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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
eredi di Persona_1
Elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Gianluca Fedeli e Marcello Astolfi che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Angelo Petrone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Pedersoli, Filippo Casò, Debora Monaci e Matteo Maria Tafuro per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 3323/2020 resa nel procedimento R.G. n. 37525/2018 – intermediazione finanziaria –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 37525/2018 ) Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi di deceduto il nove gennaio 2015,
[...] Parte_3 Persona_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_2
Asserivano la legittimazione passiva della convenuta in qualità di banca – ponte ex art. 43 quarto comma del D.Lgs 180/2015 rispetto a e del Controparte_3 [...] di cui il de cuius era stato intestatario tra l'altro di titoli obbligazionari. CP_4
Riferivano di aver richiesto, il tredici dicembre 2015, copia di tutta la documentazione relativa al loro dante causa tra cui quella dei dossier titoli, dell'ordine di sottoscrizione obbligazioni subordinate e dell'estratto di detto dossier ante ventidue novembre 2015.
La banca non aveva peraltro inviato i documenti relativi all'ordine di sottoscrizione delle obbligazioni subordinate (cod. ISIN: [...] – BPEL 30/10/23 5% SUB) né il documento di sottoscrizione;
solo a seguito di ulteriori richieste era emersa l'intestazione a di obbligazioni subordinate, per un controvalore di € 180.000,00, avvenuta Persona_1 secondo gli attori senza un mandato;
da detta operazione era asseritamente conseguito un rilevante danno economico.
Chiedevano che fosse dichiarata la nullità del contratto per violazione degli artt. 117 TUB
(che prevede l'obbligo in generale della forma scritta per i contratti bancari) e 23 TUF (che prevede la forma scritta per i contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento) e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo.
si costituiva, eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e comunque affermava nel merito l'infondatezza delle richieste.
2 Il Tribunale con sentenza 3223/2020 respingeva la domanda “per difetto di titolarità in capo alla convenuta del rapporto controverso” e compensava le spese di lite.
e proponevano appello e concludevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo:
“riformare interamente la sentenza del giudizio di primo grado, emanata dal Tribunale di Roma, Sezione XVI, n. 3223/2020, in persona del Giudice, Dott. Guido Romano, in data 13/02/2020, all'esito del procedimento NRG 37525/2018, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellata in seno al giudizio in oggetto e dichiarare, per l'effetto quale soggetto passivo responsabile della CP_5 condotta posta in essere da parte della preesistente attualmente incorporata CP_3 nella struttura dell'appellata e, per tal motivo, dichiarare quest'ultima quale destinataria passiva delle pretese degli appellanti;
- dichiarare la nullità del contratto bancario oggetto della presente controversia, avente ad oggetto obbligazioni subordinate classificate ISIN: [...] – BPEL 30/10/23 5% SUB per un ammontare pari a 180.000,00 euro, mai conosciuto né sottoscritto dal Sig Per_1
[...]
- sancire l'obbligo di restituzione da parte di nei confronti di Sigg.ri CP_5 [...]
, in qualità di eredi del de cuius Sig Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
dell'importo riferito alle obbligazioni subordinate classificate ISIN: [...] Per_1
– BPEL 30/10/23 5% SUB per un ammontare pari a 180.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, comprese quelle generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi “antistatari””.
Si costituiva in qualità di incorporante di Controparte_1 Controparte_2
e concludeva chiedendo :
“a) in via principale, rigettare l'appello promosso dai signori e e Pt_1 Parte_2
quali eredi legittimi del sig. e, per l'effetto, confermare la Parte_3 Persona_1
Sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (or ; Controparte_2 Controparte_1
b) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
riformare la Sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio Controparte_1 nei confronti della banca convenuta e, per l'effetto, condannare i signor Pt_1 Parte_2
e all'integrale rifusione delle spese di primo grado a favore di
[...] Parte_3 [...]
Controparte_1
c) in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di provvedere ai sensi della conclusione sub A: (i) nel merito, rigettare tutte le domande formulate dai sigg quali eredi legittimi del sig Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
3 in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi di cui in atti, assolvendo Controparte_1 da ogni avversaria pretesa;
(ii) in via subordinata rispetto alla domanda sub (i) che
[...] precede, per il caso di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate dai sigg.
e e quali eredi legittimi del sig. nei Pt_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 Persona_1 confronti d (or , a) quantificare l'importo dovuto Controparte_5 Controparte_1 in restituzione dalla convenuta agli attori nella misura ridotta di € 60.000, per le ragioni di cui in atti;
b) dedurre dall'importo come accertato ai sensi della conclusione sub (a), il valore di mercato delle corrispondenti obbligazioni BPEL cod. ISIN [...] alla data del 9 gennaio 2015, determinato ove del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali;
c) scomputare il valore delle cedole percepite dal sig e, in parte qua, anche dai Persona_1 sigg. e nonché - in caso di mancato detrazione degli importi di cui Pt_1 Parte_2 alla conclusione sub (b) - l'importo ricavato dall'eventuale vendita dei titoli in commento nel periodo ricompreso tra la fine di settembre ed il 22 novembre 2015; (iii) in via istruttoria, in accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata nel primo grado di giudizio (comparsa cost., pp. 21-22, fasc. primo grado e supra nota 20), ordinare l'esibizione in giudizio dell'estratto conto titoli al 22 novembre 2015 dell'Istituto di credito doc. 17, fasc. primo grado) dove, in data 11 settembre 2015, i Controparte_6 sigg. e hanno trasferito i titoli già depositati Parte_1 Parte_2 Parte_3 sul dossier n. 00034/0000001400546 di;
D. in ogni caso, con vittoria di CP_3 compensi e spese di lite.”
Con decreto depositato il ventidue aprile 2025 era disposta la sostituzione dell'udienza fissata per la decisione ( trenta giugno 2025 ) con note da depositare nei trenta giorni antecedenti oltre a note sostitutive di udienza da depositare per la data della stessa.
Gli appellanti concludevano come sopra indicato.
Con note depositate il ventiquattro giugno 2025 dichiarava di Controparte_1 rinunciare all'appello incidentale ferme per il resto le conclusioni già riportate.
La Corte all'esito dell'udienza del trenta giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto sopra indicato, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie e dell'esame dell'appello occorre premettere l'ambito normativo e fattuale di riferimento.
Con d.lgs 180/2015 è stata attuata la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 4 In particolare tra le misure che può adottare AN d'TA in caso di dissesto o pericolo di dissesto non altrimenti ovviabile vi è quella della “risoluzione” che viene adottata nei seguenti modi:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in.
Nel caso di specie è stata adottata la misura sub b.
Ai sensi dell'art. 42 primo comma “L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza”.
L'art. 43 dispone : “La cessione… a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione,
o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti.”
Nel caso di specie e del a febbraio 2015 è Controparte_3 Controparte_4 stata posta in amministrazione straordinaria e dal ventidue novembre 2015 è stata posta da
AN d'TA in “risoluzione”, con azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate per assorbire le perdite.
Con d.l. emesso in pari data ( n. 183 del 22 novembre 2015, non convertito ma i cui effetti sono stati mantenuti con la legge di stabilità 2016 - art. 1 commi 482 e ss. l. 208/2015 - ) sono stati costituiti quattro Enti Ponte tra cui, per quanto di interesse in questa sede,
[...]
con capitale di € 442.000.000, integralmente Parte_4 sottoscritto dal Fondo Nazionale di Risoluzione gestito da AN d'TA.
5 Testualmente :
“Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate .di seguito denominate «le Controparte_7 società», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo…. alla e del , Controparte_3 Controparte_8 in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. Alle società di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 842, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180……La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio”.
Con provvedimento di AN d'TA n. 1241114, sempre del ventidue novembre 2015, è stata disposta la cessione all' delle attività e passività della banca in risoluzione CP_9 compresi “ i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione”.
Con provvedimento MEF del nove dicembre 2015 la banca in risoluzione è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 180/2015.
Con provvedimento del 26 gennaio 2016 AN d'TA ha disposto la cessione a una neocostituita società veicolo (denominata REV Gestione Crediti S.p.A.) delle sofferenze detenute dall' risultanti dalla situazione contabile di al 30 settembre CP_9 CP_3
2015.
Il dieci maggio 2017 il capitale sociale dell' e delle sue controllate è stato ceduto CP_9
a attualmente CP_5 Controparte_1
Il Tribunale ha rilevato:
“Ciò che caratterizza l'odierna fattispecie è appunto l'intervenuta cessione ex lege, ai sensi degli artt. 43 e 47 D.Lgs 180/2015 nonché dell'art. 1, 2° comma, D.L. 183/2015, di tutti i diritti, le attività, le passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, già facenti capo alla AN Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria (ente in risoluzione) ed in essere alla data di cessione, con la conseguenza che tutte le questioni, in fatto e in diritto, che riguardano
6 rapporti contrattuali già chiusi alla data del 22/11/2015, non possono considerarsi oggetto di cessione e quindi, per espressa disposizione di legge, non riguardano gli enti ponte”.
Ancora : “Pur non ignorando differente soluzione giurisprudenziale, si ribadisce pertanto adesione all'orientamento per cui gli enti-ponte, anche al fine di evitare una responsabilità per l'intera esposizione debitoria delle banche 'risolte' e quindi la vanificazione della loro specifica funzione, non devono considerarsi legittimati passivi dei debiti, propri delle banche 'risolte', che siano già estinti o comunque non accertati alla data del 22/11/2015…. perché lo scopo dell'ente ponte era quello di proseguire l'attività bancaria, senza la 'zavorra' delle passività riferite a rapporti ormai chiusi alla data del 22/11/2015 ”.
Ha poi evidenziato l'azzeramento dei diritti relativi alle partecipazioni affermando : “l'art. 52, comma 5, d.lgs. 180/2015 (applicabile alla risoluzione in virtù del richiamo di cui all'art. 28, comma 3) prevede che la “riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo (...). Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione”: l'unico diritto risarcitorio a
“sopravvivere” all'azzeramento delle azioni e delle obbligazioni subordinate è il “diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione”. L'azzeramento delle partecipazioni di cui sono titolari gli odierni attori è stato, poi, disposto con provvedimento della AN d'TA del 22 novembre 2015. Inoltre, come rilevato dalla parte convenuta, dalle passività cedute al sono certamente escluse le pretese CP_9 risarcitorie degli azionisti e obbligazionisti azzerati atteso che (i) costituiscono pretese risarcitorie non ancora azionate e non risultanti dai libri contabili, che pertanto non possono neppure essere qualificate come “passività” e (ii) esulano dal perimetro delle passività cedute espressamente individuato dal provvedimento di cessione al dell'azienda CP_9 bancaria della Old Bank.”
Ha inoltre evidenziato: “Per completezza di esposizione, si osserva che i diritti fatti valere dagli attori nel presente giudizio non riguardano i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle obbligazioni in questione, ma i diversi diritti derivanti dalla asserita invalidità del contratto occorre dunque, in primo luogo, chiedersi se l'azzeramento delle obbligazioni subordinate in questione comporti necessariamente, oltre all'estinzione dei diritti patrimoniali da esse derivanti, il venir meno di ogni rapporto giuridico alle stesse riconducibile, ivi comprese le conseguenze dell'invalidità del contratto con il quale sono state acquistate e dell'inadempimento della banca che le ha vendute alle obbligazioni sorte da tale contratto di intermediazione finanziaria. Se poi si dovesse optare per la soluzione negativa a tale quesito, si dovrebbe verificare se i diritti restitutori o risarcitori sopravvissuti all'azzeramento abbiano costituito oggetto delle passività cedute con l'azienda della vecchia banca, con conseguente acquisto da parte della banca ponte della titolarità passiva nel rapporto…… che il comma 5, dell'art. 52 del d.lgs. n. 180/15 stabilisce che «la riduzione di cui al comma 1, lettera a) ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2° e 89, comma 1°. Gli azionisti e i creditori subordinati perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo del potere di risoluzione». Alla luce di tale disposizione, non è dunque possibile affermare che
7 l'azzeramento cancella il rapporto giuridico dall'ordinamento, essendo, al contrario, espressamente prevista dalla norma appena citata la permanenza in capo agli azionisti e creditori dei diritti “già maturati”, …. La sopravvivenza di diritti risarcitori all'azzeramento del titolo disposto con il provvedimento di risoluzione, tuttavia, non risolve il problema dell'individuazione del soggetto nei cui confronti la pretesa risarcitoria può essere fatta valere, soggetto che potrebbe essere individuato nella nuova banca solo se potesse ipotizzarsi - come sopra evidenziato - che quest'ultima sia succeduta nel rapporto originato dalla condotta della vecchia banca…. La possibilità di ipotizzare una simile successione è stata esclusa dal più recente orientamento della giurisprudenza di merito, con argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili, tanto con riguardo al tenore letterale delle disposizioni del d.lgs. n. 180/15, quanto con riguardo alla loro ratio, giungendo alla conclusione che le pretese risarcitorie vantate dagli azionisti o degli obbligazionisti nei confronti della banca cedente non possono considerarsi incluse nel novero delle passività cedute all'ente ponte, con la conseguenza che le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell'emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente…. E' stato infatti rilevato che, l'art.
1.1 del provvedimento di AN d'TA secondo cui: "... tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi (...) i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione sono ceduti all'ente ponte", include espressamente nella cessione le azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui esse risultino già in essere:… inoltre Part l'articolo 47 c. 7 del d.lgs. n. 180/2015, quanto l'articolo 3 del provvedimento della affermano che: "...gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione, non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte"…. Si deve quindi ritenere che le pretese cui si riferiscono le norme citate non siano quelle riguardanti in modo diretto le azioni o gli strumenti finanziari, dal momento che la procedura di risoluzione prevede l'azzeramento del capitale sociale con conseguente perdita dei diritti patrimoniali degli azionisti e non vi sarebbe ragione di una simile puntualizzazione, ma che, al contrario, le dette norme siano piuttosto volte a precludere la possibilità di far valere in giudizio nei confronti della nuova banca qualunque altra pretesa connessa alla qualità di azionista o di titolare di obbligazioni subordinate, comprese dunque quelle risarcitorie legate a una precedente condotta asseritamente illecita della vecchia banca….. come si desume dall'articolo 42 del decreto legislativo, che recita: 'l'ente ponte è costituito con l'obiettivo di gestire beni e rapporti giuridici acquistati (...) con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione'… il successivo e già richiamato comma 2 dell'articolo 43 precisa che 'il valore complessivo delle passività cedute all'ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti… sarebbe quindi contraddittorio ritenere che il cessionario possa essere chiamato a rispondere di passività occulte emerse solo successivamente alla data di efficacia della risoluzione. Ma se tale è lo scopo perseguito dal legislatore, appare senza dubbio poco conciliabile con esso il fatto di consentire agli azionisti di vecchia banca di esercitare nei confronti del nuovo ente ponte pretese risarcitorie riferite alle azioni ridotte…. il fine primario del legislatore è chiaramente
8 quello di salvaguardare preminenti interessi pubblici, legati alla garanzia della stabilità dei mercati, anche a scapito di un pregiudizio per alcuni interessi facenti capo a privati”
*******
Con il primo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe innanzitutto omesso, nel motivare, di considerare il principio posto dall'art. 58 TUB in materia di cessione delle aziende bancarie che comporta il trasferimento di tutte le posizioni attive e passive facenti parte dell'azienda ceduta.
Il Giudice di primo cure avrebbe poi ritenuto che l'azione proposta fosse quella relativa a diritti amministrativi e patrimoniali connessi ai titoli di investimento mentre “il sentiero da percorrere per il caso oggetto di giudizio è invece quello riguardante il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi da parte della AN riguardo ai contratti bancari di investimento”. Detto tipo di risarcimento comprenderebbe quello derivante dalla perdita subita a seguito del “collocamento di titoli fraudolentemente commesso dall'istituto per il tramite di un contratto mai venuto ad esistenza” in quanto non sottoscritto.
Il motivo è infondato.
Il richiamo all'art 58 TUB è infatti inconferente poiché detta norma riguarda la cessione di azienda bancaria in bonis e non l'ipotesi di azienda bancaria in risoluzione, disciplinata da normativa speciale e quindi prevalente anche sulla disciplina generale del trasferimento di azienda.
Occorre poi precisare come l'azione esercitata in primo grado, che costituisce l'ambito del giudizio, non sia quella risarcitoria per violazione degli obblighi informativi ma quella restitutoria a seguito di nullità dell'intestazione delle obbligazioni per difetto di firma.
Il rapporto tra la banca in risoluzione e il titolare delle obbligazioni era poi cessato all'atto del decesso di ( gennaio 2015 ) e, come incontestato in atti, gli eredi avevano Persona_1 provveduto ben prima della delibera di “risoluzione” a trasferire presso altri istituti gli importi
9 relativi ai saldi di tutte le posizioni intestate al de cuius;
la prima richiesta di documentazione
è stata inviata il tredici dicembre 2015.
Alla data del trasferimento all' ( ventidue novembre 2015 ) pertanto la posizione CP_9 di era estinta da tempo e non vi era alcuna evidenza riguardo a pretese Persona_1 restitutorie degli eredi.
Il Tribunale sul punto, come sopra riportato, ha affrontato la questione del subentro riguardo alle pretese avanzate sulla base di comportamenti addebitati alla banca in risoluzione.
Testualmente: “ La sopravvivenza di diritti risarcitori all'azzeramento del titolo disposto con il provvedimento di risoluzione, tuttavia, non risolve il problema dell'individuazione del soggetto verso cui la pretesa risarcitoria può essere fatta valere, soggetto che potrebbe essere individuato nella nuova banca solo se potesse ipotizzarsi - come sopra evidenziato - che quest'ultima sia succeduta nel rapporto originato dalla condotta della vecchia banca….”.
Il Tribunale ( come risulta dal testo riportato nella prima parte della motivazione della presente sentenza ) ha poi analiticamente spiegato il perché ha ritenuto che non vi fosse successione e gli appellanti sul punto non hanno effettuato una specifica contestazione.
Osserva la Corte come la questione sia stata oggetto di recente pronuncia della Corte di
Cassazione ( Cass. 22115/2024 riguardo a una delle altre tre banche oggetto del medesimo provvedimento di messa in “risoluzione” ) che ha confermato la sentenza della Corte di
Appello di Milano richiamata e ritenuta condivisibile dal Giudice di prime cure.
La Corte di Cassazione ha fornito una soluzione cui il Collegio ritiene di attenersi prendendo le distanze in modo analitico da un diverso precedente del 2023 e ha ritenuto :
“nell'art. 47, comma 7 ( d.lgs 180/2015 ndr ) , a voce del quale "salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione…. non appaiono esservi dubbi sul fatto che non possano in tale prospettiva essere attribuite all'ente ponte delle passività superiori ai diritti e alle attività originariamente facenti capo a soggetto in via di risoluzione, giacché solo in tal guisa si può dar luogo a quell'effetto interruttivo previsto dalla normativa superiore;
si deve quindi concludere che la banca ponte non possa essere chiamata a dover sopportare le azioni risarcitorie derivanti da quei comportamenti illegittimi del soggetto risolto che hanno inevitabilmente contribuito alla sua crisi»…. L'azzeramento dei diritti di azionisti e obbligazionisti subordinati cui il procedimento mette capo è un effetto connaturato, come si è visto, alle finalità del procedimento di risoluzione, un effetto irreversibile che non ammette correttivi o tardivi ripensamenti, a cui si possa cedere interrogandosi sul tema della legittimazione passiva dell'ente ponte….. più
10 di una passività quale debito certo, liquido ed esigibile qui si tratti più esattamente di una "passività potenziale": le passività in questione corrispondono, infatti, a nulla di più che a richieste risarcitorie sub iudice, sicché si è ben lungi dal mettere esse capo ad una conclamata declaratoria di debito…. la passività per poter essere trasferita all'ente ponte occorre, provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente”.
Atteso quanto detto, considerata l'assenza di qualsiasi richiesta risarcitoria all'epoca della cessione e ritenuta la necessità di tutela delle esigenze garantite dalla normativa speciale, deve ritenersi che non vi sia stato alcun trasferimento in capo a della Controparte_5 posizione del de cuius e quindi degli eredi odierni appellanti, in linea con Persona_1 quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
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Secondo motivo: mancata pronuncia in sentenza sulla nullita' del contratto per mancanza di sottoscrizione da parte del signor Persona_1
Terzo motivo : mancata pronuncia in sentenza sulla condotta dell'appellata in relazione alle condizioni psico-fisiche del sig. Persona_1
I motivi sono assorbiti dal rigetto della prima doglianza.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento
11 dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 3323/2020 del Tribunale di Roma.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma camera di consiglio del trenta giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
eredi di Persona_1
Elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Gianluca Fedeli e Marcello Astolfi che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Angelo Petrone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Pedersoli, Filippo Casò, Debora Monaci e Matteo Maria Tafuro per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 3323/2020 resa nel procedimento R.G. n. 37525/2018 – intermediazione finanziaria –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 37525/2018 ) Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi di deceduto il nove gennaio 2015,
[...] Parte_3 Persona_1 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_2
Asserivano la legittimazione passiva della convenuta in qualità di banca – ponte ex art. 43 quarto comma del D.Lgs 180/2015 rispetto a e del Controparte_3 [...] di cui il de cuius era stato intestatario tra l'altro di titoli obbligazionari. CP_4
Riferivano di aver richiesto, il tredici dicembre 2015, copia di tutta la documentazione relativa al loro dante causa tra cui quella dei dossier titoli, dell'ordine di sottoscrizione obbligazioni subordinate e dell'estratto di detto dossier ante ventidue novembre 2015.
La banca non aveva peraltro inviato i documenti relativi all'ordine di sottoscrizione delle obbligazioni subordinate (cod. ISIN: [...] – BPEL 30/10/23 5% SUB) né il documento di sottoscrizione;
solo a seguito di ulteriori richieste era emersa l'intestazione a di obbligazioni subordinate, per un controvalore di € 180.000,00, avvenuta Persona_1 secondo gli attori senza un mandato;
da detta operazione era asseritamente conseguito un rilevante danno economico.
Chiedevano che fosse dichiarata la nullità del contratto per violazione degli artt. 117 TUB
(che prevede l'obbligo in generale della forma scritta per i contratti bancari) e 23 TUF (che prevede la forma scritta per i contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento) e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo.
si costituiva, eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e comunque affermava nel merito l'infondatezza delle richieste.
2 Il Tribunale con sentenza 3223/2020 respingeva la domanda “per difetto di titolarità in capo alla convenuta del rapporto controverso” e compensava le spese di lite.
e proponevano appello e concludevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo:
“riformare interamente la sentenza del giudizio di primo grado, emanata dal Tribunale di Roma, Sezione XVI, n. 3223/2020, in persona del Giudice, Dott. Guido Romano, in data 13/02/2020, all'esito del procedimento NRG 37525/2018, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellata in seno al giudizio in oggetto e dichiarare, per l'effetto quale soggetto passivo responsabile della CP_5 condotta posta in essere da parte della preesistente attualmente incorporata CP_3 nella struttura dell'appellata e, per tal motivo, dichiarare quest'ultima quale destinataria passiva delle pretese degli appellanti;
- dichiarare la nullità del contratto bancario oggetto della presente controversia, avente ad oggetto obbligazioni subordinate classificate ISIN: [...] – BPEL 30/10/23 5% SUB per un ammontare pari a 180.000,00 euro, mai conosciuto né sottoscritto dal Sig Per_1
[...]
- sancire l'obbligo di restituzione da parte di nei confronti di Sigg.ri CP_5 [...]
, in qualità di eredi del de cuius Sig Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
dell'importo riferito alle obbligazioni subordinate classificate ISIN: [...] Per_1
– BPEL 30/10/23 5% SUB per un ammontare pari a 180.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, comprese quelle generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi “antistatari””.
Si costituiva in qualità di incorporante di Controparte_1 Controparte_2
e concludeva chiedendo :
“a) in via principale, rigettare l'appello promosso dai signori e e Pt_1 Parte_2
quali eredi legittimi del sig. e, per l'effetto, confermare la Parte_3 Persona_1
Sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (or ; Controparte_2 Controparte_1
b) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
riformare la Sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio Controparte_1 nei confronti della banca convenuta e, per l'effetto, condannare i signor Pt_1 Parte_2
e all'integrale rifusione delle spese di primo grado a favore di
[...] Parte_3 [...]
Controparte_1
c) in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di provvedere ai sensi della conclusione sub A: (i) nel merito, rigettare tutte le domande formulate dai sigg quali eredi legittimi del sig Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
3 in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi di cui in atti, assolvendo Controparte_1 da ogni avversaria pretesa;
(ii) in via subordinata rispetto alla domanda sub (i) che
[...] precede, per il caso di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate dai sigg.
e e quali eredi legittimi del sig. nei Pt_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 Persona_1 confronti d (or , a) quantificare l'importo dovuto Controparte_5 Controparte_1 in restituzione dalla convenuta agli attori nella misura ridotta di € 60.000, per le ragioni di cui in atti;
b) dedurre dall'importo come accertato ai sensi della conclusione sub (a), il valore di mercato delle corrispondenti obbligazioni BPEL cod. ISIN [...] alla data del 9 gennaio 2015, determinato ove del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali;
c) scomputare il valore delle cedole percepite dal sig e, in parte qua, anche dai Persona_1 sigg. e nonché - in caso di mancato detrazione degli importi di cui Pt_1 Parte_2 alla conclusione sub (b) - l'importo ricavato dall'eventuale vendita dei titoli in commento nel periodo ricompreso tra la fine di settembre ed il 22 novembre 2015; (iii) in via istruttoria, in accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata nel primo grado di giudizio (comparsa cost., pp. 21-22, fasc. primo grado e supra nota 20), ordinare l'esibizione in giudizio dell'estratto conto titoli al 22 novembre 2015 dell'Istituto di credito doc. 17, fasc. primo grado) dove, in data 11 settembre 2015, i Controparte_6 sigg. e hanno trasferito i titoli già depositati Parte_1 Parte_2 Parte_3 sul dossier n. 00034/0000001400546 di;
D. in ogni caso, con vittoria di CP_3 compensi e spese di lite.”
Con decreto depositato il ventidue aprile 2025 era disposta la sostituzione dell'udienza fissata per la decisione ( trenta giugno 2025 ) con note da depositare nei trenta giorni antecedenti oltre a note sostitutive di udienza da depositare per la data della stessa.
Gli appellanti concludevano come sopra indicato.
Con note depositate il ventiquattro giugno 2025 dichiarava di Controparte_1 rinunciare all'appello incidentale ferme per il resto le conclusioni già riportate.
La Corte all'esito dell'udienza del trenta giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto sopra indicato, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie e dell'esame dell'appello occorre premettere l'ambito normativo e fattuale di riferimento.
Con d.lgs 180/2015 è stata attuata la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 4 In particolare tra le misure che può adottare AN d'TA in caso di dissesto o pericolo di dissesto non altrimenti ovviabile vi è quella della “risoluzione” che viene adottata nei seguenti modi:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in.
Nel caso di specie è stata adottata la misura sub b.
Ai sensi dell'art. 42 primo comma “L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza”.
L'art. 43 dispone : “La cessione… a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione,
o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti.”
Nel caso di specie e del a febbraio 2015 è Controparte_3 Controparte_4 stata posta in amministrazione straordinaria e dal ventidue novembre 2015 è stata posta da
AN d'TA in “risoluzione”, con azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate per assorbire le perdite.
Con d.l. emesso in pari data ( n. 183 del 22 novembre 2015, non convertito ma i cui effetti sono stati mantenuti con la legge di stabilità 2016 - art. 1 commi 482 e ss. l. 208/2015 - ) sono stati costituiti quattro Enti Ponte tra cui, per quanto di interesse in questa sede,
[...]
con capitale di € 442.000.000, integralmente Parte_4 sottoscritto dal Fondo Nazionale di Risoluzione gestito da AN d'TA.
5 Testualmente :
“Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate .di seguito denominate «le Controparte_7 società», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo…. alla e del , Controparte_3 Controparte_8 in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. Alle società di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 842, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180……La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio”.
Con provvedimento di AN d'TA n. 1241114, sempre del ventidue novembre 2015, è stata disposta la cessione all' delle attività e passività della banca in risoluzione CP_9 compresi “ i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione”.
Con provvedimento MEF del nove dicembre 2015 la banca in risoluzione è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 180/2015.
Con provvedimento del 26 gennaio 2016 AN d'TA ha disposto la cessione a una neocostituita società veicolo (denominata REV Gestione Crediti S.p.A.) delle sofferenze detenute dall' risultanti dalla situazione contabile di al 30 settembre CP_9 CP_3
2015.
Il dieci maggio 2017 il capitale sociale dell' e delle sue controllate è stato ceduto CP_9
a attualmente CP_5 Controparte_1
Il Tribunale ha rilevato:
“Ciò che caratterizza l'odierna fattispecie è appunto l'intervenuta cessione ex lege, ai sensi degli artt. 43 e 47 D.Lgs 180/2015 nonché dell'art. 1, 2° comma, D.L. 183/2015, di tutti i diritti, le attività, le passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, già facenti capo alla AN Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria (ente in risoluzione) ed in essere alla data di cessione, con la conseguenza che tutte le questioni, in fatto e in diritto, che riguardano
6 rapporti contrattuali già chiusi alla data del 22/11/2015, non possono considerarsi oggetto di cessione e quindi, per espressa disposizione di legge, non riguardano gli enti ponte”.
Ancora : “Pur non ignorando differente soluzione giurisprudenziale, si ribadisce pertanto adesione all'orientamento per cui gli enti-ponte, anche al fine di evitare una responsabilità per l'intera esposizione debitoria delle banche 'risolte' e quindi la vanificazione della loro specifica funzione, non devono considerarsi legittimati passivi dei debiti, propri delle banche 'risolte', che siano già estinti o comunque non accertati alla data del 22/11/2015…. perché lo scopo dell'ente ponte era quello di proseguire l'attività bancaria, senza la 'zavorra' delle passività riferite a rapporti ormai chiusi alla data del 22/11/2015 ”.
Ha poi evidenziato l'azzeramento dei diritti relativi alle partecipazioni affermando : “l'art. 52, comma 5, d.lgs. 180/2015 (applicabile alla risoluzione in virtù del richiamo di cui all'art. 28, comma 3) prevede che la “riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo (...). Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione”: l'unico diritto risarcitorio a
“sopravvivere” all'azzeramento delle azioni e delle obbligazioni subordinate è il “diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione”. L'azzeramento delle partecipazioni di cui sono titolari gli odierni attori è stato, poi, disposto con provvedimento della AN d'TA del 22 novembre 2015. Inoltre, come rilevato dalla parte convenuta, dalle passività cedute al sono certamente escluse le pretese CP_9 risarcitorie degli azionisti e obbligazionisti azzerati atteso che (i) costituiscono pretese risarcitorie non ancora azionate e non risultanti dai libri contabili, che pertanto non possono neppure essere qualificate come “passività” e (ii) esulano dal perimetro delle passività cedute espressamente individuato dal provvedimento di cessione al dell'azienda CP_9 bancaria della Old Bank.”
Ha inoltre evidenziato: “Per completezza di esposizione, si osserva che i diritti fatti valere dagli attori nel presente giudizio non riguardano i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle obbligazioni in questione, ma i diversi diritti derivanti dalla asserita invalidità del contratto occorre dunque, in primo luogo, chiedersi se l'azzeramento delle obbligazioni subordinate in questione comporti necessariamente, oltre all'estinzione dei diritti patrimoniali da esse derivanti, il venir meno di ogni rapporto giuridico alle stesse riconducibile, ivi comprese le conseguenze dell'invalidità del contratto con il quale sono state acquistate e dell'inadempimento della banca che le ha vendute alle obbligazioni sorte da tale contratto di intermediazione finanziaria. Se poi si dovesse optare per la soluzione negativa a tale quesito, si dovrebbe verificare se i diritti restitutori o risarcitori sopravvissuti all'azzeramento abbiano costituito oggetto delle passività cedute con l'azienda della vecchia banca, con conseguente acquisto da parte della banca ponte della titolarità passiva nel rapporto…… che il comma 5, dell'art. 52 del d.lgs. n. 180/15 stabilisce che «la riduzione di cui al comma 1, lettera a) ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2° e 89, comma 1°. Gli azionisti e i creditori subordinati perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo del potere di risoluzione». Alla luce di tale disposizione, non è dunque possibile affermare che
7 l'azzeramento cancella il rapporto giuridico dall'ordinamento, essendo, al contrario, espressamente prevista dalla norma appena citata la permanenza in capo agli azionisti e creditori dei diritti “già maturati”, …. La sopravvivenza di diritti risarcitori all'azzeramento del titolo disposto con il provvedimento di risoluzione, tuttavia, non risolve il problema dell'individuazione del soggetto nei cui confronti la pretesa risarcitoria può essere fatta valere, soggetto che potrebbe essere individuato nella nuova banca solo se potesse ipotizzarsi - come sopra evidenziato - che quest'ultima sia succeduta nel rapporto originato dalla condotta della vecchia banca…. La possibilità di ipotizzare una simile successione è stata esclusa dal più recente orientamento della giurisprudenza di merito, con argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili, tanto con riguardo al tenore letterale delle disposizioni del d.lgs. n. 180/15, quanto con riguardo alla loro ratio, giungendo alla conclusione che le pretese risarcitorie vantate dagli azionisti o degli obbligazionisti nei confronti della banca cedente non possono considerarsi incluse nel novero delle passività cedute all'ente ponte, con la conseguenza che le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell'emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente…. E' stato infatti rilevato che, l'art.
1.1 del provvedimento di AN d'TA secondo cui: "... tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi (...) i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione sono ceduti all'ente ponte", include espressamente nella cessione le azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui esse risultino già in essere:… inoltre Part l'articolo 47 c. 7 del d.lgs. n. 180/2015, quanto l'articolo 3 del provvedimento della affermano che: "...gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione, non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte"…. Si deve quindi ritenere che le pretese cui si riferiscono le norme citate non siano quelle riguardanti in modo diretto le azioni o gli strumenti finanziari, dal momento che la procedura di risoluzione prevede l'azzeramento del capitale sociale con conseguente perdita dei diritti patrimoniali degli azionisti e non vi sarebbe ragione di una simile puntualizzazione, ma che, al contrario, le dette norme siano piuttosto volte a precludere la possibilità di far valere in giudizio nei confronti della nuova banca qualunque altra pretesa connessa alla qualità di azionista o di titolare di obbligazioni subordinate, comprese dunque quelle risarcitorie legate a una precedente condotta asseritamente illecita della vecchia banca….. come si desume dall'articolo 42 del decreto legislativo, che recita: 'l'ente ponte è costituito con l'obiettivo di gestire beni e rapporti giuridici acquistati (...) con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione'… il successivo e già richiamato comma 2 dell'articolo 43 precisa che 'il valore complessivo delle passività cedute all'ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti… sarebbe quindi contraddittorio ritenere che il cessionario possa essere chiamato a rispondere di passività occulte emerse solo successivamente alla data di efficacia della risoluzione. Ma se tale è lo scopo perseguito dal legislatore, appare senza dubbio poco conciliabile con esso il fatto di consentire agli azionisti di vecchia banca di esercitare nei confronti del nuovo ente ponte pretese risarcitorie riferite alle azioni ridotte…. il fine primario del legislatore è chiaramente
8 quello di salvaguardare preminenti interessi pubblici, legati alla garanzia della stabilità dei mercati, anche a scapito di un pregiudizio per alcuni interessi facenti capo a privati”
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Con il primo motivo l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe innanzitutto omesso, nel motivare, di considerare il principio posto dall'art. 58 TUB in materia di cessione delle aziende bancarie che comporta il trasferimento di tutte le posizioni attive e passive facenti parte dell'azienda ceduta.
Il Giudice di primo cure avrebbe poi ritenuto che l'azione proposta fosse quella relativa a diritti amministrativi e patrimoniali connessi ai titoli di investimento mentre “il sentiero da percorrere per il caso oggetto di giudizio è invece quello riguardante il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi da parte della AN riguardo ai contratti bancari di investimento”. Detto tipo di risarcimento comprenderebbe quello derivante dalla perdita subita a seguito del “collocamento di titoli fraudolentemente commesso dall'istituto per il tramite di un contratto mai venuto ad esistenza” in quanto non sottoscritto.
Il motivo è infondato.
Il richiamo all'art 58 TUB è infatti inconferente poiché detta norma riguarda la cessione di azienda bancaria in bonis e non l'ipotesi di azienda bancaria in risoluzione, disciplinata da normativa speciale e quindi prevalente anche sulla disciplina generale del trasferimento di azienda.
Occorre poi precisare come l'azione esercitata in primo grado, che costituisce l'ambito del giudizio, non sia quella risarcitoria per violazione degli obblighi informativi ma quella restitutoria a seguito di nullità dell'intestazione delle obbligazioni per difetto di firma.
Il rapporto tra la banca in risoluzione e il titolare delle obbligazioni era poi cessato all'atto del decesso di ( gennaio 2015 ) e, come incontestato in atti, gli eredi avevano Persona_1 provveduto ben prima della delibera di “risoluzione” a trasferire presso altri istituti gli importi
9 relativi ai saldi di tutte le posizioni intestate al de cuius;
la prima richiesta di documentazione
è stata inviata il tredici dicembre 2015.
Alla data del trasferimento all' ( ventidue novembre 2015 ) pertanto la posizione CP_9 di era estinta da tempo e non vi era alcuna evidenza riguardo a pretese Persona_1 restitutorie degli eredi.
Il Tribunale sul punto, come sopra riportato, ha affrontato la questione del subentro riguardo alle pretese avanzate sulla base di comportamenti addebitati alla banca in risoluzione.
Testualmente: “ La sopravvivenza di diritti risarcitori all'azzeramento del titolo disposto con il provvedimento di risoluzione, tuttavia, non risolve il problema dell'individuazione del soggetto verso cui la pretesa risarcitoria può essere fatta valere, soggetto che potrebbe essere individuato nella nuova banca solo se potesse ipotizzarsi - come sopra evidenziato - che quest'ultima sia succeduta nel rapporto originato dalla condotta della vecchia banca….”.
Il Tribunale ( come risulta dal testo riportato nella prima parte della motivazione della presente sentenza ) ha poi analiticamente spiegato il perché ha ritenuto che non vi fosse successione e gli appellanti sul punto non hanno effettuato una specifica contestazione.
Osserva la Corte come la questione sia stata oggetto di recente pronuncia della Corte di
Cassazione ( Cass. 22115/2024 riguardo a una delle altre tre banche oggetto del medesimo provvedimento di messa in “risoluzione” ) che ha confermato la sentenza della Corte di
Appello di Milano richiamata e ritenuta condivisibile dal Giudice di prime cure.
La Corte di Cassazione ha fornito una soluzione cui il Collegio ritiene di attenersi prendendo le distanze in modo analitico da un diverso precedente del 2023 e ha ritenuto :
“nell'art. 47, comma 7 ( d.lgs 180/2015 ndr ) , a voce del quale "salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione…. non appaiono esservi dubbi sul fatto che non possano in tale prospettiva essere attribuite all'ente ponte delle passività superiori ai diritti e alle attività originariamente facenti capo a soggetto in via di risoluzione, giacché solo in tal guisa si può dar luogo a quell'effetto interruttivo previsto dalla normativa superiore;
si deve quindi concludere che la banca ponte non possa essere chiamata a dover sopportare le azioni risarcitorie derivanti da quei comportamenti illegittimi del soggetto risolto che hanno inevitabilmente contribuito alla sua crisi»…. L'azzeramento dei diritti di azionisti e obbligazionisti subordinati cui il procedimento mette capo è un effetto connaturato, come si è visto, alle finalità del procedimento di risoluzione, un effetto irreversibile che non ammette correttivi o tardivi ripensamenti, a cui si possa cedere interrogandosi sul tema della legittimazione passiva dell'ente ponte….. più
10 di una passività quale debito certo, liquido ed esigibile qui si tratti più esattamente di una "passività potenziale": le passività in questione corrispondono, infatti, a nulla di più che a richieste risarcitorie sub iudice, sicché si è ben lungi dal mettere esse capo ad una conclamata declaratoria di debito…. la passività per poter essere trasferita all'ente ponte occorre, provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente”.
Atteso quanto detto, considerata l'assenza di qualsiasi richiesta risarcitoria all'epoca della cessione e ritenuta la necessità di tutela delle esigenze garantite dalla normativa speciale, deve ritenersi che non vi sia stato alcun trasferimento in capo a della Controparte_5 posizione del de cuius e quindi degli eredi odierni appellanti, in linea con Persona_1 quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
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Secondo motivo: mancata pronuncia in sentenza sulla nullita' del contratto per mancanza di sottoscrizione da parte del signor Persona_1
Terzo motivo : mancata pronuncia in sentenza sulla condotta dell'appellata in relazione alle condizioni psico-fisiche del sig. Persona_1
I motivi sono assorbiti dal rigetto della prima doglianza.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento
11 dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 3323/2020 del Tribunale di Roma.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma camera di consiglio del trenta giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
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