Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4591/2019 promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SI TI presso la medesima elettivamente domiciliata in Fondi
(Latina) via Damiano Chiesa n. 14 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
in persona del Presidente pro-tempore ( CF Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Tatarelli dell'Avvocatura dell'Ente P.IVA_1
presso la medesima Avvocatura elettivamente domiciliata in Latina Via Costa n.1 per procura a margine della comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
: in persone del legale Parte_3
rappresentante pro-tempore (P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
Cesare Ciccorelli presso il medesimo elettivamente domiciliata in Terracina (
Latina) P.zza della Repubblica n. 51 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE TERZA CHIAMATA
NONCHE'
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore , P.Iva n. rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis presso P.IVA_3
1
- PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI EX ARTT. 2051 E 2043 CC
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2019, conveniva Parte_1
in giudizio la innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentirla Parte_2
condannare, dichiaratane l'esclusiva responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cc, nella causazione del sinistro avvenuto in data 14 agosto 2013 al risarcimento di tutti i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali nella misura di € 10.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, si assumeva che nell'occasione l'attore, in data
14.08.2013, alle ore 12,00 circa, in Fondi, mentre percorreva, insieme ad altri ciclisti, la strada provinciale Fondi Sperlonga a bordo della sua bicicletta professionale, giunto all' incrocio per Sperlonga altezza “casotto rosso”, nei pressi del cantiere stradale, a causa di un delineatore di margine, fisso a terra, “rotto” e parzialmente divelto, non segnalato, rovinava a terra.
Si esponeva, inoltre, che a seguito della caduta l'attore subiva lesioni che rendevano necessario il trasporto a mezzo del servizio 118, presso l'ospedale A. Fiorini di
Terracina e che la bici professionale restava seriamente danneggiata e riportava danni materiali per € 1.802,00 come documentato da preventivo di riparazione e foto riproduttive. In narrativa si esponeva altresì che le lesioni fisiche riportate nel sinistro dall'attore refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina con diagnosi di : “frattura olecrano, ferita lacero regione zigomatico-mascellare destra” rendevano necessario un primo intervento chirurgico di osteosintesi in data
22/08/2013 ed un ulteriore intervento chirurgico in data 06.10.2014. Si deduceva che da tali lesioni erano risultati postumi permanenti valutati in sede medico legale.
Veniva pertanto ritenuta sussistente la responsabilità dell convenuto Controparte_2
ex art. 2051 cc in quanto custode della strada rimasta percorribile nonostante l'affidamento di appalto per lavori stradali ovvero ex art. 2043 cc.
2 Parte attrice così concludeva:
“ Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Parte_2
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto,
[...]
condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per € 10.000,00, comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, oltre ad € 1.802,00, per le riparazioni della bicicletta, così per la complessiva somma di € 11.802,00, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata.”
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda Parte_2
attrice ed eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro era oggetto di lavori di manutenzione stradale aggiudicati a seguito di gara di appalto alla IM
Individuale che, in data 9 aprile 2013, stipulava con la Parte_3 Parte_2
il contratto rep. 20796; veniva dedotto in particolare che l'apposizione dei
[...]
delineatori per la segnalazione di lavori su sede stradale prevista dall'art. 21 del
C.d.S. ed il mantenimento in perfetta efficienza incombeva sulla ditta appaltatrice, giusta espressa autorizzazione della Provincia in data 15 aprile 2013. Veniva pertanto richiesta in via preliminare la chiamata in causa della ditta appaltatrice, trasformatasi in al fine di essere dalla stessa Parte_3
tenuta indenne a manlevata.
Nell'interesse della così si concludeva: Parte_2
“Nel merito - in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attore perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e non provata;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del signor Parte_1
nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
- sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità dell'evento per cui è causa in capo alla società
[...]
già IM , accertare Parte_3 Controparte_3
e dichiarare che la predetta società è obbligata a garantire e manlevare la Parte_2
da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla Parte_2
soccombenza totale o parziale, e condannarla a rifondere alla Parte_2
tutte le somme che la stessa può essere chiamata a pagare in ragione della domanda
3 attrice; - con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici.”
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Parte_3
chiedendo il rigetto della domanda attrice e in via gradata la chiamata in causa della garante per Controparte_4
la responsabilità civile al fine di essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
La assumeva di aver adottato tutte le prescrizioni normative circa Parte_3
la segnalazione e la presenza del cantiere, attraverso segnaletica orizzontale e verticale ed anche con i declinatori flessibili installati in sequenza sulla linea di margine della carreggiata. Veniva pertanto dedotto che la caduta dell'attore fosse derivato da causa e colpa esclusiva del stante l'avvistabilità a distanza dei Pt_1
delineatori flessibili presenti a terra e dunque la prevedibilità dell'evento dannoso, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra fatto ed il danno.
Detta terza chiamata così concludeva:
“nel merito b- accertare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta ex adverso di risarcimento del danno per le motivazioni sopra riportate;
c- condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c; in via gradata e- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso proposta, dichiarare che
[...]
, in persona del legale Parte_4
rapp.te p.t., con sede legale in Via Marco Ulpio Traiano, 18, 20149 Milano, è obbligata a garantire e manlevare la da ogni e qualsiasi Parte_3
conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza totale e/o parziale e, conseguentemente condannarla a rifondere alla tutte le somme Parte_3
che la stessa può essere chiamata a corrispondere in conseguenza della domanda dell'attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e
C.P.A. come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la Controparte_1
eccependo in via pregiudiziale, in rito, la decadenza della Parte_3
dal potere di dar corso alla chiamata in causa di terzo, avendo la società chiamante omesso di citare la terza chiamata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 269 c.p.c. nonché di quanto disposto dal decreto di fissazione dell'udienza del 17.03.2020 e,
4 per l'effetto, la nullità dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 29.09.2020 di autorizzazione al rinnovo della notifica. Sempre in via pregiudiziale, si eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o la nullità della chiamata in causa di terzo avanzata dalla società per omesso Parte_3
deposito a norma dell'art. 269, comma 4, c.p.c., degli atti di chiamata in causa di terzo notificati.
Veniva inoltre eccepita l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata domanda di garanzia e manleva per inesistenza, inefficacia ed inoperatività di valida garanzia assicurativa per l'intervenuta decadenza dalla predetta garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c., per omesso avviso del sinistro all'assicuratore entro il termine di cui all'art. 1913 c.c. e di cui all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione della polizza “ & Successo”. Parte_5
Veniva inoltre eccepita l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata domanda di garanzia e manleva per inesistenza, inefficacia ed inoperatività di valida garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1 A) delle Condizioni di Assicurazioni della invocata
Garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.), non risultando prestata la garanzia per l'esecuzione di opere stradali.
Veniva inoltre eccepito che la Nota Informativa della polizza “Imprenditore &
Successo” prevedeva uno scoperto del 10% dell'importo del danno e una franchigia di euro 2.500,00 ed ai sensi del Cod. 02 delle Clausole Speciali una franchigia di
Euro 500,00 per i danni a cose.
In punto di an, veniva dedotta la carenza di legittimazione passiva della società assicurata per essere il fatto dannoso avvenuto in area esterna al cantiere, debitamente segnalato e che in ogni caso la caduta dell'attore dovesse ascriversi alla sua imprudenza e negligenza in relazione alle condizioni di accadimento ( ore 12 di una giornata di agosto) a poca distanza dalla residenza del . Veniva Pt_1
contestata altresì la quantificazione dei danni.
La Compagnia terza chiamata così concludeva:
“- In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la decadenza della
[...]
dal potere di dar corso alla chiamata in causa della Parte_3 [...]
per le ragioni dedotte ed eccepite in premessa;
- In via Controparte_1 preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_3
dalla invocata garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c., avendo
[...] la stessa omesso di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro il termine di cui
5 all'art. 1913 c.c. e di cui all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione della polizza
“Imprenditore & Successo”; - in via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e comunque, l'inammissibilità e/o Controparte_5
l'improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di garanzia e manleva svolta nei suoi confronti dalla per inesistenza, Parte_3
inoperatività ed inefficacia di valida garanzia assicurativa;
con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge;
- sempre in via principale, respingere la spiegata domanda di manleva in dipendenza della reiezione della pretesa svolta dalla
nei confronti della siccome Parte_2 Parte_3
inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché priva del necessario supporto probatorio nei suoi elementi costitutivi;
- in via gradata, respingere la spiegata domanda di manleva in dipendenza della reiezione della pretesa attrice siccome inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché priva del necessario supporto probatorio nei suoi elementi costitutivi;
- in via subordinata accertare e dichiarare la condotta concorsuale colposa dell'attore, ex art. 1227 c.c., nella produzione dell'occorso; - in via ulteriormente gradata, nella ipotesi in cui, respinte tutte le eccezioni di rito e di merito che precedono, la domanda attrice dovesse trovare ancorché parziale accoglimento e dovesse essere provata dal convenuto l'esistenza e l'operatività di una valida garanzia assicurativa inerente la fattispecie de quo, determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla
Compagnia deducente in conformità a rigorose e concludenti prove, sia in ordine alla effettiva consistenza del danno lamentato che alla sua diretta riferibilità all'episodio lesivo avvenuto, dichiarandola tenuta all'eventuale manleva del proprio assicurato nel rispetto delle condizioni, limiti e franchigie espressamente previste dalla polizza intervenuta, secondo l'effettivo grado di responsabilità e con esclusione di ogni eventuale vincolo di solidarietà; - in ogni caso, assegnare alla comparente il favore di spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge”.
Assunte le prove orali ammesse alle parti nonché espletata CTU medico legale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 12 settembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di pieno accoglimento.
E' risultato infatti pienamente comprovato in giudizio che il sinistro per cui è causa sia avvenuto per diretta derivazione causale dallo stato dei luoghi insidioso e privo
6 di adeguata strutturazione idonea ad evitare pericolo di danno agli utenti della strada
.
Parte attrice ha comprovato sia il fatto storica della propria caduta mentre si trovava a percorrere in bicicletta il tratto di strada in questione in corrispondenza di una basetta di delineatore posta sul margine destro della carreggiata ed è risultata comprovata anche la dedotta conformazione del luogo dell'infortunio, come risultante dai rilievi fotografici in atti, confermati dai testimoni di parte attrice, dai quali risulta che sulla traiettoria di marcia del gruppo di ciclisti di cui faceva parte l'attore si venne a trovare, a delimitazione di un'area interessata da lavori stradali, una porzione danneggiata dei dispositivi allineati a tal fine.
In particolare i testi indotti da parte attrice, presenti al fatto, con dichiarazioni convincenti e collimanti, hanno dichiarato che il gruppo dei ciclisti procedeva in fila indiana tenendo la destra della carreggiata e che il , primo della fila del Pt_1
gruppo, sobbalzava con la bici su un rialzo e cadeva verso sinistra e che a terra nel punto in cui era caduto vi era la basetta attaccata a terra di un delineatore che mancava della aletta sopra, che vi era una fila di delineatori, su alcuni dei quali mancava l'aletta e che il era caduto su uno dei primi. Pt_1
Risulta anche comprovato che l'apposizione di tali delineatori costituiva una misura necessaria e conseguente al contratto di appalto stipulato dalla Parte_3
con la Provincia di Latina del 9 aprile 2013, avente ad oggetto i lavori di realizzazione di rotatoria in corrispondenza della intersezione della S. P. Fondi
Sperlonga e la in Comune Controparte_6 CP_7
A norma dell'art. 15 del contratto restavano a carico della impresa appaltatrice la responsabilità di eventuali furti e/o danneggiamenti a persone o cose presenti nell'area di cantiere nonché gli oneri di sorveglianza e custodia notturna e diurna dei materiali presenti in essa. Risulta inoltre in atti della convenuta Parte_2
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada alla Parte_3
ad eseguire i lavori ed a procedere ad eventuali occupazioni e/o restringimenti di carreggiata, imponendo l'adozione di tutte le segnalazioni prescritte per cantieri stradali.
E' risultato quindi che l'apposizione dei delineatori sui quali ebbe a cadere l'attore sia avvenuta ad opera della impresa appaltatrice.
Il teste professione geometra con mansioni relative agli appalti Testimone_1
stradali dipendente della , indotto da detta parte e dalla Parte_2
7 Compagnia terza chiamata, ha confermato che venne messo in opera dalla
[...]
un piano di segnalamento con delineatori e segnaletica varia e Pt_3
complementare per segnalare il cantiere e che era stata messa sul posto la segnaletica di cantiere, come verificato da lui che era responsabile del procedimento di intervento ma che non andava tutti i giorni perché vi era un direttore dei lavori e un responsabile della sicurezza;
detto teste non è stato in grado di dire se la segnaletica fosse presente alla data del fatto, circostanza negata dai testi di parte attrice. Detto teste ha confermato che l'area in cui è avvenuto il fatto risultava area in prossimità del cantiere per la rotatoria e trattandosi di area di presegnalamento del cantiere risultava di manutenzione e cura a carico della ditta appaltatrice ed ha confermato che erano stati installati dei delineatori del tipo di cui alle foto mostrate al teste messi appositamente per indirizzare il traffico.
Il teste , dipendente della con mansioni di Testimone_2 Parte_3
direttore tecnico di cantiere dal 2010, indotto dalla medesima parte, ha dichiarato che il giorno 14 agosto 2013 “molto probabilmente non eravamo presenti in cantiere ma era in corso l'appalto per la rotatoria;
normalmente si tratta di periodo di ferie”. Detto teste ha dichiarato che il cantiere era “segnalato abbastanza bene come si fa in genere, era presente sia segnaletica orizzontale che verticali e vi erano anche i delineatori;
la segnaletica viene apposta anche prima che inizino i delineatori e così nel caso di specie”; che “ il cantiere si sviluppava al centro della rotatoria ma prima vi era segnalazione della presenza del cantiere in entrambi i sensi di marcia prima di arrivare alla rotatoria e anche prima che iniziassero i delineatori”; che “vi erano i delineatori fissati a terra in entrambe le direzioni prima del cantiere della rotatoria”, che “durante i lavori gli operai controllavano la funzionalità della segnaletica;
come ho detto il giorno del fatto non stavamo probabilmente lavorando dato il periodo di ferie;
ADR durante il periodo di ferie probabilmente non c'era il controllo della segnaletica”; che ”come ho detto erano stati installati in sequenza i delineatori;
ADR è capitato che qualche automobilista distratto abbia danneggiato i distanziatori e facendo i nostri controlli li sistemavamo.”
Il teste , indotto dalla Provincia e dalla terza Compagnia, che aveva Tes_3
svolto per conto della Latina incarico di progettista, direttore dei lavori Parte_2
e responsabile della sicurezza, ha dichiarato la presenza della segnalazione dell'area di cantiere, di non avere evidenze circa il fatto che il 14 agosto 2013 gli operai
8 stessero lavorando e che non essendo presente sul posto in quella data non era in grado di dire circa la presenza della segnalazione che doveva presente e che lui sapeva essere presente. Detto teste ha confermato che il cantiere venne installato ad aprile 2013 e venne concluso il 15 novembre 2013 con collaudo a gennaio 2014 ed inoltre che, mentre era interdetta a terza l'area dove c'era rimessaggio macchine, deposito materiali, baracca di cantiere ufficio e bagni, la strada era transitabile con le segnalazioni citate e che al di fuori dello stretto cantiere della rotatoria vi era il traffico veicolare e pedonale con la segnaletica .
Alla luce di tali risultanze ne consegue il completo e totale raggiungimento di prova certa in ordine alla responsabilità del custode della struttura viaria all'interno della quale il fatto lesivo è avvenuto, in diretto collegamento causale con la violazione del fondamentale obbligo di assicurare che il luogo fosse idoneo alla fruizione in sicurezza da parte degli utenti della strada.
Per principio pacifico ( da ultimo Cass. Cass. 10 giugno 2020 n. 11096), custodi sono tutti i soggetti, pubblici privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
. Custodi sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita. In caso di sinistro come nella specie avvenuto all'interno o nell'ambito della cosa in custodia dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico sì liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto . Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno .
9 Come da ultimo riaffermato ( Cass. 16 dicembre 2022 n. 36901), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'articolo 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); nel caso specifico della caduta del ciclista sul margine stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile
(rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del ciclista)
e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che
è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorchè non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla
10 cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'articolo
2051 c.c., bensì ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Deve dunque ritenersi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'articolo 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 1227 c.c., commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento.
In ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza alla stregua non solo di specifiche disposizioni normative ma già in base alle clausole generali di diligenza e buona fede o correttezza in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, nonché in ossequio al principio di c.d, vicinanza alla prova, in caso di danno derivato dalla cosa il custode è allora tenuto a dimostrare che esso si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso .
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto.
Il danneggiato non è invece tenuto a provare anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode . Dell'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa", nella giurisprudenza - anche di legittimità - si era invero giunti ad addossare la prova al danneggiato.
11 Si è ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il medesimo, quale titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata rimasta lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto.
A tale stregua, in quanto elemento estraneo alle relative regole sia di "struttura” che funzionali, si è precisato in giurisprudenza che l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo ai fini della prova da fornirsi del danneggiante di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che la cosa in custodia prospetti per i terzi una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, altresì sottolineandosi, con specifico riguardo alla regola di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c., che è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia e il trabocchetto possono se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri l'inevitabilità non superabile con l'adeguata diligenza del caso ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari.
Ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
D'altro canto il comportamento mantenuto dall'odierno attore, privo di qualsivoglia carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, non può invero certamente dirsi
12 interruttiva del nesso di causalità ed a tale stregua, in particolare, non si è dimostrato, dalla convenuta e dai terzi chiamati che, alla luce di quanto sopra rilevato ed esposto, che l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l'impiego di mezzi straordinari né che l'infortunato abbia fatto un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile.
Quanto all'eccepita ascrivibilità del sinistro alla condotta negligente della parte danneggiata ovvero il suo concorso di colpa, si ha ben presente che i più recenti approdi in relazione all'obbligo di custodia, hanno affermato ( Cass. 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione.
Si afferma in conseguenza che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, tale esclusiva efficienza causale deve escludersi come anche il concorso del fatto colposo del danneggiato in relazione alle circostanze del sinistro come acquisite in giudizio.
Quanto al soggetto tenuto alla custodia nel caso di specie, risulta indubitabile la responsabilità della terza chiamata, che nella qualità di Parte_3
impresa appaltatrice ebbe ad apporre i delineatori e non ebbe a vigilare se lo stato d'uso degli stessi potesse costituire un pericolo per gli utenti della strada.
13 Il danneggiamento dei delineatori costituiva certamente evento prevedibile e come tale necessitante di verifica nel corso dell'appalto.
Ne deriva che la mera circostanza che al momento del fatto non vi fossero operai al lavoro risulta irrilevante rispetto al fatto che l'appalto fosse ancora in corso con quanto conseguente circa la responsabilità per custodia della impresa appaltatrice.
Quanto alla responsabilità della in quanto committente, si Parte_2 Parte_2
afferma (Cass. 23 dicembre 2021 n. 41435/21) il principio secondo cui nel caso in cui l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente detentore del bene il dovere di custodia e vigilanza e con esso la responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo;
si afferma altresì (Cass.
17 marzo 2021 n. 7553) che nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione delle opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito, il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
Si afferma inoltre ( da ultimo Cass. 18/09/2023, n.26780), che l'obbligo di custodia grava in via esclusiva sull'appaltatore laddove l'area di cantiere sia completamente enucleata, delimitata ed affidata alla sua custodia, con divieto assoluto del transito veicolare, mentre se l'area risulta adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente territoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. (Cass., 12/03/2019, n. 7096; Cass.,
12/07/2018, n. 18325) che ha consentito la circolazione nell'area di cantiere, senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela o comunque la verifica di quelle adottate dall'appaltatore.
Ne consegue che debba dichiararsi la responsabilità anche della Parte_2
con conseguente condanna in solido con la terza chiamata ex Parte_3
art. 2055 cc al risarcimento dei danni in favore di parte attrice.
Si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. SS. UU. 27 aprile 2022 n. 13143) che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive
14 siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
Deve inoltre evidenziarsi che nonostante l'attore non abbia esteso le proprie domande nei confronti della terza chiamata deve farsi Parte_3
applicazione del principio da ultimo riaffermato ( Cass. 28 agosto 2024 n. 23233) secondo cui la domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio, diversamente dalla ipotesi della chiamata del terzo in garanzia ove la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. 1 giugno 2021 n. 15232).
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in relazione al fatto storico ed al nesso di causalità tra il sinistro e lo stato dei luoghi, poiché i custodi non hanno fornito la prova del fortuito ovvero dell'uso anomalo della cosa, deve dichiararsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cc della Parte_2
e della unipersonale con conseguente diritto del sig. Parte_3 Parte_1
al risarcimento dei danni derivati.
[...]
In ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni spettante all'attore, la CTU redatta dal Dott. , frutto di accertamento esaustivo e congruo Persona_1
adeguatamente motivato, ha accertato che le lesioni subite dall'attore , 65 anni al momento dell'incidente, ricollegabili al sinistro per cui è causa sono consistite in: un trauma fratturativo, esplicantesi in una frattura dell'olecrano destro ed ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni fisiche derivatene.
Secondo quanto accertato dal CTU, in considerazione dell'evento traumatico descritto, il Sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1
15 osteosintesi della frattura dell'olecrano del gomito destro ed a successivi controlli medici in cui venivano consigliati periodi di riposo funzionale, nonché cicli di riabilitazione fisiochinesiterapica che permettono di ritenere congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 20 (venti), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta) ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60 (sessanta).
Nelle conclusioni il CTU afferma che i postumi invalidanti rilevati determinano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica – danno biologico – di
[...]
la cui entità può essere considerabile pari al 3% del totale e che tali Parte_1
postumi invalidanti sopra descritti, non associandosi peraltro ad una compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane, non possano ritenersi concretamente incidenti su eventuali particolari attività di natura lavorativa/non lavorativa che, in ogni caso, non sono state esplicitate dal periziando, il quale ha dichiarato di essere pensionato sin dall'epoca dell'evento.
A fini della quantificazione del diritto al risarcimento del danno spettante a parte attrice, deve dunque procedersi alla liquidazione ex art. 1223 c.c. della perdita subita dal danneggiato che non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione. Il "danno risarcibile" è dunque la perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto. Se dunque il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno patrimoniale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, quando la perdita incida su beni oggettivamente diversi anche non patrimoniali deve procedersi ad una liquidazione separata dei pregiudizi.
Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia delle Sezioni unite (sentenze nn. 11/11/26972-26975/08) e sino ad oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. 18 giugno 2015 n. 12594; Cass., 23 settembre 2013, n. 21716). Deve pertanto procedersi alla personalizzazione, nel
16 ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali deve tenersi conto alla luce delle risultanze istruttorie.
In conseguenza di tanto deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante, alla stregua dei criteri tabellari in uso presso il Tribunale di
Milano atteso che per giurisprudenza ormai pacifica ( cfr. da ultimo Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361) le Tabelle di Milano sono ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Sulla base di tali risultanze, il danno risarcibile in favore dell'attore, in considerazione dell'età di 65 anni al momento del sinistro, deve valutarsi nei seguenti termini economici, così determinati:
Danno biologico 3 % € 3.997,00
Invalidità temporanea totale gg.20 € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. 30 € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg. 60 € 1.725,00
Con un totale pari a € 9.747,00.
Su tali importi liquidati al valore attuale della moneta devono riconoscersi gli interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.
La liquidazione alla stregua dei parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori idonei in concr eto a giustificare l'esigenza di tener conto di conseguenze ulteriori rispetto all'incidenza standard del sinistro e della riconosciuta invalidità sulla qualità di vita della persona, circostanze di cui non si è avuta allegazione specifica e comunque prova alcuna nel caso di specie.
Spetta inoltre a parte attrice il rimborso delle spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal CTU per € 747,60 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo.
Il totale pertanto complessivo da riconoscersi all'attore per il danno fisico risulta pari a € 10.494,60 oltre interessi legali come sopra liquidati .
In ordine al danno alla bicicletta, risulta in atti un preventivo di riparazione per €
1.802,00 IVA.
Tenuto conto dei rilievi fotografici in atti circa le condizioni della bicicletta a seguito del sinistro, si può procedere ad una valutazione equitativa del danno alla
17 stregua delle risultante istruttorie acquisite e determinarsi in € 1.200,00 il danno al mezzo al valore attuale della moneta oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo .
In totale pertanto il risarcimento spettante a parte attrice risulta pari ad € 11.694,60 oltre interessi legali come precisati.
Per quanto concerne la domanda di garanzia svolta nei confronti della Compagnia terza chiamata, devono essere respinte le eccezioni preliminari svolte dalla
Compagnia in ordine alla dedotta nullità della chiamata in causa .
Deve al riguardo richiamarsi il principio ( C ass. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916), secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto. Rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 160), nel quale trova diretta espressione il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali In particolare, riveste importanza decisiva il terzo comma dell'art. 156 cit., il quale, dopo che nel comma precedente è previsto che la nullità può essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge - "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze: a) occorre che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati;
b) se così è, qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima - in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del
18 destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa
- di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione - con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): l'espressa previsione del citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto - la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine ed opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità.
Per quanto concerne il mancato deposito dell'atto di chiamata in causa, ex art. 269 quarto comma cpc, per giurisprudenza costante, il termine (di dieci giorni dalla notificazione) stabilito dall'ultimo comma dell'art. 269 c.p.c. per il deposito dell'atto di citazione del terzo chiamato in causa ha, a differenza di quello previsto per la costituzione dell'attore, natura ordinatoria, anche nel caso in cui il terzo sia chiamato ad integrazione del contraddittorio e, pertanto, la sua inosservanza non incide sulla regolarità del rapporto processuale.
In ordine al rapporto con la società assicurata ed alla eccepita mancata denuncia di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 cc, va richiamato il principio recentemente riaffermato ( Cass. 17 marzo 2022 n. 8701 richiamante Cass. 30 settembre 2019, n.
24210) secondo cui affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione
19 del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, cit.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. Nel caso di specie, nessuna deduzione risulta svolta dalla Compagnia in merito al carattere doloso dell'inadempimento e non risulta alcuna prova circa il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'inadempimento colposo.
Parimenti infondata l'eccezione relativa alla mancata ricomprensione dell'appalto di lavori stradali nella garanzia di polizza in relazione al codice attività 5.10.00, che riguarderebbe i soli lavori edili, tenuto conto che tale codice non risulta nel frontespizio di polizza, espressamente a copertura della attività di impresa edile della
Pt_3
Come da ultimo ribadito (Cass. 8 aprile 2020 n. 7749; Cass. 23 gennaio 2018 n.
1558), fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato,
l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c)
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal
20 fulmine). La distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Si afferma quindi che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore, onere non assolto nel caso di specie.
Ne consegue che in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla
[...]
, la debba essere condannata a Parte_3 Controparte_1
tenere indenne e manlevare quanto la società assicurata sia stata condannata a pagare in favore di parte attrice, detratte le franchigie di polizza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nel rapporto principale tenuto conto del valore del decisum e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la responsabilità in solido della e della unipersonale nella causazione Parte_2 Parte_3
del sinistro per cui è causa;
b) Condanna in solido la in persona del Presidente pro-tempore e Parte_2
la unipersonale in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore
[...]
della somma di €11.694,60 oltre interessi legali come sopra liquidati Parte_1
nonché al rimborso delle spese di CTU come da decreto di liquidazione;
21 c) Condanna in solido la in persona del Presidente pro-tempore Parte_2
e la unipersonale in persona del legale rappresentante pro- Parte_3
tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attore nella somma di € 264,00 per spese e di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
d) Condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore a tenere indenne di quanto la stessa sia Parte_3
stata condannata a pagare in favore di parte attrice, detratta la franchigia di polizza;
e) Compensa le spese di lite tra la chiamante e la Parte_3
. Controparte_1
Così deciso in Latina, il 26 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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