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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2179/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “lesione personale” vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Teodoro Miccoli e Giuliano
Grazioso, ed elettivamente domiciliati in Brindisi, al Viale Porta Pia, n. 22
Attori
NEI CONFRONTI DI
(già ) (P.I. , in persona del procuratore e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall' Avv. Claudio
PA MB ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla via Appia, n. 46.
Convenuta
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
Convenuta contumace
(P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio
Conte, ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via G. Oberdan n. 22
Convenuta
1 NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 24.03.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione del 29.6.2020 e del 18.6.2021, gli attori hanno adito questo
Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle gravi lesioni fisiche riportate dal prossimo congiunto, , Parte_4 nel corso del sinistro stradale accaduto in data 4.9.2017.
A sostegno della fondatezza della domanda, gli attori hanno dedotto che: successivamente al sinistro occorso in data 04.09.2017 - nel quale il , in qualità di terzo Parte_4 trasportato sull'autovettura Citroen C4, targata FH744MS, e assicurata per la r.c.a. con la aveva riportato lesioni gravissime - vi era stato uno stravolgimento Controparte_1 delle abitudini di vita dell'intero nucleo familiare, con conseguente disgregazione degli assetti familiari.
Gli attori hanno dapprima citato in giudizio la nella qualità innanzi Controparte_1 spiegata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e la società
al fine di sentir accertare e dichiarare che le lesioni riportate da Controparte_6 [...]
in conseguenza del sinistro del 04.09.2017 avevano determinato una alterazione Pt_4 delle abitudini della vita quotidiana del nucleo familiare, con conseguente condanna in solido, per i convenuti, al ristoro del danno parentale, per l'importo complessivo di €
160.000,00, da liquidare pro quota, in favore di ciascuno di essi e, segnatamente, nella misura di € 60.000,00 cadauno per ciascun genitore ed € 40.000,00 per Parte_3
(sorella del danneggiato), oltre interessi legali e indennizzo da svalutazione monetaria.
Con comparsa del 27.11.2020, si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attorea, per non essere gli attori legittimati ad agire, nei confronti della compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Nel merito, la società ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo integralmente la fondatezza della pretesa creditoria, ritenuta non provata nell'an. La Compagnia ha chiesto inoltre, il rigetto della domanda anche con
2 riferimento al quantum richiesto dagli attori, deducendo, inoltre, l'inammissibilità della richiesta relativa al cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da calcolare sulle somme dovute a titolo di risarcimento.
Alla prima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la parte attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti della dichiarando di averla Controparte_6 erroneamente ritenuta proprietaria del veicolo sul quale viaggiava il e, Parte_4 all'uopo, ha chiesto dichiararne la carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, spiegando istanza di rimessione in termini per citare la effettiva proprietaria del veicolo. Il Tribunale, dunque, preso atto della Controparte_3 rinuncia alla domanda nei confronti della - comunque non costituitasi - Controparte_6 ne ha disposto l'estromissione dal giudizio, autorizzando la parte attrice a citare in giudizio la Controparte_3
All'udienza successiva, gli attori hanno depositato l'atto di citazione ritualmente notificato alla e hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_3 [...]
, in qualità di proprietaria del veicolo antagonista che ha provocato il Controparte_5 sinistro e della quale compagnia gerente la r.c.a. del Parte_5 suddetto veicolo, con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'estensione del contraddittorio nei confronti della proprietaria della Ford Focus e della compagnia assicurativa e ha concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Al contempo, il 26.06.2021, la parte attrice ha instaurato un ulteriore giudizio nei confronti della e della , contraddistinto al n. 2440/2021, Parte_5 Controparte_5 ove ha chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. All'udienza di comparizione e trattazione, celebrata in quel giudizio, la parte attrice ha chiesto disporsi la riunione con il giudizio de quo. Con decreto del 04.11.2021, il Tribunale ha, dunque, rimesso gli atti al Presidente della Sezione Civile, per le determinazioni di competenza. I due procedimenti sono stati riuniti con decreto del 10.11.2021.
Con comparsa dell'08.03.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_7 che, preliminarmente, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione
[...] preliminare sollevata dalla in ordine all'inammissibilità della domanda Controparte_1 spiegata dagli attori ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Nel merito, ha
3 concluso per il rigetto della domanda attorea, ritenuta carente di qualsivoglia supporto probatorio e, in subordine, ha domandato accertarsi la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo Citroen C4 sul quale viaggiava il Controparte_8 [...]
, così da determinare proporzionalmente l'eventuale risarcimento dovuto, in ogni Pt_4 caso, ritenuto non congruo e, perciò, da ridurre, in ragione delle risultanze istruttorie, ferma restando l'inammissibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita con le prove orali e all'udienza del 24.03.2025, rassegnate le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione preliminare, relativa all'inapplicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni all'azione risarcitoria in esame, sollevata dalla
è fondata. Controparte_1
Il prefato articolo sancisce che, fatta salva l'ipotesi del sinistro cagionato da caso fortuito, il terzo trasportato è risarcito dall'impresa assicurativa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'estensione dell'applicabilità della norma a soggetti diversi dal terzo trasportato, quali, ad esempio, i familiari dello stesso, come nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale, ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi, tanto da rendere necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica ha sancito che l'articolo in esame disciplina un'azione di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro. Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale è un danno proprio del congiunto e rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a
4 causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica (Cass. SS. UU. n. 35318/2022). Pertanto, benchè la sentenza in esame faccia riferimento all'ipotesi del decesso del terzo trasportato, non verificatasi nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale, deve considerarsi, ai fini decisori, il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, ossia quello della inapplicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni per le domande spiegate, iure proprio, dai congiunti del terzo trasportato, al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento per la lesione del rapporto parentale. L'eccezione sollevata dalla è, dunque, fondata. In definitiva, Controparte_1 gli odierni attori avrebbero potuto agire soltanto nei confronti del responsabile civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dunque, nei riguardi del proprietario del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale viaggiava e dell'assicurazione Parte_4 gerente la r.c.a. della vettura. Ne consegue la piena legittimazione passiva della compagnia
Parte_5
Nel merito, la domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Il danno da lesione del rapporto parentale consiste nelle conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale e non, che derivino dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo, per effetto della morte o della menomazione dell'integrità psicofisica del congiunto. Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, di cui all' art. 2059 c.c., derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 della Costituzione (Cass. sez.
III, 31 maggio 2003, n. 8828). Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. A fronte della morte o di una grave
5 menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai prossimi congiunti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (Cass. Civ., Sezione 3 Civile, sent. 30 agosto 2022 n. 25541). Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Venendo al caso in esame, gli attori si sono limitati a narrare i fatti occorsi il dì del sinistro al , senza provare, in alcun modo, in cosa siano effettivamente consistite le Parte_4 lesioni riportate dal congiunto e in che modo abbiano stravolto la quotidianità del nucleo familiare. Benchè non vi sia stata alcuna contestazione in merito alla quantificazione del danno alla salute riportato da , è convincimento di questo Giudice che gli Parte_4 attori non abbiano assolto all'onere probatorio che su di loro incombe ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria e che impone la dimostrazione del nesso causale diretto e immediato tra il fatto occorso alla vittima di un sinistro e i danni patiti dai congiunti, in qualità di vittime secondarie, nonché lo stravolgimento dell'esistenza del nucleo familiare della vittima che deve consistere in un radicale cambiamento dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto familiare o dall'atteggiarsi quel rapporto in modo differente (Cass. ord. 4571/2023). L'istruttoria espletata in seno al giudizio non ha dimostrato alcuno dei requisiti sopra citati. Anzitutto, si ribadisce, non è stata data prova alcuna del tipo di lesioni effettivamente patite dal Pt_4 né sono emersi elementi volti ad attestare la durata della compromissione dello stato di salute della vittima del sinistro, l'entità e la natura delle lesioni stesse. Non vi è prova in ordine alla natura e all'intensità dei rapporti tra gli attori e il congiunto, ; in Parte_4 particolare, non vi è prova della condizione di convivenza prima della data del sinistro;
non vi è prova, ancora, delle abitudini di vita del nucleo familiare prima dell'evento lesivo, tanto che non è possibile dedurre in cosa sia consistito il dedotto sconvolgimento delle
6 stesse;
infine, non vi è prova della sofferenza patita dai familiari, la quale non può presumersi esclusivamente in ragione del rapporto di parentela.
Sebbene dedotta in corso di causa, non è stata dimostrata l'incidenza del sinistro sull'attività lavorativa dei familiari né è stata provata la disgregazione del nucleo familiare.
I due testimoni escussi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, limitandosi a confermare che nel periodo di convalescenza di i familiari uscivano di rado Parte_4
e rinunciavano ad attività di svago, dedicandosi all'assistenza del congiunto.
Non è chiaro, tuttavia, quali fossero le abitudini di vita pregresse e, dunque, quale incidenza su di esse abbia avuto l'evento lesivo a carico del congiunto.
In ogni caso, anche ove volesse ritenersi dimostrato un mutamento delle abitudini di vita della famiglia, esso, tuttavia, non potrebbe qualificarsi come uno stravolgimento dell'esistenza del nucleo familiare, essendosi limitato alla riduzione delle occasioni di svago.
Soltanto in corso di causa, ha affermato di aver iniziato a soffrire di Parte_2 depressione in conseguenza dell'evento lesivo occorso al figlio, depositando, all'uopo, certificato medico a firma della dottoressa , psicologa presso la quale la stessa era Per_1 in cura.
La circostanza, oltre che tardivamente allegata, non può dirsi provata. Invero, dal certificato si evince che l'attrice ha seguito un trattamento psicoterapeutico presso lo studio della professionista sin dal 16.03.2023; tuttavia, manca la formulazione di una esatta diagnosi nonché la prova che la patologia psichiatrica sia causalmente collegata ai fatti per i quali è causa.
Per quanto innanzi, quindi, è convincimento di questo Giudice che la domanda attorea non possa trovare accoglimento alcuno, con conseguente e integrale rigetto della stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Va, comunque, considerato, che il rimborso di queste non può porsi a carico del soccombente qualora la parte vittoriosa sia rimasta contumace, atteso che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa processuale meritevole di rifusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, il principio di diritto espresso da Cass. Civ. n. 16174/2018, secondo cui: “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha
7 dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
Pertanto, si dispone il pagamento delle spese di lite soltanto in favore dei convenuti costituiti nel giudizio e, dunque, della e della Controparte_1 Controparte_4
, da liquidarsi, come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per i giudizi svolti innanzi al Tribunale rientranti nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_3
e così provvede:
[...] Controparte_4 Controparte_5
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della e della che si Controparte_1 Controparte_7 quantificano per ciascuna di esse in € 7.052,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge;
Brindisi, 09.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2179/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “lesione personale” vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Teodoro Miccoli e Giuliano
Grazioso, ed elettivamente domiciliati in Brindisi, al Viale Porta Pia, n. 22
Attori
NEI CONFRONTI DI
(già ) (P.I. , in persona del procuratore e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall' Avv. Claudio
PA MB ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla via Appia, n. 46.
Convenuta
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
Convenuta contumace
(P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio
Conte, ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via G. Oberdan n. 22
Convenuta
1 NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 24.03.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione del 29.6.2020 e del 18.6.2021, gli attori hanno adito questo
Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle gravi lesioni fisiche riportate dal prossimo congiunto, , Parte_4 nel corso del sinistro stradale accaduto in data 4.9.2017.
A sostegno della fondatezza della domanda, gli attori hanno dedotto che: successivamente al sinistro occorso in data 04.09.2017 - nel quale il , in qualità di terzo Parte_4 trasportato sull'autovettura Citroen C4, targata FH744MS, e assicurata per la r.c.a. con la aveva riportato lesioni gravissime - vi era stato uno stravolgimento Controparte_1 delle abitudini di vita dell'intero nucleo familiare, con conseguente disgregazione degli assetti familiari.
Gli attori hanno dapprima citato in giudizio la nella qualità innanzi Controparte_1 spiegata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e la società
al fine di sentir accertare e dichiarare che le lesioni riportate da Controparte_6 [...]
in conseguenza del sinistro del 04.09.2017 avevano determinato una alterazione Pt_4 delle abitudini della vita quotidiana del nucleo familiare, con conseguente condanna in solido, per i convenuti, al ristoro del danno parentale, per l'importo complessivo di €
160.000,00, da liquidare pro quota, in favore di ciascuno di essi e, segnatamente, nella misura di € 60.000,00 cadauno per ciascun genitore ed € 40.000,00 per Parte_3
(sorella del danneggiato), oltre interessi legali e indennizzo da svalutazione monetaria.
Con comparsa del 27.11.2020, si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attorea, per non essere gli attori legittimati ad agire, nei confronti della compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Nel merito, la società ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo integralmente la fondatezza della pretesa creditoria, ritenuta non provata nell'an. La Compagnia ha chiesto inoltre, il rigetto della domanda anche con
2 riferimento al quantum richiesto dagli attori, deducendo, inoltre, l'inammissibilità della richiesta relativa al cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da calcolare sulle somme dovute a titolo di risarcimento.
