Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5174/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5174/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 novembre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Giuliano Valer ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 14 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Merano (BZ) in data 10 aprile 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Lavis (TN), Parte II, Serie A, N. 5, Anno 1999, e che dalla loro unione sono nati a
1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 16 aprile 2015 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 2 aprile 2015, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi;
con il predetto decreto il Tribunale di Trento ha omologato la separazione tra le parti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno tra di loro separati, fermi i reciproci obblighi di legge
2. I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti come segue: rimarranno di proprietà del SI (impiegato magazziniere Parte_1
dipendente a tempo indeterminato nel settore del commercio) i seguenti beni:
-Due fontane in pietra site in Merano rimarranno di proprietà della SIa (impiegata Parte_2
dipendente a tempo indeterminato nel settore del commercio) i seguenti beni:
- Tutti i mobili e suppellettili dell'appartamento, già residenza coniugale
3. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, esso viene concordato come segue: nel rispetto delle indicazioni degli artt. 155 e 155 bis cod. civ., come modificati dalla legge 08.02.2006 N.54, l'affidamento dei figli sarà condiviso con domicilio presso la madre nell'appartamento coniugale sito in via Furli 88, 38015 Lavis (TN).
I tempi di visita del padre vengono in comune accordo definiti in una giornata infrasettimanale dalle ore 18:00 alle ore 21.30 e ogni 15 giorni (fine settimana alternati) dal venerdì dalle ore 18:00 alla domenica alle ore 19:00 con prelievo dei bambini presso l'abitazione materna con riconsegna presso la stessa e andranno con il padre presso l'abitazione dello stesso.
Natale, Capodanno e Pasqua effettuati a metà periodo di ferie con il papà e metà con la mamma
Vacanze estive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, 15 giorni anche consecutivi, con ciascun genitore
Rimane inoltre inteso che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo
2 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli viene concordato quanto segue:
Il SI si accolla l'onere, togliendo da vincoli di garanzia Parte_1
la moglie, di un mutuo esistente. All'estinzione di quest'ultimo verrà versata alla moglie una somma di € 400,00 mensile come contributo al mantenimento dei figli
(€ 200 + € 200) da versare sul c/c n. 125213 IBAN
[...] della Cassa rurale di Lavis Valle di Cembra intestato a entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_2
Inoltre il padre parteciperà alle spese straordinarie, extrascolastiche, sportive e ludiche in misura del 50% previo accordo, se le stesse superano € 100, escluse quelle mediche che verranno comunque ripartite al 50% del loro importo.
5. Per quanto riguarda l'abitazione (appartamento in affitto a canone agevolato) già coniugale, rimarrà ad esclusivo uso della moglie e dei figli.”
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trento, il 10.04.1999, tra la Sig.ra e il Sig. Parte_2 Parte_1
, regolarmente iscritto nel Registro degli atti dello stato civile del nei
[...]
registri dello Stato Civile del Comune di Lavis (TN), Atto N. 5 parte II serie A - anno
1999 - Comune di MERANO (BZ), per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Trento di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trento;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione dei coniugi, come omologate dal Tribunale di Trento con provvedimento del
16.04.2015, depositato in data 16.04.2015, richiamando che:
i. I figli, sopra citati, sono maggiorenni e autosufficienti, pur convivendo, allo stato attuale, con la madre.
ii. Nessun mantenimento dei figli è ora dovuto.
iii. Non constano crediti o debiti dovuti da una parte verso l'altra per il mantenimento dei figli.
3 iv. L'abitazione (appartamento in affitto a canone agevolato) già coniugale, rimarrà ad esclusivo uso della Sig.ra e dei figli, con Parte_2
contratto già ad essa intestato.
v. Ogni questione economica è da considerarsi risolta”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 2 aprile 2015, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 16 aprile 2015, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambi i figli sono divenuti maggiorenni – ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in Merano (BZ) in data 10 aprile 1999,
[...] C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lavis (TN), Parte II,
Serie A, N. 5, Anno 1999, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
4 Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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