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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15469/2020
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 13.11.2025, alle ore 10:33, davanti al giudice dott.ssa LA RO, chiamato il processo iscritto al n. 15469/2020 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Ignazio Miceli, in sostituzione dell'avv.
AL La NA, per parte attrice, e l'avv. Francesco Spina, in sostituzione dell'avv. Geltrude
Con Bonura, per la terza chiamata dal CP_2
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare alle rispettive note conclusive.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LA RO, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15469/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1
giudizio in Bagheria (PA), Corso Butera n. 513, presso lo studio degli Avv.ti AL La NA e
UC TA, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_3
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in , Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
LE Bellomo, giusta procura generale alle liti depositata telematicamente il 06.11.2023, in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , CP_4 CP_3
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Geltrude Bonura, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_2
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1)condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_3
di della somma di € 20.544,73, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto Parte_1
degli artt.1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore Controparte_3
di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui € 264,00 Parte_1
(€ 237,00 c.u.+ € 27 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto;
CP_2
Con 4) rigetta la domanda proposta dal nei confronti della;
Controparte_3
Con 5) condanna il al pagamento in favore della delle spese di lite da Controparte_3
quest'ultima sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01 dicembre 2020, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_3 condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo) e di natura patrimoniale
(spese mediche per € 2.134,31) per un totale di € 24.300,00 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
- in data 27 luglio 2019, alle ore 21,15 circa, in , stava percorrendo a piedi la via Ciaculli, CP_3
per raggiungere la sua autovettura parcheggiata nella vicina via Raccuglia, quando, all'altezza del civico n. 351, era inciampata su un tombino ricoperto da asfalto dissestato, leggermente rialzato rispetto al livello stradale e fessurato lungo il perimetro, cadendo rovinosamente per terra;
- la zona era parzialmente al buio a causa del malfunzionamento del sistema di illuminazione pubblica ivi presente;
- a seguito dell'incidente, era stata trasportata in auto al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Buccheri La Ferla” di , dove, eseguiti gli accertamenti clinico-strumentali, le era stata CP_3
diagnosticata la “frattura trimalleolare conperdita parziale dei regolari rapporti articolari tibio-astragalici
della caviglia sinistra;
la frattura del versante laterale dell'epifisi distale del radio dell'avambraccio sinistro,
nonché la lussazione dell'articolazione omero-ulnare del gomito sinistro”;
- in data 02 agosto 2019, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti presso l'U.O.C. di Ortopedia dell'Ospedale “Buccheri La Ferla” di , per ridurre le CP_3
fratture subite, ed era stata dimessa in data 05/08/2019, con diagnosi di “lussazione gomito sx +
frattura bimalleolare caviglia sx”.
Il , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel Controparte_3
quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Con (d'ora innanzi denominata soltanto ), al fine di essere tenuto indenne;
Controparte_5
Con ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 06.08.2014, con cui la predetta CP_2 società aveva assunto in via esclusiva l'obbligazione di custodia della rete viaria cittadina e la titolarità del servizio di manutenzione e pulizie delle strade.
Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo l'infondatezza sia della domanda attorea,
che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. CP_2 CP_3
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
All'udienza del 13 aprile 2024 il Giudice, “rilevato quale fatto notorio che il procuratore del CP_2
avv. risulta ad oggi in stato di quiescenza”, dichiarava l'interruzione del CP_3 Controparte_6
processo.
Con ricorso depositato il 29 maggio 2023, riassumeva il procedimento ai sensi Parte_1
dell'art. 303 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle domande già spiegate in atto di citazione.
Con comparse di risposta rispettivamente del 23 ottobre 2023 e del 06 novembre 2023, si costituivano nel giudizio riassunto la e il , insistendo nelle difese già CP_4 Controparte_3
svolte in comparsa e nei precedenti scritti difensivi.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 13 novembre 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
– secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade
comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017,
11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_2
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_3
, per i danni dalla stessa subiti. Parte_1 Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008). Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi, e , i quali hanno interamente Testimone_1 Testimone_2
confermato i capitoli di prova (il da a) a f), e il da a) a e)) articolati in atto di citazione Tes_1 Tes_2
(a) “vero è che in data 27/07/2019 alle ore 21,15 circa la SI.ra , mentre percorreva a piedi, Parte_1
la via Ciaculli, all'altezza del civico n. 351, inciampava su un tombino cadendo rovinosamente per terra;
”, “b)
vero è che detto tombino era ricoperto da asfalto dissestato, leggermente rialzato rispetto al livello stradale e
fessurato lungo il perimetro, come da foto (Doc. 1), che mi viene mostrata;
”, “c) vero è che sul posto dove
cadeva la SI.ra non vi era alcun cartello stradale di pericolo e/o qualunque altra misura di Pt_1
protezione;”, “d) vero è che al momento del verificarsi del sinistro la strada era praticamente al buio a causa
del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica;
e) vero è che in conseguenza del sinistro la SI.ra Pt_1
lamentava forti dolori sul lato sinistro del corpo;
”, “f) vero è che a causa dei forti dolori lamentati dalla SI.ra
accompagnavo la stessa al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Buccheri La Ferla” di ). Pt_1 CP_3
Inoltre, il teste , in risposta al cap. e) (“vero è che in conseguenza del sinistro la Testimone_2
SI.ra lamentava forti dolori sul lato sinistro del corpo”;), ha precisato che la SI.ra Pt_1 Pt_1
“..lamentava anche dolori ad un piede. Preciso che non ho effettuato materialmente alcun soccorso poiché era
presente il marito e vi era anche un impiegato della tabaccheria. Non è intervenuto il 118, la signora si è
rialzata con difficoltà ed è stata accompagnata dal marito” (vedi verbale di udienza del 30 maggio 2024).
Entrambi i testi, infine, hanno riconosciuto nelle foto loro esibite (di cui alla produzione dell'attrice) i luoghi ed in particolare il tombino in cui si era verificata la caduta.
Ora, entrambi i testi sono da ritenersi attendibili perché le dichiarazioni da loro rese non presentano incongruenze e trovano per di più riscontro nella ulteriore documentazione allegata dall'attrice.
Il referto del P.S. (doc. n. 2 citazione), infatti, attesta l'arrivo autonomo della lo stesso Pt_1
giorno del sinistro alle ore 22:24, e riporta, sotto la voce "tipo incidente”, l'indicazione “stradale”,
mentre alla voce "Cause e Circostanze” si indica “riferita caduta accidentale”. Inoltre, nella relazione di dimissione ospedaliera (doc. n. 4 citazione), datata 05 agosto 2019, si indica, alla voce "Sintesi anamnestica", che "la paz riferisce di essersi lesa in data 27/7/19 per caduta
accidentale su sconnessione stradale".
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, considerato che è pacifico – poiché documentato, oltre che non contestato – che l'attrice abitava nella stessa strada in cui era presente l'insidia che ne ha provocato la caduta, si ritiene che la stessa abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999)
– di percepire la presenza dell'insidia presente su via Ciaculli, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 30%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP_3
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei danni
[...]
sofferti in conseguenza del fatto illecito limitatamente alla percentuale del 70%.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
, ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da Persona_1
questo giudice - che “la SI.ra ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo Parte_1
suddette la lussazione del gomito sinistro e la frattura bimalleolare del collo piede di sinistra. Il meccanismo patogenetico per la lesione scheletrica della caviglia è verosimilmente indiretto per traumatismo in inversione-
torsione, mentre per quella del gomito è da ricondurre a trauma da parata. Si è trattato, comunque, di un
trauma ad elevata energia lesiva compatibile con la dinamica descritta”.
Il C.T.U. ha, altresì, specificato che “l'entità della lesione si può considerare grave in considerazione
del morfotipo della lesione scheletrica: biossea, scomposta ed articolare. Il decorso clinico è stato piuttosto
regolare in assenza di particolari complicazione. I postumi di natura obiettiva sono riportati nell'obiettività
clinica (a cui si rimanda per i particolari) riguardano unicamente il collo piede e sono riassumibili in una
menomazione che interessa la motilità con un modesto deficit muscolare ed un lieve danno estetico da cicatrice.
Soggettivamente è presente un'attendibile sintomatologia algica ed inoltre sono ancora presenti in situ mezzi
di sintesi”.
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il medesimo C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità
temporanea assoluta di giorni 30, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg. 20, al
50%, pari a gg. 30 e, al 25%, pari a gg. 30. nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 10%.
Ha, infine, ritenuto giustificate le spese mediche documentate dall'attrice per complessivi €
2.123,31.
Alle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008),
il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”,
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno alla persona, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale
di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011),
spetta a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di carattere Parte_1
permanente, tenuto conto della invalidità del 10% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (55
anni compiuti), la somma complessiva di € 19.071,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.612,40 (escluso l'aumento per danno morale del 26%), da moltiplicare per il grado di invalidità (10%) e per il coefficiente (0,730) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.762,50 in moneta attuale (€ 3.450,00 + € 1.725,00 + € 1.725,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati. Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 26.833,50,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in mancanza di domanda, allegazione e prova anche presuntiva sul punto.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice, nella misura ritenuta congrua dal C.T.U., pari a € 2.123,31.
Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “nell'obbligazione risarcitoria da fatto
illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non
valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale
si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e
tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore
al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi
cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Nella specie, l'attrice si è limitata a chiedere gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 2.123,31 per spese mediche, espressa in moneta alla data del 27.07.2019,
fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 2.516,12. Tale importo di € 2.516,12 deve sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 26.833,50), ottenendo così l'importo complessivo per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 29.349,62, che va ridotto del 30% (per il concorso di colpa dell'attrice), con un risultato finale di € 20.544,73.
Sulla predetta somma di € 20.544,73 – al cui pagamento va condannato il Controparte_3
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224,
primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di “interessi sino al soddisfo” e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n.
61/2023 e Cass. n. 7677/2025).
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , questa CP_2
appare infondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, a fondamento del proprio diritto ad essere manlevato dalla , il CP_3
si è limitato a dedurre che, in virtù del contratto di servizio del 06 agosto 2014 stipulato con
[...]
Con la , quest'ultima è costituita custode della rete viaria cittadina e, come tale, è unico soggetto responsabile dei danni oggetto della presente controversia. L'assunto, tuttavia, va decisamente disatteso, dovendosi escludere che, per effetto del contratto
Con di servizio sopra citato (di cui il peraltro non cita una disposizione in particolare), la CP_2
abbia assunto un'obbligazione di custodia estesa indistintamente a tutta la rete viaria cittadina, tale da giustificare la sussistenza di un obbligo di generale di manleva dell' indipendente CP_7
dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, ai commi 6 e 7 CP_2
dell'art. 11, rubricato “Servizio di tutela e manutenzione della Rete Stradale”, che “la società tenuto CP_1
conto della natura del servizio di cui al presente articolo, è costituita “custode” ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione
ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed
annualmente aggiornato. La Società responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano CP_1
diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione degli obblighi
relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
Inoltre, il suddetto art. 11, al successivo comma 8, precisa che “l'Amministrazione comunale
Con rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento
di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle
fondate sull'attribuzione di responsabilità al n qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria CP_2
cittadina […]”.
Interpretando congiuntamente le suddette disposizioni contrattuali, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di previsto dal sopra indicato comma 8 dell'art. 11) si attiva CP_4
unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi
(specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo. Ne consegue che, in ragione della natura contrattuale della responsabilità azionata, costituiva
Con onere a carico del l'allegazione dell'inadempimento, da parte della , di obblighi CP_2
specifici assunti con il contratto in questione.
Tale onere, tuttavia, è rimasto insoddisfatto, non avendo il Comune allegato alcun inadempimento da parte della CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del Comune va accolta nei limiti sopra indicati, mentre la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della
Con
va respinta, in quanto infondata.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il CP_3
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
[...]
Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_2
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate nella CP_2
misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG
147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a €26.000,00),
tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025.
IL GIUDICE
LA RO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
LA RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 13.11.2025, alle ore 10:33, davanti al giudice dott.ssa LA RO, chiamato il processo iscritto al n. 15469/2020 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Ignazio Miceli, in sostituzione dell'avv.
AL La NA, per parte attrice, e l'avv. Francesco Spina, in sostituzione dell'avv. Geltrude
Con Bonura, per la terza chiamata dal CP_2
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare alle rispettive note conclusive.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LA RO, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15469/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1
giudizio in Bagheria (PA), Corso Butera n. 513, presso lo studio degli Avv.ti AL La NA e
UC TA, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_3
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in , Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
LE Bellomo, giusta procura generale alle liti depositata telematicamente il 06.11.2023, in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , CP_4 CP_3
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso la sede,
rappresentata e difesa dall'avv. Geltrude Bonura, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_2
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1)condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore Controparte_3
di della somma di € 20.544,73, oltre interessi legali ai sensi del combinato disposto Parte_1
degli artt.1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore Controparte_3
di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui € 264,00 Parte_1
(€ 237,00 c.u.+ € 27 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto;
CP_2
Con 4) rigetta la domanda proposta dal nei confronti della;
Controparte_3
Con 5) condanna il al pagamento in favore della delle spese di lite da Controparte_3
quest'ultima sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01 dicembre 2020, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_3 condannare, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo) e di natura patrimoniale
(spese mediche per € 2.134,31) per un totale di € 24.300,00 o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
- in data 27 luglio 2019, alle ore 21,15 circa, in , stava percorrendo a piedi la via Ciaculli, CP_3
per raggiungere la sua autovettura parcheggiata nella vicina via Raccuglia, quando, all'altezza del civico n. 351, era inciampata su un tombino ricoperto da asfalto dissestato, leggermente rialzato rispetto al livello stradale e fessurato lungo il perimetro, cadendo rovinosamente per terra;
- la zona era parzialmente al buio a causa del malfunzionamento del sistema di illuminazione pubblica ivi presente;
- a seguito dell'incidente, era stata trasportata in auto al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Buccheri La Ferla” di , dove, eseguiti gli accertamenti clinico-strumentali, le era stata CP_3
diagnosticata la “frattura trimalleolare conperdita parziale dei regolari rapporti articolari tibio-astragalici
della caviglia sinistra;
la frattura del versante laterale dell'epifisi distale del radio dell'avambraccio sinistro,
nonché la lussazione dell'articolazione omero-ulnare del gomito sinistro”;
- in data 02 agosto 2019, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti presso l'U.O.C. di Ortopedia dell'Ospedale “Buccheri La Ferla” di , per ridurre le CP_3
fratture subite, ed era stata dimessa in data 05/08/2019, con diagnosi di “lussazione gomito sx +
frattura bimalleolare caviglia sx”.
Il , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel Controparte_3
quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la
[...]
Con (d'ora innanzi denominata soltanto ), al fine di essere tenuto indenne;
Controparte_5
Con ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il e la il 06.08.2014, con cui la predetta CP_2 società aveva assunto in via esclusiva l'obbligazione di custodia della rete viaria cittadina e la titolarità del servizio di manutenzione e pulizie delle strade.
Con La , chiamata in giudizio, si costituiva deducendo l'infondatezza sia della domanda attorea,
che della domanda di manleva formulata dal , chiedendone il rigetto. CP_2 CP_3
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
All'udienza del 13 aprile 2024 il Giudice, “rilevato quale fatto notorio che il procuratore del CP_2
avv. risulta ad oggi in stato di quiescenza”, dichiarava l'interruzione del CP_3 Controparte_6
processo.
Con ricorso depositato il 29 maggio 2023, riassumeva il procedimento ai sensi Parte_1
dell'art. 303 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle domande già spiegate in atto di citazione.
Con comparse di risposta rispettivamente del 23 ottobre 2023 e del 06 novembre 2023, si costituivano nel giudizio riassunto la e il , insistendo nelle difese già CP_4 Controparte_3
svolte in comparsa e nei precedenti scritti difensivi.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 13 novembre 2025, dopo l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
– secondo cui “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade
comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017,
11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_2
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S.
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_3
, per i danni dalla stessa subiti. Parte_1 Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008). Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi, e , i quali hanno interamente Testimone_1 Testimone_2
confermato i capitoli di prova (il da a) a f), e il da a) a e)) articolati in atto di citazione Tes_1 Tes_2
(a) “vero è che in data 27/07/2019 alle ore 21,15 circa la SI.ra , mentre percorreva a piedi, Parte_1
la via Ciaculli, all'altezza del civico n. 351, inciampava su un tombino cadendo rovinosamente per terra;
”, “b)
vero è che detto tombino era ricoperto da asfalto dissestato, leggermente rialzato rispetto al livello stradale e
fessurato lungo il perimetro, come da foto (Doc. 1), che mi viene mostrata;
”, “c) vero è che sul posto dove
cadeva la SI.ra non vi era alcun cartello stradale di pericolo e/o qualunque altra misura di Pt_1
protezione;”, “d) vero è che al momento del verificarsi del sinistro la strada era praticamente al buio a causa
del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica;
e) vero è che in conseguenza del sinistro la SI.ra Pt_1
lamentava forti dolori sul lato sinistro del corpo;
”, “f) vero è che a causa dei forti dolori lamentati dalla SI.ra
accompagnavo la stessa al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Buccheri La Ferla” di ). Pt_1 CP_3
Inoltre, il teste , in risposta al cap. e) (“vero è che in conseguenza del sinistro la Testimone_2
SI.ra lamentava forti dolori sul lato sinistro del corpo”;), ha precisato che la SI.ra Pt_1 Pt_1
“..lamentava anche dolori ad un piede. Preciso che non ho effettuato materialmente alcun soccorso poiché era
presente il marito e vi era anche un impiegato della tabaccheria. Non è intervenuto il 118, la signora si è
rialzata con difficoltà ed è stata accompagnata dal marito” (vedi verbale di udienza del 30 maggio 2024).
Entrambi i testi, infine, hanno riconosciuto nelle foto loro esibite (di cui alla produzione dell'attrice) i luoghi ed in particolare il tombino in cui si era verificata la caduta.
Ora, entrambi i testi sono da ritenersi attendibili perché le dichiarazioni da loro rese non presentano incongruenze e trovano per di più riscontro nella ulteriore documentazione allegata dall'attrice.
Il referto del P.S. (doc. n. 2 citazione), infatti, attesta l'arrivo autonomo della lo stesso Pt_1
giorno del sinistro alle ore 22:24, e riporta, sotto la voce "tipo incidente”, l'indicazione “stradale”,
mentre alla voce "Cause e Circostanze” si indica “riferita caduta accidentale”. Inoltre, nella relazione di dimissione ospedaliera (doc. n. 4 citazione), datata 05 agosto 2019, si indica, alla voce "Sintesi anamnestica", che "la paz riferisce di essersi lesa in data 27/7/19 per caduta
accidentale su sconnessione stradale".
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, considerato che è pacifico – poiché documentato, oltre che non contestato – che l'attrice abitava nella stessa strada in cui era presente l'insidia che ne ha provocato la caduta, si ritiene che la stessa abbia avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999)
– di percepire la presenza dell'insidia presente su via Ciaculli, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 30%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP_3
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei danni
[...]
sofferti in conseguenza del fatto illecito limitatamente alla percentuale del 70%.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
, ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da Persona_1
questo giudice - che “la SI.ra ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo Parte_1
suddette la lussazione del gomito sinistro e la frattura bimalleolare del collo piede di sinistra. Il meccanismo patogenetico per la lesione scheletrica della caviglia è verosimilmente indiretto per traumatismo in inversione-
torsione, mentre per quella del gomito è da ricondurre a trauma da parata. Si è trattato, comunque, di un
trauma ad elevata energia lesiva compatibile con la dinamica descritta”.
Il C.T.U. ha, altresì, specificato che “l'entità della lesione si può considerare grave in considerazione
del morfotipo della lesione scheletrica: biossea, scomposta ed articolare. Il decorso clinico è stato piuttosto
regolare in assenza di particolari complicazione. I postumi di natura obiettiva sono riportati nell'obiettività
clinica (a cui si rimanda per i particolari) riguardano unicamente il collo piede e sono riassumibili in una
menomazione che interessa la motilità con un modesto deficit muscolare ed un lieve danno estetico da cicatrice.
Soggettivamente è presente un'attendibile sintomatologia algica ed inoltre sono ancora presenti in situ mezzi
di sintesi”.
Sulla scorta dei suesposti rilievi, il medesimo C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità
temporanea assoluta di giorni 30, un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a gg. 20, al
50%, pari a gg. 30 e, al 25%, pari a gg. 30. nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 10%.
Ha, infine, ritenuto giustificate le spese mediche documentate dall'attrice per complessivi €
2.123,31.
Alle conclusioni del c.t.u., non contestate dalle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008),
il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”,
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno alla persona, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale
di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011),
spetta a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di carattere Parte_1
permanente, tenuto conto della invalidità del 10% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (55
anni compiuti), la somma complessiva di € 19.071,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.612,40 (escluso l'aumento per danno morale del 26%), da moltiplicare per il grado di invalidità (10%) e per il coefficiente (0,730) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.762,50 in moneta attuale (€ 3.450,00 + € 1.725,00 + € 1.725,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati. Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 26.833,50,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in mancanza di domanda, allegazione e prova anche presuntiva sul punto.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice, nella misura ritenuta congrua dal C.T.U., pari a € 2.123,31.
Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “nell'obbligazione risarcitoria da fatto
illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non
valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale
si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e
tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore
al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi
cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Nella specie, l'attrice si è limitata a chiedere gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 2.123,31 per spese mediche, espressa in moneta alla data del 27.07.2019,
fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 2.516,12. Tale importo di € 2.516,12 deve sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 26.833,50), ottenendo così l'importo complessivo per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 29.349,62, che va ridotto del 30% (per il concorso di colpa dell'attrice), con un risultato finale di € 20.544,73.
Sulla predetta somma di € 20.544,73 – al cui pagamento va condannato il Controparte_3
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224,
primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di “interessi sino al soddisfo” e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n.
61/2023 e Cass. n. 7677/2025).
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , questa CP_2
appare infondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Con Nella specie, a fondamento del proprio diritto ad essere manlevato dalla , il CP_3
si è limitato a dedurre che, in virtù del contratto di servizio del 06 agosto 2014 stipulato con
[...]
Con la , quest'ultima è costituita custode della rete viaria cittadina e, come tale, è unico soggetto responsabile dei danni oggetto della presente controversia. L'assunto, tuttavia, va decisamente disatteso, dovendosi escludere che, per effetto del contratto
Con di servizio sopra citato (di cui il peraltro non cita una disposizione in particolare), la CP_2
abbia assunto un'obbligazione di custodia estesa indistintamente a tutta la rete viaria cittadina, tale da giustificare la sussistenza di un obbligo di generale di manleva dell' indipendente CP_7
dall'inadempimento degli specifici obblighi dalla stessa assunti con il contratto medesimo.
Con Lo stesso contratto di servizio stipulato tra il e la stabilisce, infatti, ai commi 6 e 7 CP_2
dell'art. 11, rubricato “Servizio di tutela e manutenzione della Rete Stradale”, che “la società tenuto CP_1
conto della natura del servizio di cui al presente articolo, è costituita “custode” ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione
ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed
annualmente aggiornato. La Società responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano CP_1
diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione degli obblighi
relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale”.
Inoltre, il suddetto art. 11, al successivo comma 8, precisa che “l'Amministrazione comunale
Con rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento
di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle
fondate sull'attribuzione di responsabilità al n qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria CP_2
cittadina […]”.
Interpretando congiuntamente le suddette disposizioni contrattuali, appare evidente che l'obbligo di manleva a carico di previsto dal sopra indicato comma 8 dell'art. 11) si attiva CP_4
unicamente in presenza di responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi
(specifici) di manutenzione e pronto intervento dalla stessa assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo. Ne consegue che, in ragione della natura contrattuale della responsabilità azionata, costituiva
Con onere a carico del l'allegazione dell'inadempimento, da parte della , di obblighi CP_2
specifici assunti con il contratto in questione.
Tale onere, tuttavia, è rimasto insoddisfatto, non avendo il Comune allegato alcun inadempimento da parte della CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attore nei confronti del Comune va accolta nei limiti sopra indicati, mentre la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della
Con
va respinta, in quanto infondata.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il CP_3
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
[...]
Tali spese di liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_2
Con Anche le spese di lite tra il e la seguono la soccombenza e vengono liquidate nella CP_2
misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG
147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) dello scaglione in cui ricade il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a €26.000,00),
tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda.
Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025.
IL GIUDICE
LA RO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
LA RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.