TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 19/03/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 43184 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. C. Liso – S. Sernia in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1
[...] con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo:
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto Controparte_1 in favore della ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (240 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” Fissata l'udienza di discussione il e l' convenuto non si è CP_1 Controparte_1 costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato, e dello stesso deve essere dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 19/03/25.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“La sig.ra ha svolto servizio a favore del , in qualità Parte_1 Controparte_1 di docente temporaneo in forza di 1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato relativo all'annualità 2020/2021 per un totale di 240 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc.: contratto di lavoro).
- Nel caso di specie, la docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili (cfr. doc.: cedolini mensili del docente) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Infatti l'art. 7 del CCNL, letto e interpretato alla luce di tale principio di non discriminazione, attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazione tra gli assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze.
- Diviene quindi essenziale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , affinchè questo venga condannato al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive - in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (240 giorni per il 2020/2021), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalle singole scadenze al saldo.” Ha lamentato parte ricorrente l'illegittimità della mancata attribuzione dell'elemento accessorio della retribuzione denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento ed una discriminazione tra docenti a termine e docenti di ruolo, ponendosi in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE. Infatti secondo parte ricorrente:
1. In ordine alla norma della contrattazione collettiva che ha previsto la retribuzione professionale docenti, si evidenzia che l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 reca il seguente contenuto: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
2. Orbene, l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, al primo comma, indicava, in linea generale, i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, affermando come lo stesso fosse destinato "a) dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente,
2 educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale".
3. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale spettasse ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai docenti assunti con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, e a quelli assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno. Risultavano, pertanto, esclusi, i docenti assunti per lo svolgimento di supplenze temporanee.
4. Quanto alle modalità di corresponsione, al quarto comma, prevedeva che "il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" mentre, al quinto comma, stabiliva che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
5. Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura della retribuzione professionale docenti (oggi innalzata a € 174,50) e al fatto che tale emolumento è stato incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sulla base delle previsioni contenute nell'art. 83 del CCNL 29.11.2007, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24724; Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10062; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24726).
6. Da un punto di vista comunitario, la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE stabilisce specificatamente quanto segue: "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
7. In relazione a detta clausola, che esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato chiaramente come (i) la stessa sia norma incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e tale da costituire, pertanto, una norma self- executing (causa C-268/06, Impact); (ii) che a tale clausola deve essere riconosciuta portata generale, "tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione"; (iii) che la stessa, in quanto espressiva di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e che "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (causa C- 307/05, (...)); (iv) che la nozione di "ragioni oggettive" ai sensi
3 di tale clausola "dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo" e che "la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine", precisando altresì che "i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"
(C-177/14, Regojo Dans;
in tal senso anche C-677/16, (...)).
8. Ebbene, nella fattispecie in esame, non è possibile affermare che l'attività di docenza svolta dalla ricorrente durante i periodi di supplenza temporanea nel corso dell'anno scolastico indicato nella premessa sia stata qualitativamente differente da quella resa dai docenti immessi in ruolo o da quelli che hanno svolto supplenze su posti c.d. di organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e di organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
9. In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, le norme regolative della retribuzione professionale docenti contenute nell'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 devono essere interpretate in modo tale da non violare la clausola 4 dell'Accordo Quadro ed il principio di non discriminazione da essa espresso.
10. Ne consegue che il rinvio operato da tale articolo all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 per quanto attiene alle modalità di applicazione della retribuzione professionale docenti deve ritenersi riferito ai criteri di quantificazione di tale compenso accessorio, come stabiliti nei commi quarto e quinto, e non all'individuazione dei soggetti destinatari di cui ai primi commi.” Il ricorso deve essere accolto sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cass.n. 6293/20 - n. 6435/20). Con tale pronuncia la Cassazione ha inteso comunque dare continuità all'orientamento già espresso con l'ordinanza n. 20015/18 che proprio in ordine alla fattispecie de qua ha affermato::
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione
4 professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1 177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato
5 ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”. Le osservazioni della Cassazione sono condivise dal sottoscritto Giudice, dovendo evidenziarsi che l'emolumento in questione assume i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna e quindi tale emolumento non è connesso a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi, secondo la giurisprudenza comunitaria ricordata, la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie. Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti. In ordine al quantum deve poi osservarsi che l'emolumento richiesto, pari attualmente ad euro 174,50 mensili per 12 mensilità, deve essere parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti, pari nella fattispecie a n. 240 giorni, e quantificato, per i periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale emolumento per ogni giorno di servizio prestato. Come già osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale in analoghe fattispecie a cui si rinvia quale precedente conforme: “Per il personale docente, si è detto che il CCNL Scuola 2007 riconosce la RPD nella misura di € 164,00 per la prima fascia stipendiale a decorrere dal 01.01.2006. Trattandosi di personale precario, al quale non vengono riconosciuti gli incrementi stipendiali conseguenti al passaggio da una fascia retributiva inferiore ad una superiore, il calcolo viene effettuato prendendo come riferimento la fascia stipendiale 0-8, così come avviene per i supplenti con incarico annuale. Tale importo è stato aumentato dal CCNL Scuola 2018 di € 10,50 mensili per la prima fascia stipendiale, per cui a decorrere dal 01.03.2018, la Retribuzione Professionale Docenti spettante è pari ad € 174,50 mensili per 12 mensilità. Ne consegue che per il contratto relativo a periodi di supplenza dal 20.11.2019 fino al
6 10.06.2020 e dal 13/11/2020 all'8/06/2021 (termine di conclusione dell'a.s. in corso per la ricorrente), la RPD va riconosciuta nella misura di € 5,82 al giorno (€ 174,50 : 30 giorni). Gli importi mensili e giornalieri sopra indicati vanno, inoltre, proporzionalmente ridotti qualora il contratto di supplenza non sia stipulato per un posto ad orario completo (ossia di 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, 24 ore per la scuola primaria, 25 ore per la scuola dell'infanzia e 36 ore per il personale ATA), ma per un posto ad orario ridotto.” Contr Sulla base di tali criteri di quantificazione il deve, conclusivamente, essere condannato in forma generica a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate con riferimento al periodo dedotto effettivamente svolto ( n. 240 giorni nell'a.s. 2020/21), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in considerazione della natura seriale della controversia, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere le differenze CP_1 retributive maturate nel periodo indicato in ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 19/03/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 19/03/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 43184 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. C. Liso – S. Sernia in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1
[...] con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo:
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto Controparte_1 in favore della ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (240 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” Fissata l'udienza di discussione il e l' convenuto non si è CP_1 Controparte_1 costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato, e dello stesso deve essere dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 19/03/25.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“La sig.ra ha svolto servizio a favore del , in qualità Parte_1 Controparte_1 di docente temporaneo in forza di 1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato relativo all'annualità 2020/2021 per un totale di 240 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc.: contratto di lavoro).
- Nel caso di specie, la docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili (cfr. doc.: cedolini mensili del docente) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Infatti l'art. 7 del CCNL, letto e interpretato alla luce di tale principio di non discriminazione, attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazione tra gli assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze.
- Diviene quindi essenziale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , affinchè questo venga condannato al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive - in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (240 giorni per il 2020/2021), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalle singole scadenze al saldo.” Ha lamentato parte ricorrente l'illegittimità della mancata attribuzione dell'elemento accessorio della retribuzione denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento ed una discriminazione tra docenti a termine e docenti di ruolo, ponendosi in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE. Infatti secondo parte ricorrente:
1. In ordine alla norma della contrattazione collettiva che ha previsto la retribuzione professionale docenti, si evidenzia che l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 reca il seguente contenuto: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
2. Orbene, l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, al primo comma, indicava, in linea generale, i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, affermando come lo stesso fosse destinato "a) dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente,
2 educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale".
3. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale spettasse ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai docenti assunti con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, e a quelli assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno. Risultavano, pertanto, esclusi, i docenti assunti per lo svolgimento di supplenze temporanee.
4. Quanto alle modalità di corresponsione, al quarto comma, prevedeva che "il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" mentre, al quinto comma, stabiliva che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
5. Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura della retribuzione professionale docenti (oggi innalzata a € 174,50) e al fatto che tale emolumento è stato incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sulla base delle previsioni contenute nell'art. 83 del CCNL 29.11.2007, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24724; Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10062; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24726).
6. Da un punto di vista comunitario, la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE stabilisce specificatamente quanto segue: "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
7. In relazione a detta clausola, che esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato chiaramente come (i) la stessa sia norma incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e tale da costituire, pertanto, una norma self- executing (causa C-268/06, Impact); (ii) che a tale clausola deve essere riconosciuta portata generale, "tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione"; (iii) che la stessa, in quanto espressiva di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e che "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (causa C- 307/05, (...)); (iv) che la nozione di "ragioni oggettive" ai sensi
3 di tale clausola "dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo" e che "la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine", precisando altresì che "i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"
(C-177/14, Regojo Dans;
in tal senso anche C-677/16, (...)).
8. Ebbene, nella fattispecie in esame, non è possibile affermare che l'attività di docenza svolta dalla ricorrente durante i periodi di supplenza temporanea nel corso dell'anno scolastico indicato nella premessa sia stata qualitativamente differente da quella resa dai docenti immessi in ruolo o da quelli che hanno svolto supplenze su posti c.d. di organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e di organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
9. In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, le norme regolative della retribuzione professionale docenti contenute nell'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 devono essere interpretate in modo tale da non violare la clausola 4 dell'Accordo Quadro ed il principio di non discriminazione da essa espresso.
10. Ne consegue che il rinvio operato da tale articolo all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 per quanto attiene alle modalità di applicazione della retribuzione professionale docenti deve ritenersi riferito ai criteri di quantificazione di tale compenso accessorio, come stabiliti nei commi quarto e quinto, e non all'individuazione dei soggetti destinatari di cui ai primi commi.” Il ricorso deve essere accolto sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cass.n. 6293/20 - n. 6435/20). Con tale pronuncia la Cassazione ha inteso comunque dare continuità all'orientamento già espresso con l'ordinanza n. 20015/18 che proprio in ordine alla fattispecie de qua ha affermato::
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione
4 professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1 177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato
5 ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”. Le osservazioni della Cassazione sono condivise dal sottoscritto Giudice, dovendo evidenziarsi che l'emolumento in questione assume i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna e quindi tale emolumento non è connesso a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi, secondo la giurisprudenza comunitaria ricordata, la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie. Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti. In ordine al quantum deve poi osservarsi che l'emolumento richiesto, pari attualmente ad euro 174,50 mensili per 12 mensilità, deve essere parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti, pari nella fattispecie a n. 240 giorni, e quantificato, per i periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale emolumento per ogni giorno di servizio prestato. Come già osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale in analoghe fattispecie a cui si rinvia quale precedente conforme: “Per il personale docente, si è detto che il CCNL Scuola 2007 riconosce la RPD nella misura di € 164,00 per la prima fascia stipendiale a decorrere dal 01.01.2006. Trattandosi di personale precario, al quale non vengono riconosciuti gli incrementi stipendiali conseguenti al passaggio da una fascia retributiva inferiore ad una superiore, il calcolo viene effettuato prendendo come riferimento la fascia stipendiale 0-8, così come avviene per i supplenti con incarico annuale. Tale importo è stato aumentato dal CCNL Scuola 2018 di € 10,50 mensili per la prima fascia stipendiale, per cui a decorrere dal 01.03.2018, la Retribuzione Professionale Docenti spettante è pari ad € 174,50 mensili per 12 mensilità. Ne consegue che per il contratto relativo a periodi di supplenza dal 20.11.2019 fino al
6 10.06.2020 e dal 13/11/2020 all'8/06/2021 (termine di conclusione dell'a.s. in corso per la ricorrente), la RPD va riconosciuta nella misura di € 5,82 al giorno (€ 174,50 : 30 giorni). Gli importi mensili e giornalieri sopra indicati vanno, inoltre, proporzionalmente ridotti qualora il contratto di supplenza non sia stipulato per un posto ad orario completo (ossia di 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, 24 ore per la scuola primaria, 25 ore per la scuola dell'infanzia e 36 ore per il personale ATA), ma per un posto ad orario ridotto.” Contr Sulla base di tali criteri di quantificazione il deve, conclusivamente, essere condannato in forma generica a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate con riferimento al periodo dedotto effettivamente svolto ( n. 240 giorni nell'a.s. 2020/21), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in considerazione della natura seriale della controversia, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere le differenze CP_1 retributive maturate nel periodo indicato in ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 19/03/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
7