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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4180/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlotta BERSELLI C.F._1 presso lo studio della quale in Bologna, Via Garibaldi 1, è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) difeso dall'Avv. Ettore PARISE presso lo studio del quale in C.F._2
Bologna, Via Dè Griffoni 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 marzo 2024.
pagina 1 di 3 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'11 settembre 2016. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 6 giugno 2024, il 7 giugno 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora
[...]
nata a [...] il [...] e il signor , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Bologna l'11 settembre 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, N. 181 P. 2, S. A, anno2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto per il proprio mantenimento;
pagina 2 di 3 2) prende atto che i coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
D) come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlotta BERSELLI C.F._1 presso lo studio della quale in Bologna, Via Garibaldi 1, è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) difeso dall'Avv. Ettore PARISE presso lo studio del quale in C.F._2
Bologna, Via Dè Griffoni 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 marzo 2024.
pagina 1 di 3 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'11 settembre 2016. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 6 giugno 2024, il 7 giugno 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora
[...]
nata a [...] il [...] e il signor , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Bologna l'11 settembre 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, N. 181 P. 2, S. A, anno2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto per il proprio mantenimento;
pagina 2 di 3 2) prende atto che i coniugi rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
D) come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3