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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 401/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FRANZE' SANDRO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.2.2020 parte ricorrente esponeva che:
Con raccomandata nr. 68970164346-5 del 3 settembre 2019, ricevuta in data 21 ottobre 2019, l' sede di Vibo Valentia comunicava all'istante che nel periodo che CP_1 va dall'1/1/2018 al 31/12/2018 sono stati pagati 912,22 euro in più sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR. n. 2019810706490 ed è stata corrisposta una indennità di disoccupazione non spettante;
- Con raccomandata n. 68970161330-0 del
3 settembre 2019, ricevuta in data 21 ottobre 2019, l' sede di Vibo Valentia CP_1 comunicava che è stato accertato nei confronti dell'istante un indebito sulla prestazione
1 di disoccupazione agricola n. 2017739307756 per revoca disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione trimestrale (var. 15/12/2019) e che,
l'indebito accertato ammonta ad € 1610,80; - Con raccomandata nr. 68970161329-8 del 3 settembre 2019, ricevuta in data 21 ottobre 2019, l' sede di Vibo Valentia CP_1 comunicava all'istante che è stato accertato nei confronti dell'istante un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018775611009 per revoca disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione trimestrale (var. 15/12/2019) e che, l'indebito accertato ammonta ad € 1.782,53; a sostegno della domanda deduceva che il disconoscimento delle giornate agricole si basi su un verbale ispettivo non fondato e chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in quanto CP_1
la ricorrente non ha impugnato i provvedimenti di cancellazione pubblicati sul proprio sito internet nei termini stabiliti dalla legge in particolare: per quanto riguarda la cancellazione relativa agli anni 2014 e 2015, è a seguito di un verbale ispettivo a favore dell'azienda agricola Chiarella Giovanni, ed è stata pubblicata con 2° elenco di variazione 2019,Comune di Udine, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 16/09/2019 al 30/09/2019; -per quanto riguarda gli anni 2016 e 2017 la cancellazione dagli elenchi agricoli è stata pubblicata con 3° elenco di variazione 2019, Comune di Udine, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' nel proprio sito internet dal 17/12/2019 al 31/12/2019. Sostenendo CP_2
che non avendo la ricorrente impugnato tale provvedimento entro i termini di legge, è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla notifica CP_1
delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . CP_1
Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale
2 termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n. 11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme indebitamente CP_1
percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_2 CP_1
DICHIARA che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2015,2016,2017 e che l' ha CP_1 legittimamente richiesto la ripetizione dell'indebito indicato negli atti impugnati
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, 26/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 401/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FRANZE' SANDRO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.2.2020 parte ricorrente esponeva che:
Con raccomandata nr. 68970164346-5 del 3 settembre 2019, ricevuta in data 21 ottobre 2019, l' sede di Vibo Valentia comunicava all'istante che nel periodo che CP_1 va dall'1/1/2018 al 31/12/2018 sono stati pagati 912,22 euro in più sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR. n. 2019810706490 ed è stata corrisposta una indennità di disoccupazione non spettante;
- Con raccomandata n. 68970161330-0 del
3 settembre 2019, ricevuta in data 21 ottobre 2019, l' sede di Vibo Valentia CP_1 comunicava che è stato accertato nei confronti dell'istante un indebito sulla prestazione
1 di disoccupazione agricola n. 2017739307756 per revoca disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione trimestrale (var. 15/12/2019) e che,
l'indebito accertato ammonta ad € 1610,80; - Con raccomandata nr. 68970161329-8 del 3 settembre 2019, ricevuta in data 21 ottobre 2019, l' sede di Vibo Valentia CP_1 comunicava all'istante che è stato accertato nei confronti dell'istante un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018775611009 per revoca disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione trimestrale (var. 15/12/2019) e che, l'indebito accertato ammonta ad € 1.782,53; a sostegno della domanda deduceva che il disconoscimento delle giornate agricole si basi su un verbale ispettivo non fondato e chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in quanto CP_1
la ricorrente non ha impugnato i provvedimenti di cancellazione pubblicati sul proprio sito internet nei termini stabiliti dalla legge in particolare: per quanto riguarda la cancellazione relativa agli anni 2014 e 2015, è a seguito di un verbale ispettivo a favore dell'azienda agricola Chiarella Giovanni, ed è stata pubblicata con 2° elenco di variazione 2019,Comune di Udine, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 16/09/2019 al 30/09/2019; -per quanto riguarda gli anni 2016 e 2017 la cancellazione dagli elenchi agricoli è stata pubblicata con 3° elenco di variazione 2019, Comune di Udine, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' nel proprio sito internet dal 17/12/2019 al 31/12/2019. Sostenendo CP_2
che non avendo la ricorrente impugnato tale provvedimento entro i termini di legge, è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla notifica CP_1
delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . CP_1
Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale
2 termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n. 11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme indebitamente CP_1
percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_2 CP_1
DICHIARA che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2015,2016,2017 e che l' ha CP_1 legittimamente richiesto la ripetizione dell'indebito indicato negli atti impugnati
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, 26/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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