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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
4312/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4312/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Conti n. 29 (CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Avella CodiceFiscale_1
(CF: ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
RICORRENTE CONTRO
in persona del Pre-sidente pro tempore del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. , con sede in Controparte_2
Roma, via della Magliana n. 874/A (P.IVA: ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocato Giovanni La Penna (Cod. Fiscale: ), giusta procura CodiceFiscale_3 allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Salerno in data 14/10/2020, chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di: “
1. accerti e dichiari il sig. Giudice del lavoro adito lo svolgimento, da parte del sig. , delle prestazioni di lavoro subordinato secondo periodo, Parte_1 tempi, prestazioni e modalità descritte nella premessa del presente atto nonché allegati al presente ricorso “fogli presenze mensili”; per l'effetto
2. condanni il predetto “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 21.822,77 s.e.o. e/o di quella maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa, per le causali ed i titoli tutti precisati nel presente ricorso nonché secondo i conteggi allegati al presente atto e di cui costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale.
Ogni domanda economica innanzi formulata e conseguente condanna, da maggiorarsi
d'interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del singolo diritto e/o singolo rateo all'effettivo soddisfo;
3. condanni, la controparte, alle spese di lite da parametrarsi ai compensi individuati dal
D.M. della Giustizia del 10.03.2014 n. 55 (e successive modifiche e/o integrazioni); rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nonché spese borsuali con attribuzioni all' avv. Giuseppe Avella, antistatario.
Quanto innanzi con espressa riserva di ogni azione di danni per il mancato e/o insufficiente versamento dei contributi previdenziali e/o assicurativi cui tenuto il datore di lavoro” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8/10/2021 per Controparte_1 chiedere: “il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata e celebrata il 19/10/2021, all'esito di tale udienza veniva emessa ordinanza istruttoria con rinvio all'udienza dell'11/5/2022, differita d'ufficio alle udienze del 14/12/2022 e dell'11/7/2023; a tale ultima
2 udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguivano le udienze del 6/2/2024 e del 9/4/2024; all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del
10/4/2024 che disponeva CTU contabile;
seguiva l'udienza del 31/10/2024 per il giuramento del CTU nominato dott. con deposito della relazione peritale in data Persona_1
17/3/2025; seguiva l'udienza dell'11/7/2025 e - all'esito di tale ultima udienza - a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa dai testi (teste di parte Testimone_1 ricorrente, v. verbale udienza 9/4/2024) e (teste di parte resistente, v. Testimone_2 verbale udienza 9/4/2024), nonchè nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. (dottore commercialista), con la formulazione del seguente Persona_1 quesito: “accerti il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti, nonché delle prove orali assunte in giudizio (v. verbale udienza 9/4/2024) la misura delle differenze retributive spettanti a da parte dell' tenuto Parte_1 Controparte_1 conto dell'inquadramento del ricorrente come operaio di IV livello del CCNL per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché tenuto conto dell'orario lavorativo risultante dalle buste paga e di quello effettivamente prestato e risultante dai figli presenza e dalle testimonianze assunte in giudizio, nonché a titolo di 13° mensilità, ROL, ferie non godute, straordinari e TFR nel periodo dal 10/2/2014 al 9/2/2017”.
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta come receptionist con CP_1 CP_1 CP_1 contratto a tempo determinato in data 10.2.2014 e fino al 9.2.2015 (v. docc. nn. 1 e 2 allegati memoria società resistente) e con inquadramento nel VI livello del CCNL per i “Dipendenti da Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi” stipulato il
28.1.2011.
6. Alla prima scadenza il contratto è stato prorogato fino al 9.2.2016 (v. docc. nn. 3 e 4 allegati memoria società resistente). Con altro contratto del 19.2.2016, il ricorrente è stato nuovamente assunto a tempo determinato fino al 31.8.2016 (v. docc. nn. 5 e 6 allegati memoria società resistente). Il contratto è stato poi prorogato fino al 9 febbraio 2017, data in cui il rapporto è cessato definitivamente (docc. nn. 7 e 8 allegati memoria società resistente).
3 7. Osserva il decidente che il quesito è stato formulato facendo riferimento all'inquadramento del ricorrente nel IV livello, poiché così dedotto in ricorso, ma opportunamente il CTU ha effettuato doppio conteggio (IV e VI livello), atteso che dalle buste paga emergeva l'inquadramento nel VI livello del CCNL applicato.
8. L'istruttoria ha consentito di accertare che ha svolto le mansioni di Parte_1 vigilanza non armata presso lo stabilimento del di Salerno, Parte_2 alternandosi con altri due dipendenti nei turni distribuiti sulle 24 ore articolati su due turni al giorno di 12 ore ciascuno, con alternanza il sabato, la domenica e i festivi (v. teste
[...]
, verbale udienza 9/4/2024); non risulta provato in giudizio lo svolgimento di Tes_1 mansioni superiori rispetto a quelle contrattualizzate.
9. L'accertamento del quantum dovuto prevede il calcolo delle differenze retributive maturate dal ricorrente, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, notturno, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità, per il periodo dal 10.02.2014 al
09.02.2017, per il lavoro svolto presso l' con inquadramento Controparte_1 contrattuale nel VI livello (come sopra spiegato) del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi (A.I.S.S.-FEDERTERZIARIO) e orario di lavoro pari a 45 ore settimanali.
10. Il CTU nominato ha così concluso: “Il quantum dovuto, basato sul calcolo delle differenze retributive maturate a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, notturno, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità, per il periodo dal
10.02.2014 al 09.02.2017, dal signor per il lavoro svolto presso Parte_1
l' risulta essere pari a euro 24.898,62 nel caso di inquadramento Controparte_1 nel livello IV e pari a euro 12.259,63 nell'ipotesi di inquadramento nel livello VI secondo le specifiche riportate nei seguenti prospetti
IPOTESI LIVELLO 4
Voci Totale spettante
Differenze retributive Euro 24.466,07
Trattamento fine rapporto Euro 432,55
Totale Euro 24.898,62
4 IPOTESI LIVELLO 6
Voci Totale spettante
Differenze retributive Euro 11.928,43
Trattamento fine rapporto Euro 41,15”
Totale Euro 12.259,63” (v. relazione CTU dott. pag. Per_1
13).
11. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott.
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è Per_1 immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
12. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017, pari a € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e pari ad € 41,15 a titolo di saldo del TFR, per un totale di € 12.259,63; per l'effetto condanna l'Istituto di Vigilanza a corrispondere CP_1 CP_1
a per il periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017 la somma lorda Parte_1 di € 12.259,63 di cui € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e di € 41,15 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna . l'Istituto di Vigilanza
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 21.822,77 (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
5 4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
14. Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di € Parte_1
404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di Controparte_1 solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017, pari a € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e pari ad € 41,15 a titolo di saldo del TFR, per un totale di €
12.259,63;
- condanna l' a corrispondere a CP_1 Controparte_1 Parte_1
per il periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017 la somma lorda di €
[...]
12.259,63 di cui € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e di cui € 41,15 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di Parte_1
€ 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di Controparte_1 salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, l'11 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4312/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Conti n. 29 (CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Avella CodiceFiscale_1
(CF: ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
RICORRENTE CONTRO
in persona del Pre-sidente pro tempore del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. , con sede in Controparte_2
Roma, via della Magliana n. 874/A (P.IVA: ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocato Giovanni La Penna (Cod. Fiscale: ), giusta procura CodiceFiscale_3 allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Salerno in data 14/10/2020, chiedeva al Parte_1
Tribunale adito di: “
1. accerti e dichiari il sig. Giudice del lavoro adito lo svolgimento, da parte del sig. , delle prestazioni di lavoro subordinato secondo periodo, Parte_1 tempi, prestazioni e modalità descritte nella premessa del presente atto nonché allegati al presente ricorso “fogli presenze mensili”; per l'effetto
2. condanni il predetto “ , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 21.822,77 s.e.o. e/o di quella maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa, per le causali ed i titoli tutti precisati nel presente ricorso nonché secondo i conteggi allegati al presente atto e di cui costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale.
Ogni domanda economica innanzi formulata e conseguente condanna, da maggiorarsi
d'interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del singolo diritto e/o singolo rateo all'effettivo soddisfo;
3. condanni, la controparte, alle spese di lite da parametrarsi ai compensi individuati dal
D.M. della Giustizia del 10.03.2014 n. 55 (e successive modifiche e/o integrazioni); rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nonché spese borsuali con attribuzioni all' avv. Giuseppe Avella, antistatario.
Quanto innanzi con espressa riserva di ogni azione di danni per il mancato e/o insufficiente versamento dei contributi previdenziali e/o assicurativi cui tenuto il datore di lavoro” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8/10/2021 per Controparte_1 chiedere: “il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata e celebrata il 19/10/2021, all'esito di tale udienza veniva emessa ordinanza istruttoria con rinvio all'udienza dell'11/5/2022, differita d'ufficio alle udienze del 14/12/2022 e dell'11/7/2023; a tale ultima
2 udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguivano le udienze del 6/2/2024 e del 9/4/2024; all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria del
10/4/2024 che disponeva CTU contabile;
seguiva l'udienza del 31/10/2024 per il giuramento del CTU nominato dott. con deposito della relazione peritale in data Persona_1
17/3/2025; seguiva l'udienza dell'11/7/2025 e - all'esito di tale ultima udienza - a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa dai testi (teste di parte Testimone_1 ricorrente, v. verbale udienza 9/4/2024) e (teste di parte resistente, v. Testimone_2 verbale udienza 9/4/2024), nonchè nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. (dottore commercialista), con la formulazione del seguente Persona_1 quesito: “accerti il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti, nonché delle prove orali assunte in giudizio (v. verbale udienza 9/4/2024) la misura delle differenze retributive spettanti a da parte dell' tenuto Parte_1 Controparte_1 conto dell'inquadramento del ricorrente come operaio di IV livello del CCNL per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché tenuto conto dell'orario lavorativo risultante dalle buste paga e di quello effettivamente prestato e risultante dai figli presenza e dalle testimonianze assunte in giudizio, nonché a titolo di 13° mensilità, ROL, ferie non godute, straordinari e TFR nel periodo dal 10/2/2014 al 9/2/2017”.
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta come receptionist con CP_1 CP_1 CP_1 contratto a tempo determinato in data 10.2.2014 e fino al 9.2.2015 (v. docc. nn. 1 e 2 allegati memoria società resistente) e con inquadramento nel VI livello del CCNL per i “Dipendenti da Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi” stipulato il
28.1.2011.
6. Alla prima scadenza il contratto è stato prorogato fino al 9.2.2016 (v. docc. nn. 3 e 4 allegati memoria società resistente). Con altro contratto del 19.2.2016, il ricorrente è stato nuovamente assunto a tempo determinato fino al 31.8.2016 (v. docc. nn. 5 e 6 allegati memoria società resistente). Il contratto è stato poi prorogato fino al 9 febbraio 2017, data in cui il rapporto è cessato definitivamente (docc. nn. 7 e 8 allegati memoria società resistente).
3 7. Osserva il decidente che il quesito è stato formulato facendo riferimento all'inquadramento del ricorrente nel IV livello, poiché così dedotto in ricorso, ma opportunamente il CTU ha effettuato doppio conteggio (IV e VI livello), atteso che dalle buste paga emergeva l'inquadramento nel VI livello del CCNL applicato.
8. L'istruttoria ha consentito di accertare che ha svolto le mansioni di Parte_1 vigilanza non armata presso lo stabilimento del di Salerno, Parte_2 alternandosi con altri due dipendenti nei turni distribuiti sulle 24 ore articolati su due turni al giorno di 12 ore ciascuno, con alternanza il sabato, la domenica e i festivi (v. teste
[...]
, verbale udienza 9/4/2024); non risulta provato in giudizio lo svolgimento di Tes_1 mansioni superiori rispetto a quelle contrattualizzate.
9. L'accertamento del quantum dovuto prevede il calcolo delle differenze retributive maturate dal ricorrente, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, notturno, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità, per il periodo dal 10.02.2014 al
09.02.2017, per il lavoro svolto presso l' con inquadramento Controparte_1 contrattuale nel VI livello (come sopra spiegato) del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi (A.I.S.S.-FEDERTERZIARIO) e orario di lavoro pari a 45 ore settimanali.
10. Il CTU nominato ha così concluso: “Il quantum dovuto, basato sul calcolo delle differenze retributive maturate a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, notturno, festività, ferie e permessi non goduti, nonché per TFR e 13° mensilità, per il periodo dal
10.02.2014 al 09.02.2017, dal signor per il lavoro svolto presso Parte_1
l' risulta essere pari a euro 24.898,62 nel caso di inquadramento Controparte_1 nel livello IV e pari a euro 12.259,63 nell'ipotesi di inquadramento nel livello VI secondo le specifiche riportate nei seguenti prospetti
IPOTESI LIVELLO 4
Voci Totale spettante
Differenze retributive Euro 24.466,07
Trattamento fine rapporto Euro 432,55
Totale Euro 24.898,62
4 IPOTESI LIVELLO 6
Voci Totale spettante
Differenze retributive Euro 11.928,43
Trattamento fine rapporto Euro 41,15”
Totale Euro 12.259,63” (v. relazione CTU dott. pag. Per_1
13).
11. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott.
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è Per_1 immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
12. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017, pari a € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e pari ad € 41,15 a titolo di saldo del TFR, per un totale di € 12.259,63; per l'effetto condanna l'Istituto di Vigilanza a corrispondere CP_1 CP_1
a per il periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017 la somma lorda Parte_1 di € 12.259,63 di cui € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e di € 41,15 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna . l'Istituto di Vigilanza
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 21.822,77 (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
5 4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
14. Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di € Parte_1
404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di Controparte_1 solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017, pari a € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e pari ad € 41,15 a titolo di saldo del TFR, per un totale di €
12.259,63;
- condanna l' a corrispondere a CP_1 Controparte_1 Parte_1
per il periodo di lavoro dal 10.02.2014 al 09.02.2017 la somma lorda di €
[...]
12.259,63 di cui € 11.928,43 lorde a titolo di voci di retribuzione e di cui € 41,15 a titolo di saldo del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari, di Parte_1
€ 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di Controparte_1 salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, l'11 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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