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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1510/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Perego per procura generale alle liti per P.IVA_ Notaio dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Rep. 80974/Rog. , Persona_1
ed elettivamente domiciliato in Varese, via A. Volta, n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 01.10.2024 - esponendo Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della compagnia aerea Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria dal 01.08.2012, società per la quale ha svolto la mansione di assistente di volo, con contratto part time verticale (al 75%) – ha dedotto:
a. di essere stata ammessa al trattamento di integrazione salariale per i giorni in cui è stata sospesa dall'obbligo lavorativo ed in particolare -per quanto rileva ai fini del presente giudizio-
pagina 1 di 6 anche nel periodo compreso fra il 01.11.2021 ed il 31.12.2023 per i giorni di seguito indicati, come risulta dalle corrispondenti buste paga allegate (doc. 1 ricorrente), con precisazione che a far tempo dal 15.10.2021 il collocamento in Cigs è stato a zero ore di prestazione lavorativa: “Novembre 2021, giorni 17; Dicembre 2021, giorni 16; Gennaio 2022, giorni 15;
Febbraio 2022, giorni 15; Marzo 2022, giorni 16; Aprile 2022, giorni 16; Maggio 2022, giorni
17; Giugno 2022, giorni 17; Luglio 2022, giorni 16; Agosto 2022, giorni 18; Settembre 2022, giorni 17; Ottobre 2022, giorni 16; Novembre 2022, giorni 17; Dicembre 2022, giorni 15;
Gennaio 2023, giorni 15; Febbraio 2023, giorni 15; Marzo 2023, giorni 17; Novembre 2023, giorni 17; Dicembre 2023, giorni 16”;
b. di essere destinataria delle prestazioni garantite dal Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, regolato dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7.4.2016 (doc. 2 ricorrente);
c. che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 23.3.2021 n. 2365, ha
CP_ accolto l'indicazione prospettata da di considerare -ai fini del calcolo delle prestazioni il cui periodo retributivo di riferimento ricadesse nel periodo pandemico- il periodo retributivo
“rappresentato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020” e di neutralizzare -ai fini del calcolo della integrazione salariale in esame- il periodo successivamente decorrente da gennaio
2020 sino alla cessazione della emergenza stessa (doc. 4 ricorrente).
d. che l'istituto convenuto, a base del ricalcolo delle prestazioni integrative già erogate e della liquidazione di quelle successivamente maturate, avrebbe posto una “retribuzione di riferimento” determinata erroneamente non avendo fatto corretta applicazione del principio di
“sterilizzazione” dei periodi di mancata prestazione di lavoro e quindi di aver individuato erroneamente la finestra temporale di osservazione utile all'individuazione dei 12 mesi richiesti per determinare la retribuzione lorda di riferimento;
e. che, nello specifico, nei mesi antecedenti al gennaio 2020, la ricorrente è rimasta assente dal lavoro e non ha quindi reso prestazione lavorativa alcuna nei seguenti periodi, a ritroso: dal 01.04.2019 sino al 31.12.2019 (per congedo di maternità - doc. 7 ricorrente), prima ancora dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (e precisamente sino al 26.03.2018 per congedo maternità e successivamente per ferie, visita medica del lavoro, riposi e malattia, come risulta dagli specchi attività del personale navigante relativi al periodo in esame, doc. 8 ricorrente) e prima ancora da maggio a giugno 2016 (per malattia, congedi maternità e visita medica del lavoro, come risulta dagli specchi attività del personale navigante relativi al periodo in esame, doc. 9 ricorrente); pagina 2 di 6 f. che tali mesi, interamente non lavorati, non potevano essere idonei a concorrere ad integrare la finestra temporale dei 12 mesi e quindi non sarebbero dovuti entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento in quanto da sterilizzarsi.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo quanto CP_1 segue: “Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o la natura discriminatoria del ricalcolo e della CP_ liquidazione operati da , a seguito e sulla base delle indicazioni di cui al parere ministeriale 2365/2021 ed al suo messaggio 1336/21, delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della
CP_ ricorrente, per il periodo 1.11.2021 / 31.12.2023, condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 13.594,22, ovvero della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per prestazione integrativa o, in alternativa, a titolo di risarcimento del danno e misura perequativa in conseguenza della discriminazione subita. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. L' si è costituito in giudizio in data 03.01.2025 rilevando che non può essere avallata CP_1
l'opzione proposta dalla ricorrente in base alla quale i dati retributivi dovrebbero essere calcolati sulla base delle ultime 12 mensilità antecedenti i periodi neutri relativi ad eventi tutelati sino a risalire al 2016. L' ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, contestando la CP_1
fondatezza della domanda azionata nonché il quantum richiesto dalla ricorrente sulla base dei conteggi prodotti e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con condanna di spese e competenze”.
3. Non essendo possibile la conciliazione della causa, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 13.01.2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
In diritto
La pretesa azionata dalla ricorrente con il presente giudizio trova causa nell'attività di ricalcolo e di liquidazione delle prestazioni integrative erogatele dal Fondo di Solidarietà per il settore aereo per il periodo novembre 2021 - dicembre 2023, condotta dall'istituto convenuto a pagina 3 di 6 seguito dell'indicazione ministeriale espressa col citato parere 2365 del 23.03.2021 (doc. 4 ricorrente).
Si rileva che con precedente giudizio promosso avanti questo Tribunale e definito con sentenza n. 62 del 20.02.2023 la ricorrente aveva già rivendicato ed ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze economiche per le prestazioni integrative erogate dal Fondo con riferimento al precedente periodo gennaio 2020 - ottobre
2021 (doc. 10 ricorrente).
Condividendosi appieno le motivazioni esposte da codesto Tribunale nella Sentenza n.
62/2023 si riportano ex art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA), istituito dall'art. 1 ter del Decreto Legge n.
249/ 2004 convertito dalla Legge n. 291/2004, eroga un'integrazione dei trattamenti di mobilità, cassa integrazione e guadagni straordinaria, cassa integrazione in deroga e solidarietà. I lavoratori destinatari della prestazione integrativa sono sia il personale di volo
(piloti e assistenti di volo), sia il personale di terra, per un totale di circa 150.000 potenziali beneficiari (mediamente 1 su 10 ne usufruisce ogni anno). Tale integrazione garantisce il
CP_ raggiungimento dell'80% della retribuzione comunicata dall'azienda all' al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino ad un massimo di 7 anni.
L'indicazione ministeriale (di cui al citato decreto) di individuare -ai fini della liquidazione delle prestazioni integrative ricadenti nel periodo “pandemico”- il periodo retributivo “rappresentato dai dodici mesi antecedenti gennaio 2022” ha inteso semplicemente congelare sul piano temporale (all'anno 2019) il parametro retributivo di riferimento normativamente già previsto
(12 mesi antecedenti la richiesta di intervento del fondo - art.5, c.3, D.M. n.95269/2016, cit.) e non anche modificarne i relativi criteri correttivi normativamente disciplinati, fra cui appunto quello della sterilizzazione dei periodi di mancata prestazione dell'attività lavorativa. Inoltre, conteggiare nei “dodici mesi antecedenti gennaio 2020” anche il periodo in cui la lavoratrice - in quell'ambito temporale- non ha prestato attività di lavoro in quanto in congedo per maternità e quindi non ha percepito corrispondente retribuzione con conseguente abbattimento del parametro retributivo di riferimento, costituisce una condotta discriminatoria in quanto integra un trattamento che, in ragione dello stato di maternità che l'ha interessata, pone la ricorrente in una condizione di svantaggio rispetto alla generalità di colleghe e colleghi che non abbiano versato in quella condizione.
La sussistenza di una accertata e oggettiva discriminazione, impone al Giudice la rimozione degli effetti discriminatori. Tale rimozione viene attuata in questo giudizio tramite pagina 4 di 6 riconoscimento alla ricorrente di un risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, utilizzando, quale mero parametro di liquidazione, la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire la lavoratrice a titolo di prestazione integrativa da parte del Fondo in questione, così come calcolato in ricorso”.
La rimozione degli effetti discriminatori va dunque attuata con il riconoscimento alla ricorrente di un risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, utilizzando, quale parametro di liquidazione, la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire la lavoratrice a titolo di prestazione integrativa da parte del Fondo in questione, così come calcolato in ricorso.
Sussistono peraltro tutti gli elementi, quantomeno nel presente giudizio, per effettuare correttamente il calcolo delle somme dovute alla parte ricorrente. La ricorrente ha incaricato consulente di fiducia per l'elaborazione del conteggio di quanto dovutole per la prestazione integrativa in oggetto, per il periodo novembre 2021 - dicembre 2023 (doc. 11 ricorrente).
Tale conteggio è stato condotto tenendo conto sia dell'indicazione ministeriale di assumere come periodo retributivo di riferimento i dodici mesi precedenti gennaio 2020 (doc. 5 ricorrente) sia anche della prescrizione normativa di “sterilizzare”, in quel periodo, i giorni di mancata prestazione di lavoro. Quali periodi retributivi di riferimento per il calcolo della retribuzione parametro sino alla concorrenza dei dodici mesi richiesti dalla normativa antecedenti gennaio 2020 e da individuarsi al netto dei mesi interamente non lavorati, sono stati così assunti -a ritroso- i primi tre mesi lavorati dell'anno 2019 (da gennaio a marzo 2019, non avendo più lavorato la ricorrente, per intero, i successivi mesi da aprile sino a tutto il dicembre 2019) e i nove mesi lavorati dell'anno 2016 (ossia gennaio, febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, non avendo in quell'anno lavorato la ricorrente, per intero, i mesi di maggio, giugno e luglio - doc. 12 ricorrente). La differenza economica fra quanto percepito (anche a seguito del contestato ricalcolo) e quanto avrebbe dovuto percepire la ricorrente dal Fondo di Solidarietà, a titolo di prestazione integrativa in questione, per i periodi 1.11.2021 / 31.12.2023, ammonta complessivamente ad € 13.594,22
(doc. 11 ricorrente).
Il ricorso va dunque accolto e deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma complessiva di euro 13.594,22 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in pagina 5 di 6 complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 ove dovute e accessori di legge (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata e dichiarata la natura discriminatoria del ricalcolo e della liquidazione operati da CP_
delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della ricorrente, per il periodo 1.11.2021 / 31.12.2023,
CP_ condanna il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno dell'importo complessivo pari ad €
13.594,22. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 ove dovute e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 17 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1510/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Perego per procura generale alle liti per P.IVA_ Notaio dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Rep. 80974/Rog. , Persona_1
ed elettivamente domiciliato in Varese, via A. Volta, n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 01.10.2024 - esponendo Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della compagnia aerea Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria dal 01.08.2012, società per la quale ha svolto la mansione di assistente di volo, con contratto part time verticale (al 75%) – ha dedotto:
a. di essere stata ammessa al trattamento di integrazione salariale per i giorni in cui è stata sospesa dall'obbligo lavorativo ed in particolare -per quanto rileva ai fini del presente giudizio-
pagina 1 di 6 anche nel periodo compreso fra il 01.11.2021 ed il 31.12.2023 per i giorni di seguito indicati, come risulta dalle corrispondenti buste paga allegate (doc. 1 ricorrente), con precisazione che a far tempo dal 15.10.2021 il collocamento in Cigs è stato a zero ore di prestazione lavorativa: “Novembre 2021, giorni 17; Dicembre 2021, giorni 16; Gennaio 2022, giorni 15;
Febbraio 2022, giorni 15; Marzo 2022, giorni 16; Aprile 2022, giorni 16; Maggio 2022, giorni
17; Giugno 2022, giorni 17; Luglio 2022, giorni 16; Agosto 2022, giorni 18; Settembre 2022, giorni 17; Ottobre 2022, giorni 16; Novembre 2022, giorni 17; Dicembre 2022, giorni 15;
Gennaio 2023, giorni 15; Febbraio 2023, giorni 15; Marzo 2023, giorni 17; Novembre 2023, giorni 17; Dicembre 2023, giorni 16”;
b. di essere destinataria delle prestazioni garantite dal Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, regolato dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7.4.2016 (doc. 2 ricorrente);
c. che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 23.3.2021 n. 2365, ha
CP_ accolto l'indicazione prospettata da di considerare -ai fini del calcolo delle prestazioni il cui periodo retributivo di riferimento ricadesse nel periodo pandemico- il periodo retributivo
“rappresentato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020” e di neutralizzare -ai fini del calcolo della integrazione salariale in esame- il periodo successivamente decorrente da gennaio
2020 sino alla cessazione della emergenza stessa (doc. 4 ricorrente).
d. che l'istituto convenuto, a base del ricalcolo delle prestazioni integrative già erogate e della liquidazione di quelle successivamente maturate, avrebbe posto una “retribuzione di riferimento” determinata erroneamente non avendo fatto corretta applicazione del principio di
“sterilizzazione” dei periodi di mancata prestazione di lavoro e quindi di aver individuato erroneamente la finestra temporale di osservazione utile all'individuazione dei 12 mesi richiesti per determinare la retribuzione lorda di riferimento;
e. che, nello specifico, nei mesi antecedenti al gennaio 2020, la ricorrente è rimasta assente dal lavoro e non ha quindi reso prestazione lavorativa alcuna nei seguenti periodi, a ritroso: dal 01.04.2019 sino al 31.12.2019 (per congedo di maternità - doc. 7 ricorrente), prima ancora dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (e precisamente sino al 26.03.2018 per congedo maternità e successivamente per ferie, visita medica del lavoro, riposi e malattia, come risulta dagli specchi attività del personale navigante relativi al periodo in esame, doc. 8 ricorrente) e prima ancora da maggio a giugno 2016 (per malattia, congedi maternità e visita medica del lavoro, come risulta dagli specchi attività del personale navigante relativi al periodo in esame, doc. 9 ricorrente); pagina 2 di 6 f. che tali mesi, interamente non lavorati, non potevano essere idonei a concorrere ad integrare la finestra temporale dei 12 mesi e quindi non sarebbero dovuti entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento in quanto da sterilizzarsi.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo quanto CP_1 segue: “Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o la natura discriminatoria del ricalcolo e della CP_ liquidazione operati da , a seguito e sulla base delle indicazioni di cui al parere ministeriale 2365/2021 ed al suo messaggio 1336/21, delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della
CP_ ricorrente, per il periodo 1.11.2021 / 31.12.2023, condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 13.594,22, ovvero della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per prestazione integrativa o, in alternativa, a titolo di risarcimento del danno e misura perequativa in conseguenza della discriminazione subita. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. L' si è costituito in giudizio in data 03.01.2025 rilevando che non può essere avallata CP_1
l'opzione proposta dalla ricorrente in base alla quale i dati retributivi dovrebbero essere calcolati sulla base delle ultime 12 mensilità antecedenti i periodi neutri relativi ad eventi tutelati sino a risalire al 2016. L' ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, contestando la CP_1
fondatezza della domanda azionata nonché il quantum richiesto dalla ricorrente sulla base dei conteggi prodotti e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con condanna di spese e competenze”.
3. Non essendo possibile la conciliazione della causa, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 13.01.2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
In diritto
La pretesa azionata dalla ricorrente con il presente giudizio trova causa nell'attività di ricalcolo e di liquidazione delle prestazioni integrative erogatele dal Fondo di Solidarietà per il settore aereo per il periodo novembre 2021 - dicembre 2023, condotta dall'istituto convenuto a pagina 3 di 6 seguito dell'indicazione ministeriale espressa col citato parere 2365 del 23.03.2021 (doc. 4 ricorrente).
Si rileva che con precedente giudizio promosso avanti questo Tribunale e definito con sentenza n. 62 del 20.02.2023 la ricorrente aveva già rivendicato ed ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze economiche per le prestazioni integrative erogate dal Fondo con riferimento al precedente periodo gennaio 2020 - ottobre
2021 (doc. 10 ricorrente).
Condividendosi appieno le motivazioni esposte da codesto Tribunale nella Sentenza n.
62/2023 si riportano ex art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA), istituito dall'art. 1 ter del Decreto Legge n.
249/ 2004 convertito dalla Legge n. 291/2004, eroga un'integrazione dei trattamenti di mobilità, cassa integrazione e guadagni straordinaria, cassa integrazione in deroga e solidarietà. I lavoratori destinatari della prestazione integrativa sono sia il personale di volo
(piloti e assistenti di volo), sia il personale di terra, per un totale di circa 150.000 potenziali beneficiari (mediamente 1 su 10 ne usufruisce ogni anno). Tale integrazione garantisce il
CP_ raggiungimento dell'80% della retribuzione comunicata dall'azienda all' al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino ad un massimo di 7 anni.
L'indicazione ministeriale (di cui al citato decreto) di individuare -ai fini della liquidazione delle prestazioni integrative ricadenti nel periodo “pandemico”- il periodo retributivo “rappresentato dai dodici mesi antecedenti gennaio 2022” ha inteso semplicemente congelare sul piano temporale (all'anno 2019) il parametro retributivo di riferimento normativamente già previsto
(12 mesi antecedenti la richiesta di intervento del fondo - art.5, c.3, D.M. n.95269/2016, cit.) e non anche modificarne i relativi criteri correttivi normativamente disciplinati, fra cui appunto quello della sterilizzazione dei periodi di mancata prestazione dell'attività lavorativa. Inoltre, conteggiare nei “dodici mesi antecedenti gennaio 2020” anche il periodo in cui la lavoratrice - in quell'ambito temporale- non ha prestato attività di lavoro in quanto in congedo per maternità e quindi non ha percepito corrispondente retribuzione con conseguente abbattimento del parametro retributivo di riferimento, costituisce una condotta discriminatoria in quanto integra un trattamento che, in ragione dello stato di maternità che l'ha interessata, pone la ricorrente in una condizione di svantaggio rispetto alla generalità di colleghe e colleghi che non abbiano versato in quella condizione.
La sussistenza di una accertata e oggettiva discriminazione, impone al Giudice la rimozione degli effetti discriminatori. Tale rimozione viene attuata in questo giudizio tramite pagina 4 di 6 riconoscimento alla ricorrente di un risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, utilizzando, quale mero parametro di liquidazione, la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire la lavoratrice a titolo di prestazione integrativa da parte del Fondo in questione, così come calcolato in ricorso”.
La rimozione degli effetti discriminatori va dunque attuata con il riconoscimento alla ricorrente di un risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, utilizzando, quale parametro di liquidazione, la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire la lavoratrice a titolo di prestazione integrativa da parte del Fondo in questione, così come calcolato in ricorso.
Sussistono peraltro tutti gli elementi, quantomeno nel presente giudizio, per effettuare correttamente il calcolo delle somme dovute alla parte ricorrente. La ricorrente ha incaricato consulente di fiducia per l'elaborazione del conteggio di quanto dovutole per la prestazione integrativa in oggetto, per il periodo novembre 2021 - dicembre 2023 (doc. 11 ricorrente).
Tale conteggio è stato condotto tenendo conto sia dell'indicazione ministeriale di assumere come periodo retributivo di riferimento i dodici mesi precedenti gennaio 2020 (doc. 5 ricorrente) sia anche della prescrizione normativa di “sterilizzare”, in quel periodo, i giorni di mancata prestazione di lavoro. Quali periodi retributivi di riferimento per il calcolo della retribuzione parametro sino alla concorrenza dei dodici mesi richiesti dalla normativa antecedenti gennaio 2020 e da individuarsi al netto dei mesi interamente non lavorati, sono stati così assunti -a ritroso- i primi tre mesi lavorati dell'anno 2019 (da gennaio a marzo 2019, non avendo più lavorato la ricorrente, per intero, i successivi mesi da aprile sino a tutto il dicembre 2019) e i nove mesi lavorati dell'anno 2016 (ossia gennaio, febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, non avendo in quell'anno lavorato la ricorrente, per intero, i mesi di maggio, giugno e luglio - doc. 12 ricorrente). La differenza economica fra quanto percepito (anche a seguito del contestato ricalcolo) e quanto avrebbe dovuto percepire la ricorrente dal Fondo di Solidarietà, a titolo di prestazione integrativa in questione, per i periodi 1.11.2021 / 31.12.2023, ammonta complessivamente ad € 13.594,22
(doc. 11 ricorrente).
Il ricorso va dunque accolto e deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma complessiva di euro 13.594,22 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in pagina 5 di 6 complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 ove dovute e accessori di legge (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata e dichiarata la natura discriminatoria del ricalcolo e della liquidazione operati da CP_
delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della ricorrente, per il periodo 1.11.2021 / 31.12.2023,
CP_ condanna il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno dell'importo complessivo pari ad €
13.594,22. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 ove dovute e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 17 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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