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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 02/10/2025 nella causa RG n. 5290/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino, in funzione di GL, lamentando il mancato integrale pagamento, da parte dell'ex datore di lavoro convenuto, della mensilità di febbraio 2025 e l'illegittimità dell'anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine;
ha chiesto, quindi, la condanna della resistente al pagamento delle spettanze residue di febbraio 25 e al risarcimento del danno da illegittimo recesso anticipato, pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite sino alla scadenza naturale del contratto;
-la convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-l'esistenza tra le parti del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte, l'orario osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (doc. 3, comunicazione di assunzione, doc. 4, buste paga settembre 24-febbraio 25, doc. 5 comunicazione di proroga, doc. 6 comunicazione di cessazione);
-dall'esame della documentazione agli atti risultano comprovate le circostanze allegate dal ricorrente, ossia che: egli è stato assunto dalla resistente in data 19.9.24 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.12.24, mansioni di cameriere, orario di lavoro p.t. 30 h/sett.; il contratto è stato prorogato sino al 30.6.25 con comunicazione del 30.12.24; il datore di lavoro è receduto dal contratto prima della scadenza del termine in data 28.2.25, per asserita cessazione dell'attività;
-la parte attrice ha dunque offerto prova dei propri crediti;
-quanto alla domanda di condanna al pagamento del saldo della retribuzione di febbraio 2025, si osserva che, per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
1 -la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso a titolo di retribuzione, le quali risultano pertanto dovute,
-quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, si osserva quanto segue;
-il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della relativa scadenza, per giusta causa (ex art. 2119 c.c.), ossia quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
-l'esistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del diritto potestativo di recesso del datore di lavoro (ossia l'esistenza della giusta causa) deve essere da questi dimostrato;
-il datore di lavoro, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova sul punto e, pertanto, in difetto di dimostrazione dell'esistenza di giusta causa, il recesso anticipato deve considerarsi invalido;
-da ciò deriva un pregiudizio in capo al lavoratore, poichè viene leso il suo affidamento su una certa durata del rapporto contrattuale;
-la giurisprudenza ha individuato i criteri per la determinazione del quantum debeatur a titolo risarcitorio nell'ipotesi descritta, stabilendo che spettino al lavoratore gli importi corrispondenti alle mensilità che egli avrebbe percepito dalla data del recesso a quella di naturale scadenza del termine di efficacia del contratto (vd. Cass. civ. 29.10.13. 24335/2013; Cass. civ. 10/11/2003 n. 16849);
-venendo quindi alla quantificazione delle spettanze dovute al ricorrente, le stesse possono essere individuate negli importi di cui ai conteggi predisposti da parte attrice, i quali risultano contabilmente corretti, tenuto conto dei dati retributivi di cui alle buste paga in atti, rapportati al periodo richiesto ed all'orario di lavoro osservato;
-la resistente deve, in definitiva, essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 1.317,68 a saldo della retribuzione di febbraio 2025 e a risarcire il danno da questi patito, da individuarsi nell'importo lordo di euro 5.571,50, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base del dm 55/14, relativo scaglione, valore inferiore ai medi in considerazione del livello di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna la resistente a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 1.317,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la resistente a risarcire al ricorrente il danno patito, mediante il pagamento, in suo favore, dell'importo lordo di euro 5.571,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro
2.800, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Torino, 02/10/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 02/10/2025 nella causa RG n. 5290/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino, in funzione di GL, lamentando il mancato integrale pagamento, da parte dell'ex datore di lavoro convenuto, della mensilità di febbraio 2025 e l'illegittimità dell'anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine;
ha chiesto, quindi, la condanna della resistente al pagamento delle spettanze residue di febbraio 25 e al risarcimento del danno da illegittimo recesso anticipato, pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite sino alla scadenza naturale del contratto;
-la convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-l'esistenza tra le parti del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte, l'orario osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (doc. 3, comunicazione di assunzione, doc. 4, buste paga settembre 24-febbraio 25, doc. 5 comunicazione di proroga, doc. 6 comunicazione di cessazione);
-dall'esame della documentazione agli atti risultano comprovate le circostanze allegate dal ricorrente, ossia che: egli è stato assunto dalla resistente in data 19.9.24 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.12.24, mansioni di cameriere, orario di lavoro p.t. 30 h/sett.; il contratto è stato prorogato sino al 30.6.25 con comunicazione del 30.12.24; il datore di lavoro è receduto dal contratto prima della scadenza del termine in data 28.2.25, per asserita cessazione dell'attività;
-la parte attrice ha dunque offerto prova dei propri crediti;
-quanto alla domanda di condanna al pagamento del saldo della retribuzione di febbraio 2025, si osserva che, per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/03/2010, rv. 612117);
1 -la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso a titolo di retribuzione, le quali risultano pertanto dovute,
-quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, si osserva quanto segue;
-il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della relativa scadenza, per giusta causa (ex art. 2119 c.c.), ossia quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
-l'esistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del diritto potestativo di recesso del datore di lavoro (ossia l'esistenza della giusta causa) deve essere da questi dimostrato;
-il datore di lavoro, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova sul punto e, pertanto, in difetto di dimostrazione dell'esistenza di giusta causa, il recesso anticipato deve considerarsi invalido;
-da ciò deriva un pregiudizio in capo al lavoratore, poichè viene leso il suo affidamento su una certa durata del rapporto contrattuale;
-la giurisprudenza ha individuato i criteri per la determinazione del quantum debeatur a titolo risarcitorio nell'ipotesi descritta, stabilendo che spettino al lavoratore gli importi corrispondenti alle mensilità che egli avrebbe percepito dalla data del recesso a quella di naturale scadenza del termine di efficacia del contratto (vd. Cass. civ. 29.10.13. 24335/2013; Cass. civ. 10/11/2003 n. 16849);
-venendo quindi alla quantificazione delle spettanze dovute al ricorrente, le stesse possono essere individuate negli importi di cui ai conteggi predisposti da parte attrice, i quali risultano contabilmente corretti, tenuto conto dei dati retributivi di cui alle buste paga in atti, rapportati al periodo richiesto ed all'orario di lavoro osservato;
-la resistente deve, in definitiva, essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 1.317,68 a saldo della retribuzione di febbraio 2025 e a risarcire il danno da questi patito, da individuarsi nell'importo lordo di euro 5.571,50, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base del dm 55/14, relativo scaglione, valore inferiore ai medi in considerazione del livello di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna la resistente a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 1.317,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la resistente a risarcire al ricorrente il danno patito, mediante il pagamento, in suo favore, dell'importo lordo di euro 5.571,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro
2.800, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Torino, 02/10/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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