TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13393 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025
e vertente tra
Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto che lo rappresenta e difende in via disgiunta con l'Avv. Carlo Scofone per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Maria Privitera e Carlo
D'Amata per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 5 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15168/22 emesso dal
Tribunale Roma in data 20/23.8.2022 e notificato in data 1.9.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro CP_1
300.000,00, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02 e spese, in virtù di polizza fideiussoria n. 1849318
L'opponente eccepiva che non erano dovuti gli interessi ex d.l.vo n. 231/02, la mancata indicazione della loro decorrenza e la non operatività della polizza.
Parte opposta, costituendosi, evidenziava che si trattava di garanzia a prima richiesta e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 4.4.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la concludeva per il rigetto dell'opposizione CP_1
ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnano i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
La polizza fideiussoria n. 1849318 posta a fondamento del decreto ingiuntivo ha per oggetto ai sensi dell'art. 1) delle Condizioni Generali le inadempienze del contraente degli “obblighi di cui al punto 2 della premessa”, punto 2 il quale, richiamando a sua volta il punto 1 della premessa, riguarda l'esercizio “delle operazioni di stoccaggio, trattamento, recupero, smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato nel Comune di Bracciano (RM) Località
Cupinoro - Modifica ed integrazione all'A.I.A. rilasciata con Decreto n. 46/2007 -
Fase Operativa Percolato (Operazioni D8, D9)”.
pagina 2 di 5 Inoltre l'art. 2) delle Condizioni Generali prevede espressamente la garanzia anche per “lo smaltimento di rifiuti presenti sul sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area”
L'art. 3) delle Condizioni Generali, poi, stabilisce che il pagamento sarà eseguito dalla società garante “entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa”.
Parte opponente eccepisce che l'atto di escussione della polizza, vale a dire la
Determinazione G00493 del 23.1.2017, motiva solo con riferimento al fallimento della contraente “ , senza alcun riferimento Controparte_2 all'inadempimento, e non indica la misura della pretesa.
Orbene, sotto un primo profilo, non solo, evidentemente, il fallimento del contraente integra inadempimento per impossibilità di portare ad ulteriore esecuzione la prestazione, ma la Determinazione G00493 del 23.1.2017 specifica espressamente che “la è risultata inadempiente agli Controparte_2
obblighi connessi alla Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla
Determinazione G15123 del 28.10.2014”, i quali, come si evince anche dalla nota della prot. n. U.0110220 del 2.3.2017 (doc. n. 7 fascicolo fase CP_1
monitoria ), riguardano la fase operativa dell'impianto di percolato CP_1
per le operazioni D8 e D9 autorizzato con Decreto Commissariale n. 46/2007, vale a dire gli obblighi di cui alla polizza fideiussoria.
Dunque la motivazione, rappresentata dall'inadempimento del contraente, è presente e deve considerarsi sufficiente, trattandosi peraltro di garanzia a prima richiesta, per l'escussione della polizza.
Per altro aspetto la misura della garanzia è indicata sempre nella Determinazione
G00493 del 23.1.2017, la quale la quantifica nel massimale di 300.000,00 euro.
Il danno per tale somma è dimostrato, rilevato che con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. la ha depositato certificati e mandati di pagamento per CP_1
pagina 3 di 5 i medesimi lavori che avrebbe dovuto svolgere la , Controparte_2
spese sostenute dalla superiori allo stesso massimale di polizza di CP_1
300.000,00 euro.
In particolare risulta l'affidamento dal 2017 al 2021 ad operatori economici per gli stessi lavori di un importo complessivo per il percolato di euro 2.127.743,08.
Non sono, invece, dovuti gli interessi ex d.l.vo n. 231/02.
Infatti, premesso che l'art. 6) della premessa della polizza, il quale richiama il dl.vo n. 231/02, riguarda il rapporto tra l'assicuratore ed il contraente in sede di rimborso, l'art. 1), 2° comma, lett. b), del d.l.vo n. 231/02, stabilisce che le disposizioni del suddetto decreto non trovano applicazione per i “pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”, come è nel caso in esame.
Spettano, dunque, i soli interessi legali dalla data di ricezione della Determinazione
G00493 del 23.1.2017, da ritenersi valido atto di costituzione in mora.
Il decreto ingiuntivo, emesso, dunque, per un importo maggiore in relazione agli interessi, è conseguentemente revocato e l'opponente è condannato al pagamento della somma di euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla data di ricezione della
Determinazione G00493 del 23.1.2017.
L'opponente è tenuto ex art. 91, primo comma, c.p.c., al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la revoca del decreto ingiuntivo ed il riconoscimento di un minor credito per gli interessi determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna la
[...]
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della pagina 4 di 5 , in persona del presidente pro-tempore, della somma di euro CP_1
300.000,00, oltre interessi legali dalla data di ricezione della Determinazione
G00493 del 23.1.2017; c) condanna la
[...]
”, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari ad euro 9.900,00 per compensi ed euro 430,00 per spese, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
Roma, 30.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025
e vertente tra
Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto che lo rappresenta e difende in via disgiunta con l'Avv. Carlo Scofone per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Maria Privitera e Carlo
D'Amata per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 5 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15168/22 emesso dal
Tribunale Roma in data 20/23.8.2022 e notificato in data 1.9.2022, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro CP_1
300.000,00, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02 e spese, in virtù di polizza fideiussoria n. 1849318
L'opponente eccepiva che non erano dovuti gli interessi ex d.l.vo n. 231/02, la mancata indicazione della loro decorrenza e la non operatività della polizza.
Parte opposta, costituendosi, evidenziava che si trattava di garanzia a prima richiesta e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 4.4.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la concludeva per il rigetto dell'opposizione CP_1
ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnano i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
La polizza fideiussoria n. 1849318 posta a fondamento del decreto ingiuntivo ha per oggetto ai sensi dell'art. 1) delle Condizioni Generali le inadempienze del contraente degli “obblighi di cui al punto 2 della premessa”, punto 2 il quale, richiamando a sua volta il punto 1 della premessa, riguarda l'esercizio “delle operazioni di stoccaggio, trattamento, recupero, smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato nel Comune di Bracciano (RM) Località
Cupinoro - Modifica ed integrazione all'A.I.A. rilasciata con Decreto n. 46/2007 -
Fase Operativa Percolato (Operazioni D8, D9)”.
pagina 2 di 5 Inoltre l'art. 2) delle Condizioni Generali prevede espressamente la garanzia anche per “lo smaltimento di rifiuti presenti sul sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area”
L'art. 3) delle Condizioni Generali, poi, stabilisce che il pagamento sarà eseguito dalla società garante “entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa”.
Parte opponente eccepisce che l'atto di escussione della polizza, vale a dire la
Determinazione G00493 del 23.1.2017, motiva solo con riferimento al fallimento della contraente “ , senza alcun riferimento Controparte_2 all'inadempimento, e non indica la misura della pretesa.
Orbene, sotto un primo profilo, non solo, evidentemente, il fallimento del contraente integra inadempimento per impossibilità di portare ad ulteriore esecuzione la prestazione, ma la Determinazione G00493 del 23.1.2017 specifica espressamente che “la è risultata inadempiente agli Controparte_2
obblighi connessi alla Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla
Determinazione G15123 del 28.10.2014”, i quali, come si evince anche dalla nota della prot. n. U.0110220 del 2.3.2017 (doc. n. 7 fascicolo fase CP_1
monitoria ), riguardano la fase operativa dell'impianto di percolato CP_1
per le operazioni D8 e D9 autorizzato con Decreto Commissariale n. 46/2007, vale a dire gli obblighi di cui alla polizza fideiussoria.
Dunque la motivazione, rappresentata dall'inadempimento del contraente, è presente e deve considerarsi sufficiente, trattandosi peraltro di garanzia a prima richiesta, per l'escussione della polizza.
Per altro aspetto la misura della garanzia è indicata sempre nella Determinazione
G00493 del 23.1.2017, la quale la quantifica nel massimale di 300.000,00 euro.
Il danno per tale somma è dimostrato, rilevato che con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. la ha depositato certificati e mandati di pagamento per CP_1
pagina 3 di 5 i medesimi lavori che avrebbe dovuto svolgere la , Controparte_2
spese sostenute dalla superiori allo stesso massimale di polizza di CP_1
300.000,00 euro.
In particolare risulta l'affidamento dal 2017 al 2021 ad operatori economici per gli stessi lavori di un importo complessivo per il percolato di euro 2.127.743,08.
Non sono, invece, dovuti gli interessi ex d.l.vo n. 231/02.
Infatti, premesso che l'art. 6) della premessa della polizza, il quale richiama il dl.vo n. 231/02, riguarda il rapporto tra l'assicuratore ed il contraente in sede di rimborso, l'art. 1), 2° comma, lett. b), del d.l.vo n. 231/02, stabilisce che le disposizioni del suddetto decreto non trovano applicazione per i “pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”, come è nel caso in esame.
Spettano, dunque, i soli interessi legali dalla data di ricezione della Determinazione
G00493 del 23.1.2017, da ritenersi valido atto di costituzione in mora.
Il decreto ingiuntivo, emesso, dunque, per un importo maggiore in relazione agli interessi, è conseguentemente revocato e l'opponente è condannato al pagamento della somma di euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla data di ricezione della
Determinazione G00493 del 23.1.2017.
L'opponente è tenuto ex art. 91, primo comma, c.p.c., al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la revoca del decreto ingiuntivo ed il riconoscimento di un minor credito per gli interessi determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna la
[...]
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della pagina 4 di 5 , in persona del presidente pro-tempore, della somma di euro CP_1
300.000,00, oltre interessi legali dalla data di ricezione della Determinazione
G00493 del 23.1.2017; c) condanna la
[...]
”, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari ad euro 9.900,00 per compensi ed euro 430,00 per spese, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
Roma, 30.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5