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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1198/2022 promossa in grado di appello d a
Parte_1
,
[...] Parte_2
Parte_3
, in persona degli Assessori pro-tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
- APPELLANTI - contro e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Livio. CP_5
- APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI –
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza pronunciata in data 8/7/2022 il Tribunale di Sciacca G.L. , decidendo del ricorso proposto da , , , Controparte_1 CP_5 Controparte_4 CP_3
e , operai forestali a tempo determinato (OTD) da ultimo
[...] CP_2 transitati nel bacino dei c.d. centocinquantunisti, ha rigettato la domanda di illegittimità delle graduatorie distrettuali e quella volta al riconoscimento della maggiorazione retributiva del 20% correlata all'espletamento di speciali mansioni legate alla campagna antincendio . Ha rigettato altresì la domanda di conversione dei plurimi contratti a termine, intrattenuti a partire dalla metà degli anni ottanta, in contratti a tempo indeterminato, ma ha accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno discendente dalla abusiva reiterazione contrattuale.
Tanto sul presupposto della applicabilità ai precitati rapporti a termine della disciplina eurounitaria (clausola 5 dell'Accordo quadro) e della disciplina interna di recepimento (D. lgs n. 368/2001 e oggi D. Lgs n. 81/2015) in ragione delle quali, non sussistendo “ragioni obiettive” che ne giustificassero il prolungamento sine die , l'avvenuto superamento del limite dei trentasei mesi di proroghe e rinnovi, siccome integrante l'estremo dell'abuso sanzionato dall'ordinamento (art. 5 D. lgs. 368/2001 e 19 D. Lgs n. 81/2015) risultava suscettibile di riparazione mediante il riconoscimento del c.d. danno comunitario.
Sicchè ha determinato nella misura ritenuta congrua di 12 mensilità di retribuzione l'entità del pregiudizio procurato ai lavoratori ricorrenti. Nello specifico il G.L. ha disatteso le difese sviluppate dagli Assessorati regionali
[...] del a dire dei quali la peculiare disciplina inerente i Pt_1 Controparte_6 lavoratori forestali operanti nel territorio della Regione Sicilia (L.R. n. 16/96) si configurava come “ come derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine di cui al d. lgs. n. 368/2001”, atteso che la prima “prevede un sistema di reclutamento basato sull'iscrizione degli operai forestali in particolari elenchi, i contingenti con garanzia occupazionale, da cui l'amministrazione è tenuta ad attingere per l'esecuzione di lavori di carattere stagionale”, poiché
“gli operai di che trattasi non sono adibiti ad esigenze permanenti ed ordinarie dell'Amministrazione, venendo, di volta in volta, costituito un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza…”. La sentenza di primo grado è stata impugnata dagli soccombenti i quali Parte_4 riprendono in forma di doglianza i medesimi argomenti fatti valere nell'ambito del giudizio di primo grado. Reiterano pertanto le questioni poste a base della propugnata falsa applicazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro in ragione della natura derogatoria della legislazione speciale applicabile ai lavoratori forestali addetti alle attività di prevenzione degli incendi e del connotato di stagionalità insito nelle prestazioni agli stessi affidate. Resistono i lavoratori i quali con motivo incidentale invocano l'applicabilità dello ius superveniens (art. 12 D.L. n. 131/2024 convertito con modificazioni nella Legge n. 166/2024) recante il raddoppio della misura risarcitoria collegata all' abusiva reiterazione dei contratti a termine.
****** Il riconoscimento del c.d. danno comunitario nei confronti della Pubblica Amministrazione passa attraverso i seguenti approdi ermeneutici.
La clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Ce deplora il ricorso indiscriminato ad una successione di contratti a termine che non sia giustificata da ragioni obiettive. In particolare essa osta ad un impiego reiterato di lavoratori a termine allo scopo di soddisfare esigenze permanenti e durevoli in materia di personale. I principi dettati dalla normativa eurounitaria sono stati attuati nell'ordinamento interno dal D. Lgs n. 368/2001 il quale riconduce alla abusiva reiterazione dei contratti a termine la sanzione della conversione dei contratti in rapporti a tempo indeterminato. L'art. 5 comma 4 bis del D. lgs n. 368/2001– oggi di fatto riprodotto dall'art. 19 D. Lgs n. 81/2015 - tipizzava, infatti, un'ipotesi di abuso del ricorso reiterato a contratti a termine prevedendo che , qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore avesse superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto si considerava a tempo indeterminato. Rispetto ai rapporti a termine istaurati con la P.A. l'art. 36 comma 5° del TUPI pone tuttavia uno sbarramento stabilendo che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Aggiunge la disposizione che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Da tale tessuto normativo ha tratto spunto la S.C. (sentenza n. 5072/2016) per ricondurre alla violazione del termine dei tre anni la determinazione di un pregiudizio in via presuntiva forfettariamente parametrato sui criteri dettati dall'art. 32 comma 5° della
Legge n. 183/2010. La normativa nazionale contemplava e contempla oggi delle deroghe all'applicazione della disciplina di protezione stabilendo al comma 4-ter dell'art. 5 c del D. Lgs n. 368/2001 che Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. Sull'efficacia di tale disposizione e sul complanare dettato dell'art. 21 comma 2° D. Lgs n. 81/2015 poggiano gli assessorati appellanti per ritenere che le disposizioni di garanzia dettate dalla normativa sulla tutela dei lavoratori a termine non si applicano alle attività stagionali individuate dai contratti collettivi. Ed invocano al riguardo l'Allegato N all'art. 46 bis del CCNL degli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria il quale definisce tipicamente come lavorazioni stagionali quelle degli addetti ad attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali para-fuoco (n.1), ad attività di spegnimento di incendi boschivi (n.7) , ad attività stagionali per la prevenzione degli incendi mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti (n.14). Tutto ruota intorno al concetto di stagionalità che secondo la prospettazione dei ricorrenti fatta propria dal Tribunale deve escludersi in presenza di contingenti stabili di personale forestale da cui attingere costantemente di anno in anno per l'espletamento delle medesime attività, essendo ciò funzionale al soddisfacimento di esigenze permanenti e durevoli della P.A.. Tale argomento prova troppo. E' noto che la L.R. n. 16/96 come modificata dalla L.R. n. 14/2006 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione” avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°) Ed invero, quantunque dell'attività prestata dagli OTD forestali non possa affermarsi l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno e sebbene tali “avviamenti programmati” rientrino in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996); che deve pertanto ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come gli appellati , non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, ciò nonostante non può aprioristicamente predicarsi l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle. Deve infatti ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno. Non a caso la finalità della direttiva eurounitaria appare quella di contrastare la reiterazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili e durature in ordine all'impiego di personale ma non preclude che l'esigenza produttiva implicante il reclutamento di lavoro a termine sia ciclica , seppure ricorrente, in quanto collegata alla variabilità delle condizioni climatiche, in ciò riposando il connotato della stagionalità dell'impiego. Deve pertanto concludersi che laddove il CCNL sopra menzionato include sia pure senza alcun carattere di tassatività (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”) le attività di prevenzione degli incendi tra quelle avente carattere stagionale, ha esercitato una opzione aderente alle finalità della delega legislativa nonchè coerente con la tipologia delle attività individuabili tra quelle concentrate per loro natura in un determinato periodo dell'anno solare. Per le ragioni che precedono – assorbenti del motivo di gravame incidentale proposto dai lavoratori - deve allora pronunciarsi la riforma in parte qua della sentenza appellata con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno correlato all'abusiva successione dei rapporti a termine. Tenuto conto della integrale soccombenza dei lavoratori ricorrenti essi vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio , liquidate come da dispositivo, in calce. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto dai lavoratori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.153/2022 pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 8 luglio 2022, rigetta anche la domanda di risarcimento del danno formulata di lavoratori con il ricorso di primo grado. Condanna i lavoratori appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Parte_4 rispettivamente, in complessivi € 3.689,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il giudizio di secondo grado oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Da' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R n.
115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto dai lavoratori. Palermo 27 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco