TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6444/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 19/09/1971, con l'avv. MARIAGRAZIA STOCCO
e
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il CP_1 C.F._2
con l'avv. ROBERTA ROBAZZA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 30/10/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del CP_1 loro matrimonio – contratto il 01/07/2000 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2000 al n. 121, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. 3300/2017 del Tribunale di Treviso emesso in data 16/02/2017);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/07/2000 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 TREVISO dell'anno 2000, al n. 121, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/07/2000 da
, nato/a a TREVISO (TV), il 19/09/1971 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 16/12/1974, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2000 al n. 121, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 01.07.2000; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso (TV) dell'anno 2000, n. 121, parte II^, serie A, ordinare al Comune di Treviso di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, provveda alla Per_1 corresponsione diretta allo stesso della somma di euro 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al medesimo. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre che il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia , maggiorenne ma non economicamente autonoma, provveda alla Per_2 corresponsione diretta alla stessa della somma di euro 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che il Sig. provveda nella misura del 100% alle spese Parte_1 straordinarie in favore dei figli e secondo quanto previsto dal Per_1 Per_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso;
5) dichiarare che nulla si dovranno reciprocamente i coniugi a titolo di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autonomi.
6) dichiarare compensate le spese legali.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6444/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 19/09/1971, con l'avv. MARIAGRAZIA STOCCO
e
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il CP_1 C.F._2
con l'avv. ROBERTA ROBAZZA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 30/10/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del CP_1 loro matrimonio – contratto il 01/07/2000 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2000 al n. 121, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. 3300/2017 del Tribunale di Treviso emesso in data 16/02/2017);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/07/2000 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 TREVISO dell'anno 2000, al n. 121, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1/07/2000 da
, nato/a a TREVISO (TV), il 19/09/1971 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 16/12/1974, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2000 al n. 121, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 01.07.2000; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso (TV) dell'anno 2000, n. 121, parte II^, serie A, ordinare al Comune di Treviso di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, provveda alla Per_1 corresponsione diretta allo stesso della somma di euro 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al medesimo. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre che il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia , maggiorenne ma non economicamente autonoma, provveda alla Per_2 corresponsione diretta alla stessa della somma di euro 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla medesima.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che il Sig. provveda nella misura del 100% alle spese Parte_1 straordinarie in favore dei figli e secondo quanto previsto dal Per_1 Per_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso;
5) dichiarare che nulla si dovranno reciprocamente i coniugi a titolo di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autonomi.
6) dichiarare compensate le spese legali.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
3