Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9641/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 9641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cosa mobili
TRA
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig. , con sede legale in Salerno alla via Antonio Amato 3, Parte_2 elett.te dom.ta in Salerno alla via Irno n.35, presso lo studio dell'Avv. Michela Pecoraro, dalla quale è rapp.ta e difesa, in virtù di mandato su foglio separato allegato all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
(P.I. , in liquidazione, con sede in Napoli alla CP_1 P.IVA_2
Via Fiumicello n.7, in persona del liquidatore p.t. sig. , CP_2 elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Umberto n.217, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Pelosi (C.F.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
PEC: Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate in data 30.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del
##### L'opposizione proposta dalla s.r.l. è fondata e pertanto il Parte_3 decreto ingiuntivo opposto n. 833/2022 del 04.02.2022 va revocato. È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nel giudizio monitorio. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa. Orbene, nel caso di specie, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del contratto posto a fondamento del credito azionato, giova rilevare che ad essere in discussione non è il rapporto intercorrente tra le parti, pacifico e non contestato, bensì la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sicchè non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare tale debenza, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto. Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi, provati le circostanze secondo cui, in data 30.11.2011 per atto pubblico stipulato in Napoli per Notaio n. Rep. 41367 racc. Persona_1
14386 registrato in data 07.12.2011 al n. 14479/IT (cfr. doc. 1 – fasc. parte opponente), la concludeva un contratto di compravendita CP_1 immobiliare con cui si impegnava ad alienare alla l'immobile Parte_1 sito nel comune di Monteforte Irpino (AV) alla via San Martino nel complesso residenziale denominato “Parco Navir”, per la somma di
€220.000,00, di cui €50.000,00 versati a titolo di acconto in data antecedente
- 2 - il 02.04.2007 e €170.000,00 a saldo da pagarsi alla società venditrice a mezzo di assegno bancario n. 03003150657, emesso in data 30.11.2011 e da consegnarsi contestualmente alla data della stipula del contratto (cfr. doc. 2 – fasc. monitorio).
Tanto premesso, alla luce delle eccezioni sollevate e della istruttoria espletata, la pretesa dell'opposta non può dirsi fondata. Infatti è da rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria decennale del credito sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Nel caso di specie, il contratto di compravendita posto alla base del ricorso monitorio veniva stipulato in data 30.11.2011 e l'assegno bancario dell'importo di €170.000,00, per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto de quo, peraltro unica prova depositata in giudizio dall'opposta a fondamento della propria pretesa, veniva emesso contestualmente, mentre il decreto ingiuntivo de quo veniva notificato alla società opponente solo in data
11.03.2022 e, quindi, oltre il termine decennale, nella specie decorrente dal 30.11.2011. A tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta nella comparsa di risposta, non risultano intervenuti nemmeno atti interruttivi della prescrizione entro il termine decennale di cui all'art. 2943 e ss c.c,. Peraltro, nel giudizio de quo, all'atto della rimessione della causa in decisione, emergeva che l'opposta non depositava alcun documento probatorio nemmeno nelle memorie ex art 183 cpc VI comma e si disinteressava totalmente delle vicende processuali, non presenziando all'udienza istruttoria del 01.07.2024, né tanto meno all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti così come posti a fondamento dell'opposizione possono ritenersi anche non contestati. Deriva da tanto che il diritto di credito oggetto di causa è stinto per intervenuta prescrizione ordinaria decennale dello stesso e, pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 833/2022 del 03.02.2022 va revocato.
