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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. AR AM Presidente
dott. ssa LA CA Giudice rel.
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Me), Frazione Rocca, Via Industriale n.78, c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Tortorici (ME), Via Filangeri n. 42/D, presso lo studio dell'avv.
IN NE che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
Viale della Vittoria n. 5, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._2
Canicattì, Viale Giudice Saetta n. 67, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione coniugi.
1
FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 28.2.2002 aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Canicattì, atto n. 7, parte 2, serie A, anno 2002 - che dalla unione erano nati tre figli, il 23.7.2002, il 20.6.2005 e il 13.9.2010, che, Per_1 Per_2 Per_3
successivamente, la convivenza era divenuta intollerabile a causa di reciproche incomprensioni che avevano fatto venire meno l'affectio coniugalis, ha chiesto la separazione giudiziale, l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita della prole.
Il ricorrente ha dichiarato di essere disposto a contribuire per il mantenimento della prole versando la somma mensile di € 300,00, oltre la quota del 50% per le spese straordinarie.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, ha chiesto l'affidamento congiunto dei figli con domiciliazione presso la propria abitazione, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per sé e per la prole.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento depositato telematicamente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido condiviso dei minori con domicilio prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita del padre, ha disposto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 750,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e, infine, ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
Con sentenza n. 692/2021, pubblicata in data 24.09.2021, il Tribunale ha disposto la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione manifestando la volontà di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale.
2 Orbene, fatta questa premessa, ritiene il Collegio che la separazione può essere regolata secondo quanto previsto nell'accordo di separazione.
Osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, mediante scrittura privata depositata in atti, può essere interamente recepito ai fini della separazione, in quanto lo stesso non si pone in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole.
Sulla base di quanto esposto vengono recepite le condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti e depositata in data 19.07.2025.
Le spese del giudizio sono interamente compensate avendo le parti avendo raggiunto un accordo nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 421/2020 R.G. così provvede:
1) dispone che la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sia regolamentate secondo le condizioni indicate nella Controparte_1 scrittura privata depositata in data 19.07.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
LA CA AR AM
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