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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MASSIMO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 150 TERAMOpresso il difensore avv. DE LUCA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 BACALINI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. AGNELLI, 22/24 FERMOpresso il difensore avv. BACALINI PAOLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVI VINCENZO e Controparte_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IGNAZIO ROZZI 8 64100 TERAMOpresso il difensore avv. SALVI VINCENZO TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che i danni Parte_2 verificatisi a seguito dell'evento del 9 marzo 2015 all'interno del capannone sito in Ancarano alla via Bonifica Tronto, di proprietà della società , sono da Controparte_1 imputarsi sia a titolo contrattuale che extra contrattuale alla società convenuta e proprietaria del capannone, con richiesta di risarcimento del danno per complessivi euro 86.919,18 o quanto di giustizia. A sostegno di tale pretesa espone di aver condotto in locazione quel capannone dal 15 settembre 14 fino al 15 giugno 15, per adibirlo ad attività di rimessaggio e deposito di beni di varia natura. Nel corso dei mesi, in ragione del numero di caravan e roulotte ivi alloggiate, la chiedeva alla la possibilità di occupare una porzione ulteriore di fabbricato Parte_1 CP_1 per cui sosteneva una spesa di euro 6100. Secondo il punto 8 del contratto di locazione il locatore si obbliga e stipulare polizza assicurativa a garanzia del valore dell'immobile e dei suoi annessi e connessi, nonché al risarcimento degni derivanti da fenomeni atmosferici ed atti vandalici. in data
9 marzo 2015 i soci constatarono l'avvenuto crollo della parete in cemento armato Parte_1 pressurizzato, impiegato per il tamponamento dell'edificio, posta sul lato sud del fabbricato. Il cedimento e crollo di alcuni elementi strutturali del capannone, nel quale erano custodite in deposito roulotte, caravan ed altri beni mobili, provocava l'invasione di un consistente stato di terriccio, di fango misto ad acqua, nonché laterizi derivanti dagli altri elementi crollati e dalle porzioni di tamponatura del fabbricato.La quantificazione dei danni deriva da una perizia di stima.
Malgrado sopralluoghi comuni con la convenuta e la di lei assicurazione, non si è trovato modo per definire bonariamente la vicenda.La convenuta ha chiamato in causa la Controparte_2
Affermando che la richiesta è esagerata e non provata;
il crollo non è stato causato da lavori che in quel momento la convenuta aveva in corso per sistemazione di piazzale esterno e completamento di opera interne. L'assicurazione afferma che si tratta di rischio escluso e comunque chiede il rigetto della domanda. Condotta istruttoria con prove per testi e consulenza tecnica finalizzata all'accertamento dei fatti per cui è causa, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La Ctu ha dimostrato che i danni non sono derivati che in via mediata dal franamento, cedimento di terreno, il che avrebbe reso inoperante la polizza assicurativa;
viceversa il crollo fu dovuto ad un evidente errore dell'assicurata che nel demolire per ampliare la struttura non dotò il telaio realizzato a valle della paratia di strutture di sostegno aggiuntive / sostitutive, il che rese vulnerabile la struttura alle sollecitazioni aggiuntive generate a monte della paratia dall'aumento della pressione idrostatica, dovuto anche alle forti precipitazioni. I danni subiti sono per euro 42.050,34 ai mezzi;
a cui possono essere aggiunti i lavori di ripristino a cura di per un totale complessivo di euro Parte_1
54.614,44. Di tali danni deve rispondere , cui non può essere posto a carico l'allestimento CP_1 dell'autocarro dell'attrice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna a Controparte_1 pagare a euro 54.614,44, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito Parte_1 della Ctu al saldo effettivo;
condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 14.103, per compensi, oltre esborsi documentati, accessori di legge, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate. Condanna a tenere indenne e Controparte_2
pagina 2 di 3 manlevare di tutte le conseguenze dannose di tale sentenza, e la condanna a pagare le CP_1 spese di lite di che liquida in euro 14.103, per compensi, oltre esborsi documentati, CP_1 accessori di legge, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate. Teramo, 12 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MASSIMO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 150 TERAMOpresso il difensore avv. DE LUCA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 BACALINI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. AGNELLI, 22/24 FERMOpresso il difensore avv. BACALINI PAOLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVI VINCENZO e Controparte_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IGNAZIO ROZZI 8 64100 TERAMOpresso il difensore avv. SALVI VINCENZO TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che i danni Parte_2 verificatisi a seguito dell'evento del 9 marzo 2015 all'interno del capannone sito in Ancarano alla via Bonifica Tronto, di proprietà della società , sono da Controparte_1 imputarsi sia a titolo contrattuale che extra contrattuale alla società convenuta e proprietaria del capannone, con richiesta di risarcimento del danno per complessivi euro 86.919,18 o quanto di giustizia. A sostegno di tale pretesa espone di aver condotto in locazione quel capannone dal 15 settembre 14 fino al 15 giugno 15, per adibirlo ad attività di rimessaggio e deposito di beni di varia natura. Nel corso dei mesi, in ragione del numero di caravan e roulotte ivi alloggiate, la chiedeva alla la possibilità di occupare una porzione ulteriore di fabbricato Parte_1 CP_1 per cui sosteneva una spesa di euro 6100. Secondo il punto 8 del contratto di locazione il locatore si obbliga e stipulare polizza assicurativa a garanzia del valore dell'immobile e dei suoi annessi e connessi, nonché al risarcimento degni derivanti da fenomeni atmosferici ed atti vandalici. in data
9 marzo 2015 i soci constatarono l'avvenuto crollo della parete in cemento armato Parte_1 pressurizzato, impiegato per il tamponamento dell'edificio, posta sul lato sud del fabbricato. Il cedimento e crollo di alcuni elementi strutturali del capannone, nel quale erano custodite in deposito roulotte, caravan ed altri beni mobili, provocava l'invasione di un consistente stato di terriccio, di fango misto ad acqua, nonché laterizi derivanti dagli altri elementi crollati e dalle porzioni di tamponatura del fabbricato.La quantificazione dei danni deriva da una perizia di stima.
Malgrado sopralluoghi comuni con la convenuta e la di lei assicurazione, non si è trovato modo per definire bonariamente la vicenda.La convenuta ha chiamato in causa la Controparte_2
Affermando che la richiesta è esagerata e non provata;
il crollo non è stato causato da lavori che in quel momento la convenuta aveva in corso per sistemazione di piazzale esterno e completamento di opera interne. L'assicurazione afferma che si tratta di rischio escluso e comunque chiede il rigetto della domanda. Condotta istruttoria con prove per testi e consulenza tecnica finalizzata all'accertamento dei fatti per cui è causa, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La Ctu ha dimostrato che i danni non sono derivati che in via mediata dal franamento, cedimento di terreno, il che avrebbe reso inoperante la polizza assicurativa;
viceversa il crollo fu dovuto ad un evidente errore dell'assicurata che nel demolire per ampliare la struttura non dotò il telaio realizzato a valle della paratia di strutture di sostegno aggiuntive / sostitutive, il che rese vulnerabile la struttura alle sollecitazioni aggiuntive generate a monte della paratia dall'aumento della pressione idrostatica, dovuto anche alle forti precipitazioni. I danni subiti sono per euro 42.050,34 ai mezzi;
a cui possono essere aggiunti i lavori di ripristino a cura di per un totale complessivo di euro Parte_1
54.614,44. Di tali danni deve rispondere , cui non può essere posto a carico l'allestimento CP_1 dell'autocarro dell'attrice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna a Controparte_1 pagare a euro 54.614,44, oltre interessi, in misura legale, dalla data del deposito Parte_1 della Ctu al saldo effettivo;
condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 euro 14.103, per compensi, oltre esborsi documentati, accessori di legge, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate. Condanna a tenere indenne e Controparte_2
pagina 2 di 3 manlevare di tutte le conseguenze dannose di tale sentenza, e la condanna a pagare le CP_1 spese di lite di che liquida in euro 14.103, per compensi, oltre esborsi documentati, CP_1 accessori di legge, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate. Teramo, 12 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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