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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3179/2024, promossa
DA
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Idda e C.F._2
Maria Simona Luigia Pedde
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: chiedono che il Tribunale 1. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti alle seguenti condizioni:
2. la casa coniugale, sita in Ittiri, Via Giotto n. 78, è assegnata a;
3. la Parte_1
minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'obbligo di Per_1
provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, concordando, insieme, le scelte più importanti;
4. la minore vivrà con la madre in Ittiri, Via G. Matteotti n. 42; 5. il diritto/dovere di visita di sarà regolamentato secondo il piano genitoriale allegato Pt_1
al presente ricorso, ossia potrà incontrare liberamente la figlia, previo congruo preavviso di almeno due ore, salvo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e gli impegni lavorativi ed extralavorativi dei genitori;
in ogni caso, durante il periodo scolastico il padre prenderà la minore il martedì e il giovedì pomeriggio al termine delle lezioni e la terrà fino alle ore 21:30, e a fine settimana alterni dalle ore
18.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, curandone sempre il prelievo e il rientro all'abitazione della madre;
durante le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza e nel periodo delle vacanze estive sia il padre che la madre potranno tenere la figlia secondo le modalità stabilite per il periodo scolastico, ed inoltre il padre potrà tenerla anche per una settimana consecutiva assicurando in ogni caso i contatti con l'altro genitore per telefono e se possibile anche con visita;
6. corrisponderà, Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese un assegno a favore di di € 380,00 per il Pt_2
mantenimento della minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'intero importo di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepite nell'interesse esclusivo della figlia;
7. entrambi i coniugi provvederanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie necessarie allo sviluppo, alla cura, all'educazione e alla crescita della figlia secondo il protocollo elaborato dal
CNF;
8. autorizza sin d'ora a richiedere all'INPS la corresponsione per Pt_1 Pt_2
intero, quindi anche per la quota spettante a dell'assegno unico universale ex Pt_1 D.Lgs. 230/2021; 9. inoltre, avrà la gestione totale degli importi riconosciuti Pt_2
alla minore a titolo di indennità di frequenza e quelli riconosciuti in base alla L.R. n.
20/1997 di cui in premessa;
10. i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per la minore;
Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7.10.2024 e chiedevano Parte_1 Parte_2
che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato il 19.9.2015 in Ittiri, in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la loro comunione materiale e spirituale. Esponevano che in costanza di matrimonio nel 2016 era nata la figlia e che essi si erano separati in forza di Per_1
decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 10.11.2022.
Il Giudice Istruttore, preso atto delle dichiarazioni delle parti che insistevano nelle conclusioni ed esprimevano la volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale.
La minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori che Per_1
provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, concordando le scelte più importanti. La figlia vivrà con la madre ad Ittiri e il padre avrà il diritto/dovere di visita, regolamentato secondo il piano genitoriale allegato al ricorso che qui si richiama, atteso che le modalità di incontro della minore con il padre, peraltro già da tempo rodate, sono congrue sia rispetto alle esigenze della piccola che all'armonico sviluppo della relazione genitoriale.
Si dà atto anche della volontà delle parti di far continuare a vivere il in quella che Pt_1
è stata la casa coniugale (a rigore non vi sono i presupposti per procedere all'assegnazione in senso stretto, non essendovi rapporto di coabitazione con la minore o con un figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente).
Le congiunte richieste in ordine agli aspetti economici risultano rispondenti ai bisogni della minore che, in considerazione della sua patologia, beneficia di alcuni emolumenti pubblici, ai quali deve aggiungersi il contributo del padre al suo mantenimento determinato nell'importo di Euro 380,00 (ritenuto adeguato in relazione alle capacità reddituali del all'età della bambina e al fatto che pare del tutto verosimile che le Pt_1
spese più rilevanti siano quelle di carattere straordinario), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con le rivalutazioni annuali ISTAT. Il inoltre, contribuirà Pt_1
al mantenimento della figlia partecipando nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie, seguendo le indicazioni del protocollo C.N.F. del 2017.
La permanenza prevalente della figlia presso la madre giustifica la percezione da parte della stessa dell'intero assegno unico che (così come avverrà per ogni altro emolumento o contributo pubblico che dovessero competerle) la gestirà in via Pt_2
esclusiva per le sue esigenze.
Il Tribunale prende atto del consenso che i genitori hanno espresso reciprocamente al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio per la minore . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ittiri in data
19.9.2015 tra , nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 e residente in [...], e C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Pt_2 C.F._2
residente in [...], alle condizioni di cui al ricorso;
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ittiri per l'annotazione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato civile Anno 2015, n. 24, Parte 2, Serie A).
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'1.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana