Sentenza 17 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/03/2022, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2022
N. 00418/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2016, proposto da
ON AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Quero, con domicilio eletto presso lo studio di AN AT in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Comune di Maglie, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 6587/2016 del 18 marzo 2016 a firma del Responsabile O.U. S.U.A.P. del Comune di Maglie, pervenuta in data 24 marzo 2016, recante diniego all'installazione dell'impianto stazione radio base per telefonia cellulare denominato "4-LE-1438 Maglie Centro";
- del parere negativo a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Maglie prot. n. 6399, trasmesso in allegato alla predetta nota prot. n. 6587/2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, con particolare riferimento all'allegato 4.4 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Maglie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 23 maggio 2016 e depositato il 21 giugno 2016 la ON AL S.p.A. ha domandato l’annullamento della nota prot. n. 6587/2016 del 18 marzo 2016, ricevuta in data 24 marzo 2016, a firma del Responsabile U.O. - S.U.A.P. del Comune di Maglie recante il rigetto dell’istanza presentata in data 2 ottobre 2015 (prot. n. 22157) di rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Mod. A) per l’installazione di una nuova stazione radio base per telefonia cellulare (Codice sito: 4-LE-1438 - Maglie Centro) in Vico I NI De NO (centro storico, zona non sottoposta a vincolo) su immobile censito in Catasto al Fg. 16 - p.lla 769 Sub. 11, del parere negativo a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Maglie recante prot. n. 6399/2016 trasmesso in allegato alla predetta nota comunale prot. n. 6587/2016, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’art. 4.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Maglie.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. del D. Lgs. n. 259/2003, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, violazione dei principi generali in materia di legalità e della semplificazione dell’aziona amministrativa, carenza assoluta di potere;
2) violazione e mancata applicazione degli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 259/2003 sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione.
2. In data 19 gennaio 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. instando per l’accoglimento del ricorso.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Maglie.
4. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
2. Con il primo motivo di gravame si deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 6587/2016 a firma del Responsabile U.O. - S.U.A.P. del Comune di Maglie nella parte in cui, recependo per relationem il contenuto del parere negativo a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Maglie prot. n. 6399/2016, ha ritenuto che i “termini per la formazione del silenzio assenso non si sono formati poiché ai fini della formazione del silenzio assenso, non è sufficiente la sola presentazione della domanda, ma è necessario che la domanda stessa sia corredata dalla documentazione richiesta dall’ufficio Tecnico e trasmessa in maniera completa solo in data 23.02.2016, prot. com.le 4223”. In particolare, parte ricorrente osserva che il Comune di Maglie avrebbe adottato il provvedimento impugnato solo in data 18 marzo 2016 quando, cioè, sull’istanza presentata dalla ON AL S.p.A. in data 2 ottobre 2015 si sarebbe già formato, per decorso del termine di novanta giorni, il silenzio assenso ai sensi dell'art. 87, comma 9, D. Lgs. n. 259 del 2003. Ne discenderebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che l’Amministrazione Comunale intimata avrebbe potuto, al più, solo rimuovere in autotutela (alle condizioni di legge all’uopo previste) detto titolo abilitativo tacito ma non provvedere tardivamente in senso negativo sull’istanza. In proposito si evidenzia che la richiesta di integrazione documentale sarebbe stata formulata dal Comune di Maglie il 24 novembre 2015 (ben oltre i quindici giorni dalla presentazione dell’istanza da parte della Società ricorrente) e sarebbe stata inviata con raccomandata del 30 novembre 2015 (pervenuta a ON S.p.A. in data 9 dicembre 2015 quando erano decorsi 68 giorni dalla presentazione dell’istanza). La richiesta di integrazione documentale sarebbe stata tardiva in quanto proposta oltre il termine di quindici giorni prescritto dall'art. 87, comma 5, del D. Lgs. n. 259/2003 e, quindi, inidonea a interrompere il decorso del termine di novanta giorni per l’adozione del provvedimento espresso.
Si aggiunge che la nota prot. n. 4223 del 23 febbraio 2016, menzionata in seno al parere negativo a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Maglie prot. n. 6399/2016, non avrebbe costituito un riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune di Maglie il 24 novembre 2015 ma sarebbe stata spontaneamente trasmessa dal direttore dei Lavori Arch. Serra, in assenza di specifica richiesta o contestazione, solo per utile informazione e in spirito di massima trasparenza e di leale collaborazione al fine di rappresentare al Comune l’intervenuta stipula di un atto di divisione/compravendita relativo alla titolarità dell’immobile interessato dall’installazione dell’impianto.
Osserva, in ultimo, parte ricorrente che, decorsi i novanta giorni previsti dall’art. 87 comma 9 del D. Lgs. n. 259 del 2003 per la formazione del titolo, la ON AL S.p.A. ha comunicato all’Amministrazione l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto con nota del 12 febbraio 2016 e in data 26 febbraio 2016 ha, poi, comunicato la fine dei lavori (tanto che allo stato attuale l’impianto risulta realizzato e attivo).
3. Con il secondo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 6587/2016 a firma del Responsabile U.O. - S.U.A.P. del Comune di Maglie nella parte in cui, recependo per relationem il contenuto del parere negativo a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Maglie prot. n. 6399/2016 e della Commissione Tecnica Consultiva del 15 marzo 2016, ha ritenuto che “l’intervento è in contrasto con l’art. 4.4 delle N.T.A. allegate al P.R.G. vigente e relative agli interventi consentiti nelle «Zone A»”. Osserva parte ricorrente che il D. Lgs. n. 259 del 2003 non prevedrebbe limitazioni di installazione degli impianti di telefonia mobile e delle infrastrutture pertinenziali ad alcune zone del territorio comunale ciò anche in considerazione che detti impianti hanno “carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327” (art. 90 del D. Lgs. n. 259/2003) e sono assimilati “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380” (art. 87 comma 3 del D. Lgs. n. 259/2003). Sicché, in quanto equiparabili ad opere di urbanizzazione primaria, esse sarebbero compatibili, per costante orientamento giurisprudenziale, con tutte le destinazioni urbanistiche impresse dal P.R.G..
4. I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e meritano positivo apprezzamento.
4.1 Coglie, anzitutto, nel segno il primo motivo di gravame.
E, infatti, ritiene il Collegio che sulla richiesta presentata dalla Società ricorrente in data 2 ottobre 2015 (prot. n. 22157) di rilascio di autorizzazione per l’installazione della stazione radio base per telefonia cellulare di che trattasi si sia formato il silenzio assenso ex art. 87 comma 9 del D. Lgs. n. 259 del 2003.
Ciò in quanto l’invito a regolarizzare l’istanza incompleta è stato formulato dall’Amministrazione Comunale di Maglie con nota del 24 novembre 2015 (pervenuta il 9 dicembre 2015) e, quindi, dopo il decorso del termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ex art. 87 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 2003.
È, in proposito, opportuno rammentare che la giurisprudenza amministrativa (anche di questo T.A.R., Sez. I, 20 maggio 2021 n. 770) ritiene, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che lo contempla (secondo cui “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale”), che detto termine abbia carattere perentorio con la conseguenza che le richieste di regolarizzazione o integrazione documentale formulate dopo la sua scadenza non producono alcun effetto interruttivo del termine di conclusione del procedimento (al cui spirare si ha la formazione del silenzio assenso).
Ne discende che, nel caso di specie, al momento dell’adozione del diniego espresso oggetto di impugnazione (il 18 marzo 2016) era abbondantemente decorso il termine di novanta giorni ex art. 87 comma 9 del D. Lgs. n. 259 del 2003 decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione (il 2 ottobre 2015), sicchè il potere di provvedere dell’Amministrazione Comunale intimata era ormai consumato (residuando in capo al Comune di Maglie il solo potere di autotutela sul titolo autorizzatorio tacito così formato).
Deve, inoltre, aggiungersi che detta richiesta tardiva di regolarizzazione è stata comunque riscontrata dalla Società ricorrente in data 14 dicembre 2015.
In ultimo, va evidenziato che non può assumere rilievo ostativo alla formazione del silenzio assenso nella vicenda de qua la circostanza che la Società ricorrente abbia trasmesso il successivo 23 febbraio 2016 la documentazione relativa alla proprietà dell’immobile. Ciò in quanto si tratta di documentazione trasmessa spontaneamente dalla ON AL S.p.A. (e che, quindi, non faceva seguito alla pur tardiva richiesta di integrazione avanzata dal Comune di Maglie) e che la Società ricorrente aveva già dimostrato il possesso del titolo che consentiva la realizzazione dell’intervento esibendo il contratto di locazione dell’immobile interessato (con la nota di ON prot. n. 1391/15 N.I./P.U. del 10 dicembre 2015, ricevuta dal S.U.A.P. del Comune di Maglie in data 14 dicembre 2015).
4.2 Anche il secondo motivo di gravame merita positivo apprezzamento.
In disparte da quanto già osservato in ordine all’intervenuta formazione di un silenzio assenso sull’istanza presentata dalla Società ricorrente, il diniego impugnato e l’art. 4.4 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Maglie (al quale il diniego fa generico riferimento) sono palesemente illegittimi precludendo l’insediamento di stazioni radio base di telefonia cellulare nell’intera zona omogenea “A”.
Secondo il costante insegnamento pretorio dal quale il Collegio non intende discostarsi “La normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del D. Lgs. n. 259 del 2003 , le stesse sono considerate opere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II , 04/11/2021, n. 2420).
5. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della gravata nota prot. n. 6587/2016 del 18 marzo 2016 a firma del Responsabile O.U. - S.U.A.P. del Comune di Maglie, pervenuta in data 24 marzo 2016, recante diniego all'installazione dell'impianto stazione radio base denominato "4-LE-1438 Maglie Centro" e dell’art. 4.4 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Maglie (pure oggetto di espressa impugnazione).
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono, pertanto, da porre integralmente a carico del Comune di Maglie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti comunali impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Maglie, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della ricorrente ON AL S.p.A., della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO