qualsiasi effetto giuridico, ovvero invalidare ed annullare la ELibera assunta nella seduta EL 23.10.2023 limitatamente alla parte in cui sono state approvate le integrazioni e/o modifiche dei bilanci consuntivi e, comunque i bilanci modificati ed i relativi riparti ELle seguenti annualità: -2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020; -2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021; -2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di cui al punto 1 ELl'o.d.g. per i motivi e le causali tutte esposte;
c)- vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali di studio, iva e cpa come per legge. Il giudizio, regolarmente iscritto a ruolo, prendeva n. RG 4954/24.
Si costituiva in entrambi i giudizi il Condominio opposto il quale impugnava e contestava le avverse domande e richieste sulle basi ELle motivazioni esposte nelle rispettive comparse di costituzione e risposta. All'udienza EL 5 novembre 2024 i due giudizi venivano riuniti sussistendo connessione sia soggettiva che oggettiva. Veniva, quindi, svolta C.T.U. su richiesta degli attori, all'esito ELla quale il precedente giudicante, dott.ssa con ordinanza EL 05.05.2025 Per_1 formulava proposta conciliativa disponendo che, in merito alla stessa, le parti prendessero posizione depositando entro il 01.09.2025 loro adesione o, in subordine, proposte alternative. La proposta conciliativa però non sortiva esiti, per cui il giudizio, all'udienza ex art. 281 sexies cpc EL 30.09.2025 veniva rimesso in decisione autorizzandosi il deposito di memorie riepilogative e conclusive.
*****
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva ELle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito, dalla documentazione agli atti risulta che nei rendiconti impugnati non è presente il registro di contabilità. Andrà allora rilevato che a norma ELl'art. 1130 Bis C.C. il rendiconto condominiale "Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa ELla gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e ELle questioni pendenti"; tale mancanza comporta la radicale nullità dei rendiconti prodotti, non essendo sufficiente un vago richiamo all'esistenza EL registro condominiale custodito dall'amministratore, ma essendo necessaria l'allegazione al rendiconto che deve essere composto pure dal registro in questione, e ciò anche in virtù ELla ulteriore prescrizione normativa ex art. 1130 Bis C.C. secondo cui nel rendiconto i dati concernenti le entrate e le uscite devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
A tal riguardo, la recente Giurisprudenza di legittimità ha sancito che "il rendiconto condominiale, a norma ELl'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie" (Cass. Civ. Sez. II, Ord. 28257/2023). E, ancora: "Per rendere intellegibile il rendiconto, quindi, occorre che sia tenuta una contabilità regolare, nella quale siano registrate cronologicamente le operazioni riguardanti la vita EL , con possibilità di verifica dei CP_2 documenti e ELla giustificazione ELle entrate e ELle uscite ELla gestione condominiale" (Cass. civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3892)."
Or bene, ciò nel caso in esame non accade, come certificato dalla relazione di CTU, secondo la quale, testualmente: “i rendiconti condominiali 2020-2021- 2022 approvati con ELibera EL 27.06.2023 ed integrati con ELibera EL 23.10.2023, presentano incongruenze e criticità lamentate dagli attori”. Tali incongruenze e criticità emergono proprio in relazione alla mancata tenuta di un unico registro di contabilità, e alla frammentazione ELle indicazioni concernenti entrate ed uscite in diverse tipologie di documenti, che non riescono a sorreggere unitariamente e univocamente la situazione contabile effettiva posta a base ELle rendicontazioni impugnate.
La funzione EL registro di contabilità è pertanto assolutamente fondamentale;
esso è alla base di tutto il bilancio, quale pietra di fondazione EL medesimo. Dal registro di contabilità vanno individuate ed estratte tutte le voci di spesa da suddividere successivamente tra i condomini, come pure tutte le entrate;
dal registro di contabilità emerge, esercizio per esercizio, quale sia il saldo iniziale e quale sia quello finale. E tutto ciò in ordine rigorosamente cronologico, piano, semplice e comprensibile a chiunque, in modo da consentire l'immediata verifica come espressamente previsto dall'art. 1130 Bis EL Codice Civile.
In mancanza EL registro di contabilità, elemento essenziale e propedeutico EL bilancio, la rendicontazione condominiale resta sospesa in una specie di limbo, nel quale le voci di bilancio non si riallacciano all'andamento cronologico ELle entrate e ELle uscite, per cui pur essendo indicate restano slegate dal contesto generale;
in definitiva, una rendicontazione che non abbia alla base la solida esistenza EL registro di contabilità non riesce a svolgere la sua funzione essenziale, essendo per tanto radicalmente nulla "in se", e ciò pure in presenza di una approvazione EL rendiconto, che in tal caso nasce già morto.
La mancanza EL registro di contabilità (elemento essenziale sia in senso legale, in quanto previsto espressamente quale elemento costitutivo EL bilancio, sia in senso strettamente logico-strutturale, avendo riguardo alla formazione pratica EL bilancio che non può prescindere dall'esistenza di un registro di contabilità) rende quindi il bilancio condominiale nullo: "in tema di condominio possono intendersi affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quelle ELiberazioni ELl'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali" (Cass. SS.UU. n. 9839/2021).
Per quanto detto, le ELibere per cui è causa appaiono incorrettamente adottate dall'assemblea dei condomini e la sollevata impugnativa, fondata in fatto e diritto, andrà accolta.
Le spese ed onorari di lite vanno compensate - ex art. 92 cpc - in ragione ELla giurisprudenza intervenuta successivamente alla presentazione ELla domanda ed avente carattere dirimente nella definizione EL presente giudizio.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti EL CTU medesimo, in base al decreto di liquidazione EL 23.03.2025 e come ivi quantificate si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico di entrambe in ragione EL 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Accoglie la domanda.
-B) Annulla la impugnata ELibera condominiale assunta nella seduta EL 27.06.2023 limitatamente alla parte in cui sono stati approvati i bilanci consuntivi ed i relativi riparti ELle seguenti annualità: -2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020; -2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021; -2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di cui al punto 1 ELl'o.d.g.
-C) Annulla la impugnata ELibera condominiale assunta nella seduta EL 23.10.2023 limitatamente alla parte in cui sono state approvate le integrazioni e/o modifiche dei bilanci consuntivi e, comunque i bilanci modificati ed i relativi riparti ELle seguenti annualità: -2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020; - 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021; -2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di cui al punto 1 ELl'o.d.g.
-D) Spese legali compensate.
-E) Spese ELla CTU a carico di entrambe le parti processuali in ragione EL 50% cadauna.
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria