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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 998 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Referza Parte_1 come da procura allegata all'atto di appello appellante
e
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, gli ultimi tre anche quali eredi di CP_4 [...]
, rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Rosa Per_1
Matassa
appellati contumaci e di
rappresentato e difeso in primo grado Controparte_5 dall'avv. ANGELA RONCHI
appellato contumace Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Teramo pubblicata il 3/6/2024 in materia di revocatoria ordinaria
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza pronunciata il 3/6/2024 il Tribunale
Ordinario di Teramo, in accoglimento della domanda proposta dai sig.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, gli ultimi tre anche quali eredi di Controparte_4 [...]
, dichiarava l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 Per_1
c.c. nei confronti degli attori del rogito in data 16.11.2010, con cui il dr. aveva ceduto alla moglie Controparte_5 separata i diritti di proprietà sull'immobile sito Parte_1 nel Comune di Teramo, frazione Collurania, con annesse pertinenze e terreni circostanti, meglio descritto in atti, nonché del verbale di separazione consensuale omologato dal
Tribunale di Teramo il 15.4.2010 nella parte relativa alla cessione dei predetti diritti da parte del dr. alla CP_5 sig.ra Il Tribunale ordinava l'annotazione della Pt_1 sentenza e condannava i convenuti, in solido fra loro, a rifondere agli attori le spese di lite.
2. Con atto di citazione notificato il 6/11/2024 la sig.ra proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata, notificatale il 7/10/2024, chiedendo il rigetto della domanda proposta dai sig.ri e Per_1 CP_2
2.1. In data 10/3/2025 la sig.ra depositava la Pt_1 rinuncia agli atti del giudizio di appello, da lei sottoscritta e notificata alle altre parti, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio e ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'annotazione della sentenza di primo grado, avendo raggiunto un accordo in tal senso con le controparti.
3. Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio.
4. L'udienza di prima comparizione del 6/5/2025 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e la sig.ra nelle note depositate insisteva nelle richieste Pt_1 formulate nell'istanza del 10/3/2025.
4.1. Con ordinanza in data 8/5/2025 la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 17/6/2025, anch'essa svolta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., per la decisione ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., con invito all'appellante a produrre la nota di trascrizione della domanda giudiziale e l'atto di consenso delle altre parti alla cancellazione.
4.2. Nelle note depositate l'appellante ha ribadito la sua richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, evidenziando che era stata frattanto annotata nei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'annotazione della sentenza di primo grado, grazie al consenso prestato dalle controparti con scrittura privata autenticata.
4.3. Nessuno degli appellati ha depositato note di trattazione.
5. L'istanza dell'appellante deve essere accolta e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
5.1. Non va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'annotazione della sentenza di primo grado, avendovi le parti già provveduto in forza degli accordi raggiunti. 6. Non vi è luogo a condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite alle controparti, essendo gli appellati rimasti contumaci.
7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17/6/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi