Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2025, proposto da
DI CH, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Marone, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1793/2024, depositata e resa pubblica il 09.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12102/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IC OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 14 marzo 2025, la signora DI CH agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1793/2024 del 9 aprile 2024 (R.G. n. 12102/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.500,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che l’intimato Ministero sia condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Preso atto che non era stata prodotta l’attestazione di conformità della sentenza da ottemperare e del certificato di passaggio in giudicato, parte ricorrente è stata invitata, con l’ordinanza n. 2619 del 10 luglio 2025, a provvedere alla regolarizzazione di tali documenti entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, contestualmente segnalando che la mancata regolarizzazione avrebbe potuto comportare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. L’interessata ha tempestivamente ottemperato l’ordine istruttorio.
All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione, sia pure a seguito dell’ordine istruttorio sopra citato, di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 11 aprile 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Con riferimento alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero non sia tale da giustificarne l’accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha regolarizzato la documentazione prodotta in giudizio solo all’esito dell’ordine impartito dal Tribunale, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ulteriore difficoltà a gestire i ruoli di udienza già resi saturi dai ricorsi in materia di carta del docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1793/2024 del 9 aprile 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Respinge la domanda di astreinte .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC OS |
IL SEGRETARIO