Nell'atto di opposizione la spiegava domanda riconvenzionale e Parte_1 chiedeva di accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato in data 30.11.2011 con la l'evizione totale CP_1 del bene ex art. 1483 c.c. per estinzione del diritto di credito per cui è causa e la condanna della al pagamento della somma di €. 50.000,00 a titolo CP_1 di restituzione di quanto ricevuto in acconto, ovvero a titolo di risarcimento del danno in suo favore, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate. In via ancora più subordinata, l'opponente chiedeva di accertare la parziale compensazione dei crediti e dei debiti esistenti tra le due società, data la sussistenza tra il debito, seppur prescritto, della nei confronti Parte_1
- 3 - della ed il debito della nei confronti della CP_1 CP_1 Parte_1 pari ad €48.616,53. A sostegno della propria domanda, l'opponente deduceva che l'immobile alienato, facente parte del fabbricato “C”, come da pag. 2/2 ordinanza n. 8/2020 del comune di Monteforte Irpino, agli atti, (cfr. all. 5 – fasc. parte opponente) e come altresì riportato nello stesso contratto di compravendita, fosse stato realizzato in difformità del permesso a costruire n.31 rilasciato in data 21.06.2005 dal Comune di Monteforte Irpino, come si evince dall'ordinanza n. 8 del 31.07.2020, avente ad oggetto l'esatta individuazione del fabbricato “C” oggetto di demolizione e l'elencazione, a pag. 4/2, delle difformità, per le quali, in assenza delle relative certificazioni, delle abitabilità, dell'allaccio alla fognatura, le veniva ordinata la demolizione nel termine di 90 giorni, pena la acquisizione dello stesso da parte del comune, nonchè la rimozione delle opere a cura del comune a spese dei proprietari.
Orbene, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per i motivi di seguito indicati.
È principio pacifico in giurisprudenza, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione
Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Nella specie, è da rilevarsi che la forniva piena prova della Parte_1 risoluzione del contratto, mentre l'opposta non produceva in giudizio alcuna documentazione comprovante il proprio adempimento all'attività oggetto degli obblighi contrattualmente assunti e posti a fondamento della pretesa da lei vantata. Dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio risulta provato che l'immobile alienato (facente parte del fabbricato “C”, come da pag. 2/2 ordinanza n. 8/2020 del comune di Monteforte Irpino, che riporta i medesimi dati catastali di cui alla compravendita stipulata in data 30.11.2011 a Napoli per Notaio -rep 41367 racc 14386 e che è alla base Persona_1 dell'assegno posto a fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto), veniva realizzato in notevole difformità del permesso a costruire n.31 rilasciato in data 21.06.2005 dal Comune, come si evince dall'ordinanza n. 8 del 31.07.2020, la quale contiene altresì l'elenco delle specifiche difformità di detto fabbricato. Del pari è provato che le difformità relative all'immobile de quo non fossero riscontrabili ad occhio nudo, né tanto meno, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, sono da qualificarsi come irrilevanti, giacchè dalla
- 4 - lettura dell'ordinanza del Comune, risulta che le diverse altezze del piano seminterrato e del piano rialzato del fabbricato richiedevano il necessario abbattimento di pareti perimetrali e dei piani superiori al seminterrato, come da punto 4 e punto 6 pag. 4/2 dell'ordinanza di demolizione del Comune di Monteforte Irpino (cfr. all 4- fasc. parte opponente). A sostegno di tanto, secondo ormai pacifico orientamento giurisprudenziale,
“in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, trova applicazione l'art. 1489 c.c., quando il vizio non si concretizza in anomalie strutturali del bene e la difformità non è stata dichiarata nel contratto o conosciuta dal compratore al momento dell'acquisto. In tali casi, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo” (cfr. ex multiis Cass Civ., Sez. II, Ord. N. 17148/2024; Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27559/2023; Cass. Civ, sez.
II, Ord. N. 14595/2020).
A tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dalla opposta, il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione e di risarcimento del danno decorre non dalla data dell'atto di compravendita del 30.11.2011, bensì dalla notifica dell'ordinanza comunale n. 08 del 31.07.2020 avvenuta in data 20.08.2020, che segna il momento in cui la promissaria Parte_1 acquirente, ha avuto conoscenza delle difformità edilizie. “Per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione ordinario decennale del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno (previa risoluzione del contratto) derivante dall'illegittimità edilizia dell'immobile oggetto di vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno, perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause.” (cfr. Cass. Civ., II, 15.11.16 n. 23236). Quanto alla dedotta totale evizione del bene compravenduto, è da rilevarsi che, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 c.c., quando la compravendita abbia per oggetto un immobile costruito in difformità del progetto edilizio approvato, non si ha nullità del contratto per illiceità o impossibilità dell'oggetto né vizio della cosa venduta ex art. 1490 c.c. Allo stesso modo quando, in conseguenza della accertata difformità della costruzione rispetto al progetto edilizio sopraggiunga l'ordine amministrativo di demolizione dell'opera illegittima, si producono gli effetti sostanziali dell'evizione totale o parziale, a seconda che sia disposta la eliminazione integrale o soltanto per una parte della costruzione, e, quindi, il venditore, anche se non tenuto alla garanzia, per essere l'acquirente a conoscenza della difformità dell'immobile rispetto al progetto approvato, dovrà pur sempre restituire a quest'ultimo il prezzo e rimborsargli le spese, salvo il caso in cui la compravendita sia stata conclusa a rischio e pericolo del compratore (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 10947/2012). Nella domanda riconvenzionale l'opponente deduceva poi la parziale compensazione tra il suo debito, seppur prescritto, nei confronti della CP_1 ed un controcredito vantato nei riguardi di quest'ultima pari ad €
[...]
- 5 - 48.616,53, derivante dalla fornitura di materiali che la Parte_1 consegnava alla e per la quale venivano emesse le fatture nn. 71, CP_1 117, 127, 219, 386, 404, 426, 497 relativamente all'anno 2011, nn. 14, 47, 52, 53, 332, 381, 451, 514, 524 relativamente all'anno 2012, nn. 7/B, 77, 348, n. 420 dell'anno 2013, n. 39 dell'anno 2014, rimaste insolute dalla società opposta. Orbene, preliminarmente giova sottolineare che è fondata l'eccezione di inidoneità della fattura prodotta dall'opponente a supportare la propria pretesa creditizia. Va precisato al riguardo che la fattura costituisce senz'altro titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, ne integra pienamente i requisiti per l'emissione. Tuttavia, stante la sua natura di atto a formazione unilaterale, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, dovendo in tale fase lo stesso essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n. 9685/2000). Orbene, nella specie, a fondamento del proprio credito l'opponente produceva in giudizio le fatture per €48.616,53, ma non allegava il relativo contratto di fornitura con la ne tanto meno forniva alcuna prova della avvenuta CP_1 consegna della merce fornita all'opposta che, del pari, in alcun modo provava il pagamento di dette fatture. A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di onere della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di fornitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti dalla legge. In presenza di bolle di consegna la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, la parte può scegliere di proporre istanza do verificazione di scrittura privata ovvero provare la consegna con altri mezzi…” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Deriva da tanto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non è applicabile al caso di specie la disciplina degli artt. 1241 c.c. e 1242, comma 2, c.c. in materia di compensazione, secondo cui “la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti, è da rilevarsi che i reciproci debiti si estinguono per le quantità corrispondenti dal giorno della loro coesistenza”, dal momento che non risulta sufficientemente provata la sussistenza del credito come asseritamente vantato dalla Parte_1
Alla luce di tutto quanto suesposto, la domanda riconvenzionale proposta dalla è fondata e può essere accolta nei limiti di quanto detto, Parte_1 dandosi atto della evizione totale del bene ai sensi dell'art.1483 c.c. e della condanna della società opposta della restituzione della somma di €50.000,00 ricevuta a titolo di acconto, mentre non può essere accolta la domanda volta alla compensazione dei crediti. Sulla suindicata somma dovuta devono essere riconosciuti gli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al relativo soddisfo.
- 6 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n.
147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti della società e sulla domanda CP_1 riconvenzionale spiegata dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto: Parte_1
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 833/2022 emesso in data
04.02.2022 dal Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. Dott.ssa Stravino;
• Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1 l'effetto:
- Dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 30.11.2011 tra la e la avente ad Parte_1 CP_1 oggetto la vendita dell'immobile sito nel comune di Monteforte Irpino (AV) alla via San Martino nel complesso residenziale denominato “Parco Navir”;
- dichiara la totale evizione dell'immobile oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 30.11.2011 ai sensi dell'art. 1483 c.c;
- Rigetta la domanda di compensazione dei crediti perché infondata e condanna la in persona del liquidatore p.t., alla CP_1 restituzione della somma di €50.000,00 ricevuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla domanda sino al relativo soddisfo;
- Condanna la in persona del liquidatore p.t., al CP_1 pagamento delle competenze di lite, che si liquidano in
€14.103,00, rimborso per spese generali, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Avv. Michela Pecoraro.
Così deciso in Napoli, 14.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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