Alla prima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la parte attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti della dichiarando di averla Controparte_6 erroneamente ritenuta proprietaria del veicolo sul quale viaggiava il e, Parte_4 all'uopo, ha chiesto dichiararne la carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, spiegando istanza di rimessione in termini per citare la effettiva proprietaria del veicolo. Il Tribunale, dunque, preso atto della Controparte_3 rinuncia alla domanda nei confronti della - comunque non costituitasi - Controparte_6 ne ha disposto l'estromissione dal giudizio, autorizzando la parte attrice a citare in giudizio la Controparte_3
All'udienza successiva, gli attori hanno depositato l'atto di citazione ritualmente notificato alla e hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_3 [...]
, in qualità di proprietaria del veicolo antagonista che ha provocato il Controparte_5 sinistro e della quale compagnia gerente la r.c.a. del Parte_5 suddetto veicolo, con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'estensione del contraddittorio nei confronti della proprietaria della Ford Focus e della compagnia assicurativa e ha concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Al contempo, il 26.06.2021, la parte attrice ha instaurato un ulteriore giudizio nei confronti della e della , contraddistinto al n. 2440/2021, Parte_5 Controparte_5 ove ha chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. All'udienza di comparizione e trattazione, celebrata in quel giudizio, la parte attrice ha chiesto disporsi la riunione con il giudizio de quo. Con decreto del 04.11.2021, il Tribunale ha, dunque, rimesso gli atti al Presidente della Sezione Civile, per le determinazioni di competenza. I due procedimenti sono stati riuniti con decreto del 10.11.2021.
Con comparsa dell'08.03.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_7 che, preliminarmente, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione
[...] preliminare sollevata dalla in ordine all'inammissibilità della domanda Controparte_1 spiegata dagli attori ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Nel merito, ha
3 concluso per il rigetto della domanda attorea, ritenuta carente di qualsivoglia supporto probatorio e, in subordine, ha domandato accertarsi la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo Citroen C4 sul quale viaggiava il Controparte_8 [...]
, così da determinare proporzionalmente l'eventuale risarcimento dovuto, in ogni Pt_4 caso, ritenuto non congruo e, perciò, da ridurre, in ragione delle risultanze istruttorie, ferma restando l'inammissibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita con le prove orali e all'udienza del 24.03.2025, rassegnate le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione preliminare, relativa all'inapplicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni all'azione risarcitoria in esame, sollevata dalla
è fondata. Controparte_1
Il prefato articolo sancisce che, fatta salva l'ipotesi del sinistro cagionato da caso fortuito, il terzo trasportato è risarcito dall'impresa assicurativa del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'estensione dell'applicabilità della norma a soggetti diversi dal terzo trasportato, quali, ad esempio, i familiari dello stesso, come nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale, ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi, tanto da rendere necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica ha sancito che l'articolo in esame disciplina un'azione di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro. Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale è un danno proprio del congiunto e rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a
4 causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica (Cass. SS. UU. n. 35318/2022). Pertanto, benchè la sentenza in esame faccia riferimento all'ipotesi del decesso del terzo trasportato, non verificatasi nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale, deve considerarsi, ai fini decisori, il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, ossia quello della inapplicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni per le domande spiegate, iure proprio, dai congiunti del terzo trasportato, al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento per la lesione del rapporto parentale. L'eccezione sollevata dalla è, dunque, fondata. In definitiva, Controparte_1 gli odierni attori avrebbero potuto agire soltanto nei confronti del responsabile civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dunque, nei riguardi del proprietario del veicolo antagonista rispetto a quello sul quale viaggiava e dell'assicurazione Parte_4 gerente la r.c.a. della vettura. Ne consegue la piena legittimazione passiva della compagnia
Parte_5
Nel merito, la domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Il danno da lesione del rapporto parentale consiste nelle conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale e non, che derivino dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo, per effetto della morte o della menomazione dell'integrità psicofisica del congiunto. Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, di cui all' art. 2059 c.c., derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 della Costituzione (Cass. sez.
III, 31 maggio 2003, n. 8828). Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. A fronte della morte o di una grave
5 menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai prossimi congiunti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (Cass. Civ., Sezione 3 Civile, sent. 30 agosto 2022 n. 25541). Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Venendo al caso in esame, gli attori si sono limitati a narrare i fatti occorsi il dì del sinistro al , senza provare, in alcun modo, in cosa siano effettivamente consistite le Parte_4 lesioni riportate dal congiunto e in che modo abbiano stravolto la quotidianità del nucleo familiare. Benchè non vi sia stata alcuna contestazione in merito alla quantificazione del danno alla salute riportato da , è convincimento di questo Giudice che gli Parte_4 attori non abbiano assolto all'onere probatorio che su di loro incombe ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria e che impone la dimostrazione del nesso causale diretto e immediato tra il fatto occorso alla vittima di un sinistro e i danni patiti dai congiunti, in qualità di vittime secondarie, nonché lo stravolgimento dell'esistenza del nucleo familiare della vittima che deve consistere in un radicale cambiamento dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto familiare o dall'atteggiarsi quel rapporto in modo differente (Cass. ord. 4571/2023). L'istruttoria espletata in seno al giudizio non ha dimostrato alcuno dei requisiti sopra citati. Anzitutto, si ribadisce, non è stata data prova alcuna del tipo di lesioni effettivamente patite dal Pt_4 né sono emersi elementi volti ad attestare la durata della compromissione dello stato di salute della vittima del sinistro, l'entità e la natura delle lesioni stesse. Non vi è prova in ordine alla natura e all'intensità dei rapporti tra gli attori e il congiunto, ; in Parte_4 particolare, non vi è prova della condizione di convivenza prima della data del sinistro;
non vi è prova, ancora, delle abitudini di vita del nucleo familiare prima dell'evento lesivo, tanto che non è possibile dedurre in cosa sia consistito il dedotto sconvolgimento delle
6 stesse;
infine, non vi è prova della sofferenza patita dai familiari, la quale non può presumersi esclusivamente in ragione del rapporto di parentela.
Sebbene dedotta in corso di causa, non è stata dimostrata l'incidenza del sinistro sull'attività lavorativa dei familiari né è stata provata la disgregazione del nucleo familiare.
I due testimoni escussi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, limitandosi a confermare che nel periodo di convalescenza di i familiari uscivano di rado Parte_4
e rinunciavano ad attività di svago, dedicandosi all'assistenza del congiunto.
Non è chiaro, tuttavia, quali fossero le abitudini di vita pregresse e, dunque, quale incidenza su di esse abbia avuto l'evento lesivo a carico del congiunto.
In ogni caso, anche ove volesse ritenersi dimostrato un mutamento delle abitudini di vita della famiglia, esso, tuttavia, non potrebbe qualificarsi come uno stravolgimento dell'esistenza del nucleo familiare, essendosi limitato alla riduzione delle occasioni di svago.
Soltanto in corso di causa, ha affermato di aver iniziato a soffrire di Parte_2 depressione in conseguenza dell'evento lesivo occorso al figlio, depositando, all'uopo, certificato medico a firma della dottoressa , psicologa presso la quale la stessa era Per_1 in cura.
La circostanza, oltre che tardivamente allegata, non può dirsi provata. Invero, dal certificato si evince che l'attrice ha seguito un trattamento psicoterapeutico presso lo studio della professionista sin dal 16.03.2023; tuttavia, manca la formulazione di una esatta diagnosi nonché la prova che la patologia psichiatrica sia causalmente collegata ai fatti per i quali è causa.
Per quanto innanzi, quindi, è convincimento di questo Giudice che la domanda attorea non possa trovare accoglimento alcuno, con conseguente e integrale rigetto della stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Va, comunque, considerato, che il rimborso di queste non può porsi a carico del soccombente qualora la parte vittoriosa sia rimasta contumace, atteso che la stessa non ha sostenuto alcuna spesa processuale meritevole di rifusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, il principio di diritto espresso da Cass. Civ. n. 16174/2018, secondo cui: “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha
7 dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
Pertanto, si dispone il pagamento delle spese di lite soltanto in favore dei convenuti costituiti nel giudizio e, dunque, della e della Controparte_1 Controparte_4
, da liquidarsi, come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per i giudizi svolti innanzi al Tribunale rientranti nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_3
e così provvede:
[...] Controparte_4 Controparte_5
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della e della che si Controparte_1 Controparte_7 quantificano per ciascuna di esse in € 7.052,00, a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge;
Brindisi, 09.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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