Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 184/2020
Il giorno 29/01/2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, chiamata la causa R.G. n. 184 dell'anno 2020,
nessuno è comparso fino alle ore 14:09.
Il GIUDICE
Visti gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 309 cod. proc. civ.,
regolarmente comunicato alle parti;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo Pappalardo, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, all'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 184 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Gmund (Germania) in data 11.02.1968, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Lo Truglio Letizia e Neri Carmelo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. , nato a Cefalù (PA), in [...] Controparte_1 C.F._2
3.11.1962, non costituito in giudizio e dichiarato contumace con ordinanza del
24.11.2023;
– parte opposta –
E NEI CONFRONTI DI
Pag. 2 di 5 cod. fisc. , non costituito in giudizio;
Controparte_2 C.F._3
– terzo chiamato –
Conclusioni delle parti: Si rinvia per le conclusioni all'atto introduttivo di parte opponente, da ritenere in questa sede integralmente richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo comparsa alcuna delle parti in occasione delle ultime due udienze e risultando regolarmente comunicato il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c..
Disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo — in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte — il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n. 14592/2007; Cass. n.
21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50,
comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: «Se nessuna delle parti compare alla prima
udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova
udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo». Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: «Se nel corso del
Pag. 3 di 5 processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma
del primo comma dell'art. 181».
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione
“e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la sentenza che dichiara l'estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza alcuna sollecitazione di parte.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese del presente giudizio di opposizione rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
In considerazione dell'estinzione del processo, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto (n.
1079/2019, emesso all'esito del giudizio monitorio R.G. 1893/2019);
NULLA sulle spese.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 29/01/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Riccardo Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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