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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3016/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
OR ed elettivamente domiciliata in Sansepolcro (AR) Via dei Gherardi n. 51
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO Parte_2 C.F._2
OR ed elettivamente domiciliato in Sansepolcro (AR) Via dei Gherardi n. 51
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 10.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.12.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) la minore venga affidata in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso l'attuale abitazione;
2) quando i signori e decideranno di andare a vivere in altro immobile, la Parte_1 Parte_2 minore andrà a vivere con la madre e il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Persona_1 per due volte a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (ore 16:00) alla domenica sera sino alle 19:00; 3) in merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre almeno 7 giorni. Durante le vacanze pasquali trascorrerà con il padre almeno 3 giorni e durante quelle estive la minore trascorrerà̀ con il padre almeno 15 giorni, salvo altre pattuizioni che saranno concordate di volta in volta;
4) in merito al mantenimento della minore Voglia il Tribunale adito disporre che il Sig. provvederà Persona_1 Parte_2 nella misura di €. 300,00 mensili (somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT) da versare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 17.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3016/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
OR ed elettivamente domiciliata in Sansepolcro (AR) Via dei Gherardi n. 51
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO Parte_2 C.F._2
OR ed elettivamente domiciliato in Sansepolcro (AR) Via dei Gherardi n. 51
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 10.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.12.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) la minore venga affidata in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso l'attuale abitazione;
2) quando i signori e decideranno di andare a vivere in altro immobile, la Parte_1 Parte_2 minore andrà a vivere con la madre e il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Persona_1 per due volte a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (ore 16:00) alla domenica sera sino alle 19:00; 3) in merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre almeno 7 giorni. Durante le vacanze pasquali trascorrerà con il padre almeno 3 giorni e durante quelle estive la minore trascorrerà̀ con il padre almeno 15 giorni, salvo altre pattuizioni che saranno concordate di volta in volta;
4) in merito al mantenimento della minore Voglia il Tribunale adito disporre che il Sig. provvederà Persona_1 Parte_2 nella misura di €. 300,00 mensili (somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT) da versare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 17.12.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni